TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 592
TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza del Comandante della sede

    La normativa speciale prevede che la sospensione sia conseguenza diretta dell'accertamento dell'inadempimento vaccinale, e l'atto di accertamento rientra nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento di sospensione per vizio di forma

    L'omessa indicazione nel provvedimento amministrativo del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere integra una mera incompletezza, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell'atto.

  • Rigettato
    Violazione norme su richiesta alla Commissione Medica Ospedaliera

    Le norme emergenziali hanno introdotto un'ipotesi autonoma di sospensione per ragioni sanitarie, prevalente sulla legge generale. L'introduzione di tale sospensione rientrava nella potestà governativa ex art. 77 Cost.

  • Rigettato
    Discriminazione tra personale militare e civile

    La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore, giustificando l'obbligo vaccinale per il personale militare in ragione dei compiti di difesa e sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale per lesione del diritto alla salute

    La Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sull'obbligo vaccinale, ritenendo legittimo il bilanciamento degli interessi e la limitazione dell'autodeterminazione in nome della solidarietà.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale per irragionevolezza, sproporzione e discriminazione

    La Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sull'obbligo vaccinale, ritenendo legittimo il bilanciamento degli interessi e la limitazione dell'autodeterminazione in nome della solidarietà.

  • Rigettato
    Applicazione principio della lex mitior

    La misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione non è una sanzione amministrativa, bensì una conseguenza diretta dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, pertanto il principio della lex mitior non è applicabile.

  • Rigettato
    Invalidità derivata del provvedimento di detrazione anzianità

    Il ricorso introduttivo è stato respinto, pertanto l'invalidità derivata non sussiste.

  • Accolto
    Illegittimità della detrazione d'anzianità

    L'art. 4-ter del D.L. n. 44 del 2021 prevede la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Ulteriori conseguenze sanzionatorie, come la detrazione d'anzianità, non sono permesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 592
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 592
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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