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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 972/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, RE
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4550/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 3007/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 20/05/2025
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036667946000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036667946000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036667946000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2325/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il presente appello e, per gli effetti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con conseguente annullamento dell'atto impositivo e della relativa pretesa. Condannare, ex art. 15 D. Lgs. 546/92, la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: Rigettare l'appello con la conferma della sentenza emessa dalla C.T.P. di Messina. Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 3007/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 e confermava la cartella di pagamento emessa per tassa rifiuti (TARSU/TIA) anni 2010-2011-2012, condannando la ricorrente alle spese del giudizio.
Avverso tale decisione propone appello la contribuente eccependo l'illegittimità della cartella perché basata su atto presupposto (intimazione) già annullato con sentenza esecutiva, anche se non passata in giudicato
(alla data di proposizione dell'appello).
Fissato il giudizio d'appello, la commissione all'odierna udienza, decide come da dispositivo per l'accoglimento del gravame e l'annullamento dell'atto di pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto riformando la sentenza di primo grado ed annullando l'atto in contestazione. La cartella impugnata riguarda una imposizione per TIA - TARSU già oggetto di precedente sentenza che ha annullato l'intimazione di pagamento collegata per prescrizione.
Decisione diversa dall'accoglimento dell'appello con annullamento dell'atto provocherebbe conflitto di giudicati e violazione del principio "ne bis in idem" (art.
9-bis L. 212/2000) stessa materia giudicata due volte.
Principio valido anche ove non risulti decisione passata in giudicato.
La cartella risulta pertanto basata su atto presupposto (intimazione) già annullato con sentenza esecutiva, e per Giurisprudenza assolutamente condivisibile l'annullamento dell'atto presupposto invalida automaticamente l'atto conseguente.
Accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente Ricorrente_1 e, in riforma della decisione impugnata, annullamento dell'atto in contestazione Spese di lite a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro 400//00 (quattrocento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 10, distaccata di Messina, accoglie l'appello proposto dal contribuente Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impositivi (cartelle di pagamento) in contestazione. Spese di lite a carico della parte soccombente AT ME PA (in liquidazione) liquidate nella complessiva somma di Euro 400/100 (quattrocento//00) oltre onero ed accessori dovuti per legge. Il Presidente Dssa M. P. LAZZARA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, RE
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4550/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 3007/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 20/05/2025
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036667946000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036667946000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036667946000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2325/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il presente appello e, per gli effetti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con conseguente annullamento dell'atto impositivo e della relativa pretesa. Condannare, ex art. 15 D. Lgs. 546/92, la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: Rigettare l'appello con la conferma della sentenza emessa dalla C.T.P. di Messina. Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 3007/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 e confermava la cartella di pagamento emessa per tassa rifiuti (TARSU/TIA) anni 2010-2011-2012, condannando la ricorrente alle spese del giudizio.
Avverso tale decisione propone appello la contribuente eccependo l'illegittimità della cartella perché basata su atto presupposto (intimazione) già annullato con sentenza esecutiva, anche se non passata in giudicato
(alla data di proposizione dell'appello).
Fissato il giudizio d'appello, la commissione all'odierna udienza, decide come da dispositivo per l'accoglimento del gravame e l'annullamento dell'atto di pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto riformando la sentenza di primo grado ed annullando l'atto in contestazione. La cartella impugnata riguarda una imposizione per TIA - TARSU già oggetto di precedente sentenza che ha annullato l'intimazione di pagamento collegata per prescrizione.
Decisione diversa dall'accoglimento dell'appello con annullamento dell'atto provocherebbe conflitto di giudicati e violazione del principio "ne bis in idem" (art.
9-bis L. 212/2000) stessa materia giudicata due volte.
Principio valido anche ove non risulti decisione passata in giudicato.
La cartella risulta pertanto basata su atto presupposto (intimazione) già annullato con sentenza esecutiva, e per Giurisprudenza assolutamente condivisibile l'annullamento dell'atto presupposto invalida automaticamente l'atto conseguente.
Accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente Ricorrente_1 e, in riforma della decisione impugnata, annullamento dell'atto in contestazione Spese di lite a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro 400//00 (quattrocento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 10, distaccata di Messina, accoglie l'appello proposto dal contribuente Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impositivi (cartelle di pagamento) in contestazione. Spese di lite a carico della parte soccombente AT ME PA (in liquidazione) liquidate nella complessiva somma di Euro 400/100 (quattrocento//00) oltre onero ed accessori dovuti per legge. Il Presidente Dssa M. P. LAZZARA