Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 972
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della cartella per atto presupposto annullato

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado e annullando le cartelle. Ha motivato che la cartella impugnata era basata su un atto presupposto (intimazione) già annullato per prescrizione con sentenza esecutiva. Ha inoltre affermato che l'annullamento dell'atto presupposto invalida automaticamente l'atto conseguente, e che decidere diversamente provocherebbe conflitto di giudicati e violazione del principio 'ne bis in idem'.

  • Accolto
    Soccombenza della controparte

    La Corte ha disposto le spese di lite a carico della parte soccombente (AT ME PA in liquidazione) liquidate in Euro 400,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 972
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 972
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo