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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/12/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 863/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sebastiano D'Angelo,
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_2 C.F._2
AM e con l'intervento del P.M. in sede, che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 9.5.2025 Parte_1
e hanno congiuntamente chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di
[...] Parte_2 scioglimento del loro matrimonio, contratto nel Comune di Guatemala – Guatemala il
15.2.2014.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 9.3.2023 e che la loro separazione consensuale è stata pronunciata dal
Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 126/2025 depositata il 24.1.2025.
Dalla coppia sono nati i figli (Ragusa, 18.11.2014) e Persona_1 Persona_2
(Ragusa, 16.8.2016).
pagina 1 di 4 Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, chiedendo che il loro divorzio proceda alle condizioni che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano educazione, salute e istruzione, tenendo conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali, con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre;
3) Il potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità: Pt_2
A) Controparte_1
i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori in modo che ogni 15 gg il preleverà i bambini da scuola il venerdì, alla conclusione dell'orario Pt_2 scolastico, e li riaccompagnerà al domicilio della la domenica sera alle 19,00. Pt_1
B) PERIODO VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE, DALLA FINE DELL'ANNO
SCOLASTICO ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO
I minori trascorreranno un mese consecutivo con il padre e un mese consecutivo con la madre con la possibilità per ciascuno dei genitori durante tale mese di trascorrere le vacanze all'estero con entrambi i figli. Nel restante periodo i bambini rimarranno collocati sempre con la madre e trascorreranno il weekend con il padre a settimane alterne dal giovedì mattina alla domenica sera quando il Projetto li riaccompagnerà presso il domicilio materno entro le ore 20,00.
I coniugi concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno tali periodi;
ogni qualvolta i minori saranno fuori sede con un genitore l 'altro eserciterà il proprio diritto di visita a mezzo una videochiamata giornaliera.
C) FESTE RELIGIOSE:
I minori trascorreranno alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie e le festività pasquali dalla chiusura della scuola al 6 gennaio, nel primo caso, e dalla chiusura della scuola alla sera del lunedì dell'Angelo, nel secondo caso. Se i minori trascorreranno il natale e il capodanno con la madre, l'anno successivo trascorreranno le festività pasquali con il padre e così alternativamente per gli anni successivi. Quando i minori trascorreranno le vacanze con il padre questi provvederà a riaccompagnarli presso il domicilio della Pt_1 entro le ore 19,00 del giorno sei gennaio, nel caso del natale, e del lunedì dell'Angelo nel caso della AS .
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori il sig. si obbliga a versare Pt_2 alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di euro 700,00, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, senza necessità di richiesta, da versarsi a mezzo di bonifico bancario, sull'iban già a conoscenza del , oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Siracusa che le parti dichiarano di ben conoscere dispensando l'allegazione al presente ricorso;
pagina 2 di 4 4) Gli assegni familiari per i figli minori, così come l'assegno unico e/o ogni e qualsiasi provvidenza di eguale natura, saranno percepiti dalla madre e a tal fine il , si obbliga Pt_2
a sottoscrivere la relativa documentazione e a fornire eventuali documenti di sua pertinenza;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano per sé a qualsivoglia forma di contributo alimentare e/o di mantenimento stante la propria capacità lavorativa e di guadagno.
6) Le parti danno atto che la signora ha già restituito al un anello e un Pt_1 Pt_2 servizio di posate già individuati e conosciuti dalle parti, di proprietà della signora Pt_3
.
[...]
7) Il si obbliga per il futuro di pagare, in via esclusiva manlevando la signora Pt_2 Pt_1
e senza alcun animo di rivalsa anche per i pagamenti pregressi, eventuali passività bancarie derivanti da rapporti dalla stessa sottoscritti a garanzia della società Parte_4
e di tutte le altre società riconducibili alla famiglia nonché altre eventuali Controparte_2 esposizioni debitorie di natura fiscale e/o verso terzi sempre riconducibili alle predette società.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei professionisti alla solidarietà professionale.
10) Rimane ferma ogni altra condizione e/o patto della separazione consensuale qui non espressamente modificato dalle parti”.
Le superiori condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, appaiono rispondenti all'interesse dei figli ed alla legge e, come tali, possono essere omologate da questo
Tribunale, che, per il resto, si limita a prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 863/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
,
[...]
PRONUNCIA lo scioglimento del loro matrimonio contratto nel Comune di Guatemala – Guatemala il
15.2.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Modica al n. 34, parte II, Serie C, Ufficio 4, anno 2014, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica;
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, come riportate in motivazione.
PRENDE atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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