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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5824/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
avv. MARCELLO, rappresentato e difeso da sé medesimo Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carlo Caruso del Foro di Benevento;
posta elettronica certificata: Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta. Preliminarmente si evidenzia che, sebbene il ricorso risulti formalmente rivolto anche contro la non risulta che lo stesso sia stato Controparte_2
notificato all'Ente. Il contraddittorio sussiste, dunque, nei soli confronti dell' . CP_3
Ancora in via preliminare sono infondati i vizi concernenti la notifica degli atti
(Cass. S.U. 15979/22, Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022, Cass. S.U.
23620/2018, Cass. 2961/2021). E' ormai consolidato il principio di diritto secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica
(indipendentemente dall'"estensione.doc" o in "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. n. 7665 del 18/04/2016; Cass.
n. 20625 del 31/08/2017; Cass. n. 23620 del 28/09/2018;
Cass. n. 24568 del 05/10/2018).
La Suprema Corte, a SS.UU, con sentenza n.7665 del 18.04.16 ha precisato che “il principio sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”.
Sotto altro profilo poi la Cassazione (v. sent. n. 30922/2024) ha affermato che
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
Difatti già le Sezioni Unite avevano cristallizzato il principio “a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018).
L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”. Tant'è che la Corte regolatrice si è espressa nel senso che
“l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo
l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024).
Nel caso di specie l' ha dato prova della regolare notifica a mezzo pec CP_3
delle 4 cartelle esattoriali di giurisdizione del Giudice adito, sottese all'intimazione di pagamento. L'opponente ha dunque avuto conoscenza/conoscibilità degli atti presupposti che, non impugnate nei termini, sono divenuti inoppugnabili, non potendo più in questa sede essere proposte eccezioni relative a tali atti.
L'opposizione non può essere pertanto accolta.
Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
rigetta l'opposizione; compensa le spese
Nocera Inferiore, 3-4-2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
avv. MARCELLO, rappresentato e difeso da sé medesimo Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carlo Caruso del Foro di Benevento;
posta elettronica certificata: Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta. Preliminarmente si evidenzia che, sebbene il ricorso risulti formalmente rivolto anche contro la non risulta che lo stesso sia stato Controparte_2
notificato all'Ente. Il contraddittorio sussiste, dunque, nei soli confronti dell' . CP_3
Ancora in via preliminare sono infondati i vizi concernenti la notifica degli atti
(Cass. S.U. 15979/22, Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022, Cass. S.U.
23620/2018, Cass. 2961/2021). E' ormai consolidato il principio di diritto secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica
(indipendentemente dall'"estensione.doc" o in "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. n. 7665 del 18/04/2016; Cass.
n. 20625 del 31/08/2017; Cass. n. 23620 del 28/09/2018;
Cass. n. 24568 del 05/10/2018).
La Suprema Corte, a SS.UU, con sentenza n.7665 del 18.04.16 ha precisato che “il principio sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”.
Sotto altro profilo poi la Cassazione (v. sent. n. 30922/2024) ha affermato che
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
Difatti già le Sezioni Unite avevano cristallizzato il principio “a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018).
L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”. Tant'è che la Corte regolatrice si è espressa nel senso che
“l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo
l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024).
Nel caso di specie l' ha dato prova della regolare notifica a mezzo pec CP_3
delle 4 cartelle esattoriali di giurisdizione del Giudice adito, sottese all'intimazione di pagamento. L'opponente ha dunque avuto conoscenza/conoscibilità degli atti presupposti che, non impugnate nei termini, sono divenuti inoppugnabili, non potendo più in questa sede essere proposte eccezioni relative a tali atti.
L'opposizione non può essere pertanto accolta.
Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
rigetta l'opposizione; compensa le spese
Nocera Inferiore, 3-4-2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)