CA
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
27/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2095/2024 R.G.
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Gennaro Gennarelli
Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso dell'11.01.2019 al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro,
- premesso di essere stato dipendente dell' dal 31.12.2015 al Parte_1 CP_1
05.07.2018, assunto con orario di lavoro settimanale pari a 27 ore e con mansioni di pompista nella stazione di rifornimento carburante di proprietà della resistente – deduceva di aver sempre osservato un orario di lavoro maggiore di quello contrattualmente previsto e, in particolare, di aver lavorato su due turni, dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore
18:00 con un'ora di pausa, oppure dalle ore 10:00 alle ore 22:00 con un'ora di pausa;
la domenica dalle ore 07:00 alle ore 14:00; di non aver percepito né l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e dei permessi non goduti, né infine il TFR.
Sulla base di tali premesse, rivendicato il proprio diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto in conformità al richiamato
1 CCNL Terziario e all'art. 36 Cost., chiedeva la condanna della società al pagamento della complessiva somma di euro 69.895,04 per le suddette spettanze.
Si costituiva in giudizio la resistente società, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni, atteso che il ricorrente aveva lavorato per le ore indicate nelle buste paga ritualmente sottoscritte.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna del lavoratore alla restituzione dell'importo di euro 15.585,00, somma erogata, a mezzo assegni bancari, a titolo di acconti sulle retribuzioni e prestiti personali, mai restituita dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Con sentenza n. 164/2024 del 25.01.2024, il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso, detratti gli importi di euro 3.000,00 di cui ai bonifici allegati ed euro 500 a titolo di acconto TFR – somme non contestate dal ricorrente - condannava la società al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 5.099,88, quale mensilità di giugno, luglio 2018, differenze sulla retribuzione ordinaria e differita, per livello di inquadramento (VI livello), di competenze di fine rapporto (comprese ferie e r.o.l. non goduti) e residuo TFR.
Rigettava per il resto la domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse dato prova dello svolgimento del lavoro straordinario.
Sulla base del principio di non contestazione, accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla società.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 24.07.2024, ha proposto appello , chiedendo la riforma della gravata sentenza. Parte_1
La Società cui il ricorso in appello è stato notificato presso il procuratore costituito CP_1
nel giudizio di primo grado, non si è costituita nel presente grado di giudizio, sì rimanendo contumace.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo d'appello il nel censurare l'impianto motivazionale Pt_1 dell'impugnata sentenza, si duole che il primo giudice abbia fondato il rigetto della domanda di condanna al pagamento dello straordinario omettendo di valutare correttamente gli elementi probatori introdotti nel giudizio, formulando un erroneo giudizio di inattendibilità nei confronti delle deposizioni testimoniali resi dai testi dal medesimo indotti.
Ritiene, in particolare, che il giudice di prime cure abbia attribuito, senza esporre alcuna
2 motivazione, se non in maniera apparente, maggior valore alle dichiarazioni rese dal teste indicato da parte resistente, giungendo, sulla base delle stesse a rigettare la domanda di accertamento di un rapporto full-time con svolgimento di lavoro straordinario.
Più nello specifico pone l'attenzione sulla testimonianza resa dal sig. Testimone_1
che ritiene essere stata erroneamente ritenuta inattendibile, in quanto, ad avviso del giudice di prime cure, sarebbe stato, al momento della deposizione, portatore di un interesse personale.
Tanto sulla base della dichiarazione resa dal testimone il quale ha così affermato: “ho avuto un giudizio penale con la società convenuta in cui io e il ricorrente eravamo parti offese che si è concluso con sentenza e non so ancora se vi sarà l'appello e poi ancora non ho promosso un giudizio per il pagamento delle mie spettanze di lavoro ma intendo promuoverlo”.
Il motivo è infondato, in quanto la censura non coglie la ratio decidendi sulla base della quale il Tribunale ha ritenuto di scarso valore probatorio la deposizione resa dal teste
Tes_1
Posto che, per giurisprudenza di legittimità ormai costante ( Cass. n. 7623/2016; Cass. n.
11511/2014; Cass. n. 1547/2015) la sussistenza di un contenzioso in corso tra una delle parti e il teste non rappresenta, di per sé, un elemento tale da imporre al giudice di dichiarare inattendibile la testimonianza, afferendo l'attendibilità alla veridicità della deposizione, da valutarsi discrezionalmente da parte del giudice sulla base di elementi oggettivi (la precisione e completezza delle dichiarazioni, possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) anche in termini di convergenza della dichiarazione con gli eventuali elementi di prova acquisiti, questa Corte osserva che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Ed infatti, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, il giudice di prime cure non ha affatto espresso aprioristicamente un giudizio di inattendibilità della deposizione resa dal teste ma ha, semplicemente, sostenuto che la stessa gode di una Tes_1
“attendibilità affievolita”, dato il contenzioso penale e l'instaurando giudizio civile, superabile attraverso il riscontro con altri elementi probatori che, nel caso di specie, non sono affatto emersi nel corso del giudizio di primo grado.
Troppo deboli appaiono, infatti, le deposizioni rese dagli altri testi indotti da parte appellante, le quali, oltre ad essere generiche e vaghe, sono costituite anche da circostanze
3 riferite sostanzialmente de relato actoris.
In particolare, il teste ha così riferito: “Sono indifferente, il sig. Testimone_2 Pt_1
è un mio amico…Quanto all'orario di lavoro, so che lavorava su due turni o dalle 6 alle
18 o dalle 10 alle 22, tutti i giorni della settimana, tranne la domenica che finiva di lavorare per ora di pranzi, verso le 14:00…conosco con precisione queste circostanze perché me le ha riferite ”. Pt_1
Deve osservarsi che detta testimonianza, in quanto de relato ex parte, se si considera di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, è sostanzialmente nulla, dal momento che alcun riscontro positivo
è stato offerto dalla deposizione resa dall'altro teste, sig. , il quale ha Testimone_3 riferito di nulla sapere in ordine agli orari di lavoro osservati dall'odierno appellante
(“…Non so dire quali fossero i turni di lavoro del ricorrente ma posso dire che ogni volta che io andavo al distributore o al bancomat, sia di mattina che di pomeriggio lo vedevo al lavoro…”).
Tale deposizione, se conferma la presenza dell'appellante presso la pompa di benzina di proprietà dell'odierna appellata – dato peraltro pacifico tra le parti – nulla prova in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro come dedotto nel ricorso di primo grado, non avendo il teste nulla riferito in proposito.
Essendo tali le risultanze istruttorie, le dichiarazioni dei predetti testi non risultano in nessun modo tali da far superare il giudizio, espresso dal giudice di prime cure, di attendibilità affievolita del teste le cui dichiarazioni, per i motivi sopra esposti, Tes_1
non hanno ricevuto alcun riscontro positivo, per la genericità e la vaghezza, dalle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_2 Tes_3
Ciò che rileva, infatti, è la circostanza che parte ricorrente, odierna appellante, su cui gravava l'onere, non ha offerto elementi certi in ordine allo svolgimento di una prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, dovendosi ritenere, anche ad avviso di questo Collegio, maggiormente credibile la deposizione del teste , il quale, scevro ad ogni interesse personale o condizionamento Testimone_4
psicologico – non essendo, al momento dell'assunzione testimoniale, più in forza presso la società appellata, e referente per scienza diretta dei fatti di causa - ha reso una dichiarazione precisa e puntuale che ha smentito l'assunto attoreo.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo d'appello con il quale parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, sulla base della non contestazione, se non tardiva, ha accolto la domanda riconvenzionale con la quale la
4 società resistente ha chiesto la restituzione della somma di euro 14.860,00, erogata al dipendente, a titolo di acconti su future retribuzioni e prestiti personali, a mezzo di assegni bancari.
L'appellante afferma, invece, di aver puntualmente contestato quanto dedotto dalla società e, in particolar modo, la documentazione allegata, ritenendo, altresì, che in mancanza di prova dell'incasso effettivo delle somme asseritamente concesse in prestito, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c.
Vero è, invece, il contrario.
Posto il principio secondo cui “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (Cass. n. 1540/2007), si osserva che alla prima udienza del 28.01.2021, parte appellante, utilizzando una mera formula di stile, si
è limitata ad una generica contestazione, essendo rinvenibile nel rispettivo verbale d'udienza la seguente espressione letterale “contesta tutto quanto dedotto da parte resistente nella memoria difensiva con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto”.
È noto che una contestazione generica, come quella sopra riportata, equivale a non contestazione, avendo, più volte, la Suprema Corte chiarito che “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria:
e cioè l'onere di contestazione tempestiva” (Cass. n. 10860/2011; Cass. n. 19896/2015;
Cass. n. 8376/2020).
Né, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, può ritenersi che il mancato assolvimento dell'onere di contestazione possa essere sopperito attraverso l'utilizzo dei poteri istruttori del giudice, atteso che, nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c. deve essere utilizzato solo ove sia diretto a superare l'incertezza su fatti che devono essere stati comunque contestati perché, lungi dall'aggirare eventuali preclusioni e decadenze processuali, “la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già
5 obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cass. n. 19305/2016).
Pertanto, in mancanza di puntuale e tempestiva contestazione, dette somme devono considerarsi come percepite dal lavoratore.
In ogni caso, si osserva che la società ha fornito la prova dell'effettivo incasso delle somme, avendo prodotto per gli assegni bancari i rispettivi rapporti di addebito.
Analoghe considerazioni valgono anche per le somme, corrisposte a mezzo bonifici, che il Tribunale ha ritenuto di dover decurtare dall'importo complessivo riconosciuto al lavoratore (euro 3.000 a titolo di acconto sulla retribuzione ed euro 500,00 a titolo di acconto TFR) rispetto alle quali parte appellante ritiene che non vi sarebbe prova dell'effettivo incasso.
Il rilievo è infondato poiché, sul punto, alcuna posizione è stata assunta dal lavoratore nel giudizio di primo grado, sicché, in virtù del sopra richiamato principio di non contestazione, le somme di cui ai bonifici allegati devono considerarsi pacificamente percepite dal lavoratore.
Alla luce di quanto esposto, la gravata sentenza va integralmente confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado non avendo l'appellata società svolto attività difensiva
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 27.05.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
27/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2095/2024 R.G.
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Gennaro Gennarelli
Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso dell'11.01.2019 al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro,
- premesso di essere stato dipendente dell' dal 31.12.2015 al Parte_1 CP_1
05.07.2018, assunto con orario di lavoro settimanale pari a 27 ore e con mansioni di pompista nella stazione di rifornimento carburante di proprietà della resistente – deduceva di aver sempre osservato un orario di lavoro maggiore di quello contrattualmente previsto e, in particolare, di aver lavorato su due turni, dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore
18:00 con un'ora di pausa, oppure dalle ore 10:00 alle ore 22:00 con un'ora di pausa;
la domenica dalle ore 07:00 alle ore 14:00; di non aver percepito né l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e dei permessi non goduti, né infine il TFR.
Sulla base di tali premesse, rivendicato il proprio diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto in conformità al richiamato
1 CCNL Terziario e all'art. 36 Cost., chiedeva la condanna della società al pagamento della complessiva somma di euro 69.895,04 per le suddette spettanze.
Si costituiva in giudizio la resistente società, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni, atteso che il ricorrente aveva lavorato per le ore indicate nelle buste paga ritualmente sottoscritte.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna del lavoratore alla restituzione dell'importo di euro 15.585,00, somma erogata, a mezzo assegni bancari, a titolo di acconti sulle retribuzioni e prestiti personali, mai restituita dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Con sentenza n. 164/2024 del 25.01.2024, il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso, detratti gli importi di euro 3.000,00 di cui ai bonifici allegati ed euro 500 a titolo di acconto TFR – somme non contestate dal ricorrente - condannava la società al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 5.099,88, quale mensilità di giugno, luglio 2018, differenze sulla retribuzione ordinaria e differita, per livello di inquadramento (VI livello), di competenze di fine rapporto (comprese ferie e r.o.l. non goduti) e residuo TFR.
Rigettava per il resto la domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse dato prova dello svolgimento del lavoro straordinario.
Sulla base del principio di non contestazione, accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla società.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 24.07.2024, ha proposto appello , chiedendo la riforma della gravata sentenza. Parte_1
La Società cui il ricorso in appello è stato notificato presso il procuratore costituito CP_1
nel giudizio di primo grado, non si è costituita nel presente grado di giudizio, sì rimanendo contumace.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo d'appello il nel censurare l'impianto motivazionale Pt_1 dell'impugnata sentenza, si duole che il primo giudice abbia fondato il rigetto della domanda di condanna al pagamento dello straordinario omettendo di valutare correttamente gli elementi probatori introdotti nel giudizio, formulando un erroneo giudizio di inattendibilità nei confronti delle deposizioni testimoniali resi dai testi dal medesimo indotti.
Ritiene, in particolare, che il giudice di prime cure abbia attribuito, senza esporre alcuna
2 motivazione, se non in maniera apparente, maggior valore alle dichiarazioni rese dal teste indicato da parte resistente, giungendo, sulla base delle stesse a rigettare la domanda di accertamento di un rapporto full-time con svolgimento di lavoro straordinario.
Più nello specifico pone l'attenzione sulla testimonianza resa dal sig. Testimone_1
che ritiene essere stata erroneamente ritenuta inattendibile, in quanto, ad avviso del giudice di prime cure, sarebbe stato, al momento della deposizione, portatore di un interesse personale.
Tanto sulla base della dichiarazione resa dal testimone il quale ha così affermato: “ho avuto un giudizio penale con la società convenuta in cui io e il ricorrente eravamo parti offese che si è concluso con sentenza e non so ancora se vi sarà l'appello e poi ancora non ho promosso un giudizio per il pagamento delle mie spettanze di lavoro ma intendo promuoverlo”.
Il motivo è infondato, in quanto la censura non coglie la ratio decidendi sulla base della quale il Tribunale ha ritenuto di scarso valore probatorio la deposizione resa dal teste
Tes_1
Posto che, per giurisprudenza di legittimità ormai costante ( Cass. n. 7623/2016; Cass. n.
11511/2014; Cass. n. 1547/2015) la sussistenza di un contenzioso in corso tra una delle parti e il teste non rappresenta, di per sé, un elemento tale da imporre al giudice di dichiarare inattendibile la testimonianza, afferendo l'attendibilità alla veridicità della deposizione, da valutarsi discrezionalmente da parte del giudice sulla base di elementi oggettivi (la precisione e completezza delle dichiarazioni, possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) anche in termini di convergenza della dichiarazione con gli eventuali elementi di prova acquisiti, questa Corte osserva che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Ed infatti, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, il giudice di prime cure non ha affatto espresso aprioristicamente un giudizio di inattendibilità della deposizione resa dal teste ma ha, semplicemente, sostenuto che la stessa gode di una Tes_1
“attendibilità affievolita”, dato il contenzioso penale e l'instaurando giudizio civile, superabile attraverso il riscontro con altri elementi probatori che, nel caso di specie, non sono affatto emersi nel corso del giudizio di primo grado.
Troppo deboli appaiono, infatti, le deposizioni rese dagli altri testi indotti da parte appellante, le quali, oltre ad essere generiche e vaghe, sono costituite anche da circostanze
3 riferite sostanzialmente de relato actoris.
In particolare, il teste ha così riferito: “Sono indifferente, il sig. Testimone_2 Pt_1
è un mio amico…Quanto all'orario di lavoro, so che lavorava su due turni o dalle 6 alle
18 o dalle 10 alle 22, tutti i giorni della settimana, tranne la domenica che finiva di lavorare per ora di pranzi, verso le 14:00…conosco con precisione queste circostanze perché me le ha riferite ”. Pt_1
Deve osservarsi che detta testimonianza, in quanto de relato ex parte, se si considera di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, è sostanzialmente nulla, dal momento che alcun riscontro positivo
è stato offerto dalla deposizione resa dall'altro teste, sig. , il quale ha Testimone_3 riferito di nulla sapere in ordine agli orari di lavoro osservati dall'odierno appellante
(“…Non so dire quali fossero i turni di lavoro del ricorrente ma posso dire che ogni volta che io andavo al distributore o al bancomat, sia di mattina che di pomeriggio lo vedevo al lavoro…”).
Tale deposizione, se conferma la presenza dell'appellante presso la pompa di benzina di proprietà dell'odierna appellata – dato peraltro pacifico tra le parti – nulla prova in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro come dedotto nel ricorso di primo grado, non avendo il teste nulla riferito in proposito.
Essendo tali le risultanze istruttorie, le dichiarazioni dei predetti testi non risultano in nessun modo tali da far superare il giudizio, espresso dal giudice di prime cure, di attendibilità affievolita del teste le cui dichiarazioni, per i motivi sopra esposti, Tes_1
non hanno ricevuto alcun riscontro positivo, per la genericità e la vaghezza, dalle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_2 Tes_3
Ciò che rileva, infatti, è la circostanza che parte ricorrente, odierna appellante, su cui gravava l'onere, non ha offerto elementi certi in ordine allo svolgimento di una prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, dovendosi ritenere, anche ad avviso di questo Collegio, maggiormente credibile la deposizione del teste , il quale, scevro ad ogni interesse personale o condizionamento Testimone_4
psicologico – non essendo, al momento dell'assunzione testimoniale, più in forza presso la società appellata, e referente per scienza diretta dei fatti di causa - ha reso una dichiarazione precisa e puntuale che ha smentito l'assunto attoreo.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo d'appello con il quale parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, sulla base della non contestazione, se non tardiva, ha accolto la domanda riconvenzionale con la quale la
4 società resistente ha chiesto la restituzione della somma di euro 14.860,00, erogata al dipendente, a titolo di acconti su future retribuzioni e prestiti personali, a mezzo di assegni bancari.
L'appellante afferma, invece, di aver puntualmente contestato quanto dedotto dalla società e, in particolar modo, la documentazione allegata, ritenendo, altresì, che in mancanza di prova dell'incasso effettivo delle somme asseritamente concesse in prestito, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c.
Vero è, invece, il contrario.
Posto il principio secondo cui “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (Cass. n. 1540/2007), si osserva che alla prima udienza del 28.01.2021, parte appellante, utilizzando una mera formula di stile, si
è limitata ad una generica contestazione, essendo rinvenibile nel rispettivo verbale d'udienza la seguente espressione letterale “contesta tutto quanto dedotto da parte resistente nella memoria difensiva con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto”.
È noto che una contestazione generica, come quella sopra riportata, equivale a non contestazione, avendo, più volte, la Suprema Corte chiarito che “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria:
e cioè l'onere di contestazione tempestiva” (Cass. n. 10860/2011; Cass. n. 19896/2015;
Cass. n. 8376/2020).
Né, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, può ritenersi che il mancato assolvimento dell'onere di contestazione possa essere sopperito attraverso l'utilizzo dei poteri istruttori del giudice, atteso che, nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c. deve essere utilizzato solo ove sia diretto a superare l'incertezza su fatti che devono essere stati comunque contestati perché, lungi dall'aggirare eventuali preclusioni e decadenze processuali, “la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già
5 obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cass. n. 19305/2016).
Pertanto, in mancanza di puntuale e tempestiva contestazione, dette somme devono considerarsi come percepite dal lavoratore.
In ogni caso, si osserva che la società ha fornito la prova dell'effettivo incasso delle somme, avendo prodotto per gli assegni bancari i rispettivi rapporti di addebito.
Analoghe considerazioni valgono anche per le somme, corrisposte a mezzo bonifici, che il Tribunale ha ritenuto di dover decurtare dall'importo complessivo riconosciuto al lavoratore (euro 3.000 a titolo di acconto sulla retribuzione ed euro 500,00 a titolo di acconto TFR) rispetto alle quali parte appellante ritiene che non vi sarebbe prova dell'effettivo incasso.
Il rilievo è infondato poiché, sul punto, alcuna posizione è stata assunta dal lavoratore nel giudizio di primo grado, sicché, in virtù del sopra richiamato principio di non contestazione, le somme di cui ai bonifici allegati devono considerarsi pacificamente percepite dal lavoratore.
Alla luce di quanto esposto, la gravata sentenza va integralmente confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado non avendo l'appellata società svolto attività difensiva
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 27.05.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
6