Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/01/2023, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00004/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2018, proposto dalle sig.re EA LO e IE AT, rappresentate e difese dall’avv.ssa Bice Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
dei sigg.ri OL VA, VI NO, VI NI e UI MA, non costituiti in giudizio;
del sig. TO Di AG, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Chiara Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei sigg.ri NO BE, TO DE, OL MA e OL NI GN, rappresentati e difesi dall’avv.ssa Giuseppina Di Risio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BURM n. 29 del 16 maggio 2018, avente ad oggetto la nomina dei componenti della Giunta Regionale;
- del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 22 maggio 2018, pubblicato sul BURM n.33 del 25 maggio 2018, avente ad oggetto “ composizione della Giunta Regionale – provvedimenti ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e dei sigg.ri TO Di AG, NO BE, TO DE, OL MA e OL NI GN;
Visto l’atto depositato in giudizio il 9 gennaio 2023, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. NO Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio le sigg.re EA LO e IE AT hanno chiesto l’annullamento dei decreti del Presidente della Giunta Regionale del Molise nn. 53 e 56/2018, con cui sono state disposte la nomina dei membri della Giunta e successivamente la loro temporanea sostituzione, in quanto tali atti sarebbero stati adottati in violazione della normativa sulla parità di genere;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) violazione ed omessa applicazione del principio della parità e/o rappresentanza di genere di cui agli artt. 3, 51 c. 1, e 117 c. 7 della Cost.; dell'art. 1 del d.lgs n. 198/2006; dell'art. 6 dello Statuto della Regione Molise; delle norme di diritto internazionale e comunitario di tutela e garanzia della parità, e di lotta alle discriminazioni; violazione dell'art. 3 della l. n. n. 241/1990 per omessa motivazione sul mancato rispetto del principio innanzi indicato; ii) in subordine, illegittimità costituzionale dello Statuto della Regione Molise, per violazione degli artt. 3, 51 c. 1 e 117 c.7 della Cost.;
- per resistere al ricorso si sono costituiti la Regione Molise nonché i sigg.ri TO di AG, TO DE, OL MA e OL NI GN, nominati membri della Giunta Regionale nelle vesti di controinteressati, che hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e comunque per la sua infondatezza;
- in vista dell’udienza pubblica le ricorrenti hanno depositato infine un atto con cui hanno rappresentato il venir meno del loro interesse alla decisione del ricorso, instando per la compensazione delle spese di lite: ciò in quanto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 17 marzo 2021 sarebbe stata ripristinata la parità di genere nell’ambito della Giunta;
- all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- al Collegio, sulla scorta degli elementi esposti, non resta che prendere atto di quanto dichiarato dalle ricorrenti in ordine al sopravvenuto difetto del loro interesse al ricorso;
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, infatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Considerato, infine, che sussistono giusti ed eccezionali motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
NO Scalise, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Scalise | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO