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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4139/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4139/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 11,23 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. SPINELLO DAVID Parte_1 Per nessuno compare Controparte_1 Cont L'avv. Spinello dà atto di aver depositato in PCT ricorso notificato al e chiede dichiararsi la contumacia dello stesso;
rappresenta di aver deposito lo stato matricolare della ricorrente. Il giudice invita alla discussione. L'avv. Spinello discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.
Il Giudice Cont rilevata la ritualità della notifica al presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, dichiara la contumacia dello stesso e si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,46, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4139/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPINELLO Parte_1 C.F._1 DAVID, elettivamente domiciliato in VIA DELLE CARRA 22 50144 FIRENZE presso il difensore avv. SPINELLO DAVID Parte ricorrente Contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 19 dicembre 2024, notificato il 28 aprile 2025, citava in giudizio il allegando di essere Parte_1 Controparte_2 docente con profilo di educatore, in servizio presso l'Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'01/09/2012 e di non aver ricevuto la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Sosteneva, in particolare, che le attività contrattualmente svolte come educatrice rientravano nella definizione di docenza e concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità richiesta, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il , seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, in qualità di docente di ruolo e con inquadramento nell'area personale docente – profilo personale educativo, negli anni scolastici indicati in ricorso.
L'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 2015 prevede il beneficio in esame, stabilendo al comma 121
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione del successivo comma 122, il D.P.C.M. 23/09/2015 ha definito i criteri e le modalità̀ di assegnazione, l'utilizzo ed l'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il cui articolo 2 comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.”
Premesso detto quadro normativo, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” ( così da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, alla cui motivazione si rimanda). Alla luce del principio di diritto surrichiamato deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per tutte le annualità richieste
(2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), nelle quali ha lavorato nei ruoli come educatrice.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa Controparte_2 della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ogni annualità richiesta;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
650,00 per compensi, oltre al rimborso del c.u. pari ad € 49,00 ed oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. David Spinello, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4139/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 11,23 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. SPINELLO DAVID Parte_1 Per nessuno compare Controparte_1 Cont L'avv. Spinello dà atto di aver depositato in PCT ricorso notificato al e chiede dichiararsi la contumacia dello stesso;
rappresenta di aver deposito lo stato matricolare della ricorrente. Il giudice invita alla discussione. L'avv. Spinello discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.
Il Giudice Cont rilevata la ritualità della notifica al presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, dichiara la contumacia dello stesso e si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,46, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4139/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPINELLO Parte_1 C.F._1 DAVID, elettivamente domiciliato in VIA DELLE CARRA 22 50144 FIRENZE presso il difensore avv. SPINELLO DAVID Parte ricorrente Contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 19 dicembre 2024, notificato il 28 aprile 2025, citava in giudizio il allegando di essere Parte_1 Controparte_2 docente con profilo di educatore, in servizio presso l'Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'01/09/2012 e di non aver ricevuto la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Sosteneva, in particolare, che le attività contrattualmente svolte come educatrice rientravano nella definizione di docenza e concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità richiesta, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il , seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, in qualità di docente di ruolo e con inquadramento nell'area personale docente – profilo personale educativo, negli anni scolastici indicati in ricorso.
L'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 2015 prevede il beneficio in esame, stabilendo al comma 121
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione del successivo comma 122, il D.P.C.M. 23/09/2015 ha definito i criteri e le modalità̀ di assegnazione, l'utilizzo ed l'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il cui articolo 2 comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.”
Premesso detto quadro normativo, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” ( così da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, alla cui motivazione si rimanda). Alla luce del principio di diritto surrichiamato deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per tutte le annualità richieste
(2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), nelle quali ha lavorato nei ruoli come educatrice.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa Controparte_2 della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ogni annualità richiesta;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
650,00 per compensi, oltre al rimborso del c.u. pari ad € 49,00 ed oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. David Spinello, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.