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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8029 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana UC
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5999 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PEZZELLA GIUSI e dell'avv. AURELI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2025, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 12.07.2023, alle competenti sedi domanda amministrativa volta al CP_1 riconoscimento del suo status di invalido civile, specificato che, ad esito della visita medica espletata in data 15.04.2024, lo stesso veniva riconosciuto invalido nella misura del 100% con diritto a beneficare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
dedotto inoltre di aver provveduto ad inviare all' la CP_1 documentazione necessaria per l'erogazione della prestazione in data 19.04.2024, nonché di non essere mai stato ricoverato in strutture a lungodegenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico;
ritenendo altresì sussistenti i presupposti per la concessione ed il pagamento del beneficio economico richiesto ex art. 12 L. n. 118/1971 comprensivo della
1 “maggiorazione sociale”, non percependo altri redditi;
alla luce del comportamento omissivo dell' ne ha chiesto in questa sede la condanna al pagamento delle prestazioni CP_1 dovute.
Tardivamente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere, rilevato che l'Ente, in data 01.04.2025, ha provveduto a disporre la liquidazione del quantum dovuto.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati spettanti nel mese di maggio 2025 e, pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere col favore delle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo tenuto contro del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50% in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
€ 1.864,99 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Roma 8.7.2025
Il Giudice
F.R. UC
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana UC
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5999 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PEZZELLA GIUSI e dell'avv. AURELI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2025, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 12.07.2023, alle competenti sedi domanda amministrativa volta al CP_1 riconoscimento del suo status di invalido civile, specificato che, ad esito della visita medica espletata in data 15.04.2024, lo stesso veniva riconosciuto invalido nella misura del 100% con diritto a beneficare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
dedotto inoltre di aver provveduto ad inviare all' la CP_1 documentazione necessaria per l'erogazione della prestazione in data 19.04.2024, nonché di non essere mai stato ricoverato in strutture a lungodegenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico;
ritenendo altresì sussistenti i presupposti per la concessione ed il pagamento del beneficio economico richiesto ex art. 12 L. n. 118/1971 comprensivo della
1 “maggiorazione sociale”, non percependo altri redditi;
alla luce del comportamento omissivo dell' ne ha chiesto in questa sede la condanna al pagamento delle prestazioni CP_1 dovute.
Tardivamente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere, rilevato che l'Ente, in data 01.04.2025, ha provveduto a disporre la liquidazione del quantum dovuto.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati spettanti nel mese di maggio 2025 e, pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere col favore delle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo tenuto contro del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50% in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
€ 1.864,99 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Roma 8.7.2025
Il Giudice
F.R. UC
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
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