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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5469 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
, , rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GALOTTO Parte_1 Parte_2 Parte_3
GAETANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 le parti ricorrenti hanno evidenziato essere dipendenti dell'azienda ”, e Parte_4 Parte_1
, inquadrate con profilo professionale di – Operatrici Socio ed addette al P.O. Parte_2 CP_2 Parte_5
di Mercato San Severino presso L'UOC Pronto Soccorso, e – Infermiere- addetto al Per_1 Parte_3
P.O. “G. Fucito” di Mercato San Severino presso la ed hanno richiesto accertare e Controparte_3 dichiarare il loro diritto a vedersi riconosciuta per ciascun giorno di ferie (e per i periodi analiticamente indicati da ciascuno di loro) retribuzione giornaliera comprensiva anche della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3 CCNL 2016-2018 ( poi art. 106 c. 2, CCNL 2019-2022) e della “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia subintensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma
6, CCNL 2016-2018 (e poi dall'art. 107, c.2, CCNL 2019-2022) che avevano abitualmente percepito, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
"nozione europea di retribuzione"; instauratosi regolarmente il contraddittorio parte convenuta non si costituiva in giudizio;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale lette in udienza
Motivi della decisione
Secondo consolidata giurisprudenza (tra le tante, Cass. Civ., 17 maggio 2019, n. 13425), la retribuzione spettante durante il periodo feriale deve corrispondere al trattamento economico goduto dal dipendente legato non solo all'esecuzione delle mansioni, ma anche allo “status personale e professionale del lavoratore”.
Tale principio è rafforzato dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, recepita nel nostro ordinamento con il
D.Lgs. n. 66/2003, e dall'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Già con la sentenza del 16 marzo 2006, la Corte ha infatti chiarito che durante le ferie annuali il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione ordinaria a lui spettante ed in particolare, nella sentenza del 15 settembre 2011 (causa C-155/10, W. e altri), è stato affermato che, nel calcolo dell'importo da corrispondere durante le ferie, occorre tener conto anche di ogni elemento che rappresenti un onere connesso in modo intrinseco all'esecuzione delle mansioni normalmente svolte.
Al lavoratore va pertanto garantito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico sostanzialmente equivalente a quello percepito nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con la conseguenza percui, qualora la retribuzione ordinaria comprenda anche una componente variabile che caratterizza stabilmente lo status del lavoratore, essa non può essere esclusa dal computo della retribuzione feriale.
Nel caso in esame, i ricorsi non possono trovare accoglimento considerando la scarsissima documentazione allegata in giudizio che non consente di ritenere che gli attori abbiano percepito in modo pressocchè costante le componenti variabili della retribuzione di cui all'art. 86, comma 3 CCNL 2016-2018 ( poi art. 106
c. 2, CCNL 2019-2022) e all'art. 86, comma 6, CCNL 2016-2018 (poi art. 107, c.2, CCNL 2019-2022) si da poter riconoscere queste indennità anche per i periodi in cui hanno goduto delle ferie;
Nulla per spese di lite per la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5469 2024
Rigetta il ricorso nulla per spese di lite
Nocera Inferiore 28/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
, , rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GALOTTO Parte_1 Parte_2 Parte_3
GAETANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 le parti ricorrenti hanno evidenziato essere dipendenti dell'azienda ”, e Parte_4 Parte_1
, inquadrate con profilo professionale di – Operatrici Socio ed addette al P.O. Parte_2 CP_2 Parte_5
di Mercato San Severino presso L'UOC Pronto Soccorso, e – Infermiere- addetto al Per_1 Parte_3
P.O. “G. Fucito” di Mercato San Severino presso la ed hanno richiesto accertare e Controparte_3 dichiarare il loro diritto a vedersi riconosciuta per ciascun giorno di ferie (e per i periodi analiticamente indicati da ciascuno di loro) retribuzione giornaliera comprensiva anche della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3 CCNL 2016-2018 ( poi art. 106 c. 2, CCNL 2019-2022) e della “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia subintensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 86, comma
6, CCNL 2016-2018 (e poi dall'art. 107, c.2, CCNL 2019-2022) che avevano abitualmente percepito, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
"nozione europea di retribuzione"; instauratosi regolarmente il contraddittorio parte convenuta non si costituiva in giudizio;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale lette in udienza
Motivi della decisione
Secondo consolidata giurisprudenza (tra le tante, Cass. Civ., 17 maggio 2019, n. 13425), la retribuzione spettante durante il periodo feriale deve corrispondere al trattamento economico goduto dal dipendente legato non solo all'esecuzione delle mansioni, ma anche allo “status personale e professionale del lavoratore”.
Tale principio è rafforzato dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, recepita nel nostro ordinamento con il
D.Lgs. n. 66/2003, e dall'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Già con la sentenza del 16 marzo 2006, la Corte ha infatti chiarito che durante le ferie annuali il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione ordinaria a lui spettante ed in particolare, nella sentenza del 15 settembre 2011 (causa C-155/10, W. e altri), è stato affermato che, nel calcolo dell'importo da corrispondere durante le ferie, occorre tener conto anche di ogni elemento che rappresenti un onere connesso in modo intrinseco all'esecuzione delle mansioni normalmente svolte.
Al lavoratore va pertanto garantito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico sostanzialmente equivalente a quello percepito nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con la conseguenza percui, qualora la retribuzione ordinaria comprenda anche una componente variabile che caratterizza stabilmente lo status del lavoratore, essa non può essere esclusa dal computo della retribuzione feriale.
Nel caso in esame, i ricorsi non possono trovare accoglimento considerando la scarsissima documentazione allegata in giudizio che non consente di ritenere che gli attori abbiano percepito in modo pressocchè costante le componenti variabili della retribuzione di cui all'art. 86, comma 3 CCNL 2016-2018 ( poi art. 106
c. 2, CCNL 2019-2022) e all'art. 86, comma 6, CCNL 2016-2018 (poi art. 107, c.2, CCNL 2019-2022) si da poter riconoscere queste indennità anche per i periodi in cui hanno goduto delle ferie;
Nulla per spese di lite per la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5469 2024
Rigetta il ricorso nulla per spese di lite
Nocera Inferiore 28/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale