Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2024, proposto da
SO.RI.CAL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Umbriatico, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso il 30 novembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro, notificato il 14 dicembre 2022, passato in giudicato in data 20 marzo 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RI CH e presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 30 novembre 2022, n. 1109, il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune di Umbriatico al pagamento, in favore di SO.RI.CAL. S.p.A., della somma di euro 128.065,59, oltre interessi come da domanda, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 1068, per compensi professionali, e 359,50, per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- il decreto è stato notificato in data 14 dicembre 2022, non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da documentazione prodotta in atti, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 24 giugno 2024;
- con ricorso notificato in data 25 ottobre 2024, depositato nella Segreteria in data 8 novembre 2024, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente ha avanzato, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo, nonché richiesta di pagamento delle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto;
- il Comune di Umbriatico non si è costituito in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della società ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- l’amministrazione è di regola tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione del decreto indicato in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, ma nel caso di specie non vi è prova che tali esborsi vi siano stati;
- non può neanche trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo TAR sul punto (cfr., inter alia , TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 7 gennaio 2025), la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2002;
- in ordine alla domanda sugli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il segretario generale del Comune di Cirò Marina, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Comune, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) così dispone:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Comune di Umbriatico di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il segretario generale del Comune di Cirò Marina, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Comune, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Umbriatico al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CH | IV LE |
IL SEGRETARIO