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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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28 maggio 2026
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Art. 181. (( (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale). )) 1. ((E' istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa.)) 2. ((La Sanita' militare esercita le seguenti funzioni:
a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita' navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;
c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.))
a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita' navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;
c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.))
Commentari • 14
- 1. Capo VII - Della sospensione, interruzione ed estinzione del processoWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
Sezione I – Della sospensione del processo Sospensione necessaria Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Leggi il commento -> Sospensione su istanza delle parti Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo. Leggi il commento -> Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione Se col provvedimento di sospensione [Codice di procedura …
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Giurisprudenza • 34
- 1. Trib. Venezia, sentenza 10/12/2024, n. 791Provvedimento: […] [...] [...] per violazione della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 181 del Codice di Ordinamento Militare e alle successive specifiche direttive e, per l'effetto, condannarsi i resistenti al risarcimento a favore del ricorrente dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti che si quantificano provvisoriamente in euro 365.289,00 ovvero nella diversa somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia;Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- concorso di colpa·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- responsabilità sanitaria·
- omissione diagnostica·
- danno biologico·
- giurisdizione giudice ordinario·
- art. 1227 c.c.·
- CTU medico legale