Articolo 181 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 179Articolo 174 bis
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 181. Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare 1. ((Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanita' militare" provvede:)) a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare;
b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari al servizio incondizionato;
c) alla tutela della salute dei militari;
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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