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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N. 169/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 169/2023 promossa da
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Parte_1
Grezar n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma R.E.A. n. 1516984, Codice fiscale e Partita
Iva , Agente della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione P.IVA_1 del territorio della Regione siciliana, in persona del signor dr. (c.f. Controparte_1
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo conferiti C.F._1 giusta procura speciale per atto Notaio – Roma repertorio nr 177893 raccolta nr Per_1 Per_2
11776 del 28/04/2022; rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giulia Alviggi (C.F.
), unitamente alla quale elegge domicilio in Salerno alla via M. Ripa 2, PEC: C.F._2
Email_1
APPELLANTE
contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._3 residente a[...];
APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._4 domicilia, in via Armando Diaz 11 (fax 081-5525515, PEC: ; Email_2
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1048/2022 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, depositata in data 15.11.2022.
CONCLUSIONI
PER : Controparte_4
“Piaccia all'On. le Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, dichiarare la nullità della sentenza impugnata o riformare l'impugnata sentenza per i motivi esposti e, per l'effetto:
- sentir dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'istante;
- in via gradata :
- sentir dichiarare inammissibile e improcedibile l'opposizione per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- sentir dichiarare inammissibile l'eccezione di prescrizione;
- nel merito, sentirla rigettare;
- dichiarare il diritto di a riscuotere le somme di cui alla cartella di Controparte_5 pagamento n. 07120130100518549000;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
PER Controparte_3
“Voglia l'On.le Giudice accogliere l'appello di e condannare parte appellata al pagamento CP_6 delle spese di lite anche nei confronti della;
in subordine, in caso di rigetto dell'appello, CP_3 condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 11/03/2021, conveniva in giudizio, innanzi al CP_2
Giudice di Pace di Gragnano, la e la Controparte_4 Controparte_3 impugnando l'estratto di ruolo nr. 7904/2013 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella di pagamento n. 071 2013 0100518549 000 con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 2871,22 in ragione del mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla ai sensi della Legge n. 689/1981, per violazioni del codice della strada. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento nr. 071 2013
0100518549 000, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: in primo luogo, il Controparte_4 difetto di legittimazione attiva dell'istante, atteso che il destinatario della impugnata cartella di pagamento è e non . Eccepiva, altresì, l'improcedibilità CP_7 CP_2 dell'opposizione nonché la sua tardività. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell' nonché l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, attesa la CP_6 regolare notifica non soltanto della cartella di pagamento ma anche dei successivi atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile e improcedibile la domanda proposta dall' e, nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto, con CP_2 vittoria di spese e competenze di lite. 1.2 Restava contumace la nonostante regolare citazione a giudizio. Controparte_3
2. Per quanto emerge dagli atti, il Giudice di Pace di Gragnano tratteneva la causa in decisione definendola con sentenza n. 1048/2022 depositata in data 15.11.2022, che tuttavia non si rinviene in atti né è stata depositata telematicamente dalle parti.
3. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 4.1.2023, presentava appello l' , affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: carenza di Controparte_4 legittimazione attiva dell'istante; inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare l'inesistenza, l'inammissibilità o improcedibilità della pretesa creditoria, l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Restava contumace , nonostante la regolare citazione a giudizio. CP_2
5. Con comparsa depositata in data 29.03.2023, si costituiva in giudizio la la Controparte_3 quale si riportava ai motivi di gravame proposti dall' soffermandosi, in modo particolare, CP_6 sulla non autonoma impugnabilità avverso l'estratto di ruolo esattoriale. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello proposto dall' e, in subordine, nella denegata CP_6 ipotesi di rigetto dello stesso, la condanna alle spese di lite del solo ente riscossore.
4. All'udienza del 06/02/2023, il Giudice, dichiarata la contumacia dell'appellato , CP_2 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. L'appello è inammissibile.
6. È subito il caso di evidenziare che la pronuncia impugnata non è stata prodotta dalla parte appellante, né di essa risulta alcuna traccia documentale in atti, né nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio (completo degli scritti difensivi e dei verbali di causa, ad eccezione proprio della sentenza che ha definito il giudizio), né nei fascicoli telematici di parte.
6.1 Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa produzione della sentenza impugnata, pur non potendo dar luogo alla declaratoria di improcedibilità dell'appello ed imponendo comunque al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, può però determinare una pronuncia di inammissibilità del gravame, allorquando gli atti processuali non offrano elementi sufficienti per giungere ad una decisione di merito.
Come chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., 04/05/2004, n. 8438), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990, il nuovo testo dell'art. 348 c.p.c. non prevede più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione del proprio fascicolo da parte dell'appellante (sanzione che era invece comminata dal secondo comma dello stesso articolo prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990) ancorché il deposito del fascicolo e della sentenza impugnata siano comunque prescritti dal combinato disposto degli artt. 165, 359 e 347 c.p.c. (v. Cass. 18/05/2001, n. 6805; Cass., 02/07/2003, n. 10404).
L'art. 347, secondo comma, c.p.c., infatti, prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere la causa nel merito qualora, sulla base degli atti prodotti in giudizio, egli disponga di elementi sufficienti a tal fine (cfr. Cass., Sez. III, 22/11/2016, n. 23713;
Cass., Sez. III, 10/12/2013, n. 27536).
In definitiva, la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi" (cfr. Cass., Sez. II, 11/01/2010, n. 238; Cass., Sez. L.,
28/01/2009, n. 2171).
6.2 Così ricostruito il formante giurisprudenziale, si osserva che, nel caso in esame, la sentenza appellata si presenta indispensabile ai fini della decisione del gravame.
Le parti del provvedimento impugnato, indicate nell'atto di appello, sono le seguenti:
- “Sempre in via preliminare, deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha
l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario”. L'appellante ha poi così indicato le modifiche richieste del provvedimento impugnato:
“una volta esaminata la documentazione versata dall' dichiara il difetto di legittimazione CP_6 attiva dell'attore e, conseguentemente, inammissibile l'opposizione”
-“una volta esaminata la documentazione versata dall' ritiene provata la notifica della CP_6 cartella e, conseguentemente, dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, tanto in forza della normativa sopravvenuta, tanto in forza della costante giurisprudenza in materia antecedente alla suddetta novella legislativa.”
-“Dalla inammissibilità dell'opposizione deriva, altresì, quale ulteriore corollario del principio sancito dalla Suprema Corte, che l'invocata (e dichiarata) prescrizione del credito preteso, non avrebbe potuto comunque formare oggetto di scrutinio da parte del Giudice di pace, attesa
l'inammissibilità dell'opposizione stessa per carenza di interesse ad agire (cfr. Cass. Civ. 18.6.2018 n. 16098; Cass. Civ.
7.3.2019 n. 6723)”
Ora, gli unici passaggi della sentenza testualmente riprodotti nell'atto di appello sono quelli sopra richiamati.
Nessun apporto ulteriore è fornito neppure dalla comparsa di costituzione e risposta della appellata
Avvocatura dello Stato, nella quale sono contenute mere argomentazioni e deduzioni difensive a sostegno del proposto appello, soffermando particolarmente l'attenzione sulla questione relativa alla non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Ne discende che, gli unici elementi probatori a disposizione del giudice scrivente sono gli scritti difensivi ed i verbali d'udienza del procedimento tenutosi dinanzi al giudice di pace nonché la produzione delle parti innanzi a tale giudice (prodotta in formato telematico dell'appellante e presente in cartaceo nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio), che tuttavia non sono sufficienti a dare contezza del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante di primo grado
(rimasto, invero, del tutto oscuro) per addivenire alla decisione adottata (di cui non è riportato neanche il dispositivo). Ne risulta, pertanto, precluso il vaglio di correttezza.
6.3 Allo stesso modo, risulta preclusa l'analisi dell'eccezione relativa alla non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale. Infatti, l'unica riproduzione testuale di parte della sentenza impugnata attiene alla questione relativa alla legittimazione attiva dell'istante. Risulta preclusa, pertanto, la possibilità, per il giudice d'appello, di verificare la qualificazione dell'azione operata dal giudice di prime cure.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello non può che essere dichiarato inammissibile. 7. Considerando che la si è costituita aderendo all'appello avanzato Controparte_3 dall' , senza produrre (neanche essa) una copia della sentenza Controparte_4 impugnata, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra nei confronti dell'appellante. Nulla va invece disposto sulle spese in favore dell' rimasto contumace, attesa CP_2
l'assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 14/05/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 169/2023 promossa da
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Parte_1
Grezar n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma R.E.A. n. 1516984, Codice fiscale e Partita
Iva , Agente della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione P.IVA_1 del territorio della Regione siciliana, in persona del signor dr. (c.f. Controparte_1
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo conferiti C.F._1 giusta procura speciale per atto Notaio – Roma repertorio nr 177893 raccolta nr Per_1 Per_2
11776 del 28/04/2022; rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giulia Alviggi (C.F.
), unitamente alla quale elegge domicilio in Salerno alla via M. Ripa 2, PEC: C.F._2
Email_1
APPELLANTE
contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._3 residente a[...];
APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._4 domicilia, in via Armando Diaz 11 (fax 081-5525515, PEC: ; Email_2
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1048/2022 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, depositata in data 15.11.2022.
CONCLUSIONI
PER : Controparte_4
“Piaccia all'On. le Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, dichiarare la nullità della sentenza impugnata o riformare l'impugnata sentenza per i motivi esposti e, per l'effetto:
- sentir dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'istante;
- in via gradata :
- sentir dichiarare inammissibile e improcedibile l'opposizione per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- sentir dichiarare inammissibile l'eccezione di prescrizione;
- nel merito, sentirla rigettare;
- dichiarare il diritto di a riscuotere le somme di cui alla cartella di Controparte_5 pagamento n. 07120130100518549000;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
PER Controparte_3
“Voglia l'On.le Giudice accogliere l'appello di e condannare parte appellata al pagamento CP_6 delle spese di lite anche nei confronti della;
in subordine, in caso di rigetto dell'appello, CP_3 condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 11/03/2021, conveniva in giudizio, innanzi al CP_2
Giudice di Pace di Gragnano, la e la Controparte_4 Controparte_3 impugnando l'estratto di ruolo nr. 7904/2013 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella di pagamento n. 071 2013 0100518549 000 con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 2871,22 in ragione del mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla ai sensi della Legge n. 689/1981, per violazioni del codice della strada. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento nr. 071 2013
0100518549 000, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: in primo luogo, il Controparte_4 difetto di legittimazione attiva dell'istante, atteso che il destinatario della impugnata cartella di pagamento è e non . Eccepiva, altresì, l'improcedibilità CP_7 CP_2 dell'opposizione nonché la sua tardività. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell' nonché l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, attesa la CP_6 regolare notifica non soltanto della cartella di pagamento ma anche dei successivi atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile e improcedibile la domanda proposta dall' e, nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto, con CP_2 vittoria di spese e competenze di lite. 1.2 Restava contumace la nonostante regolare citazione a giudizio. Controparte_3
2. Per quanto emerge dagli atti, il Giudice di Pace di Gragnano tratteneva la causa in decisione definendola con sentenza n. 1048/2022 depositata in data 15.11.2022, che tuttavia non si rinviene in atti né è stata depositata telematicamente dalle parti.
3. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 4.1.2023, presentava appello l' , affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: carenza di Controparte_4 legittimazione attiva dell'istante; inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare l'inesistenza, l'inammissibilità o improcedibilità della pretesa creditoria, l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Restava contumace , nonostante la regolare citazione a giudizio. CP_2
5. Con comparsa depositata in data 29.03.2023, si costituiva in giudizio la la Controparte_3 quale si riportava ai motivi di gravame proposti dall' soffermandosi, in modo particolare, CP_6 sulla non autonoma impugnabilità avverso l'estratto di ruolo esattoriale. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello proposto dall' e, in subordine, nella denegata CP_6 ipotesi di rigetto dello stesso, la condanna alle spese di lite del solo ente riscossore.
4. All'udienza del 06/02/2023, il Giudice, dichiarata la contumacia dell'appellato , CP_2 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. L'appello è inammissibile.
6. È subito il caso di evidenziare che la pronuncia impugnata non è stata prodotta dalla parte appellante, né di essa risulta alcuna traccia documentale in atti, né nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio (completo degli scritti difensivi e dei verbali di causa, ad eccezione proprio della sentenza che ha definito il giudizio), né nei fascicoli telematici di parte.
6.1 Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa produzione della sentenza impugnata, pur non potendo dar luogo alla declaratoria di improcedibilità dell'appello ed imponendo comunque al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, può però determinare una pronuncia di inammissibilità del gravame, allorquando gli atti processuali non offrano elementi sufficienti per giungere ad una decisione di merito.
Come chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., 04/05/2004, n. 8438), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990, il nuovo testo dell'art. 348 c.p.c. non prevede più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione del proprio fascicolo da parte dell'appellante (sanzione che era invece comminata dal secondo comma dello stesso articolo prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990) ancorché il deposito del fascicolo e della sentenza impugnata siano comunque prescritti dal combinato disposto degli artt. 165, 359 e 347 c.p.c. (v. Cass. 18/05/2001, n. 6805; Cass., 02/07/2003, n. 10404).
L'art. 347, secondo comma, c.p.c., infatti, prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere la causa nel merito qualora, sulla base degli atti prodotti in giudizio, egli disponga di elementi sufficienti a tal fine (cfr. Cass., Sez. III, 22/11/2016, n. 23713;
Cass., Sez. III, 10/12/2013, n. 27536).
In definitiva, la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi" (cfr. Cass., Sez. II, 11/01/2010, n. 238; Cass., Sez. L.,
28/01/2009, n. 2171).
6.2 Così ricostruito il formante giurisprudenziale, si osserva che, nel caso in esame, la sentenza appellata si presenta indispensabile ai fini della decisione del gravame.
Le parti del provvedimento impugnato, indicate nell'atto di appello, sono le seguenti:
- “Sempre in via preliminare, deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha
l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario”. L'appellante ha poi così indicato le modifiche richieste del provvedimento impugnato:
“una volta esaminata la documentazione versata dall' dichiara il difetto di legittimazione CP_6 attiva dell'attore e, conseguentemente, inammissibile l'opposizione”
-“una volta esaminata la documentazione versata dall' ritiene provata la notifica della CP_6 cartella e, conseguentemente, dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, tanto in forza della normativa sopravvenuta, tanto in forza della costante giurisprudenza in materia antecedente alla suddetta novella legislativa.”
-“Dalla inammissibilità dell'opposizione deriva, altresì, quale ulteriore corollario del principio sancito dalla Suprema Corte, che l'invocata (e dichiarata) prescrizione del credito preteso, non avrebbe potuto comunque formare oggetto di scrutinio da parte del Giudice di pace, attesa
l'inammissibilità dell'opposizione stessa per carenza di interesse ad agire (cfr. Cass. Civ. 18.6.2018 n. 16098; Cass. Civ.
7.3.2019 n. 6723)”
Ora, gli unici passaggi della sentenza testualmente riprodotti nell'atto di appello sono quelli sopra richiamati.
Nessun apporto ulteriore è fornito neppure dalla comparsa di costituzione e risposta della appellata
Avvocatura dello Stato, nella quale sono contenute mere argomentazioni e deduzioni difensive a sostegno del proposto appello, soffermando particolarmente l'attenzione sulla questione relativa alla non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Ne discende che, gli unici elementi probatori a disposizione del giudice scrivente sono gli scritti difensivi ed i verbali d'udienza del procedimento tenutosi dinanzi al giudice di pace nonché la produzione delle parti innanzi a tale giudice (prodotta in formato telematico dell'appellante e presente in cartaceo nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio), che tuttavia non sono sufficienti a dare contezza del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante di primo grado
(rimasto, invero, del tutto oscuro) per addivenire alla decisione adottata (di cui non è riportato neanche il dispositivo). Ne risulta, pertanto, precluso il vaglio di correttezza.
6.3 Allo stesso modo, risulta preclusa l'analisi dell'eccezione relativa alla non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale. Infatti, l'unica riproduzione testuale di parte della sentenza impugnata attiene alla questione relativa alla legittimazione attiva dell'istante. Risulta preclusa, pertanto, la possibilità, per il giudice d'appello, di verificare la qualificazione dell'azione operata dal giudice di prime cure.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello non può che essere dichiarato inammissibile. 7. Considerando che la si è costituita aderendo all'appello avanzato Controparte_3 dall' , senza produrre (neanche essa) una copia della sentenza Controparte_4 impugnata, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra nei confronti dell'appellante. Nulla va invece disposto sulle spese in favore dell' rimasto contumace, attesa CP_2
l'assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 14/05/2024.
Il Giudice
Anita Carughi