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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/08/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 09.05.2025, fissata per la discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3019/2024 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Niccolò Alessandro Dello Russo
e Nicola L. Di Cagno, giusta procura in atti;
-parte attrice- contro
(già ), in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Beneduce, giusta procura in atti;
-parte convenuta- nonché contro
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Gazzola, giusta procura in atti;
-terza chiamata- nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gazzola e
Alberto Gazzola, giusta procura in atti;
-terza chiamata- nonché contro
in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore;
-terza chiamata contumace-
Avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e da note conclusive, depositate in relazione all'udienza del 09.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 06.03.2024, la
[...]
dopo aver allegato: Parte_1
1) di aver sottoscritto in data 31.07.2019 con l'
[...]
un contratto di lavorazione in conto terzi CP_2 per il confezionamento e la successiva custodia di pomodori pelati;
2) in forza del suddetto contratto, la si era CP_2 obbligata a custodire la merce al fine di eseguire le lavorazioni, previste dal regolamento contrattuale;
3) in data 16.05.2020 presso la sede della era CP_2 divampato un vasto incendio;
4) il data 04.09.2020 il Comando dei Carabinieri del Comune di Scafati aveva comunicato che un certo quantitativo di merce di proprietà della era stato custodito Pt_1 presso il deposito in uso ad un terzo, tale Per_1
;
[...] 5) la distruzione della merce ed il successivo ritrovamento di parte della stessa avevano generato un danno per la che, al netto dell'indennizzo ricevuto dalle Pt_1 compagnie di assicurazioni, ammontava ad € 915.309,00; ha convenuto in giudizio la chiedendone Controparte_2 la condanna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, al pagamento in proprio favore della somma di € 915.309,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., emesso in data
21.05.2024, il Tribunale rilevato che, per un verso, l'
[...] non si era costituita nel termine di legge e, per CP_2 altro verso, che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale era stata effettuata la notifica dell'atto di citazione
( risultava dal registro INIPEC attribuito ad un Email_1 altro soggetto, corrispondente alla ha Controparte_1 ordinato all'attrice la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione entro il termine perentorio del 10.06.2024, fissando, per la comparizione delle parti, l'udienza del 08.11.2024.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
30.07.2024, si è costituita la (già Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di Controparte_2 dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p. essendosi la costituita parte civile nel procedimento penale n.4417/2020 Pt_1
RGNR instaurato presso il Tribunale di Nocera Inferiore, di sospendere il giudizio in attesa della definizione del suddetto procedimento penale, di essere autorizzata alla chiamata in causa della della Parte_2 Controparte_4
e dell' , nonché, in via gradata e
[...] Controparte_5 nel merito, di rigettare l'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Con decreto del 01.08.2024, il Tribunale, dopo aver autorizzato la alla chiamata in causa Controparte_1 delle compagnie di assicurazioni, ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 17.01.2025. I.
6-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
08.11.2024, si sono costituite la Parte_2
e la eccependo, in via
[...] Controparte_4 preliminare, la decadenza della convenuta dalla facoltà di chiamare in causa le compagnie di assicurazioni, chiedendo, sempre in via preliminare, la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale, incardinato presso il Tribunale di Nocera e chiedendo, infine, in via gradata e nel merito il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, con il beneficio delle spese e delle competenze di lite.
nonostante la regolare Controparte_6 notifica dell'atto di chiamata in causa, è, invece, rimasta contumace.
I.
8-Con ordinanza del 04.03.2025, il Tribunale, ritenuto necessario sia per ragioni di economia processuale sia per motivi di ordine logico-giuridico, provvedere prioritariamente sull'eccezione di decadenza della chiamata in causa effettuata dalla formulata dalle terze chiamate Controparte_2 [...]
e riservando Parte_2 Controparte_4 all'esito di provvedere sulle ulteriori richieste ed eccezioni, formulate dalle parti, ha fissato per la discussione orale e la decisione, limitatamente alla suddetta eccezione, l'udienza del
09.05.2025, assegnando alle parti termini sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
I.
9-La suddetta udienza, su istanza del difensore della
[...]
è stata sostituita dal deposito di note di Controparte_1 trattazione scritta, con decreto emesso ai sensi degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato alle parti.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel caso di specie le terze chiamate,
[...]
e hanno eccepito che, Controparte_7 Controparte_4 essendo stato l'atto di citazione correttamente notificato alla convenuta in data 06.03.2024, la stessa, essendosi costituita con comparsa depositata il 30.07.2024, è definitivamente decaduta ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n.7 e 167, ultimo comma, c.p.c. dalla facoltà di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
II.
3-A fronte di tale eccezione, la Controparte_1 ha replicato che, avendo il Tribunale disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 08.11.2024, la costituzione, effettuata con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.07.2024, deve ritenersi tempestiva.
II.
4-L'eccezione di decadenza, formulata dalle terze chiamate, essendo infondata, deve essere rigettata.
II.
5-Nel caso de quo, giova rimarcare che è incontestato ed emerge dagli atti processuali che:
1) con atto di citazione, notificato il 06.03.2024, all'indirizzo di posta elettronica certificata, la ha convenuto in Email_1 Parte_1 giudizio la indicando nell'atto Controparte_2 introduttivo l'udienza del 22.07.2024;
2) con decreto del 21.05.2024, il Tribunale ha ordinato all'attrice la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, entro il 10.06.2024, fissando, per la comparizione delle pari, l'udienza del 08.11.2024;
3) con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
30.07.2024, si è costituita la Controparte_1
, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in
[...] causa delle compagnie di assicurazioni;
4) con decreto del 01.08.2024, il Tribunale ha autorizzato la convenuta alla chiamata in causa dei terzi entro il
19.09.2024, fissando, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 17.01.2025;
5) con atto di chiamata in causa, notificato il 05.09.2024, la convenuta ha chiamato in causa le compagnie di assicurazioni.
II.
6-Tanto premesso, a norma dell'art. 269, comma 2, c.p.c.
“Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo
a cura del convenuto”.
II.
7-Nel caso di specie se è pur vero che l'atto di citazione, nel quale l'udienza indicata era quella del 22.07.2024, era stato correttamente notificato alla convenuta in data 06.03.2024 è, tuttavia, altrettanto vero che, avendo il Tribunale con decreto del
21.05.2024, disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, differendo la comparizione delle parti all'udienza del
08.11.2024, è da tale data che occorre verificare la tempestiva costituzione del convenuto.
II.
8-A tali conclusioni è, peraltro, pervenuta la Suprema Corte
(Cass. 8218/2023), che nella vigenza del codice di procedura civile nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs.
149/2022, aveva chiarito che “Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata - su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda - la citazione nulla per vizio della vocatio in ius - e segnatamente per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. -, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata”.
II.
9-Nel caso de quo, rimarcato, pertanto, che, avendo l'attore, come ordinato dal Tribunale, rinnovato la notifica dell'atto di citazione il convenuto è stato automaticamente rimesso in termini, a prescindere dalla validità o meno della prima notifica, deve rilevarsi che la comparsa di costituzione e risposta è stata tempestivamente depositata dalla convenuta il 30.07.2024, nel rispetto del termine perentorio di settanta giorni a decorrere a ritroso dalla data della prima udienza, fissata per l'08.11.2024.
II.10-Deve, peraltro, evidenziarsi che, essendo stato l'atto di chiamata in causa tempestivamente notificato alle terze chiamate il
05.09.2024, nel rispetto del termine minimo di comparizione di centoventi giorni, previsto dall'art. 163 bis, comma 1, c.p.c. essendo stata l'udienza la prima udienza di comparizione differita al 17.01.2025, le terze chiamate non hanno subito alcuna concreta lesione del diritto di difesa, avendo, per un verso, disposto del tempo, previsto dalla legge per costituirsi ed avendo, per altro verso, pienamente esercitato il diritto di difesa, depositando, oltre alla comparsa di costituzione e risposta, anche le memorie integrative, previste dall'art. 171 ter c.p.c.
II.11-In definitiva l'eccezione di decadenza, formulate dalle terze chiamate, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Considerato che, superata l'eccezione di cui in motivazione, occorre provvedere sulle ulteriori eccezioni delle parti e sulle relative richieste istruttorie, si dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, trattandosi di sentenza parziale sulle stesse deve provvedersi all'esito del giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta dalla con atto di citazione notificato il 06.03.2024, Parte_1 la cui notifica, su ordine del Tribunale, è stata rinnovata il
07.06.2024, nei confronti della , con la Controparte_1 chiamata in causa della , della Controparte_3 e dell' , disattesa Controparte_4 Controparte_5 ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'eccezione di decadenza della chiamata in causa, formulata dalla e dalla Controparte_3
; Controparte_4
B. SPESE al definitivo;
C. DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 05.08.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 09.05.2025, fissata per la discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3019/2024 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Niccolò Alessandro Dello Russo
e Nicola L. Di Cagno, giusta procura in atti;
-parte attrice- contro
(già ), in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Beneduce, giusta procura in atti;
-parte convenuta- nonché contro
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Gazzola, giusta procura in atti;
-terza chiamata- nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gazzola e
Alberto Gazzola, giusta procura in atti;
-terza chiamata- nonché contro
in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore;
-terza chiamata contumace-
Avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e da note conclusive, depositate in relazione all'udienza del 09.05.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 06.03.2024, la
[...]
dopo aver allegato: Parte_1
1) di aver sottoscritto in data 31.07.2019 con l'
[...]
un contratto di lavorazione in conto terzi CP_2 per il confezionamento e la successiva custodia di pomodori pelati;
2) in forza del suddetto contratto, la si era CP_2 obbligata a custodire la merce al fine di eseguire le lavorazioni, previste dal regolamento contrattuale;
3) in data 16.05.2020 presso la sede della era CP_2 divampato un vasto incendio;
4) il data 04.09.2020 il Comando dei Carabinieri del Comune di Scafati aveva comunicato che un certo quantitativo di merce di proprietà della era stato custodito Pt_1 presso il deposito in uso ad un terzo, tale Per_1
;
[...] 5) la distruzione della merce ed il successivo ritrovamento di parte della stessa avevano generato un danno per la che, al netto dell'indennizzo ricevuto dalle Pt_1 compagnie di assicurazioni, ammontava ad € 915.309,00; ha convenuto in giudizio la chiedendone Controparte_2 la condanna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, al pagamento in proprio favore della somma di € 915.309,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., emesso in data
21.05.2024, il Tribunale rilevato che, per un verso, l'
[...] non si era costituita nel termine di legge e, per CP_2 altro verso, che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale era stata effettuata la notifica dell'atto di citazione
( risultava dal registro INIPEC attribuito ad un Email_1 altro soggetto, corrispondente alla ha Controparte_1 ordinato all'attrice la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione entro il termine perentorio del 10.06.2024, fissando, per la comparizione delle parti, l'udienza del 08.11.2024.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
30.07.2024, si è costituita la (già Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di Controparte_2 dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p. essendosi la costituita parte civile nel procedimento penale n.4417/2020 Pt_1
RGNR instaurato presso il Tribunale di Nocera Inferiore, di sospendere il giudizio in attesa della definizione del suddetto procedimento penale, di essere autorizzata alla chiamata in causa della della Parte_2 Controparte_4
e dell' , nonché, in via gradata e
[...] Controparte_5 nel merito, di rigettare l'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Con decreto del 01.08.2024, il Tribunale, dopo aver autorizzato la alla chiamata in causa Controparte_1 delle compagnie di assicurazioni, ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 17.01.2025. I.
6-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
08.11.2024, si sono costituite la Parte_2
e la eccependo, in via
[...] Controparte_4 preliminare, la decadenza della convenuta dalla facoltà di chiamare in causa le compagnie di assicurazioni, chiedendo, sempre in via preliminare, la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale, incardinato presso il Tribunale di Nocera e chiedendo, infine, in via gradata e nel merito il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, con il beneficio delle spese e delle competenze di lite.
nonostante la regolare Controparte_6 notifica dell'atto di chiamata in causa, è, invece, rimasta contumace.
I.
8-Con ordinanza del 04.03.2025, il Tribunale, ritenuto necessario sia per ragioni di economia processuale sia per motivi di ordine logico-giuridico, provvedere prioritariamente sull'eccezione di decadenza della chiamata in causa effettuata dalla formulata dalle terze chiamate Controparte_2 [...]
e riservando Parte_2 Controparte_4 all'esito di provvedere sulle ulteriori richieste ed eccezioni, formulate dalle parti, ha fissato per la discussione orale e la decisione, limitatamente alla suddetta eccezione, l'udienza del
09.05.2025, assegnando alle parti termini sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
I.
9-La suddetta udienza, su istanza del difensore della
[...]
è stata sostituita dal deposito di note di Controparte_1 trattazione scritta, con decreto emesso ai sensi degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato alle parti.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel caso di specie le terze chiamate,
[...]
e hanno eccepito che, Controparte_7 Controparte_4 essendo stato l'atto di citazione correttamente notificato alla convenuta in data 06.03.2024, la stessa, essendosi costituita con comparsa depositata il 30.07.2024, è definitivamente decaduta ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n.7 e 167, ultimo comma, c.p.c. dalla facoltà di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
II.
3-A fronte di tale eccezione, la Controparte_1 ha replicato che, avendo il Tribunale disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 08.11.2024, la costituzione, effettuata con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.07.2024, deve ritenersi tempestiva.
II.
4-L'eccezione di decadenza, formulata dalle terze chiamate, essendo infondata, deve essere rigettata.
II.
5-Nel caso de quo, giova rimarcare che è incontestato ed emerge dagli atti processuali che:
1) con atto di citazione, notificato il 06.03.2024, all'indirizzo di posta elettronica certificata, la ha convenuto in Email_1 Parte_1 giudizio la indicando nell'atto Controparte_2 introduttivo l'udienza del 22.07.2024;
2) con decreto del 21.05.2024, il Tribunale ha ordinato all'attrice la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, entro il 10.06.2024, fissando, per la comparizione delle pari, l'udienza del 08.11.2024;
3) con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
30.07.2024, si è costituita la Controparte_1
, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in
[...] causa delle compagnie di assicurazioni;
4) con decreto del 01.08.2024, il Tribunale ha autorizzato la convenuta alla chiamata in causa dei terzi entro il
19.09.2024, fissando, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 17.01.2025;
5) con atto di chiamata in causa, notificato il 05.09.2024, la convenuta ha chiamato in causa le compagnie di assicurazioni.
II.
6-Tanto premesso, a norma dell'art. 269, comma 2, c.p.c.
“Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo
a cura del convenuto”.
II.
7-Nel caso di specie se è pur vero che l'atto di citazione, nel quale l'udienza indicata era quella del 22.07.2024, era stato correttamente notificato alla convenuta in data 06.03.2024 è, tuttavia, altrettanto vero che, avendo il Tribunale con decreto del
21.05.2024, disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, differendo la comparizione delle parti all'udienza del
08.11.2024, è da tale data che occorre verificare la tempestiva costituzione del convenuto.
II.
8-A tali conclusioni è, peraltro, pervenuta la Suprema Corte
(Cass. 8218/2023), che nella vigenza del codice di procedura civile nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs.
149/2022, aveva chiarito che “Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata - su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda - la citazione nulla per vizio della vocatio in ius - e segnatamente per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. -, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata”.
II.
9-Nel caso de quo, rimarcato, pertanto, che, avendo l'attore, come ordinato dal Tribunale, rinnovato la notifica dell'atto di citazione il convenuto è stato automaticamente rimesso in termini, a prescindere dalla validità o meno della prima notifica, deve rilevarsi che la comparsa di costituzione e risposta è stata tempestivamente depositata dalla convenuta il 30.07.2024, nel rispetto del termine perentorio di settanta giorni a decorrere a ritroso dalla data della prima udienza, fissata per l'08.11.2024.
II.10-Deve, peraltro, evidenziarsi che, essendo stato l'atto di chiamata in causa tempestivamente notificato alle terze chiamate il
05.09.2024, nel rispetto del termine minimo di comparizione di centoventi giorni, previsto dall'art. 163 bis, comma 1, c.p.c. essendo stata l'udienza la prima udienza di comparizione differita al 17.01.2025, le terze chiamate non hanno subito alcuna concreta lesione del diritto di difesa, avendo, per un verso, disposto del tempo, previsto dalla legge per costituirsi ed avendo, per altro verso, pienamente esercitato il diritto di difesa, depositando, oltre alla comparsa di costituzione e risposta, anche le memorie integrative, previste dall'art. 171 ter c.p.c.
II.11-In definitiva l'eccezione di decadenza, formulate dalle terze chiamate, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Considerato che, superata l'eccezione di cui in motivazione, occorre provvedere sulle ulteriori eccezioni delle parti e sulle relative richieste istruttorie, si dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, trattandosi di sentenza parziale sulle stesse deve provvedersi all'esito del giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta dalla con atto di citazione notificato il 06.03.2024, Parte_1 la cui notifica, su ordine del Tribunale, è stata rinnovata il
07.06.2024, nei confronti della , con la Controparte_1 chiamata in causa della , della Controparte_3 e dell' , disattesa Controparte_4 Controparte_5 ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'eccezione di decadenza della chiamata in causa, formulata dalla e dalla Controparte_3
; Controparte_4
B. SPESE al definitivo;
C. DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 05.08.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo