Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10211/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10211 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Youri Hallemans, Piergiorgio Palomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, 186° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi Folgore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. provvedimento M_D -OMISSIS-REG 2022 -OMISSIS-16-5-2022, notificato in pari data (cfr. doc.1), con il quale ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa;
2. provvedimento M_D -OMISSIS-REG2021 -OMISSIS-del 21.12-2021, notificato in data 21 dicembre 2021 (cfr. doc.2), con il quale ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa;
3. Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 -OMISSIS-10-12-2021, così intitolata: “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”;
4. Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;
5. Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”
6. Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D AE1C1B2 REG2022 0117342 25-03-2022 “Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
7. Aggiornamento delle Direttiva;
8. nonché avverso l’art. 4 ter, del D.L. n.44, del 1.4.2021, convertito in legge n.76, del 28.5.2021e successive modificazioni, integrazioni (D.L. 26.11.2021, n. 172), recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, convertito in legge, e nuovamente modificato, con legge n. 3, del 21.1.2022, il quale ha esteso l’obbligo vaccinale anche al comparto difesa, affinché Codesto On.
Collegio Voglia sollevare la questione di illegittimità costituzionale avanti alla Corte Costituzionale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8/6/2023:
1. Decreto M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-31-03-2023 (v. doc.1) con cui si determina una detrazione anzianità dal 21-12-2021 al 24-03-2022, per un totale di giorni novantaquattro (94) per gli effetti del DL 44/2021, notificato in data 06-04-2023;
2. Provvedimento di sospensione M_D -OMISSIS-REG2021 -OMISSIS-21-12-2021 (v. doc.2).
3. Atto propulsivo / procedimento M_D -OMISSIS-REG2021 0014442 15-12-2021 (in possesso della PA);
4. Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 -OMISSIS-10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.4 – 1 e 2);
5. Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (v. doc.5), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;
6. Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (v. doc.6) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”;
7. Circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.7 – 1 e 2);
8. Circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.8 – 1 e 2);
9. Circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.9);
10. Aggiornamento delle Direttiva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di 185 Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi Folgore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LU AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, il Colonnello Maggiore Ca. Sc. Q. S. -OMISSIS- – in servizio presso il 186° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi Folgore con sede a Siena - ha impugnato i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 76/2021, e le circolari ad esso presupposte.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato che: i) in data 21/12/2021, sebbene egli fosse in licenza ordinaria dal 19/12/2021 al 09/01/2022, gli veniva notificato il provvedimento di sospensione dal servizio, avendo egli omesso di effettuare la vaccinazione prevista dall’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021; ii) nonostante l’adozione del citato provvedimento di sospensione, ha ricevuto regolarmente la retribuzione sino al mese di febbraio 2022; iii) successivamente l’erogazione della retribuzione è stata interrotta e con atto del 16/05/2022 l’Amministrazione, in considerazione dal fatto che era stato sospeso dal servizio dal 21/12/2021 al 24/03/2022 e dal 30/03/2022 al 30/04/2022, gli ingiungeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite per l’importo complessivo di € 6.477,09 (nel dettaglio, per una metà si procedeva a compensazione con il credito del ricorrente riferito alle retribuzioni del periodo marzo/aprile 2022, mentre per l’altra metà si procedeva alla suddivisione del dovuto in 12 rate mensili dell’importo di € 280,01 da pagare a partire dal mese di giugno 2022).
3. Nel ricorso vengono dedotte le seguenti censure, che possono essere così sintetizzate:
i) il provvedimento di sospensione è nullo perché privo di numero di protocollo e della indicazione della autorità giudiziaria e del termine entro il quale ricorrere;
ii) il provvedimento di sospensione sarebbe poi illegittimo perché adottato dal Comandante della sede ove il militare prestava servizio e non, invece, come previsto dall’art. 1014 cod. ord. mil., dalla Direzione Generale per il Personale Militare;
iii) in terzo luogo, è stata dedotta la violazione degli articoli 206 e 206-bis cod. ord. mil. perché l’Amministrazione non avrebbe dichiarato l’indispensabilità del vaccino e non avrebbe offerto la possibilità ai militari di evitare la profilassi presentando apposita richiesta alla Commissione Medica Ospedaliera;
iv) è stata poi denunciata la disapplicazione dell’art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 (così come modificato dalla legge n. 3/2022) perché mentre le norme di legge imponevano l’obbligo di vaccinazione a tutto il comparto difesa, le direttive impugnate hanno illegittimamente applicato l’obbligo in questione solamente al personale militare, così discriminando quest’ultimo rispetto ai dipendenti delle aree civili del Ministero della Difesa;
v) in quinto luogo, si sostiene che successivamente all’entrata in vigore del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, le violazioni commesse sotto il vigore del precedente decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 non dovrebbero più essere punite, in applicazione del principio di retroattività della lex mitior, il quale deve trovare applicazione anche per le sanzioni amministrative punitive. Di conseguenza, dovrebbero essere revocati gli effetti dell’illecito amministrativo riscontrato al ricorrente e gli dovrebbero essere restituite le somme illecitamente decurtate;
vi-vii) infine, con il sesto e settimo motivo di ricorso, è stata prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 in relazione agli artt. 2, 9 e 32 della Costituzione per lesione del diritto alla salute, stante la pericolosità degli effetti collaterali del vaccino e la inidoneità dello stesso a prevenire il contagio (sesta censura) e in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4 35 e 36 della Costituzione perché l’obbligo vaccinale sarebbe irragionevole in quanto inidoneo a raggiungere i fini per i quali è stato imposto, non proporzionale perché la sanzione prevista per chi non si vaccina è troppo grave rispetto all’obbligo rimasto inadempiuto e discriminatorio giacché il vaccinato è in realtà più pericoloso di colui che si è sottoposto al tampone (settima censura).
4. Si è costituito il Ministero intimato con memoria di mera forma.
5. Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la detrazione d’anzianità pari alla durata del periodo di sospensione (94 giorni, vecchia anzianità: 02/10/2017; nuova anzianità: 04/01/2018).
Nel ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha prospettato sei ulteriori motivi di doglianza, tesi a sviluppare ulteriormente le censure articolate avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo, nonché a sollevare ulteriori profili di illegittimità degli atti oggetto di impugnativa sotto gli specifici profili dedotti; in conclusione, è stata formulata la domanda di annullamento degli atti impugnati e la domanda volta a ristabilire l’anzianità di servizio originariamente posseduta, non tenendo conto del periodo di sospensione.
6. In vista dell’udienza pubblica fissata per l’esame del merito della controversia, l’Avvocatura ha depositato documenti e memorie con cui ha chiesto il rigetto del gravame nel merito, osservando tra le altre cose come la detrazione d’anzianità fosse atto vincolato rispetto al provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa.
7. Da ultimo, all’udienza pubblica del 22/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, deve essere affermata la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere la controversia dal momento che il ricorrente ha espressamente impugnato, formulando precipue censure, non solo il provvedimento di sospensione a lui riferito, ma anche le circolari presupposte, le quali, nel precisare e dettagliare gli obblighi in materia di vaccinazione anti-Covid, hanno una indubbia natura regolamentare, con conseguente competenza di questo Tribunale a decidere la controversia ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
9. Passando, ora, all’esame del ricorso introduttivo, il Collegio ritiene che lo stesso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esposte.
9.1 Principiando per ragioni di ordine logico-giuridico dalla censura con cui è stata contestata la competenza del Comandante della sede di servizio del militare ricorrente ad adottare l’atto di sospensione, il Collegio osserva che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”. Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento. Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “ la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
In virtù di quanto esposto, non sussiste il censurato vizio di incompetenza.
9.2 Quanto alla censura secondo cui il provvedimento di sospensione sarebbe nullo perché privo di numero di protocollo e della indicazione della autorità giudiziaria e del termine entro il quale ricorrere, il Collegio rileva che per granitica giurisprudenza amministrativa “l'apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recate il termine e l'Autorità presso cui impugnarlo, prevista dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, derivandone che l'omessa indicazione nel provvedimento amministrativo del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera incompletezza, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell'atto, soprattutto laddove l'interessato abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente” (TAR Campania, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 5437).
9.3 Relativamente alla censura con cui è stata dedotta la violazione degli articoli 206 e 206-bis cod. ord. mil. perché l’Amministrazione non avrebbe dichiarato l’indispensabilità del vaccino e non avrebbe offerto la possibilità ai militari di evitare la profilassi presentando apposita richiesta alla Commissione Medica Ospedaliera, il Collegio rileva che le norme emergenziali in esame hanno introdotto una ipotesi del tutto autonoma di sospensione per ragioni sanitarie e di profilassi contro la diffusione del virus, di talché non può essere sostenuta la violazione delle disposizioni citate le quali non trovano applicazione, in virtù del principio per il quale la legge speciale deve prevalere su quella generale.
Per completezza, deve altresì essere rilevato che l’introduzione di una nuova ipotesi di sospensione per ragioni sanitarie rientrava certamente nella potestà governativa di adottare, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti aventi forza di legge ex art. 77 Cost. e, nella specie, tale potere è stato esercitato dal Governo mediante l’emanazione del D.L. n. 172/2021 (convertito con legge 21/01/2022, n. 3) il quale, costituendo atto avente forza di legge, non può trovare alcun limite aprioristico in disposizioni promananti da altra fonte di pari livello quale il d.lgs. n. 66 del 2010.
9.4 Relativamente alla presunta violazione dell’art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 (così come modificato dalla legge n. 3/2022), è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, è la stessa norma di legge primaria a prevedere che l’obbligo vaccinale dovesse valere per tutti i lavoratori del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, dovendone invece restare esclusi i lavorati del Ministero della Difesa delle aree civili.
Tale scelta legislativa, tuttavia, così come chiarito dalla granita giurisprudenza in materia, non è foriera di alcun effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori sottoposti all’obbligo vaccinale.
E, invero, a tal proposito è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile.
9.5 Da ultimo, con riguardo alle ulteriori censure (quinto, sesto e settimo motivo di ricorso) con cui
sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale ed è stata contestata la mancata applicazione del principio della cd. lx mitior, può innanzitutto essere nuovamente richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024). In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “ senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
Può essere altresì citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 26.5.2022 - pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 – nella quale è stato osservato che la misura della quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione e non la libertà personale; in particolare, la Corte in detta pronuncia ha osservato che "Il destinatario del provvedimento è infatti senza dubbio obbligato ad osservare l'isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale, ma non vi è costretto ricorrendo ad una coercizione fisica, al punto che la normativa non prevede neppure alcuna forma di sorveglianza in grado di prevenire la violazione. In definitiva, chiunque sia sottoposto alla "quarantena" e si allontani dalla propria dimora incorrerà nella sanzione prevista dalla disposizione censurata, ma non gli si potrà impedire fisicamente di lasciare la dimora stessa, né potrà essere arrestato in conseguenza di tale violazione".
In definitiva, la misura adottata della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa non è in alcun modo equiparabile né ad un trattamento sanitario obbligatorio (con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 32 della Costituzione) né ad una sanzione amministrativa (con conseguente inapplicabilità del principio della cd. lex mitior).
9.6 In definitiva, il ricorso introduttivo deve essere respinto perché infondato.
10. Passando infine all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio rileva che il provvedimento con il quale è stata disposta la detrazione d’anzianità per la durata del periodo di sospensione non può essere ritenuto illegittimo per invalidità derivata, stante l’infondatezza del ricorso introduttivo.
10.1 Parimenti devono essere considerate infondate le doglianze formulate nei motivi aggiunti tese a sviluppare i motivi di diritto già articolati nel ricorso introduttivo.
Il Collegio ritiene, infatti, che le nuove prospettazione attoree concretamente nulla aggiungano a quanto già dedotto in sede di atto introduttivo, con la conseguenza che da questo punto di vista i motivi aggiunti devono ritenersi infondati per le ragioni già esposte relativamente al ricorso introduttivo.
10.2 Quanto, invece, alla domanda finalizzata a ristabilire l’anzianità di servizio originariamente posseduta, non tenendo conto del periodo di sospensione, il Collegio ritiene la stessa fondata, intendendo confermare l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione (cfr. ex multis sentenza n. 14701 del 24/07/2025) secondo cui “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare”.
10.3 Da quanto detto discende la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti con esclusivo riferimento alla censura riguardante la detrazione d’anzianità.
11. In virtù di quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere respinto; il ricorso per motivi aggiunti, invece, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati nella sola parte in cui determinano la detrazione d’anzianità nei riguardi del ricorrente.
12. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e accoglie i motivi aggiunti così come specificato in parte motiva, e per l’effetto annulla, per quanto d’interesse del ricorrente, il decreto del Ministero della difesa M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-31-03-2023 con il quale è stata disposta la detrazione dell’anzianità di grado per 94 giorni dal 02/10/2017 al 04/01/2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN IN, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
LU AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AM | NN IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.