Articolo 1779 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1778Articolo 1780
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9 ottobre 2010
Art. 1779. Attribuzione del trattamento economico 1. Il trattamento stipendiale al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' attribuito con decreto dirigenziale agli ufficiali e con determinazione dirigenziale ai sottufficiali e ai graduati in servizio permanente.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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