Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 14671/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CANZIO ADRIANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. CANZIO ADRIANA, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ERMOLAO CP_1 C.F._1 NICOLA e dell'avv. FANTI MICHELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso i difensori, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. PETTITI PRISCILLA, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. PETTITI PRISCILLA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
C
ONVEN
UTI
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - preliminarmente, in ragione della infondatezza dei motivi di opposizione e della mancata prospettazione di
1
- nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione poiché infondata, in fatto e in diritto, e in ogni caso non provata, con condanna dell'istante alla rifusione delle spese di lite;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, per motivi riguardanti la illegittima formazione del ruolo da parte della
[...]
condannare quest'ultima a manlevare la convenuta Controparte_4 [...]
per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di Parte_1
parte istante.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: IN Parte_1
PRINCIPALITÀ: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione in capo ad
[...]
quanto al diritto di proporre le domande di merito e di introdurre il Controparte_5
presente giudizio per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, comunque
Contr accertato e dichiarato il mancato rispetto da parte di quale unico soggetto legittimato attivo, del termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di conferma della sospensione della PE per l'introduzione del giudizio di merito, per l'effetto dichiararsi la presente causa improcedibili e, comunque,
Contr l'intervenuta decadenza di da potere di introdurla, che alcuna efficacia possono
Contr avere le difese svolte dal creditore legittimato nel proprio atto di costituzione e che le domande in questo formulate non possono valere a sostenere il presente giudizio né
Contr opporsi o rivolgersi al signor e ciò perché le avrebbe dovute proporre con CP_1
atto di citazione da notificarsi ritualmente e tempestivamente al signor;
IN VIA CP_1
SUBORDINATA: A) CONFERMARE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
DELL'ESECUZIONE promossa dall' per conto di Controparte_5 con l'atto di pignoramento di cui Controparte_2
al documento n. 1 del fascicolo della fase cautelare e rubricato al RG n. 208/2024 e, dunque e per l'effetto, dell'obbligo del terzo di dar seguito al pagamento ordinato;
B) in ogni caso NEL MERITO accertare e dichiarare: 1) in principalità e per i motivi di cui in narrativa la nullità della fideiussione e per l'effetto l'illegittimità di qualsiasi pretesa da parte di nei confronti del signor Controparte_2
2 e la conseguente nullità del ruolo e dell'iscrizione a ruolo operata da CP_1 [...]
e comunque di tutti gli atti compiuti e Controparte_2
predisposti ovvero la nullità della cartella di pagamento (doc. 2 fascicolo esecuzione) e del pignoramento presso terzi (doc. 1 fascicolo esecuzione); 2) in via gradata e, comunque, per i motivi di cui in narrativa la illegittimità della iscrizione a ruolo per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999, di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere la medesima iscrizione a ruolo, e dunque la nullità della cartella esattoriale notificata (doc. 2 fascicolo esecuzione), così come, per l'effetto, del successivo conseguente atto di pignoramento presso terzi (doc. 1 fascicolo esecuzione), in quanto emessi in assenza di un valido titolo esecutivo;
3) in ogni caso con liberazione dei beni del ricorrente e vittoria di spese e competente della presente procedura, compresa la fase cautelare avanti il GE, compreso il rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: voglia il Tribunale Controparte_2
adito: - revocare il provvedimento di sospensione, in quanto infondato in fatto e diritto;
- nel merito, respingere le domande proposte confermando il diritto dell'esponente a procedere al recupero del credito mediante iscrizione diretta del relativo credito a ruolo esattoriale;
- comunque, dichiarare che parte attrice è tenuta al pagamento a favore dell'esponente di euro 27.889,35, oltre interessi, rivalutazione e spese occorrende, a far data dal 29 aprile 2019, e condannarla al pagamento;
- condannare parte attrice ex art. 96 cod. proc. civ., essendo la presente opposizione incardinata a fini eminentemente dilatori,
e comunque in mancanza della dovuta cura e attenzione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
Motivi di fatto e di diritto
Il sig. ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi n. CP_1
11984202400000365/001 del 25.1.2024 (terzo pignorato BNL s.p.a.) avviato in suo danno ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 da in forza della Parte_1
cartella di pagamento n. 11920190009839405001, incorporante il ruolo formato a nome del sig. dalla per CP_1 Controparte_4 CP_6
[...] L. 662/96 - COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE
[...]
GARANZIA SULL'OPERAZIONE N. 56731”.
A sostegno dell'opposizione, il sig. ha fatto valere l'impossibilità di accedere al CP_1 procedimento di riscossione nelle forme previste dall'art. 21 D. Lgs. 46/1999 per il recupero del credito portato dal ruolo azionato, consistente nella pretesa avanzata dal
Contr garante a seguito di sua escussione da parte della banca finanziatrice.
Ancora, ha lamentato la violazione dell'art.
4.4 D.M. 23/09/2005, secondo cui era precluso all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriori garanzie sulla parte di finanziamento già garantita da Controparte_7 con conseguente nullità della fideiussione prestata dall'opponente in favore del sig.
in relazione al contratto di mutuo chirografario sottoscritto da Parte_2 quest'ultimo con Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.
Il G.E. ha disposto la sospensione dell'esecuzione e ha concesso termine per la instaurazione della fase di merito.
ha, quindi, instaurato il presente procedimento ai sensi Parte_1 dell'art. 615 co. 2 c.p.c., convenendo in giudizio, oltre al sig. , la terza pignorata e CP_1
Controparte_2
ha, quindi, eccepito la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, posto che i motivi di opposizione svolti dal sig. attenevano CP_1 all'an della pretesa dell'ente impositore Controparte_2
[...]
Nel merito, ha chiesto il rigetto dei motivi di opposizione.
Nel costituirsi in giudizio, il sig. ha eccepito la carenza di legittimazione in capo CP_1
ad quanto al diritto di proporre le domande di merito e Parte_1 di introdurre la fase di merito dell'opposizione, con conseguente improcedibilità della causa per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., spettando l'iniziativa per la Contr introduzione del presente giudizio al solo creditore
Nel merito, ha ribadito la nullità della fideiussione prestata ai sensi dell'art.
4.4 D.M.
23.9.2005, il quale prevede '4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte
4 residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo'.
Ancora, ha affermato che, stante la natura privata del credito fatto valere attraverso la cartella di pagamento impugnata, doveva trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 21 D. Lgs n. 46/1999 ("Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva"), con conseguente inammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il recupero del credito.
Si è costituito anche il quale ha Controparte_2
affermato la correttezza della procedura di riscossione seguita e ha fatto presente che il
D.M. 23/09/2005 art.
4.4 non faceva riferimento alle garanzie personali, quale era la fideiussione rilasciata dal sig. . CP_1
Ritiene questo giudice che la opposizione non sia meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, deve escludersi che non fosse legittimata Parte_1
o non avesse interesse alla instaurazione della presente fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione.
Infatti, nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione (così Cass. 30777/2023).
5 Di conseguenza, essendo la procedura esecutiva stata intrapresa da Parte_1
, correttamente la opposizione alla stessa è stata proposta nei confronti
[...] dell'agente della riscossione, non essendo neppure necessaria la presenza in causa Contr dell'ente impositore (nel caso in esame, .
Un tanto comporta la piena legittimazione di alla Parte_1
instaurazione del presente giudizio, quale unica parte nei confronti della quale doveva essere promosso il giudizio ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c..
L'ente impositore è stato, poi, coinvolto in causa dall'agente di riscossione nella sua veste di soggetto cui direttamente si riferivano parte dei motivi di opposizione.
Venendo, ora, alla legittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo per il recupero in regresso di quanto versato dal Fondo pubblico a seguito della escussione della garanzia concessa in favore della banca mutuante, basti qui ricordare l'insegnamento della
Suprema Corte, secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_2
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.
46 del 1999 (così Cass. 1005/2023; più di recente, si legga Cass. 9657/2024, secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n.
662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di
6 interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente).
Venendo, ora, all'ulteriore motivo di opposizione, va sottolineato come l'art.4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2015 non si riferisca alle garanzie personali, menzionando detta disposizione le sole garanzie reali, assicurative o bancarie.
Posto che la fideiussione prestata dal sig. ha natura personale (e non reale e CP_1
neppure bancaria), deve escludersi la applicabilità della norma da ultimo citata.
Un tanto trova indiretta conferma nell'art. 8 bis co. 3 L. 33/15 (di conversione del D.L.
n. 3/15), che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia 'nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie', contemplando dunque espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti ultimi terzi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 14671/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
[...]
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione nei confronti di CP_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 286,00 per spese ed € Parte_1
4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- condanna alla rifusione nei confronti di CP_1 [...]
elle spese di lite, che liquida Controparte_2 in complessivi € 4.000,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 18.4.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
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