Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 5208 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
08 Ottobre 2024, vertente
TRA
, CF: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e CF: , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 14 Marzo del 1947, entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati a Roma, in Viale Africa n. 120, presso lo studio degli Avvocati Alfonso Colletti, (CF: ) e C.F._3 [...]
(CF: ), dai quali sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, in Parte_3 C.F._4
virtù di procura alle liti, rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma 3 cpc, da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, DM Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013, ( ai sensi dell'art. 125, comma 1, cpc e dell'art. 16 comma 1 bis, del D. Lgs N. 546 del 31.12.1992, i procuratori dichiarano che eventuali comunicazioni di cancelleria possono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e/o o al numero di fax: Email_1 Email_2
1782741442)
ATTORI
1) , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
( CF: ), elettivamente domiciliato a Roma, in Via Appiano N. 33, presso lo studio C.F._5
dell'Avv. Alessio Pica (CF: e dell'Avv. Ermanno Pica (CF: , che lo C.F._6 C.F._7
rappresentano e difendono, per delega in calce alla comparsa di costituzione, dichiarando di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni via telefax al N. 06/89280575 o tramite PEC:
; Email_3
2) , (CF: ), residente a Roma e quivi elettivamente domiciliata in Via Controparte_2 C.F._8
Orazio n. 3, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Antonio Caruso (CF: ) e Giovanna C.F._9
Sportaro, che la rappresentano e difendono, unitamente o disgiuntamente, giusta procura in calce aIla comparsa di costituzione e di risposta, dichiarando di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti indirizzi telematici: PEC: ; Email_4
Email_5
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
All'udienza del giorno 08.10.2024 comparivano per la parte attrice gli Avvocati Alfonso Colletti e
[...]
il quali- nel reiterare la questione preliminare sulla fonte dell'obbligo restitutorio azionato, Parte_3
costituito dalla sentenza penale richiamata reiteratamente in atti- si riportavano alle difese spiegate, insistendo nella ammissione dei mezzi istruttori articolati e precisavano le conclusioni come da 1° termine ex art. 183 6° comma c.p.c..
Per la parte convenuta SI.ra era presente l'Avv. Giuseppe Antonio Caruso il quale eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità nonché l'infondatezza della domanda restitutoria evidenziata, opponendosi altresì all'ammissione della prova testimoniale richiesta, già peraltro rigettata, per le ragioni espresse nella memoria ex art. 183 6° comma n°3 c.p.c.. L'Avv. Caruso precisava le conclusioni riportandosi a quelle già spiegate nella comparsa di costituzione e di risposta.
Per il convenuto SI. era presente l'Avv. Alessio Pica il quale precisava le conclusioni Controparte_1
riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al SI. ed Controparte_1 alla SI.ra la SI.ra ed il SI. premesso che: Controparte_2 Parte_1 Parte_2
Il SI. titolare dell'attività di affittacamere “San Peter 's City”, CP_1
P. I.V.A. n. , esercitata di fatto unitamente alla moglie, SI.ra nei locali siti in Roma, Via P.IVA_1 CP_2
Gregorio VII, n. 221, scala A, int.11, aveva proposto ad essi attori di entrare in società;
in data 2 Aprile 2010 erano stati redatti gli atti di costituzione della società tra il SI. e la SI. ra e di affitto di azienda a fronte della emissione da parte della CP_1 Parte_1 seconda, in favore del primo, di N. 4 assegni di € 10.000,00 cadauno;
ulteriori € 10.000,00 erano stati versati in contanti ed incassati dalla SI. ra unitamente ad un altro CP_2
assegno di € 1.350,00, consegnato a titolo di cauzione;
le quote societarie erano state intestate al 50 % al SI. ed alla SI. ra Il 22 Aprile CP_1 Parte_1
2010, presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, era stato registrato il contratto di affitto di azienda;
in data 29 Aprile 2010 le parti si erano date reciprocamente atto che il contratto di affitto d'azienda, al quale era stata data esecuzione, non era più conveniente;
era insorto, inoltre, un conflitto di gestione tra i soci tale per cui la SI. ra aveva domandato la Parte_1 risoluzione del contratto di affitto, condivisa dal SI. ed aveva optato per l'acquisto del San CP_1
Peter' s City, ai valori concordati nella scrittura del 2 Aprile 2010;
in data 27 Maggio 2010 era stata depositata presso la locale Agenzia delle Entrate per la registrazione la risoluzione contrattuale dell'affitto di azienda del 15 Aprile 2010;
medio tempore, il 22 Maggio 2010, le parti avevano sottoscritto un'altra scrittura privata per la costituzione di una società di fatto, avente lo stesso contenuto di quella del 2 Aprile 2010 , ma che non riproduceva la previsione dell'affitto d'azienda, essendo intervenuto l'accordo di scioglimento del 29 Aprile
2010;
l'attività era proseguita per soli due mesi in quanto le parti convenute avevano tentato di estromettere dalla gestione della società essi istanti, circostanza comprovata dal fatto che i IG.ri e avevano sostituito la serratura della porta d'ingresso CP_1 CP_2
del San Peter' s City, rendendosi irreperibili a far data dal 23 luglio 2010; per tale ragione la SI.ra si era vista costretta ad adire il Tribunale di Roma Parte_1
per far accertare lo spoglio subito sì da ottenere la reintegra nel possesso dell'azienda;
il giudizio si era concluso con provvedimento del 3 febbraio 2011 mediante il quale l'organo giudicante, in accoglimento della domanda della SI. ra aveva ordinato al SI. Parte_1 CP_1
di reintegrare la stessa nel possesso dell'azienda;
Il provvedimento era stato, quindi, senza esito propizio, reclamato dal SI. CP_1
inoltre, in data 2 Giugno del 2013, il Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma, con sentenza n° 12676/2013, aveva respinto la domanda del SI. di risoluzione della scrittura CP_1
privata del 22 Maggio 2010 per inadempimento contrattuale della SI. ra riconoscendo, al contrario, le somme versate dalla stessa;
Parte_1
avverso tale provvedimento il SI. aveva proposto appello, disatteso CP_1
con sentenza n° 7917 del 14 dicembre 2017;
era seguito atto di denuncia-querela, da parte di essi esponenti nei confronti dei convenuti, con instaurazione del procedimento N. 13898/2011, dinanzi al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, Sez. IV Penale;
Il dibattimento, recante Rg. Dib. N. 1600/2016, era stato dichiarato aperto in data 4 Maggio 2016, con la costituzione di parti civili dei IG.ri ; Parte_1 Pt_2
Il giudizio penale si era concluso con sentenza n° 14022 del 24 Ottobre 2018, depositata il 12 dicembre
2018 e divenuta irrevocabile il 9 Marzo del 2019, con la quale era stato dichiarato “non doversi procedere nei confronti di e , per il reato loro ascritto, perché estinto per Controparte_2 Controparte_1
prescrizione”;
tuttavia il provvedimento emesso in esito al giudizio penale comprovava la sussistenza di responsabilità civile in capo agli imputati, laddove testualmente statuiva:
“ dalla ricostruzione dei fatti effettuata in questa sede, anche attraverso i testimoni,
è emerso un comportamento connotato da assenza di buona fede da parte degli imputati nella gestione della complessiva vicenda contrattuale, culminato anche in un'azione possessoria, vinta dalle attuali parti civili, che restituisce un quadro complessivo idoneo a colorare la sussistenza di un elemento psicologico tale da non consentire una valutazione di piena insussistenza del fatto contestato….essendo pacifica, da parte del l'intenzione, non solo di non restituire le somme corrisposte da parte CP_1
degli imputati, ma anzi di pretendere l'intero pagamento di quanto pattuito, asseritamente non versato dalla controparte ”; Parte_1 in relazione ad ulteriore ma connesso profilo la responsabilità degli odierni convenuti risultava azionabile in sede civile atteso l'effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione ordinario ( decennale) prodotto dall'instaurazione dei molteplici giudizi susseguitisi nel tempo, anche successivamente a quelli sinteticamente menzionati;
a tal proposito, in data 8 Ottobre 2014, i legali della sig.ra avevano inviato, Parte_1
a mezzo fax, missiva agli avvocati Alessio ed Ermanno Pica, difensori del SI. per rappresentare CP_1
l'intenzione della propria assistita di attuare l'ordine di reintegrazione nel compossesso dell'azienda San Peter's City, nonché per verificare la possibilità di procedervi bonariamente;
la comunicazione era rimasta priva di riscontro costringendo la SI.ra Parte_1
a presentare ricorso per l'attuazione della misura cautelare ex art. 669 duodecies cpc, ossia la richiesta di esecuzione del provvedimento emesso in sede civile dal Dott. Pt_4
il ricorso era stato notificato in data 28 Novembre 2014 ai difensori del SI. CP_1
ed, il giorno 01/12/2014, al SI. CP_1
il Giudice designato nel procedimento, in data 5 febbraio del 2015, aveva incaricato l'Ufficiale Giudiziario designato, Dott. , di verificare l'effettiva risoluzione del contratto di affitto stipulato Persona_1 tra i IG.ri e e, in caso di esito propizio, di immettere nel possesso dell'immobile Pt_5 CP_1 la SI. ra in attuazione dell'ordinanza di tutela possessoria;
Parte_1
in data 12 Marzo 2015 l'Ufficiale Giudiziario aveva effettuato un primo accesso presso la sede del San Peter' s City, in Via Gregorio VII n. 221, in esito al quale era emerso che:
sulla cassetta postale era comparso il nominativo del SI. ma non aveva aperto o risposto CP_1
alcuno;
sulla porta dell'interno 11 era comparsa una targa con l'indicazione Guest House San Peter;
il SI. , inoltre, aveva appreso da una visura camerale su tale esercizio commerciale che l'Impresa Pt_2
individuale San Peter's City, P.IVA N: era stata cancellata dalla Camera di Commercio, P.IVA_1
Industria e Artigianato e Agricoltura di Roma in data 24 dicembre 2014;
il 23 Marzo 2015, in occasione del secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario presso la sede della Peter's City, il SI. aveva dichiarato di aver risolto CP_1
il contratto di affitto d'azienda con il SI. e di avere registrato la predetta risoluzione presso Pt_5 l'Agenzia delle Entrate, nonché di non esercitare più alcuna attività aziendale all'indirizzo di Via Gregorio VII
n. 221, dove esisteva soltanto la GUEST HOUSE SAN PETER;
a riprova di tale circostanza, in data 8 Maggio 2015, in occasione del terzo ed ultimo accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario, si era constatata la presenza del SI. figlio del SI. Testimone_1 [...]
unitamente al proprio legale di fiducia, il quale aveva dichiarato di essere titolare dal mese di CP_1
Novembre del 2014 della Guest House San Peter, in virtù di contratto di locazione stipulato il giorno 11 novembre 2014 con il SI. CP_3
non risultando, quindi, possibile ottemperare all'ordine di reintegra del possesso dell'azienda San Peter's
City, in quanto non più esistente, ma sostituita dalla nuova attività “Guest House San Peter”, con proprietario il SI. l'Ufficiale Giudiziario incaricato si era trovato costretto a rimettere Testimone_1
gli atti alla parte istante;
dopo avere effettuato indagini, dalle quali era emerso che le parti convenute avevano continuato a gestire, sul portale denominato BB Planet, le richieste di prenotazione dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e luglio 2015, utilizzando la denominazione
San Peter' s City, essi attori avevano presentato una seconda denuncia-querela, che aveva dato avvio al procedimento penale n°. 40637/2015;
in relazione al predetto segmento, in data 13 novembre 2018, la GIP, Dott.ssa Ciranna, aveva emesso
Ordinanza impositiva di imputazione, in ordine al delitto di cui all'art. 388 c.p.;
in particolare, il GIP aveva considerato: “ che, dunque, l'ordine di reintegrazione nel compossesso non ha trovato esecuzione per fatti dipendenti dagli odierni indagati
( e , consistiti nell'aver cancellato la società partecipata dalle persone offese ( e CP_2 CP_1 Pt_2
dal Registro della Camera di Commercio e a creare al suo posto la società Parte_1 Controparte_4
, rendendo impossibile il reintegro nel compossesso di un'azienda non più formalmente
[...] esistente;
ritenuto che
la condotta degli odierni indagati ha impedito l'esecuzione di un provvedimento adottato in sede di giudizio civile ed è dunque, idonea ad integrare astrattamente gli estremi della fattispecie di reato di cui all'art. 388 c.p.; ritenuto che la condotta della , consistita nel Controparte_2
continuare a cogestire personalmente l'attività di affittacamere
( circostanza confermata dal fatto che il numero di telefono 3663567150 indicato sulla stessa targa apposta sull'immobile, corrisponde ad utenza intestata a ) rappresenta un contributo materiale Controparte_2
idoneo a fondare l'ipotesi di un concorso nel reato di cui all'art. 388 c.p., stante la conoscenza del provvedimento di reintegrazione nel possesso, emanato dal Giudice Civile per essere stata la BE medesima convenuta in giudizio;
ritenuto, pertanto, di dover disporre che il Pubblico Ministero formuli l'imputazione entro dieci (10) giorni quanto al reato di cui all'art. 388 c.p., accaduto in Roma dal
24.12.2014 al 12.03.2015:
PQM
Dispone che il PM formuli l'imputazione”;
era seguito, in data 29 ottobre 2021, l'invito, rivolto da essi istanti alle parti convenute, alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, che era stato ricevuto dai destinatari nelle date del 5 e del 6 novembre successivo, ma che era restato privo di riscontro alcuno;
Tanto premesso essi esponenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill. Mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano, In via principale:
accertare e dichiarare che la SI. ra è stata socia di fatto Controparte_2
e/o co-amministratrice occulta e/o parte occulta del contratto stipulato dal SI. con i Controparte_1
IG.ri e , per l'esercizio dell'attività denominata San Peter's City, di cui in Parte_1 Parte_2
narrativa;
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti agli obblighi scaturenti dal relativo contratto con decorrenza dal luglio 2010, salvo diversa decorrenza ravvisata dal Giudice in corso di giudizio e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto medesimo alla data così accertata;
condannare i IG.ri CP_2
anche in solido tra di loro, al pagamento e/o alla restituzione della somma di € 61.350,00, CP_1 versati dai IG. ri e per i titoli e le causali di cui in narrativa ( 51.350,00 euro come da Pt_2 Parte_1
assegni in atti, oltre 10.000,00 euro versati in contanti), da considerare, ove possibile, in concorso tra loro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scioglimento del contratto fino al soddisfo;
condannare i IG.ri e anche in solido tra loro, al pagamento CP_2 CP_1
di una somma a titolo di perdita di chance, da liquidare secondo equità in base ai parametri rappresentati in narrativa e/o da determinare a mezzo di CTU contabile, tenuto conto degli incassi registrati dal San Peter's City e delle proiezioni statistiche allegate o allegande;
condannare i IG. ri anche in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale CP_2 CP_1
patito per effetto delle condotte descritte in atti, da liquidare secondo equità;
In via subordinata, fermo rimanendo il preliminare accertamento dei ruoli e delle responsabilità dei convenuti in relazione ai fatti di causa e ogni altro accertamento e dichiarazione presupposti e/o occorrendi, accertare e dichiarare l'effettiva consistenza degli importi dovuti dai convenuti ai IG.ri , per i motivi e i titoli esposti in narrativa, da quantificare, se del caso, a mezzo di Parte_1 Pt_2 idonea CTU contabile e/o secondo equità e condannare i convenuti medesimi, anche in solido tra di loro, al pagamento della somma così determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di spettanza fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, rimborsi spese sostenute, CTU, CTP ed onorari (oltre IVA,
CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1, lett. b) del DM Giustizia n. 37 del
2018, che modifica l'art. 4 del DM Giustizia N. 55 del 2014, introduttivo del comma 1 bis, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiarati antistatari o, in subordine per il caso di soccombenza, con loro compensazione, in ragione della condotta assunta dalla controparte, che ha determinato l'avvio della presente fase processuale, nonché degli altri motivi desumibili da quanto esposto in narrativa”.
Costituitasi ritualmente la SI. ra aveva rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“piaccia all' On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare:
Il difetto di legittimazione passiva di e la carenza di legittimazione attiva della parte attrice Controparte_2
per le ragioni di cui al paragrafo n. 1, e, per l'effetto, pronunciare l'estromissione dal presente giudizio di
; la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, 3 comma, n. 3 e 4 cpc, per le Controparte_2
ragioni di cui al precedente paragrafo n. 2; la prescrizione delle domande attoree per estinzione di ogni diritto, per intervenuta prescrizione per le ragioni di cui al precedente paragrafo n. 3; nel merito, rigettare tutte le domande attoree principali e subordinate, giacchè inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Parte convenuta si opponeva alla richiesta di CTU, siccome meramente esplorativa e comunque inammissibile, in quanto la stessa non poteva supplire alle carenze probatorie di parte attrice;
in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva deduceva l'estraneità di essa convenuta ai rapporti societari oggetto di controversia;
estraneità che era stata confermata dalla sentenza N. 14022 del 24 Ottobre 2018, conclusiva del giudizio penale recante R.G.N.R 13898, pronunciata dalla IV Sezione Penale del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, di assoluzione di essa convenuta;
in relazione ad ulteriore ma connesso profilo la dedotta estraneità risultava confermata anche dall'esito dei giudizi civili, di primo e secondo grado, intercorsi tra e definiti Parte_1 Controparte_1
entrambi con sentenza della Corte d'Appello n. 7817/2017, di conferma di quella del Giudice di prima Cure
N. 12676/2013;
in particolare, nell'ambito di tali giudizi civili, era stato acclarato che il patto societario per l'esercizio di attività di affittacamere era intercorso esclusivamente tra i IG.ri ed CP_1 Parte_1 ne derivava il difetto di legittimazione di essa convenuta con diritto di essere estromessa dal giudizio;
nel merito, in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 163 cpc, terzo comma,
n. 3 e 4, essa deducente precisava che la parte attrice aveva omesso di determinare univocamente la res controversa nonché di precisare i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande;
in ogni caso il diritto azionato era estinto per prescrizione ex art. 2247 c.c. ed ex art. 2949 c.c., essendo decorso il termine quinquennale previsto sia in materia societaria che risarcitoria;
essa convenuta deduceva, altresì, la palese infondatezza ed inammissibilità delle domande attoree sulla scorta dei seguenti motivi:
i contratti menzionati da parte attrice, quali titoli giustificativi della pretesa restitutoria e risarcitoria azionata, attestavano incontestabilmente che la società di fatto era stata costituita esclusivamente fra e;
Parte_1 Controparte_1
del resto, le domande attoree, spiegate nei confronti di essa convenuta, erano prive di supporto probatorio;
segnatamente le controparti non avevano fornito solidi riscontri in ordine alla responsabilità di essa convenuta, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale o per indebito oggettivo;
né era a ritenere che gli attori avessero precisato l'an e/o il quantum debeatur in relazione alla prova del preteso e contestato danno.
Costituitosi ritualmente il SI. così concludeva: Controparte_1
“voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del SI. ; sempre in via Parte_2
preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la prescrizione dei diritti di cui alle domande formulate dagli attori con l'atto di citazione ed afferenti la restituzione delle somme ed il risarcimento di tutti i danni così come indicati, in quanto i relativi diritti risultano prescritti;
nel merito, rigettare tutte le domande degli attori, poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.”
A sostegno delle domande svolte esso convenuto precisava:
1) quanto alla carenza di legittimazione attiva del SI. che il SI. aveva Pt_2 CP_1
avuto rapporti contrattuali unicamente con la SI.ra , come emerso Parte_1 nel corso dei giudizi svolti in sede civile e penale, sopra richiamati e, in particolare, dalle affermazioni rese nel ricorso per la reintegra nel possesso, depositato dalla sola
SI.ra in data 15.10.2020, dinnanzi al Tribunale Civile di Roma, in cui si Parte_1
afferma testualmente:
“ si è costituita tra la ricorrente ed il SI. nato a [...] il [...] Controparte_1
ed ivi residente in [...], CF: una società di C.F._5 fatto”;
2) in ordine all'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto azionato dagli attori, che i fatti dedotti nel presente giudizio, pendente dalla data di notificazione della citazione, ovvero dal 20.01.2022, si riferivano all'anno 2010, con conseguente perenzione dei diritti oggetto delle domande di restituzione delle somme e di risarcimento del danno, in ragione dell'intervenuta risoluzione della società tra il SI. e la SI.ra CP_1 Parte_1
3) quanto al merito rappresentava di aver costituito con la sola
SI.ra una società di fatto, con atto del 22.05.2010, con quote al 50 %, avente ad oggetto la Parte_1
gestione dell'attività commerciale denominata San Peter's City, ubicata a Roma, in Via Gregorio VII 221;
La SI.ra tuttavia, non avrebbe mai gestito la suddetta attività sebbene Parte_1 la domanda azionata da esso convenuto, volta alla risoluzione del contratto per inadempimento della SI.ra era stata respinta dal Tribunale di Roma, Parte_1
con conferma da parte della Corte d'Appello distrettuale;
la cessazione dell'attività in oggetto era stata, invece, conseguente alla scoperta della malattia riscontrata ad esso convenuto, il quale era stato riconosciuto affetto da insufficienza renale cronica, al V stadio, in trattamento emodialitico, nonché invalido civile al 100 %.
Instaurato il contraddittorio il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 Gennaio 2023, ritenuto che la causa fosse adeguatamente istruita su base documentale, non potendo la prova orale sovvertire le evidenze cartolari ( non essendo stata, peraltro, formulata, la richiesta di accertamento della simulazione del contratto redatto per iscritto), non ammetteva la prova orale articolata dall'attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 08
Ottobre 2024.
Alla richiamata udienza, precisate le conclusioni dai difensori delle parti come in atti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito osserva il decidente che la questione giuridica dedotta in giudizio investe la materia della responsabilità contrattuale essendo la costituzione della società di fatto tra i convenuti rilevante sotto il profilo delle responsabilità derivanti dall'inadempimento del contratto versato in atti, e trattandosi, in ogni caso, di un rapporto societario tra imprenditori individuali, di competenza della sezione ordinaria e non già di quella specializzata in materia di impresa di codesto Tribunale;
dacchè ne deriva- uti infra- la variazione della annotazione di cancelleria.
In via preliminare deve trovare accoglimento l'eccezione formulata dal SI. CP_1
di accertamento della carenza di legittimazione attiva del SI. ; ed invero Pt_2
i sottoscrittori dei contratti allegati all'atto introduttivo del giudizio sono la SI.ra ed il SI. Parte_1 CP_1
A tal proposito non può non annettersi rilevanza agli accertamenti effettuati nell'ambito del procedimento, incardinato dinnanzi al Tribunale Civile di Roma, recante
NRG: 54429/2020, nell'ambito del quale il SI. è stato sentito come informatore, avendo Pt_2
l'estromissione dall'esercizio dell'azienda riguardato la sola SI.ra Parte_1
Deve, per l'effetto, essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva del SI. Pt_2
con conseguenziale compensazione delle spese di lite.
Al contrario deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della SI.ra , in quanto, sebbene la predetta non abbia sottoscritto i contratti dedotti in giudizio, di CP_2 fatto ha gestito insieme all'ex marito, SI. l'azienda San Peter's City, -circostanza accertata CP_1 nell'ambito dei due giudizi penali richiamati in atti-.
Segnatamente la sentenza n°14022 del 24 Ottobre 2018, depositata il 12 Dicembre 2018 e divenuta irrevocabile il 9 Marzo 2019, ha ricostruito, sulla base delle testimonianze assunte e delle documentazione acquisita, “ la complessa vicenda civilistica che ha riguardato le opposte parti contrattuali, quindi rappresentate dagli imputati, da un lato, e dalle parti civili costituite, dall'altro”. Nel dispositivo della richiamata pronuncia si enuncia che la società, costituita CP_ tra la SI.ra ed il SI. è stata gestita di fatto dalla SI.ra Parte_1 CP_1
La gestione di fatto dell'azienda, accertata con sentenza penale passata in giudicato, è stata motivata sulla scorta delle evidenze documentali, ovvero della dazione di N. 4 assegni circolari dell'importo di € 10.000,00 ciascuno, oltre ad un assegno di € 1.350,00, intestato direttamente alla BE.
Nella sentenza de qua, inoltre, si da' atto della dichiarazione della persona offesa
( SI.ra di aver corrisposto all'epoca ulteriori € 10.000,00, somme non restituite, né in occasione Parte_1
dello scioglimento del patto, né, in seguito alla successiva scrittura sottoscritta in data 22.05.2010.
La compartecipazione della sig.ra alla gestione della società, costituita inizialmente con scrittura CP_2 privata del 2.04.2010 tra il SI. (in qualità di titolare della ditta individuale di affittacamere) e la CP_1
SI.ra i manifesta anche alla luce della valutazione del comportamento di entrambi gli imputati, Parte_1
“nella gestione della complessiva vicenda contrattuale”, qualificato “connotato da assenza di buona fede”, “ culminato anche in un'azione possessoria, vinta dalle attuali parti civili, che fotografa un quadro complessivo idoneo a colorare la sussistenza di un elemento psicologico tale da non consentire una valutazione di piena insussistenza del fatto contestato.
Per tale via, pur conclusivamente dichiarando non doversi procedere, nei confronti degli imputati, per il reato loro ascritto, perché estinto per prescrizione, la statuizione penale getta luce sulla sussistenza di elementi, oggetti e soggettivi, ai fini della ravvisabilità, in astratto, della fattispecie incriminatrice e dell'illecito civile contestato nelle sedi competenti.
La condotta illecita, sotto il profilo delle responsabilità ravvisabili in sede civile, è riferibile ad entrambi gli imputati, e , la prima quale “socia di fatto”, il secondo quale socio e Controparte_2 Controparte_1
titolare della ditta individuale.
Pertanto, non può essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SI.ra né la conseguente CP_2 estromissione della stessa dal presente giudizio.
In relazione ad ulteriore, ma connesso profilo, tale assunto risulta suffragato anche dalla successiva ordinanza, pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari,
Dott.ssa Ciranna, in data 13 Novembre 2018, impositiva di imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, in ordine al delitto di cui all'art. 388 c.p..
Nella motivazione del predetto provvedimento, infatti, viene ascritta la responsabilità per la mancata esecuzione dell'ordine di reintegrazione nel possesso dell'azienda, di cui sopra si è detto, a
“ fatti dipendenti dagli odierni indagati” ( BE e , consistiti nell'aver cancellato la società CP_1 partecipata dalle persone offese dal registro della Camera di Commercio e nell'aver creato al suo posto la società , “rendendo impossibile il reintegro nel compossesso di un'azienda non Controparte_4 più formalmente esistente”.
In particolare, quanto alla rilevanza ai fini civilistici, della posizione della SI.ra l'ordinanza in esame evidenzia che l'indagata ha continuato a co-gestire personalmente CP_2
l'attività di affittacamere, offrendo un contributo materiale idoneo a fondare l'ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 388 c.p. ( “stante la conoscenza del provvedimento di reintegrazione nel possesso emanato dal Giudice Civile, per essere stata la medesima BE convenuta in giudizio”).
Il riferimento alla co-gestione personale dell'azienda, da parte della SI.ra CP_2 anche successivamente all'instaurazione del giudizio civile summenzionato e pendente lo stesso, al fine di eludere l'ordinanza di reintegra nel possesso, risulta dirimente al fine di affermare la sussistenza di una responsabilità civile, in capo alla stessa, per i fatti occorsi all'attrice, entro i limiti di seguito precisati.
Segnatamente a difforme percorso non è dato pervenire in ragione delle eccezioni sollevate dalla SI.ra in merito all'onere della prova in ordine alla esistenza di una società di fatto. CP_2
Gli accertamenti effettuati, in base alle testimonianze assunte ed alla documentazione acquisita sia nell'ambito dei procedimenti penali richiamati, sia nell'ambito di quello civile per la reintegra nel possesso dell'azienda, valgono a comprovare l'affectio societatis tra la SI.ra e la società stessa. CP_2
A tal proposito dirimente risulta la circostanza per cui la convenuta ha incassato un assegno di € 10.000,00 e risulta intestataria di altro assegno di € 1.350,00.
Ne deriva la sussistenza della prova in ordine alla co-gestione, sotto il profilo della compartecipazione dei soci agli utili ed alle perdite, e/o alla presenza di un fondo comune tra soci.
Peraltro la circostanza che la SInora non abbia eccepito la simulazione Parte_1 di tutti i contratti stipulati con il SI. né provato l'esistenza di un accordo simulatorio, non vale ad CP_1
elidere la responsabilità contrattuale della SI.ra in ragione della compartecipazione alla gestione di CP_2
fatto dell'azienda.
Ne deriva la valutazione di riconoscimento, in capo alla stessa, delle responsabilità contrattuali derivanti dall'inadempimento contrattuale e dalla risoluzione del contratto.
Né tali conclusioni risultano validamente resistite dall'eccezione inerente l'inefficacia del giudicato penale in sede civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 652 c.p.c,; tanto giacchè- ad argomentare della SI.ra è fatto obbligo al giudice civile valutare autonomamente e interamente il CP_2 fatto in contestazione atteso che soltanto la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, non è stato commesso, o il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile ed amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
A tal proposito giova evidenziare che le osservazioni svolte, in ordine alle statuizioni penali sopra menzionate, afferiscono a dinamiche fattuali e a condotte degli odierni convenuti, rilevanti anche sotto il profilo delle responsabilità civilistiche invocate dagli attori, per le motivazioni di seguito precisate, sulla base di una valutazione autonoma, nella presente sede, dei fatti in contestazione.
Il decidente, per vero, non ignora la copiosa elaborazione giurisprudenziale venutasi a formare in tema di effetti del giudicato penale nel processo civile
( cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza N. 36617 del 30.12.23;
Cass. Civ. del 5.05. 2020 N. 8477; conforme: Cass. Civ.
2.08.2022 N. 23960)., pronunce, queste ultime, secondo le quali, nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento del danno, emessa dal giudice penale, contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità tra questo ed il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento danno e le sue conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale.
Nello stesso senso depone la pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte secondo la quale il danno in sede civile può essere risarcito soltanto ove conseguenza pregiudizievole accertata, pure rilevata con presunzioni e non meramente quale evento.
Ed è proprio su tale accertamento che si attestano le motivazioni della presente pronuncia, in relazione alle domande attoree, non senza una preliminare precisazione in punto di eccezione di prescrizione del diritto azionato dagli attori.
Al riguardo si intende precisare che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, il diritto azionato da parte attrice soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Ai sensi dell'articolo 2945 c.c. l'interruzione del termine di prescrizione può avvenire mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c.
Segnatamente, nell'ipotesi in cui la interruzione sia ascrivibile a proposizione di domanda giudiziale, il dies a quo prende decorrenza allorquando la sentenza passi in giudicato o il giudizio si estingua. Essendo l'atto di citazione stato notificato il 3 Gennaio 2022 ad entrambi i convenuti il relativo termine prescrizionale non risulta spirato.
Ad analoghe conclusioni, peraltro, è dato pervenire anche con riferimento alla domande risarcitorie
( risarcimento del danno patrimoniale, perdita di chance), azionate da parte attrice e sottoposte al più breve termine di prescrizione quinquennale.
Ai sensi dell'art. 2953 c.c., infatti, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando in ordine ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Da tale disposizione consegue che, se il titolare del diritto ha proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto ex lege ed è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, in virtù dell'art. 324 cpc, l'azione diretta all'esecuzione del giudicato medesimo ( actio iudicati), è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c.
Il legislatore non omette, inoltre, di precisare che tale conversione in tema di prescrizione riguarda anche l'ipotesi di una condanna generica al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, ove mai si ritenesse di superare l'effetto interruttivo conseguente all'accertamento penale, lo stesso sarebbe comunque eziologicamente connesso a una congerie di ulteriori atti interruttivi, quali:
nel corso del 2010 e fino all'11 giugno 2013, la costituzione della SI.ra Parte_1
in qualità di convenuta nel giudizio recante NRG: 69976/10, iscritto dinnanzi al Tribunale Civile di Roma dal
SI. conclusosi con sentenza di rigetto e nel corso del quale sono state riconosciute spettanti le CP_1
somme versate dalla SI.ra in esecuzione del contratto di società; Parte_1
di tale sentenza, peraltro, la SI.ra ha richiesto il rilascio della copia autentica Parte_1
in data 13 Giugno 2014;
sempre nel corso del 2014 la costituzione della sig.ra nel giudizio di appello recante NRG: Parte_1
533/14, iscritto dal SI. conclusosi con sentenza N. 7917 del 14 dicembre 2017, che ha respinto CP_1
il proposto gravame;
nell'invio, in data 8 Ottobre 2014, da parte dei legali della SI.ra ai difensori Parte_1
del SI. di una missiva, per rappresentare l'intenzione della propria assistita di attuare l'ordine di CP_1
reintegra nel compossesso dell'azienda San Peter's City, nonché per verificare la possibilità di procedervi bonariamente;
nel ricorso, presentato in data 30 Ottobre 2014, dall'odierna attrice per l'attuazione della misura cautelare ex art. 669 cpc, ossia la richiesta di esecuzione del provvedimento emesso in sede civile dal Dott. procedimento, questo, terminato Pt_4
l'8 Marzo 2015, data del terzo infruttuoso accesso nell'immobile da parte dell'Ufficiale Giudiziario incaricato;
nella denuncia-querela presentata contro entrambi i convenuti, dando avvio al procedimento penale N. 40637/15;
nell'opposizione di entrambi gli attori alla richiesta di archiviazione del 19 Settembre 2016 del PM Dott.ssa
Margherita Pinto, cui ha fatto seguito, in data 13 novembre 2018, l'emissione da parte del GIP, Dott.ssa
Ciranna, di ordinanza impositiva di imputazione, in ordine al delitto di cui all'art. 388 cpc;
nell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inviato ad entrambi i convenuti in data 29 Ottobre 2021 e ricevuto dai destinatari nelle date del 5 e del 6 novembre successivo.
Sussistendo, quindi, numerosi atti interruttivi della prescrizione dei diritti azionati da parte attrice le relative pretese creditorie sono utilmente azionabili nella presente sede.
Venendo al merito delle domande sollevate dalla SI.ra le stesse sono meritevoli di parziale Parte_1 accoglimento, per i motivi di seguito compendiati:
1) accoglibile è la domanda volta all'accertamento che la SI.ra è stata socia CP_2 di fatto del SI. per l'esercizio dell'attività denominata San Peter's City. CP_1
Consolidato, infatti, è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esistenza di una società di fatto non deve essere provata unicamente mediante riscontri scritti, potendo essere provata con ogni mezzo, anche per presunzioni.
In tal senso di è espresso l'Organo di , con ordinanza n° 4385 CP_5
del 13 Febbraio 2023, affermando il principio che il Giudice, al fine di accertare l'esistenza di una società di fatto, deve operare una rigorosa valutazione delle circostanze, volte a dimostrare l'esercizio in comune di un'attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, l'esistenza di un fondo comune ed il vincolo di collaborazione.
Elementi che prescindono dalla esistenza di un contratto scritto.
Deve anche essere verificata la esistenza dell'elemento soggettivo dell'affectio societatis, ossia della volontà dei soci di collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni. Quanto all'ulteriore profilo il Giudice è tenuto ad accertare se esistano elementi oggettivi quali la partecipazione alla gestione dell'attività economica e la condivisione dei profitti e delle perdite.
Sulla scorta delle delineate coordinate interpretative è dato postulare che la SI.ra abbia costituito una società di fatto con il SI. CP_2 CP_1
in quanto:
è risulta intestataria e beneficiaria di un assegno di € 1.350,00, nonché destinataria della somma di ulteriori € 10.000,00, versati in contanti;
circostanze queste che comprovano la partecipazione della convenuta agli utili dell'azienda; le predette somme, nonostante il venir meno del contratto sottoscritto con la SI.ra non sono state restituite;
Parte_1
a seguito degli accessi dell'Ufficiale Giudiziario è stato accertato che i IG,ri e illo tempore coniugi- avevano continuato a gestire sul portale CP_1 CP_2
denominato BB Planet le richieste di prenotazione dei mesi di Aprile, Maggio,
Giugno e luglio del 2015, utilizzando la denominazione San Peter's City;
entrambi i convenuti, inoltre, hanno spossessato la SI.ra dell'azienda, Parte_1 impedendole l'esercizio delle attività imprenditoriale;
i predetti hanno vieppiù cancellato dal Registro della camera di Commercio
l'attività denominata San Peter's City, creando in suo luogo la Controparte_4
in tal modo rendendo impossibile la reintegra nel compossesso
[...] dell'azienda da parte della SI.ra Parte_1 non hanno restituito il corrispettivo versato dalla SI.ra per l'acquisto Parte_1
del 50 % delle quote societarie, neanche successivamente alla intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale, depositata presso l'Agenzia delle entrate in data 27 Maggio 2010.
Tali riscontri- da valutarsi unitariamente- comprovano all'evidenza la sussistenza di quell'affectio societatis, distinta dall'affectio familiae e che, dunque, prescinde dal legame coniugale tra i convenuti, con conseguente qualifica della SI.ra CP_2 quale socia di fatto del convenuto nell'esercizio dell'attività CP_1 di affittacamere denominata San Peter's City
Per le medesime ragioni merita accoglimento la domanda di accertamento e di declaratoria dell'inadempimento contrattuale dei convenuti agli obblighi scaturenti dal contratto, dalla data di sottoscrizione dello stesso, il 2 Aprile del 2010, nonché la domanda di risoluzione del contratto stesso, in quanto depositata presso l'Agenzia delle Entrate il successivo 27 Maggio 2010.
Deve del pari essere accolta la domanda volta alla condanna dei IG.ri e CP_2
in solido tra loro, al pagamento e/o alla restituzione della somma CP_1 di € 51.350,00, (di cui € 40.000,00, portati da n. 4 assegni di € 10.000,00 l'uno;
€ 1.350,00 di cui all'assegno intestato direttamente alla sig.ra d € 10.000,00, CP_2
corrisposte in contanti alla convenuta stessa), oltre rivalutazione monetaria dalla data di scioglimento del contratto;
il tutto oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Risulta, infatti, ex actis verificato non soltanto che i convenuti hanno incassato la predetta somma di € 51.350,00, ma anche che non l'abbiano restituita, pur a fronte dell'intervenuta risoluzione contrattuale e degli effetti restitutori conseguenti ad essa ex art. 1458 c.c.
Né le parti convenute hanno reso la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c.
Per contro, la condotta dei medesimi è risultata improntata alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, assurti a principi di rango costituzionale, per il tramite della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 Cost, che dovrebbero improntare il rapporto tra le parti in ogni fase del rapporto contrattuale, sin da quella preliminare delle trattative, nella fase dell'esecuzione ex art. 1375 c.c. ed in quella, altresì, patologica, fase nella quale si è palesata la volontà di entrambi i convenuti non solo di non restituire le somme versate dalla SI. ra ma Parte_1 anche di impedire la reintegra nel compossesso dell'azienda, pur a fronte della statuizione emessa nell'ambito del relativo giudizio possessorio,
- ben oltre i confini della colpa rilevante agli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1218 c.c., 1175 c.c. e 1176 c.c.-
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo il diritto della SI.ra Parte_1 di conseguire la restituzione della somma complessiva di € 51.350,00 conseguirebbe ove difettasse un titolo contrattuale- il che non è nel caso in esame- anche ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 2033, 2038, configurandosi, nel caso in oggetto, un indebito oggettivo.
Come noto, in ragione dell'inadempimento contrattuale, il danno di cui il creditore può domandare il risarcimento a norma dell'art. 1218 c.c. deve comprendere, ex art. 1223 c.c. sia il danno emergente, sia il lucro cessante. Tuttavia, la domanda risarcitoria e' stata vieppiù formulata a titolo di perdita di chance e di risarcimento del danno non patrimoniale, dei quali non è stata resa prova concreta.
In particolare, in ordine alla prova della prima voce di danno, la parte attrice ha prodotto in atti gli esiti di uno studio volto ad evidenziare che, tra il 2009 ed il
2016, in Italia, il saldo tra il tasso di natalità e quello di mortalità delle imprese dei servizi di alloggio è stato attivo e superiore a quello medio europeo.
Quindi, considerata la posizione del San Peter's City, a Roma, in Via Gregorio VII
n.221, il numero di stanze ivi disponibili e che l'incasso dell'azienda è stato di € 6.130,00 nel mese di Aprile del 2010, di € 7.092,00 nel mese di Maggio del
2010, di € 4.227,00 nel mese di Giugno 2010 e di € 4.810,00 nel luglio successivo,
è stato desunto che la perdita di guadagno potesse aggirarsi intorno ad € 66.777,00.
Tuttavia tale presunzione, oltre ad operare una confusione del lucro cessante con la perdita di chance, non è idonea a comprovare la perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale venutosi a formare in tema di perdita di chance, confermato dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 7110/2023, nonché dall'Ordinanza della III Sezione Civile della Cassazione, n. 25910 del 5 settembre 2023, la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un risultato sperato o un certo bene della vita, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato.
Pertanto, tale prova si sostanzia non soltanto nella dimostrazione dell'esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta ( prova che può essere resa anche mediante presunzioni), ma anche nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno.
Di tal che tale nesso eziologico si caratterizza per la sua sostanziale certezza eziologica ( del tutto carente nel caso de quo), dovendo risultare causalmente univoco che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di “quella” migliore possibilità.
Al contrario l'incertezza, che caratterizza il criterio prognostico adottato dalla SI.ra si colloca esclusivamente sul piano probabilistico (risulta Parte_1 incerto se, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Analoghe considerazioni valgono quanto alla prova del danno non patrimoniale patito per effetto delle condotte illecite descritte in atti, non essendo resa in atti la prova del nesso di causalità tra condotta ed il pregiudizio rilevante ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere rifuse in favore della
SI.ra a carico solidale dei convenuti nella misura indicata in dispositivo;
Parte_1
il tutto con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione del SI. compensando nei suoi confronti le spese di lite;
Parte_2
accerta l'esistenza di una società di fatto costituita dalla SI.ra Parte_1
dal SI. e dalla SI.ra avente ad oggetto l'attività di affittacamere, Controparte_1 Controparte_2
denominata “San Peter's City”, partita i.v.a. n°10407311009, esercitata nei locali siti in Roma, Via Gregorio
VII, n°221, scala A, int.11; accerta l'inadempimento contrattuale dei convenuti agli obblighi scaturenti dal relativo contratto;
dichiara risolto il contratto a far data dal 27 maggio 2010, data in cui è stata depositata presso l'Agenzia delle Entrate la risoluzione contrattuale dell'affitto di azienda del 15 Aprile 2010;
condanna i IG. ri e in solido tra loro, al pagamento e/o alla restituzione Controparte_2 Controparte_1
alla SI.ra della somma di € 51.350,00, versata da quest'ultima ai convenuti, per Parte_1
l'acquisto al 50 % delle quote della società San Peter's City;
il tutto oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di scioglimento del contratto ed interessi legali sulla somma rivalutata a far data dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
respinge la domanda di risarcimento del danno a titolo di perdita di chance;
respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione in favore della SI.ra e, per essa, Parte_1
nei confronti dei procuratori distrattari, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 16.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
dispone la variazione della annotazione di cancelleria da I3 a 03.
Roma, 16 Gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi