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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5290/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo via Goethe n.1, presso lo studio dell'Avv.
NF NN IA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in in Palermo in via Cataldo Parisio n.39, presso lo studio dell'Avv. NAPOLI GIOVNN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 19 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 6 novembre 2025 e sottoscritto il 30 ottobre 2025; (matrimonio celebrato in PALERMO, il
05/11/1988).
All'udienza del 19 dicembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La casa coniugale, sita a Palermo in via Eugenio L' Emiro n.13, di cui sono proprietari entrambi i coniugi, rimane assegnata, con tutti i mobili e gli arredi, alla signora che la abiterà insieme ai figli. Pt_1
- Per quanto riguarda la condizione economico patrimoniale i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, in quanto la Sig.ra Pt_1 svolge attività lavorativa come dipendente di segreteria presso uno studio dentistico, mentre il Sig. svolge lavori saltuari ed occasionali. Pt_2
- Conseguentemente gli stessi rinunciano rispettivamente l'uno dei confronti dell'altro a richiedere ed a ricevere qualsiasi contributo a titolo di assegno di mantenimento e/o assegno alimentare.
- In relazione alle questioni economiche, il sig. si obbliga a Pt_2 corrispondere alla sig.ra la somma di € 100,00 (euro cento/00) mensili Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente. Il suindicato importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, verrà corrisposto dal sig.
entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_2
- I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarando di voler dare immediata esecuzione ai patti che precedono, che pertanto assumono efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
2 di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 626, P. II, S. A, Anno 1988) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5290/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo via Goethe n.1, presso lo studio dell'Avv.
NF NN IA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in in Palermo in via Cataldo Parisio n.39, presso lo studio dell'Avv. NAPOLI GIOVNN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 19 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 6 novembre 2025 e sottoscritto il 30 ottobre 2025; (matrimonio celebrato in PALERMO, il
05/11/1988).
All'udienza del 19 dicembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La casa coniugale, sita a Palermo in via Eugenio L' Emiro n.13, di cui sono proprietari entrambi i coniugi, rimane assegnata, con tutti i mobili e gli arredi, alla signora che la abiterà insieme ai figli. Pt_1
- Per quanto riguarda la condizione economico patrimoniale i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, in quanto la Sig.ra Pt_1 svolge attività lavorativa come dipendente di segreteria presso uno studio dentistico, mentre il Sig. svolge lavori saltuari ed occasionali. Pt_2
- Conseguentemente gli stessi rinunciano rispettivamente l'uno dei confronti dell'altro a richiedere ed a ricevere qualsiasi contributo a titolo di assegno di mantenimento e/o assegno alimentare.
- In relazione alle questioni economiche, il sig. si obbliga a Pt_2 corrispondere alla sig.ra la somma di € 100,00 (euro cento/00) mensili Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente. Il suindicato importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, verrà corrisposto dal sig.
entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_2
- I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarando di voler dare immediata esecuzione ai patti che precedono, che pertanto assumono efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
2 di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 626, P. II, S. A, Anno 1988) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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