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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1440/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 11.00 innanzi al dott. Mario Ferreri
Per 'avv. ARTI ROSATI GIACOMO e l'avv. , Parte_1
Per l'avv. Laura Giusti nn sostituzione dell'avv. ROSSI MARCO Controparte_1
L'avv. Sarti si riporta alle note conclusive facendo presente che il documento prodotto su ordine del giudice si è formato come prova legale con l'esibizione all'udienza del 6 giugno 2023
L'avv. Giusti si riporta alle note conclusiove e rileva la tardività del docuemento depositato da controparte e ne contesta il contenuto trattandosi di documento riferito ad altro contratto diverso da quello di cui si discute , come già dedotto ed eccepito in atti
Dopo breve discussione orale, il Giudice , autorizza i procuratori delle parti ad allontanarsi dall'aula per poi pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTI ROSATI Parte_1 C.F._1
GIACOMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
SARTI ROSATI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5 37123 VERONApresso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2023, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3951 emesso in data 11.10.2022 dal Tribunale di Firenze in favore di che ha ingiunto il pagamento della somma pari a euro Controparte_1
40.100,31, oltre compensi, esborsi, spese generali, iva e c.p.a. e ha chiesto “In via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c. per le ragioni tutte di cui all'esposizione del presente atto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare: accertata e dichiarata la prescrizione del diritto di credito fatto vantare dalla convenuta opposta, revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.3951/22 opposto;
Nel merito: accertata l'esatta misura del credito vantato dalla convenuta nei confronti degli attori, CP_2
sia per capitale, sia per interessi – se del caso anche tramite l'espletanda consulenza tecnica
d'ufficio – per i motivi tutti di cui all'esposizione che precede, revocare il decreto ingiuntivo
n.3951/22 opposto e condannare il Sig. a pagarne il relativo importo. In Parte_1
ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa”. Con il giudizio monitorio, parte opposta ha fatto valere un credito derivante dal finanziamento n.25144 già intrattenuto dal
CP comparente con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e ceduto alla il CP_1
28/12/18. L'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla opposta, nonché l'inesattezza dell'ammontare del credito.
***
e per essa, quale mandataria, , si è Controparte_1 Controparte_3
costituita nel presente giudizio, e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente, ha chiesto “In via preliminare: Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto, e in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti dell'opponente della somma di euro 40.100,31 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
Con vittoria di spese e comensi Controparte_1
professionali del monitorio, del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario delle spese generali 15%. In via istruttoria si producono: copia integrale del fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione); procura generale alle liti;
pagina 3 di 6 certificato iscrizione camerale , mandato – Controparte_1 Controparte_1
, provvedimenti sulla mediazione, elenco omissato dei crediti ceduti;
Controparte_3 lettera DBT”.
***
Il Giudice, rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione, esperito inutilmente il tentativo di mediazione, concessi i termini ex art 183 comma 6 cpc, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa ex art 281 sexies cpc all'udienza del 3 aprile 2025.
***
Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditoria, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta.
Nella fattispecie, l'opposizione non merita accoglimento. In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato da Controparte_4
(cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a fa data dal 28/12/2018). Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine per esercitare il proprio diritto è di 10 anni. Nella fattispecie il termine decorreva dal 9/12/2013 (data ultimo rateo stabilito nel contratto) ma tale termine è stato interrotto dalla compiuta giacenza della notifica della cessione del 27/04/2019, nonché dalla notifica del decreto ingiuntivo del 15/12/2022. Inconferenti le argomentazioni di parte opponente secondo cui la notifica della cessione del credito non sarebbe andata a buon fine poiché avvenuta presso un indirizzo in cui lo non era più residente. A ben vedere, Pt_1
infatti, è vero che la raccomandata è stata spedita in data 28/12/2018 ad un indirizzo del comune di Dicomano, va evidenziato che su di essa è stata apposto il timbro di compiuta giacenza in data 27/4/2019. La circostanza che a far data dall'8/4/2019 il sig. Pt_1 risiedeva nel comune di Firenze non è dirimente, atteso che per l'odierna opposta la notifica si
è comunque perfezionata alla data della compiuta giacenza. In tal senso, viene il rilievo il principio della scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione, sancito dalla pagina 4 di 6 Corte Costituzionale con la pronuncia n.477/2002, secondo cui il mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa non può determinare decadenza a danno di chi tempestivamente vi ha dato avvio. Non può, infatti, ascriversi alcuna forma di negligenza alla controparte convenuta opposta circa il mancato accertamento dell'indirizzo di residenza del debitore, considerato che, come desumibile dal certificato di residenza prodotto dallo stesso la variazione è intervenuta a partire dall'8/4/2019, perciò dopo oltre 3 mesi Pt_1 dall'inoltro della comunicazione della cessione del credito. Del tutto evanescenti appaiono le richieste dell'opponente che, pur non essendo più in possesso della documentazione all'uopo necessaria, sostiene che vi sia un'inesattezza nella determinazione del credito e chiede che venga disposta C.T.U. per accertarne l'importo. Trattasi, infatti, di un assunto del tutto generico, non confortato da alcun riscontro probatorio. La C.T.U., infatti, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Quest'ultime non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., così rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. Come anche chiarito dalla Suprema
Corte, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto a disporre
C.T.U., anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non costituendo un mezzo di prova in senso proprio (cfr.
Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487). È
l'opponente che avrebbe dovuto provare di avere pagato, come dallo stesso assunto. In mancanza, tale prova non può essere attribuita né alla parte opposta, né può essere rimessa in capo all'organo giudicante.
Quanto al documento esibito da parte opponente all'udienza del 6 giugno 2023 e successivamente depositato in atti in data 4 marzo 2025 si osserva che lo stesso attiene ad una posizione debitoria ( utilizzo linea di credito e carta) per euro 1.492,49 diversa da quella attivata con il procedimento monitorio relativa al contratto di mutuo intercorso tra opponente e MPS n. 877173504/79 in ordine al quale la decadenza dal beneficio del mutuo è stata comunicata in data 15 dicembre 2017( cfr allegati fascicolo monitorio parte opposta).
Conclusivamente, l'opposizione merita integrale rigetto e a ciò segue la condanna alle spese del giudizio come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dispone:
1) RIGETTA l'opposizione del sig. e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n.3951 dell'11.10.2022 del Tribunale di Firenze dichiarandone l'esecutorietà.
2) CONDANNA al pagamento in favore della società opposta delle spese Parte_1
del giudizio che liquida nella misura pari ad euro 2500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16.30 mediante allegazione al verbale.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1440/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 11.00 innanzi al dott. Mario Ferreri
Per 'avv. ARTI ROSATI GIACOMO e l'avv. , Parte_1
Per l'avv. Laura Giusti nn sostituzione dell'avv. ROSSI MARCO Controparte_1
L'avv. Sarti si riporta alle note conclusive facendo presente che il documento prodotto su ordine del giudice si è formato come prova legale con l'esibizione all'udienza del 6 giugno 2023
L'avv. Giusti si riporta alle note conclusiove e rileva la tardività del docuemento depositato da controparte e ne contesta il contenuto trattandosi di documento riferito ad altro contratto diverso da quello di cui si discute , come già dedotto ed eccepito in atti
Dopo breve discussione orale, il Giudice , autorizza i procuratori delle parti ad allontanarsi dall'aula per poi pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTI ROSATI Parte_1 C.F._1
GIACOMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
SARTI ROSATI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5 37123 VERONApresso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2023, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3951 emesso in data 11.10.2022 dal Tribunale di Firenze in favore di che ha ingiunto il pagamento della somma pari a euro Controparte_1
40.100,31, oltre compensi, esborsi, spese generali, iva e c.p.a. e ha chiesto “In via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c. per le ragioni tutte di cui all'esposizione del presente atto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare: accertata e dichiarata la prescrizione del diritto di credito fatto vantare dalla convenuta opposta, revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.3951/22 opposto;
Nel merito: accertata l'esatta misura del credito vantato dalla convenuta nei confronti degli attori, CP_2
sia per capitale, sia per interessi – se del caso anche tramite l'espletanda consulenza tecnica
d'ufficio – per i motivi tutti di cui all'esposizione che precede, revocare il decreto ingiuntivo
n.3951/22 opposto e condannare il Sig. a pagarne il relativo importo. In Parte_1
ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa”. Con il giudizio monitorio, parte opposta ha fatto valere un credito derivante dal finanziamento n.25144 già intrattenuto dal
CP comparente con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e ceduto alla il CP_1
28/12/18. L'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla opposta, nonché l'inesattezza dell'ammontare del credito.
***
e per essa, quale mandataria, , si è Controparte_1 Controparte_3
costituita nel presente giudizio, e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente, ha chiesto “In via preliminare: Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto, e in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti dell'opponente della somma di euro 40.100,31 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
Con vittoria di spese e comensi Controparte_1
professionali del monitorio, del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario delle spese generali 15%. In via istruttoria si producono: copia integrale del fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione); procura generale alle liti;
pagina 3 di 6 certificato iscrizione camerale , mandato – Controparte_1 Controparte_1
, provvedimenti sulla mediazione, elenco omissato dei crediti ceduti;
Controparte_3 lettera DBT”.
***
Il Giudice, rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione, esperito inutilmente il tentativo di mediazione, concessi i termini ex art 183 comma 6 cpc, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa ex art 281 sexies cpc all'udienza del 3 aprile 2025.
***
Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditoria, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta.
Nella fattispecie, l'opposizione non merita accoglimento. In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato da Controparte_4
(cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a fa data dal 28/12/2018). Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine per esercitare il proprio diritto è di 10 anni. Nella fattispecie il termine decorreva dal 9/12/2013 (data ultimo rateo stabilito nel contratto) ma tale termine è stato interrotto dalla compiuta giacenza della notifica della cessione del 27/04/2019, nonché dalla notifica del decreto ingiuntivo del 15/12/2022. Inconferenti le argomentazioni di parte opponente secondo cui la notifica della cessione del credito non sarebbe andata a buon fine poiché avvenuta presso un indirizzo in cui lo non era più residente. A ben vedere, Pt_1
infatti, è vero che la raccomandata è stata spedita in data 28/12/2018 ad un indirizzo del comune di Dicomano, va evidenziato che su di essa è stata apposto il timbro di compiuta giacenza in data 27/4/2019. La circostanza che a far data dall'8/4/2019 il sig. Pt_1 risiedeva nel comune di Firenze non è dirimente, atteso che per l'odierna opposta la notifica si
è comunque perfezionata alla data della compiuta giacenza. In tal senso, viene il rilievo il principio della scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione, sancito dalla pagina 4 di 6 Corte Costituzionale con la pronuncia n.477/2002, secondo cui il mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa non può determinare decadenza a danno di chi tempestivamente vi ha dato avvio. Non può, infatti, ascriversi alcuna forma di negligenza alla controparte convenuta opposta circa il mancato accertamento dell'indirizzo di residenza del debitore, considerato che, come desumibile dal certificato di residenza prodotto dallo stesso la variazione è intervenuta a partire dall'8/4/2019, perciò dopo oltre 3 mesi Pt_1 dall'inoltro della comunicazione della cessione del credito. Del tutto evanescenti appaiono le richieste dell'opponente che, pur non essendo più in possesso della documentazione all'uopo necessaria, sostiene che vi sia un'inesattezza nella determinazione del credito e chiede che venga disposta C.T.U. per accertarne l'importo. Trattasi, infatti, di un assunto del tutto generico, non confortato da alcun riscontro probatorio. La C.T.U., infatti, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Quest'ultime non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., così rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. Come anche chiarito dalla Suprema
Corte, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto a disporre
C.T.U., anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non costituendo un mezzo di prova in senso proprio (cfr.
Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487). È
l'opponente che avrebbe dovuto provare di avere pagato, come dallo stesso assunto. In mancanza, tale prova non può essere attribuita né alla parte opposta, né può essere rimessa in capo all'organo giudicante.
Quanto al documento esibito da parte opponente all'udienza del 6 giugno 2023 e successivamente depositato in atti in data 4 marzo 2025 si osserva che lo stesso attiene ad una posizione debitoria ( utilizzo linea di credito e carta) per euro 1.492,49 diversa da quella attivata con il procedimento monitorio relativa al contratto di mutuo intercorso tra opponente e MPS n. 877173504/79 in ordine al quale la decadenza dal beneficio del mutuo è stata comunicata in data 15 dicembre 2017( cfr allegati fascicolo monitorio parte opposta).
Conclusivamente, l'opposizione merita integrale rigetto e a ciò segue la condanna alle spese del giudizio come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dispone:
1) RIGETTA l'opposizione del sig. e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n.3951 dell'11.10.2022 del Tribunale di Firenze dichiarandone l'esecutorietà.
2) CONDANNA al pagamento in favore della società opposta delle spese Parte_1
del giudizio che liquida nella misura pari ad euro 2500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16.30 mediante allegazione al verbale.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
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