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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5607/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Tiziana Olivares, Parte_1 unitamente alla quale domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Laura Lembo e domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.11.2022, il sig. ha dedotto di essere Parte_1 dipendente della con sede in Castellammare di Controparte_2
Stabia (NA) con la qualifica di Manutentore Meccanico;
che in data 1.10.2018, alle ore 6,00, durante l'espletamento delle mansioni cui era adibito e, precisamente, nel mentre effettuava lavoro di manutenzione ad una caldaia ed era su di una scala estensibile a circa quattro metri di altezza dal suolo, cadeva accidentalmente dalla predetta scala, battendo violentemente a terra;
che a seguito dell'evento narrato ha riportato la seguente diagnosi “Trauma dorsale alto con frattura amielica di C4, D7, D10, D11 e frattura-distacco porzione posteriore dell'apofisi spinosa di D4 con residua deformazione”; che a seguito di regolare denuncia di infortunio, l gli ha riconosciuto un grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%; che, avverso la suddetta valutazione, ha proposto ricorso amministrativo in data 22.7.2019, con richiesta di visita collegiale, a seguito della quale, l ha accertato in via definitiva il CP_1 danno biologico patito, valutandolo nella misura del 14%, giusto provvedimento del 18.2.2020; che a seguito dell'aggravarsi della patologia sofferta, quale conseguenza dei postumi derivanti dall'infortunio de quo, in data 22.2.2021, ha inoltrato domanda di revisione per aggravamento, con allegato certificato medico-legale del Dr. dal quale si evince la seguente diagnosi Persona_1
“Sindrome ansioso-depressiva reattiva, nonché da esiti di frattura amielica di C4, D4, D7, D10, D11, con marcata limitazione funzionale”, con un complesso
1 menomativo, valutato nella misura del 30%; che l a seguito CP_1 dell'espletamento della visita medico-legale ha confermato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura precedentemente espressa pari al 14%; che, avverso la suddetta decisione, in data 13.7.2021, ha proposto ricorso amministrativo, ma senza ottenere alcun riscontro.
Tutto ciò premesso, ha adito, dunque, il Tribunale di Nola per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, Voglia così provvedere:
a) accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando, previa Consulenza
Tecnica D'Ufficio, il ricorrente, soggetto con una inabilità permanente al lavoro derivante dall'infortunio occorsogli in data 01/10/2018, nella misura del 30% (o comunque superiore al 15%), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di revisione per aggravamento del 22/02/2021;
b) per l'effetto condannare l alla liquidazione, in favore del sig. CP_1 Pt_1
, del relativo indennizzo in rendita ed alla liquidazione dei conseguenti
[...] benefici economici, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
c) in via subordinata, accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando, previa Consulenza Tecnica D'Ufficio, il ricorrente soggetto con un inabilità permanente al lavoro, con percentuale nella misura comunque superiore al
14% (dalla data di presentazione della domanda di revisione per aggravamento del 22/02/2021) e, per l'effetto, condannare l alla liquidazione in favore CP_1 del sig. del relativo indennizzo in capitale, ed alla liquidazione Parte_1 dei conseguenti benefici economici, oltre interessi come per legge;
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si è costituito l chiedendo il rigetto della domanda in quanto destituita di CP_1 fondamento nel merito, non essendo reliquati a parte ricorrente postumi nella misura superiore a quella riconosciuta dall'Istituto in via amministrativa (14%). Istruita la causa mediante la nomina di un consulente medico d'ufficio, il giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 16.1.2025. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta.
Il ricorso è procedibile avendo la parte esaurito l'iter amministrativo.
Quanto alle circostanze fattuali, le stesse non appaiono specificamente contestate dall' CP_1
Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere indisponibile,
2 dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo (Cass. 11417/2017).
Venendo al merito, il ctu incaricato, sulla scorta del dato clinico e documentale,
è pervenuto alla seguente diagnosi: «il Signor nell'infortunio sul lavoro Pt_1 del 01.10.2018, riportava un Trauma dorsale alto con frattura amielica di C4,
D10, D11 e frattura-distacco porzione posteriore dell'apofisi spinosa di D4 con residuata deformazione e limitazioni funzionali di grado moderato con successivo sviluppo di una sindrome depressiva endoreattiva di media entità».
Dopodiché ha argomentato che: «in sede di Consulenza peritale, dalla valutazione sia della documentazione medica presente agli atti e soprattutto sulla scorta delle risultanze della visita medica, si evidenzia un complesso patologico la cui valutazione si discosta da quanto rilevato dai Sanitari dell' nella visita di revisione del 22.02.2021. CP_1
Nello specifico, tenendo conto che gli esiti della patologia descritta limitano si ala vita professionale che personale del ricorrente e tenuto conto del quadro articolare emerso dall'obbiettività clinica che denota una sintomatologia algica alla digitopressione sul tratto di rachide interessato con limitazioni funzionali di grado moderato a cui si associa un documentato stato depressivo endoreattiva di media entità, può considerarsi congrua la valutazione del valore del 16%».
Ciò posto, il consulente, specialista in Medicina Legale, è giunto alle seguenti conclusioni: «in conseguenza dell'infortunio lavorativo occorsogli e riferendomi alla realtà obiettivata, è da ritenersi che il quadro clinico sia stabilizzato con esiti permanenti di danno biologico inteso come lesione alla integrità psico-fisica del soggetto, valutabili globalmente, secondo il calcolo di metodo tabellare introdotto dal D. Lgs n. 38/00, nella misura del 16%. (menomazione n° 197) a far data dalla visita di revisione del 22.02.2021».
Il ctu, dunque, sulla scorta del dato documentale, clinico ed anamnsestico, ha ritenuto fondate le pretese del ricorrente, ritenendo di ampliare la valutazione effettuata dall' in sede amministrativa, a tal uopo richiamando il codice n. CP_1
197 della tabella per il danno biologico da origine lavorativa (D.M. CP_1
45/2019), rubricato “Esiti di duplice frattura vertebrale cervicale con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità ed artrosi reattiva locoregionale”.
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio atp che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Ad ogni buon conto, l non ha contestato le conclusioni del ctu né in sede di CP_1 bozze né con le note per l'udienza del 16.1.2025.
3 La domanda va dunque accolta.
Circa il regime delle spese di lite, ha chiarito la Suprema Corte che «Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro
5201,00-26000,00 (cfr., in motivazione, Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; in senso contrario Cass. 16671/2018). Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass.
11887/2019) (...)" (Cass. n. 38466/2021; Cass. n. 968/2022).
Orbene, venendo al caso in esame, la semplicità della questione affrontata e la serialità della stessa fanno ritenere congruo l'utilizzo dello scaglione di valore inferiore a 26.001,00 €, parametri minimi. Spese di ctu a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_1
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda, riconosce il danno subito dal ricorrente nella misura del 16% a far data dalla visita di revisione del 22.02.2021 e il conseguente diritto alla costituzione della rendita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.697,00 CP_1 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Nola, 16.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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