Art. 181. (( (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale). )) 1. ((E' istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa.)) 2. ((La Sanita' militare esercita le seguenti funzioni:
a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita' navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;
c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.))
a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita' navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;
c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.))