Articolo 1776 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1776. Ambito soggettivo di applicazione 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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