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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2204 del R.G.A.C. per il 2021 tra nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Ripani ricorrente e con sede a Catanzaro, Viale Crotone n. 167, Controparte_1
P. IVA e C.F.: , in persona del legale rappresentante , difeso dall'avv. P.IVA_1 Controparte_2
Raffaella Mendicino;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, dal 08.02.2016 al Controparte_1
07.06.2018; di essere stato impiegato con mansioni di tecnico meccanico di V° livello, giusto CCNL
Metalmeccanici Area Meccanica del 16.06.2011 e successivi rinnovi
[...]
; di avere prestato l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì per Controparte_3
7,50 ore al giorno, il venerdì per 7 ore e il sabato per 3 ore;
di avere eseguito mansioni superiori a quelle di formale appartenenza del livello V°, espletando all'interno della società quelle di responsabile tecnico per la revisione degli autoveicoli a motore (auto e moto), riconducibili al IV° livello del CCNL di categoria, per cui, in forza dello svolgimento di siffatte mansioni superiori, aveva diritto al riconoscimento delle differenze retributive non pagate con riguardo alle ferie e permessi non goduti, straordinario e TFR, per una complessiva somma di € 17.095,95 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la società resistendo alla domanda. Controparte_1 La società convenuta, pur riconoscendo che il ricorrente aveva espletato all'interno dell'azienda le mansioni di responsabile tecnico per le revisioni degli autoveicoli (inferiori a 35 quintali), contesta che tali mansioni rientrino in quelle di cui al superiore IV° livello del CCNL Metalmeccanici Area
Meccanica di categoria, essendo riconducibili a quelle di inquadramento previste dal V° livello del
CCNL di categoria. Ciò perché – prosegue parte resistente - la revisione dei veicoli è un'attività legata a un rigido protocollo impartito dal Ministero dei Trasporti cui non è possibile derogare, tanto è vero che il ricorrente svolgeva l'incarico di revisione degli autoveicoli, tramite le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, seguendo e ripetendo pedissequamente i seguenti passaggi standard: 1) controllo di rispondenza fra i dati della vettura e quelli riportati sul libretto di circolazione;
2) controllo visivo esterno della carrozzeria e dei pneumatici del veicolo da revisionare;
3) inserimento dei dati del veicolo da revisionare all'interno del computer collegato alla 4) revisione sulla CP_4 pista dedicata, sedendosi all'interno del veicolo;
5) esecuzione, sempre dall'interno del veicolo, mercè un apposito telecomando collegato al computer che esegue materialmente l'operazione di revisione, dei passaggi obbligati impartiti dal computer medesimo, vale a dire, avvio della revisione, frenatura controllo funzionalità asse anteriore ed asse posteriore, controlli visivi sotto scocca, accensione luci, indicatori di direzione e verifica avvisatori acustici per controllo funzionalità, inserimento nel tubo di scarico della sonda di analisi dei gas;
6) fine dell'attività ed inserimento definitivo dei risultati rilasciati dal computer all'interno della procedura della 7) rilascio dell'attestato di CP_4 revisione (in caso di esito regolare) rappresentato da un tagliano adesivo da applicare sul libretto di circolazione del veicolo. Trattavasi, dunque, di un'attività ripetitiva e standardizzata, sotto diretto comando del software di revisione installato nel computer dell'officina, con esecuzione pedissequa e seriale di quanto impartito dal medesimo.
Istruita la causa con l'assunzione dei testi addotti da parte resistente e con l'acquisizione della documentazione esibita, il giudice ha riservato la causa sulle conclusioni scritte che le parti hanno depositato alla odierna udienza.
Ritiene il giudice che il ricorso sia infondato.
E' incontestato che al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti si applichi il CCNL
Metalmeccanici Area Meccanica del 16.06.2011 e successivi rinnovi
[...]
ed è parimenti incontestato che il lavoratore sia stato Controparte_3 formalmente inquadrato come tecnico meccanico di V° livello e che svolgesse all'interno della società le mansioni di responsabile tecnico per le revisioni degli autoveicoli. La questione controversa attiene alla riconducibilità delle mansioni di responsabile tecnico per le revisioni degli autoveicoli nel V° livello di formale inquadramento del ricorrente, oppure nel superiore IV° livello ambìto dal medesimo.
L'art. 17 del CCNL di categoria rubricato “Classificazione dei lavoratori per il Settore
Metalmeccanica ed Installazione d'impianti”, applicabile ai lavoratori del settore metalmeccanica artigianato, stipulato in data 16.06.2011 e successive modificazioni e rinnovi, dopo aver precisato che i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su sei categorie professionali e sette livelli retributivi di inquadramento per categoria, statuisce che appartengono alla quarta categoria: “
… - i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con
l'ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali;
- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, cicli di lavorazione attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici (torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo con elevata precisione lavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti per interventi di riparazione;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni, schemi e/o cicli di lavorazione e con pratica dei mezzi e metodi operativi eseguono lavori di saldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa per l'aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la riparazione;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo
o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”; e che appartengono, invece, alla quinta categoria “… - i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti;
riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità; - i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamelo a lavoratori di categoria superiore a seconda della complessità dell'intervento; - i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Come si può notare, la disposizione contrattuale esaminata non prevede esplicitamente tra i profili elencati la figura del responsabile tecnico della revisione periodica degli autoveicoli a motore, sicché
è compito del giudice confrontare le mansioni svolte in concreto dall'istante con i profili descritti nelle riportate declaratorie, al fine di stabilirne la sussunzione nell'una o nell'altra categoria. Sul punto, si rileva che il ricorrente non ha fornito una specifica descrizione delle modalità concrete di svolgimento delle sue mansioni, essendosi limitato ad allegare che era stato nominato come responsabile tecnico e che aveva in tale veste eseguito la revisione ministeriale dei mezzi (moto ed auto) degli utenti dell'officina, ispezionando i veicoli attraverso il controllo di gomme, vetri, luci, immissioni, scarichi di gas ed apponendo, sotto la propria responsabilità, l'etichetta di verifica sui libretti di circolazione. E ciò avrebbe fatto in autonomia, svolgendo, dunque, tutti i test e le verifiche previste dalla vigente normativa (prova e diagnosi del veicolo), nonché provvedendo al rilascio degli attestati di revisione.
Secondo l'interessato, siffatte mansioni che egli aveva svolte come responsabile tecnico erano riconducibili al livello IV° del CCNL di categoria in quanto, ai sensi del citato art. 17, “Appartengono
a questa categoria: - i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con l'ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali.
La società resistente, come si è esposto, ha confermato che l'ex dipendente svolgeva all'interno dell'azienda le mansioni di responsabile tecnico per la revisione dei veicoli a motore, negando, tuttavia, che, nell'esecuzione dei propri compiti, egli operasse in autonomia.
In particolare, la convenuta ha evidenziato che il ricorrente, nel compiere le attività di revisione, era del tutto privo di autonomia in quanto la sua attività sarebbe consistita nel compimento pedissequo dei seguenti passaggi: a) controllo di rispondenza fra i dati della vettura a quelli riportati sul libretto di circolazione;
b) controllo visivo esterno della carrozzeria dei pneumatici del veicolo da revisionare;
c) inserimento dei dati del veicolo da revisionare all'interno del computer collegato alla M.C.T.C.; d) revisione sulla pista dedicata, sedendosi all'interno del veicolo;
e) esecuzione, sempre dall'interno del veicolo con apposito telecomando collegato al computer che esegue materialmente l'operazione di revisione, dei passaggi obbligati impartiti dal computer medesimo: avvio della revisione, frenatura controllo funzionalità asse anteriore ed asse posteriore;
controlli visivi sotto scocca;
accensione luci, indicatori di direzione e verifica avvisatori acustici per controllo funzionalità; inserimento nel tubo di scarico della sonda di analisi dei gas;
f) fine dell'attività ed inserimento definitivo dei risultati rilasciati dal computer all'interno della procedura della g) rilascio dell'attestato di CP_4 revisione (in caso di esito regolare) rappresentato da un tagliando adesivo da applicare sul libretto di circolazione del veicolo. In definitiva, secondo la parte resistente, il dipendente doveva pedissequamente seguire l'ordine delle verifiche sui veicoli indicato sul computer, ovvero i medesimi controlli visuali previsti dalla legge tramite un software omologato dal , dovendo, quindi, identificare il veicolo, controllare il CP_5 numero di telaio e di targa, posizionare il veicolo su un ponte sollevatore per effettuare i controlli dei dispositivi di frenatura e sterzo e poi procedere con il controllo della visibilità, dell'impianto elettrico, degli assi, ruote, pneumatici, sospensioni, dello stato del telaio, della carrozzeria e infine dei gas di scarico e della rumorosità; al termine di ogni controllo, doveva inserire sul computer l'esito del controllo ed i risultati venivano trasmessi dal computer alla Motorizzazione che in tempo reale inviava l'etichetta adesiva con l'attestazione dell'esito della revisione. Pertanto – per parte resistente
- siffatte mansioni rientravano tra quelle di inquadramento previste dal V° livello del CCNL di categoria.
Le mansioni elencate nella memoria di costituzione non sono state contestate dal ricorrente e sono state confermate dai testi escussi nel corso dell'istruttoria.
Infatti, il teste , commercialista nello studio che svolgeva consulenza del lavoro per la Testimone_1
, ha dichiarato che il ricorrente effettuava la revisione degli autoveicoli Controparte_1 tramite attrezzature messe a sua disposizione dall'azienda essendo beni di Controparte_1 proprietà della società, e che, nell'effettuare la revisione degli autoveicoli, il seguiva Pt_1 pedissequamente i passaggi elencati al capitolo 2 della comparsa di risposta: “si tratta di tutta un'attività rutinaria e ripetitiva. Sono tutte le attività che il soggetto deve svolgere, per fare la revisione, in effetti è il software che effettua la revisione del mezzo con l'ausilio del lavoratore … specifico che in merito ad eventuali ammaccature, vengono fotografate da una fotocamera che effettua le fotografie, l'operatore deve registrare l'eventuale ammaccatura, poi supportata dalla fotografia. Anche i braccetti, eventuali ruote e tutto quanto attiene il mezzo viene rilevato dall'operatore, che poi registra sul computer. Si precisa che il tagliando, che è adesivo, è prodotto dal computer e poi incollato sul libretto, non ci sono firme”.
Il teste socia della e figlia di , Testimone_2 Controparte_1 Controparte_2 amministratore della società convenuta, ha riferito: “ era un nostro dipendente … faceva Pt_1 direttamente la revisione, fondamentalmente fa tutto il software rilasciato dalla motorizzazione che ci conferma il benestare alla revisione. Io ero lì e lo vedevo …”. Sul capitolo 2 della comparsa di costituzione, ha dichiarato: “Si confermo è tutto così il processo … specifico che il controllo visivo viene effettuato materialmente dal responsabile, con l'ausilio delle macchine fotografiche – che sono automatiche quando l'auto viene posta sui rulli - anche perché vi sono dei criteri, parametri da rispettare necessari per ottenere la revisione positiva dell'auto. Specifico che in merito ad eventuale rottura del braccetto sotto scocca, il responsabile solleva il mezzo, attraverso l'ausilio del ponte, schiaccia un bottone che scuote l'auto e li sempre il computer/soft verificano se vi siano rotture del braccetto. … il certificato che viene prodotto dal computer, viene stampato ed oggi viene sottoscritto materialmente dal responsabile, non ricordo bene da quando deve essere sottoscritto, se dal 2023, comunque prima no”.
Può dunque ritenersi pacifico tra le parti che le mansioni attoree si siano in concreto svolte nei termini riportati dalla società convenuta, sicché resta da verificare se tali mansioni siano riconducibili al quarto o al quinto livello del CCNL applicato.
Esaminando le declaratorie contrattuali sopra riportate, emerge, con riguardo al livello formalmente riconosciuto, ossia il quinto, che “a questo livello appartengono i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti;
riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità; - i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamelo a lavoratori di categoria superiore a seconda della complessità dell'intervento; - i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Quanto, invece, al quarto livello reclamato, la contrattazione collettiva dispone che “Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con ''ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali.
Orbene, ritiene il giudice che la società resistente abbia operato un corretto inquadramento del ricorrente nell'ambito del quinto livello poiché non risulta che questi sia stato impiegato nello svolgimento di mansioni caratterizzate dal grado di autonomia, responsabilità e poteri di iniziativa tipici dei profili del quarto livello.
Con riguardo all'effettivo grado di autonomia assunto nello svolgimento concreto della prestazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Qualora il lavoratore assuma di aver svolto mansioni corrispondenti ad una categoria superiore a quella in effetti riconosciutagli occorre tener presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione della qualifica implica un diverso tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché si deve non solo far riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità
e di autonomia proprie della qualifica rivendicata, tenendo conto in particolare che le funzioni direttive (anche dello impiegato di concetto con funzioni direttive) devono essere connotate da poteri decisionali di una certa autonomia di iniziativa e discrezionalità ancorché sotto le direttive generali dei superiori gerarchici” (cfr.. Cass. Sez. Lav., sent. n. 5038/88); pertanto, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare di avere svolto mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
Ciò posto, nel caso di specie, non è provato e, a ben vedere, neppure dettagliatamente allegato, che l'attore abbia svolto mansioni riconducibili al quarto livello poiché non ha dimostrato di aver reso la propria prestazione lavorativa con il significativo grado di autonomia, responsabilità ed iniziativa che caratterizzano il livello reclamato.
E' pacifico che egli, quale addetto alla revisione, effettuava operazioni predeterminate, seguendo l'ordine dei controlli proposto dal software sulla falsariga delle previsioni normative e compiendo, come anche risulta dalle deposizioni rese dai testi, valutazioni vincolate che non richiedevano un elevato grado di competenza tecnica. Non è invece dimostrato che abbia espletato le proprie mansioni con specifica autonomia operativa, sulla base di cognizioni approfondite e/o comprovata professionalità, con un certo grado di iniziativa e con possibilità di intervento su problematiche complesse. D'altronde, lo svolgimento delle mansioni nei termini descritti non pare logicamente compatibile con la possibilità di un espletamento di mansioni che si svolgono in piena autonomia, mentre sembra trattarsi di un'attività che meglio si inquadra in quelle di natura esecutiva rientranti nel quinto livello assegnatogli, al quale appartengono i lavoratori qualificati che, sulla base di precise indicazioni, eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti, con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso.
La circostanza che egli svolgesse da solo all'interno dell'azienda le mansioni di responsabile tecnico per la revisione dei veicoli a motore, di per sé, non rivela che operasse con margini di discrezionalità
e di iniziativa, ben potendosi svolgere da solo un'attività di carattere meramente esecutivo. Che poi inserisse i dati nel computer, egualmente non rivela che operasse con autonomia e discrezionalità, posto che, come è emerso dalla deposizione dei testi, tali dati, salvo quelli relativi alle prove visive, erano elaborati dal sistema in uso presso l'azienda e non erano frutto di una sua elaborazione. Neppure potrebbe sostenersi che era il responsabile tecnico ad esprimere, a sua discrezione, il giudizio finale della revisione, atteso che dalla deposizione dei testi emerge che tale giudizio risultava sull'etichetta stampata dal computer all'interno del quale l'istante si limitava ad inserire i risultati delle prove espletate;
e non risulta che egli provvedesse ad una rielaborazione dei dati inseriti nel computer poiché la valutazione di idoneità del mezzo si fondava sui risultati forniti dai macchinari utilizzati.
Da ultimo, la circostanza che il ricorrente, nella qualità di responsabile tecnico per la revisione dei veicoli a motore, apponesse, sotto la propria responsabilità, l'etichetta di verifica sui libretti di circolazione, non sposta i termini della questione, dal momento che la responsabilità civile e/o penale del lavoratore non dipende dall'esercizio di una funzione certificatoria consistente nella apposizione dell'etichetta sul certificato di revisione, ma dalla eventuale violazione dei doveri ad esso imposti dall'ordinamento.
Alla luce di tanto, non sussistono le condizioni per attribuire al ricorrente il quarto livello della qualifica rivendicata.
Conseguentemente, va respinta la domanda di pagamento delle differenze sulle voci retributive indicate in ricorso, dipendenti dal riconoscimento della invocata superiore qualifica.
Stante la natura interpretativa delle questioni trattate, ricorrono gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) respinge il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro. 19.09.2025
Il Giudice del lavoro
Francesco Aragona
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2204 del R.G.A.C. per il 2021 tra nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Ripani ricorrente e con sede a Catanzaro, Viale Crotone n. 167, Controparte_1
P. IVA e C.F.: , in persona del legale rappresentante , difeso dall'avv. P.IVA_1 Controparte_2
Raffaella Mendicino;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, dal 08.02.2016 al Controparte_1
07.06.2018; di essere stato impiegato con mansioni di tecnico meccanico di V° livello, giusto CCNL
Metalmeccanici Area Meccanica del 16.06.2011 e successivi rinnovi
[...]
; di avere prestato l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì per Controparte_3
7,50 ore al giorno, il venerdì per 7 ore e il sabato per 3 ore;
di avere eseguito mansioni superiori a quelle di formale appartenenza del livello V°, espletando all'interno della società quelle di responsabile tecnico per la revisione degli autoveicoli a motore (auto e moto), riconducibili al IV° livello del CCNL di categoria, per cui, in forza dello svolgimento di siffatte mansioni superiori, aveva diritto al riconoscimento delle differenze retributive non pagate con riguardo alle ferie e permessi non goduti, straordinario e TFR, per una complessiva somma di € 17.095,95 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la società resistendo alla domanda. Controparte_1 La società convenuta, pur riconoscendo che il ricorrente aveva espletato all'interno dell'azienda le mansioni di responsabile tecnico per le revisioni degli autoveicoli (inferiori a 35 quintali), contesta che tali mansioni rientrino in quelle di cui al superiore IV° livello del CCNL Metalmeccanici Area
Meccanica di categoria, essendo riconducibili a quelle di inquadramento previste dal V° livello del
CCNL di categoria. Ciò perché – prosegue parte resistente - la revisione dei veicoli è un'attività legata a un rigido protocollo impartito dal Ministero dei Trasporti cui non è possibile derogare, tanto è vero che il ricorrente svolgeva l'incarico di revisione degli autoveicoli, tramite le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, seguendo e ripetendo pedissequamente i seguenti passaggi standard: 1) controllo di rispondenza fra i dati della vettura e quelli riportati sul libretto di circolazione;
2) controllo visivo esterno della carrozzeria e dei pneumatici del veicolo da revisionare;
3) inserimento dei dati del veicolo da revisionare all'interno del computer collegato alla 4) revisione sulla CP_4 pista dedicata, sedendosi all'interno del veicolo;
5) esecuzione, sempre dall'interno del veicolo, mercè un apposito telecomando collegato al computer che esegue materialmente l'operazione di revisione, dei passaggi obbligati impartiti dal computer medesimo, vale a dire, avvio della revisione, frenatura controllo funzionalità asse anteriore ed asse posteriore, controlli visivi sotto scocca, accensione luci, indicatori di direzione e verifica avvisatori acustici per controllo funzionalità, inserimento nel tubo di scarico della sonda di analisi dei gas;
6) fine dell'attività ed inserimento definitivo dei risultati rilasciati dal computer all'interno della procedura della 7) rilascio dell'attestato di CP_4 revisione (in caso di esito regolare) rappresentato da un tagliano adesivo da applicare sul libretto di circolazione del veicolo. Trattavasi, dunque, di un'attività ripetitiva e standardizzata, sotto diretto comando del software di revisione installato nel computer dell'officina, con esecuzione pedissequa e seriale di quanto impartito dal medesimo.
Istruita la causa con l'assunzione dei testi addotti da parte resistente e con l'acquisizione della documentazione esibita, il giudice ha riservato la causa sulle conclusioni scritte che le parti hanno depositato alla odierna udienza.
Ritiene il giudice che il ricorso sia infondato.
E' incontestato che al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti si applichi il CCNL
Metalmeccanici Area Meccanica del 16.06.2011 e successivi rinnovi
[...]
ed è parimenti incontestato che il lavoratore sia stato Controparte_3 formalmente inquadrato come tecnico meccanico di V° livello e che svolgesse all'interno della società le mansioni di responsabile tecnico per le revisioni degli autoveicoli. La questione controversa attiene alla riconducibilità delle mansioni di responsabile tecnico per le revisioni degli autoveicoli nel V° livello di formale inquadramento del ricorrente, oppure nel superiore IV° livello ambìto dal medesimo.
L'art. 17 del CCNL di categoria rubricato “Classificazione dei lavoratori per il Settore
Metalmeccanica ed Installazione d'impianti”, applicabile ai lavoratori del settore metalmeccanica artigianato, stipulato in data 16.06.2011 e successive modificazioni e rinnovi, dopo aver precisato che i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su sei categorie professionali e sette livelli retributivi di inquadramento per categoria, statuisce che appartengono alla quarta categoria: “
… - i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con
l'ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali;
- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, cicli di lavorazione attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici (torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo con elevata precisione lavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti per interventi di riparazione;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni, schemi e/o cicli di lavorazione e con pratica dei mezzi e metodi operativi eseguono lavori di saldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa per l'aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la riparazione;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo
o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”; e che appartengono, invece, alla quinta categoria “… - i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti;
riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità; - i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamelo a lavoratori di categoria superiore a seconda della complessità dell'intervento; - i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Come si può notare, la disposizione contrattuale esaminata non prevede esplicitamente tra i profili elencati la figura del responsabile tecnico della revisione periodica degli autoveicoli a motore, sicché
è compito del giudice confrontare le mansioni svolte in concreto dall'istante con i profili descritti nelle riportate declaratorie, al fine di stabilirne la sussunzione nell'una o nell'altra categoria. Sul punto, si rileva che il ricorrente non ha fornito una specifica descrizione delle modalità concrete di svolgimento delle sue mansioni, essendosi limitato ad allegare che era stato nominato come responsabile tecnico e che aveva in tale veste eseguito la revisione ministeriale dei mezzi (moto ed auto) degli utenti dell'officina, ispezionando i veicoli attraverso il controllo di gomme, vetri, luci, immissioni, scarichi di gas ed apponendo, sotto la propria responsabilità, l'etichetta di verifica sui libretti di circolazione. E ciò avrebbe fatto in autonomia, svolgendo, dunque, tutti i test e le verifiche previste dalla vigente normativa (prova e diagnosi del veicolo), nonché provvedendo al rilascio degli attestati di revisione.
Secondo l'interessato, siffatte mansioni che egli aveva svolte come responsabile tecnico erano riconducibili al livello IV° del CCNL di categoria in quanto, ai sensi del citato art. 17, “Appartengono
a questa categoria: - i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con l'ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali.
La società resistente, come si è esposto, ha confermato che l'ex dipendente svolgeva all'interno dell'azienda le mansioni di responsabile tecnico per la revisione dei veicoli a motore, negando, tuttavia, che, nell'esecuzione dei propri compiti, egli operasse in autonomia.
In particolare, la convenuta ha evidenziato che il ricorrente, nel compiere le attività di revisione, era del tutto privo di autonomia in quanto la sua attività sarebbe consistita nel compimento pedissequo dei seguenti passaggi: a) controllo di rispondenza fra i dati della vettura a quelli riportati sul libretto di circolazione;
b) controllo visivo esterno della carrozzeria dei pneumatici del veicolo da revisionare;
c) inserimento dei dati del veicolo da revisionare all'interno del computer collegato alla M.C.T.C.; d) revisione sulla pista dedicata, sedendosi all'interno del veicolo;
e) esecuzione, sempre dall'interno del veicolo con apposito telecomando collegato al computer che esegue materialmente l'operazione di revisione, dei passaggi obbligati impartiti dal computer medesimo: avvio della revisione, frenatura controllo funzionalità asse anteriore ed asse posteriore;
controlli visivi sotto scocca;
accensione luci, indicatori di direzione e verifica avvisatori acustici per controllo funzionalità; inserimento nel tubo di scarico della sonda di analisi dei gas;
f) fine dell'attività ed inserimento definitivo dei risultati rilasciati dal computer all'interno della procedura della g) rilascio dell'attestato di CP_4 revisione (in caso di esito regolare) rappresentato da un tagliando adesivo da applicare sul libretto di circolazione del veicolo. In definitiva, secondo la parte resistente, il dipendente doveva pedissequamente seguire l'ordine delle verifiche sui veicoli indicato sul computer, ovvero i medesimi controlli visuali previsti dalla legge tramite un software omologato dal , dovendo, quindi, identificare il veicolo, controllare il CP_5 numero di telaio e di targa, posizionare il veicolo su un ponte sollevatore per effettuare i controlli dei dispositivi di frenatura e sterzo e poi procedere con il controllo della visibilità, dell'impianto elettrico, degli assi, ruote, pneumatici, sospensioni, dello stato del telaio, della carrozzeria e infine dei gas di scarico e della rumorosità; al termine di ogni controllo, doveva inserire sul computer l'esito del controllo ed i risultati venivano trasmessi dal computer alla Motorizzazione che in tempo reale inviava l'etichetta adesiva con l'attestazione dell'esito della revisione. Pertanto – per parte resistente
- siffatte mansioni rientravano tra quelle di inquadramento previste dal V° livello del CCNL di categoria.
Le mansioni elencate nella memoria di costituzione non sono state contestate dal ricorrente e sono state confermate dai testi escussi nel corso dell'istruttoria.
Infatti, il teste , commercialista nello studio che svolgeva consulenza del lavoro per la Testimone_1
, ha dichiarato che il ricorrente effettuava la revisione degli autoveicoli Controparte_1 tramite attrezzature messe a sua disposizione dall'azienda essendo beni di Controparte_1 proprietà della società, e che, nell'effettuare la revisione degli autoveicoli, il seguiva Pt_1 pedissequamente i passaggi elencati al capitolo 2 della comparsa di risposta: “si tratta di tutta un'attività rutinaria e ripetitiva. Sono tutte le attività che il soggetto deve svolgere, per fare la revisione, in effetti è il software che effettua la revisione del mezzo con l'ausilio del lavoratore … specifico che in merito ad eventuali ammaccature, vengono fotografate da una fotocamera che effettua le fotografie, l'operatore deve registrare l'eventuale ammaccatura, poi supportata dalla fotografia. Anche i braccetti, eventuali ruote e tutto quanto attiene il mezzo viene rilevato dall'operatore, che poi registra sul computer. Si precisa che il tagliando, che è adesivo, è prodotto dal computer e poi incollato sul libretto, non ci sono firme”.
Il teste socia della e figlia di , Testimone_2 Controparte_1 Controparte_2 amministratore della società convenuta, ha riferito: “ era un nostro dipendente … faceva Pt_1 direttamente la revisione, fondamentalmente fa tutto il software rilasciato dalla motorizzazione che ci conferma il benestare alla revisione. Io ero lì e lo vedevo …”. Sul capitolo 2 della comparsa di costituzione, ha dichiarato: “Si confermo è tutto così il processo … specifico che il controllo visivo viene effettuato materialmente dal responsabile, con l'ausilio delle macchine fotografiche – che sono automatiche quando l'auto viene posta sui rulli - anche perché vi sono dei criteri, parametri da rispettare necessari per ottenere la revisione positiva dell'auto. Specifico che in merito ad eventuale rottura del braccetto sotto scocca, il responsabile solleva il mezzo, attraverso l'ausilio del ponte, schiaccia un bottone che scuote l'auto e li sempre il computer/soft verificano se vi siano rotture del braccetto. … il certificato che viene prodotto dal computer, viene stampato ed oggi viene sottoscritto materialmente dal responsabile, non ricordo bene da quando deve essere sottoscritto, se dal 2023, comunque prima no”.
Può dunque ritenersi pacifico tra le parti che le mansioni attoree si siano in concreto svolte nei termini riportati dalla società convenuta, sicché resta da verificare se tali mansioni siano riconducibili al quarto o al quinto livello del CCNL applicato.
Esaminando le declaratorie contrattuali sopra riportate, emerge, con riguardo al livello formalmente riconosciuto, ossia il quinto, che “a questo livello appartengono i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti;
riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità; - i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamelo a lavoratori di categoria superiore a seconda della complessità dell'intervento; - i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Quanto, invece, al quarto livello reclamato, la contrattazione collettiva dispone che “Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con ''ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali.
Orbene, ritiene il giudice che la società resistente abbia operato un corretto inquadramento del ricorrente nell'ambito del quinto livello poiché non risulta che questi sia stato impiegato nello svolgimento di mansioni caratterizzate dal grado di autonomia, responsabilità e poteri di iniziativa tipici dei profili del quarto livello.
Con riguardo all'effettivo grado di autonomia assunto nello svolgimento concreto della prestazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Qualora il lavoratore assuma di aver svolto mansioni corrispondenti ad una categoria superiore a quella in effetti riconosciutagli occorre tener presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione della qualifica implica un diverso tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché si deve non solo far riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità
e di autonomia proprie della qualifica rivendicata, tenendo conto in particolare che le funzioni direttive (anche dello impiegato di concetto con funzioni direttive) devono essere connotate da poteri decisionali di una certa autonomia di iniziativa e discrezionalità ancorché sotto le direttive generali dei superiori gerarchici” (cfr.. Cass. Sez. Lav., sent. n. 5038/88); pertanto, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare di avere svolto mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
Ciò posto, nel caso di specie, non è provato e, a ben vedere, neppure dettagliatamente allegato, che l'attore abbia svolto mansioni riconducibili al quarto livello poiché non ha dimostrato di aver reso la propria prestazione lavorativa con il significativo grado di autonomia, responsabilità ed iniziativa che caratterizzano il livello reclamato.
E' pacifico che egli, quale addetto alla revisione, effettuava operazioni predeterminate, seguendo l'ordine dei controlli proposto dal software sulla falsariga delle previsioni normative e compiendo, come anche risulta dalle deposizioni rese dai testi, valutazioni vincolate che non richiedevano un elevato grado di competenza tecnica. Non è invece dimostrato che abbia espletato le proprie mansioni con specifica autonomia operativa, sulla base di cognizioni approfondite e/o comprovata professionalità, con un certo grado di iniziativa e con possibilità di intervento su problematiche complesse. D'altronde, lo svolgimento delle mansioni nei termini descritti non pare logicamente compatibile con la possibilità di un espletamento di mansioni che si svolgono in piena autonomia, mentre sembra trattarsi di un'attività che meglio si inquadra in quelle di natura esecutiva rientranti nel quinto livello assegnatogli, al quale appartengono i lavoratori qualificati che, sulla base di precise indicazioni, eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti, con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso.
La circostanza che egli svolgesse da solo all'interno dell'azienda le mansioni di responsabile tecnico per la revisione dei veicoli a motore, di per sé, non rivela che operasse con margini di discrezionalità
e di iniziativa, ben potendosi svolgere da solo un'attività di carattere meramente esecutivo. Che poi inserisse i dati nel computer, egualmente non rivela che operasse con autonomia e discrezionalità, posto che, come è emerso dalla deposizione dei testi, tali dati, salvo quelli relativi alle prove visive, erano elaborati dal sistema in uso presso l'azienda e non erano frutto di una sua elaborazione. Neppure potrebbe sostenersi che era il responsabile tecnico ad esprimere, a sua discrezione, il giudizio finale della revisione, atteso che dalla deposizione dei testi emerge che tale giudizio risultava sull'etichetta stampata dal computer all'interno del quale l'istante si limitava ad inserire i risultati delle prove espletate;
e non risulta che egli provvedesse ad una rielaborazione dei dati inseriti nel computer poiché la valutazione di idoneità del mezzo si fondava sui risultati forniti dai macchinari utilizzati.
Da ultimo, la circostanza che il ricorrente, nella qualità di responsabile tecnico per la revisione dei veicoli a motore, apponesse, sotto la propria responsabilità, l'etichetta di verifica sui libretti di circolazione, non sposta i termini della questione, dal momento che la responsabilità civile e/o penale del lavoratore non dipende dall'esercizio di una funzione certificatoria consistente nella apposizione dell'etichetta sul certificato di revisione, ma dalla eventuale violazione dei doveri ad esso imposti dall'ordinamento.
Alla luce di tanto, non sussistono le condizioni per attribuire al ricorrente il quarto livello della qualifica rivendicata.
Conseguentemente, va respinta la domanda di pagamento delle differenze sulle voci retributive indicate in ricorso, dipendenti dal riconoscimento della invocata superiore qualifica.
Stante la natura interpretativa delle questioni trattate, ricorrono gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) respinge il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro. 19.09.2025
Il Giudice del lavoro
Francesco Aragona