Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04598/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4598 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Youri Hallemans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Carabinieri Comando Interregionale Podgora, Comando Legione Carabinieri Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- Del decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 23-12-2022, ovvero il provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado di giorni 88 (ottantotto), assumendo anzianità assoluta 28 settembre 2020, notificato l'11-01-2023.
- Del provvedimento di sospensione dal diritto di lavoro lett.-OMISSIS- del 5-01-2022, notificato in data 7 gennaio 2022, con il quale ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 29 dicembre 2021 al 24-marzo 2022, per un totale di giorni ottantasei (86).
- Dell'atto propulsivo / procedimento prot. -OMISSIS- del 17-12-2021.
- L'atto dispositivo del 14 maggio 2022 del Comando Legione Carabinieri “Toscana” trasmesso con foglio n. -OMISSIS- del 19 maggio, con cui si attesta che il ricorrente è stato disposto “assente ingiustificato” dal 26 marzo 2022 al 27 marzo 2022, per un totale di giorni 2 (due).
- Le Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
- Della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.202, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;
- Della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”
- Le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
- Le circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico.
- la circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.10).
- Aggiornamento delle Direttiva.
- nonché di ogni altro atto agli stessi provvedimenti preordinati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensioni, direttive, circolari, ordini amministrati interni e discipline o comunque connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
***
Con istanza di sollevare le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
i. in relazione all'art.4 ter, comma 1, lett. b, del d.l. 44/21, introdotto dal dl 172/2021, in quanto confliggente con l'art.32 Cost. ultimo inciso “[…] La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
ii. In relazione all'art.4 ter 1, comma 1, lett. b, del d.l. 44/21, in quanto confliggente con i doveri dei militari / delle Forze Armate, che concorrono al corretto svolgimento dei compiti assegnati allo strumento militare, tenendo sempre ben presente il fine ultimo perseguito dalle Forze Armate e dai militari: la difesa della Patria e delle libere Istituzioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa e di Carabinieri Comando Interregionale Podgora e di Comando Legione Carabinieri Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. OM De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con ricorso notificato il 26 febbraio 2023 il ten. col. -OMISSIS-impugnava gli atti in epigrafe in forza dei quali l’Amministrazione di appartenenza lo aveva sospeso dal servizio per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 e, di seguito, operato la detrazione dell’anzianità corrispondente ai giorni di durata della sospensione.
1.1 In particolare egli gravava il provvedimento lett.-OMISSIS- del 5- 01-2022, notificato in data 7 gennaio 2022 di sospensione dal lavoro ed il successivo decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 23-12-2022, notificato l’11-01-2023 recante la detrazione dell’anzianità di grado di giorni 88 (ottantotto), unitamente ad atti presupposti ed ai seguenti atti generali, regolanti a vario titolo la verifica del mancato rispetto del dovere vaccinale da parte dei datori di lavoro militare: Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021; Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021; Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021; Le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021; le circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare; − la circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare.
1.2 Il ricorso era articolato su sei compositi motivi così rubricati:
1) eccesso di potere, violazione di legge - artt.2, 3, 21, 25, co.3, 52 e 97 cost., e d.l. 44/2021, e art. 1, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e art.1375 e ss d.lgs 66/2010, e legge 22 dicembre 2017, n.219 art. 1, commi 1, 3 primo cpv, 4 e 6 e co.1, e artt.2, 7 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e art.14 convenzione europea sui diritti umani, e art.21 carta dei diritti fondamentali dell’unione, e art.10 trattato sul funzionamento dell’unione europea, e per violazione della risoluzione del consiglio d’europa n.2361/61 punti 7.3.1, 7.3.2, e dell’art.43, commi 1, 2 e 3 d.lgs. 286/98,per violazione delle regole diimparzialità, correttezza e buona amministrazione, per manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, vizio della detrazione di anzianità, illegittimità con riferimento al decreto dirigenziale m_d -OMISSIS-reg2022 -OMISSIS-del 23 dicembre 2022, illogicità e perplessità, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e manifesta ;
2) eccesso di potere, violazione di legge d.lgs 66/2010 art.2267 e art.2 co.2 d.lgs 165/2001, violazione del criterio di specialità, art. 15 preleggi c.c. che stabilisce la preferenza della legge speciale su quella avente carattere generale, anche se successiva, secondo il principio lex specialis derogat legi generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali;
3) eccesso di potere, violazione di leggi dl 44/2021, reg.ue 507/06, e art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n.189, denominata classe c non negoziati [c (nn)], ovvero farmaci orfani, che non risultano ancora valutati ai fini della rimborsabilità, sottoposti alla legge 648/1996, dunque si è imposto un obbligo inadempibile per espressa previsione normativa, e dell’art.3 cdfue (carta dei diritti fondamentali dell’unione europea) oltre agli artt.2, 5, 8, 9 e 14 della cedu (convenzione europea dei diritti dell’uomo);
4) eccesso di potere, violazione di legge 22 dicembre 2017, n.219, art. 1, co. 4, e violazione di legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt.1 cpv1 e 2 “i principi”, art. 2. co.1 punti 1), 3) e 7) “gli obiettivi”, art.6 “competenze dello stato”, art.14 “unità sanitarie locali”, art.19 cpv 1, 2 e 5 “prestazioni delle unità sanitarie locali”, e violazione di legge d.lgs 66/2010 dall’art. 181 (s.m.), 206-bis comma 1 e 2, nonché art. 4 del d.lgs 30 giugno 1993, n. 266, come da decreto del ministero della difesa di concerto con il ministro della salute del 16 maggio 2018 “direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinale al personale militare (m_d gudc reg2018 0018706 17-05- 2018)”;
5) eccesso di potere, per violazione di legge artt. 2, 3, 36, cost. e per violazione del riconosciuto principio dell’affidamento;
6) incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge in relazione al principio di legalità e responsabilità artt. 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 della l. n. 241/90, violazione del decreto 16 gennaio 2013del ministero della difesa artt.1 co.1 e 2, art.19 co.1, art.21 co.1, lett. c) punto 1, lett. e) punto 1, lett.f) punto 4,del comando che ha disposto la “sospensione” e “l’assenza ingiustificata” del ricorrente, in violazione o falsa applicazione degli artt. 114, 726, 1041, d.p.r. 90/2010 e artt. 905, 1353, 1378, 1776, 1777, 1779 e 2267 d.lgs 66/2010.
Il ricorso recava anche richiesta di disapplicazione “ab origine delle leggi ordinarie, ossia l’art.4 ter 1, comma 1, lett. b, del d.l. 44/21, in quanto assolutamente confliggenti con la primazia del diritto dell’Unione” e comunque di sollevare la questione di costituzionalità sotto più profili.
1.3 Si costituivano in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura, le Amministrazioni intimate e resistevano al ricorso con memoria e documenti.
1.4 Di seguito il ricorrente depositava memoria e ulteriori documenti in vista della trattazione del merito.
1.5 All’udienza di discussione del 4 febbraio 2026 il Collegio prospettava in limine alle parti presenti la rilevazione di possibili profili di parziale irricevibilità del ricorso per tardività relativamente al provvedimento di sospensione dal servizio. La causa veniva discussa e, quindi, introitata in decisione.
DIRITTO
2. Il Collegio osserva preliminarmente che il ricorso attrae la propria competenza territoriale ai sensi del comma 4bis dell’art. 13 CPA in considerazione dell’avvenuta impugnazione di atti generali quali le Direttive e le Circolari di cui sopra sub 1.1.
Ciò detto emerge che il ricorso è parzialmente irricevibile quanto all'impugnativa del provvedimento di sospensione dal servizio, merita invece accoglimento quanto alla contestazione della detrazione dell’anzianità di grado.
2.1 Invero il provvedimento di sospensione dal lavoro per mancata ottemperanza alla profilassi vaccinale COVID risultava notificato già in data 7 gennaio 2022 mentre il ricorso che ci occupa solo il 26 febbraio 2023, ben oltre i termini perentori di decadenza, con conseguente declaratoria di irricevibilità del gravame sul punto, il che preclude l’esame delle relative censure articolate dal ricorrente nonché delle richieste di sottoposizione del correlato compendio normativo coinvolto a verifica di legittimità unionale e costituzionale.
2.2 Diversa deve essere la sorte del ricorso per quanto riguarda l’impugnazione del provvedimento di detrazione dell’anzianità di grado, tempestivamente gravato, in ordine al quale risulta fondato il rilievo della mancata ascrivibilità di tale ulteriore conseguenza alle disposizioni di legge che prevedevano la sospensione dal rapporto di servizio in caso di non sottoposizione alla profilassi vaccinale anti- COVID.
2.2.1 Questa Sezione ha già avuto modo (ex plur. v.si sent n 592/2026) di esprimere la sua condivisione dell’indirizzo per cui la norma di cui all’art. 4-ter del DL n. 44 del 2021 –proprio per il suo affermarsi nella giurisprudenza della Consulta come punto di sottile equilibrio tra più valori fondamentali costituzionalmente garantiti- è una disposizione di carattere speciale di stretta interpretazione che, laddove contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, non si presta a giustificare ulteriori conseguenze penalizzanti, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); come affermato, tra le altre, da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria”.
Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi specificamente previste che attengono alla retribuzione, con conseguente invalidità di clausole o provvedimenti con i quali si sia proceduto difformemente, estendendo gli effetti del periodo di sospensione -con conseguente sterilizzazione delle giornate relative- agli altri istituti, in primis quelli contributivi e di carriera, previsti dal contratto di lavoro.
L’estensione degli effetti della norma si tradurrebbe in indebita incisione dei diritti del Militare nell’ambito del rapporto d’impiego.
2.2.2 Resta inteso che potranno sempre conseguire alla sospensione gli effetti previsti da altre speciali disposizioni o principi inderogabili di legge, come nel caso della non computabilità dei relativi periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti nell’ambito delle procedure di avanzamento.
3 Conclusivamente il ricorso va accolto solo parzialmente, quanto all’impugnazione della detrazione dell’anzianità di grado e dichiarato irricevibile quanto a quella del provvedimento di sospensione dal servizio.
3.1 Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
--lo dichiara irricevibile nella parte in cui impugna il provvedimento di sospensione dal servizio;
--lo accoglie nella parte rimanente in cui impugna la detrazione dell’anzianità di grado e per l’effetto annulla il relativo provvedimento e gli atti presupposti nei sensi di cui in motivazione e nei limiti di interesse del ricorrente.
--compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AN, Presidente
OM De TI, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De TI | NN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.