Articolo 1777 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1777. Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico ((e di assegno per il nucleo familiare)) dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , nonche' le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico. ((Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.))
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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