Articolo 1 della Legge 28 febbraio 2005, n. 21
Versione
2 marzo 2005
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 , recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 2 marzo 2005
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