Ordinanza collegiale 1 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10394 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09046/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9046 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto prot. n. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-del 18 aprile 2019, notificato il 30 luglio 2020 mediante la nota della Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 4^ Divisione prot. n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS-del 30 luglio 2020, con il quale è stato comunicato al ricorrente il mancato accoglimento dell’istanza di inclusione nella prima aliquota utile per la valutazione, ora per allora, per l’avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell’Esercito a disposizione per il 2015 (posticipata all’anno 2016), essendone stato escluso a causa di un impedimento, ai sensi dell’articolo 1051 cod. ord. mil.;
- dell’atto della Direzione generale per il personale militare – II Reparto prot. n. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-del 18 marzo 2019, contenente il preavviso di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente;
- dell’articolo 1051 e dell’articolo 1085, commi 1 e 2, cod. ord. mil., nonché dell’articolo 529 cod. proc. pen., nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, per violazione dell’articolo 27, comma 3, e dell’articolo 97 della Costituzione;
- della graduatoria di merito per l’avanzamento al grado di colonnello dell’Esercito italiano per l’anno 2015 (posticipata all’anno 2016), nella parte in cui non include il ricorrente nell’elenco degli ufficiali idonei ad avanzare al grado superiore;
- dell’atto di esclusione dalla graduatoria;
- dello scrutinio degli ufficiali inclusi nell’aliquota di valutazione per l’anno 2015 (posticipata all’anno 2016) e dei relativi punteggi attribuiti al ricorrente e ai controinteressati;
- del verbale della Commissione superiore di avanzamento n. 15 del 21 ottobre 2015 e del relativo allegato n. 3, contenente la graduatoria gli ufficiali collocati in posizione utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento, nella parte in cui non include il ricorrente nelle prime cinque posizioni in graduatoria, riservate agli ufficiali promossi al grado superiore;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi, incluso l’atto di approvazione della graduatoria finale per l’avanzamento al grado di colonnello dell’Esercito italiano.
‘VISTI’
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Atteso in fatto che:
a--il ricorrente -OMISSIS-, ufficiale dell’Esercito italiano, non fu valutato per l’avanzamento a scelta al grado superiore, per l’anno 2015, a causa di un impedimento, ai sensi dell’articolo 1051, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare (di seguito COM);
b--il medesimo era invero stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Lanciano per l’accusa di commissione del reato di cui 582 e 585 c.pen., in relazione all’art. 577, comma 2, c.pen. nei confronti della coniuge;
c--di seguito il reato veniva dichiarato estinto, con sentenza del 28 giugno 2018, per avvenuta remissione di querela della persona offesa e conseguente improcedibilità del processo;
d--cessato detto impedimento, il ricorrente formulava istanza per essere incluso nella prima aliquota utile per la valutazione e di essere valutato “ora per allora” all’avanzamento a scelta dei Tenenti Colonnelli dell’Esercito in spe a disposizione per il 2015 rinviata all’anno 2016 (specificamente valutazione rinviata al 30.6.2016);
e—senonchè in data 30.07.2020, al ricorrente veniva notificato l’atto prot. N. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-18-04-2019 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, recante il mancato accoglimento della citata istanza;
f—il rifiuto era motivato con due ordini di ragioni: 1) il ricorrente risultava in congedo dal 19.09.2016 e pertanto non poteva essere inserito in aliquota di valutazione, non essendo in servizio permanente, ma a disposizione (SPAD); 2) la sua vicenda penale si era conclusa con sentenza di estinzione per remissione di querela e non con sentenza assolutoria;
g--con la proposizione in data 28.10.2020 del ricorso introduttivo del presente giudizio, il tenente colonnello -OMISSIS- impugnava la suddetta nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del 18 aprile 2019 ed anche la graduatoria di merito per l’avanzamento al grado di colonnello per il 2015, notificando il ricorso nei confronti dei controinteressati -OMISSIS-;
h—si costituiva il Ministero della difesa con l’Avvocatura resistendo al ricorso;
i—con successive ordinanze n. -OMISSIS- e -OMISSIS- questo TAR disponeva dapprima l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali promossi all’esito del giudizio di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell’Esercito a disposizione per l’anno 2015, sia il deposito del quadro di avanzamento e del provvedimento di promozione dei vincitori; quindi incombenti di perfezionamento e prova delle notifiche;
l—perfezionati gli incombenti disposti la causa veniva fissata per la trattazione all’udienza pubblica del 13 novembre 2024 dove il Collegio prospettava la rilevazione d’ufficio di possibili profili di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione, con il ricorso introduttivo, del quadro di avanzamento del 2015, il difensore di parte ricorrente chiedeva termine per dedurre e si disponeva rinvio all'udienza pubblica del 9 aprile 2025;
m--in vista dell’udienza suddetta il ricorrente depositava memoria a sostegno della ritualità dell’impugnativa;
n-- all'udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa veniva discussa dalle parti ed introitata per la decisione;
Il Collegio, in disparte le questioni di rito, reputa comunque che il ricorso sia infondato nel merito, sulla base del quadro normativo vigente all’epoca del provvedimento, rilevando che:
1) L’art. 1085 del codice dell’ordinamento militare (COM) -rubricato “Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali”- prevede, tra l’altro al comma 1 che “ L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 1051, comma 2 e dell'articolo 1073, perché sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento, cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione…. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.” ed al comma 3 che “ Agli ufficiali, imputati in procedimento penale, che sono stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento”
A sua volta l’art. 1090 COM -rubricato “Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale”- stabilisce che “ 1. Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento … b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 2. La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui è rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, è riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli articoli 906 e 907 .”
2) Il provvedimento impugnato si regge su due autonome ragioni motive, entrambe idonee a sostenere la decisione (v. sopra lett f).
3) In caso di provvedimento plurimotivato è sufficiente alla sua validità anche la fondatezza di una sola delle ragioni addotte e, nel caso di specie, risulta fondata l’affermazione ministeriale sulla circostanza che la vicenda penale che aveva impedito la valutazione non si fosse conclusa con sentenza assolutoria ma di estinzione del reato per remissione di querela.
4) Afferma infatti il citato art. 1385, comma 3, COM (che espressamente regolava anche la condizione ex art. 1051, comma 2, testo dell’epoca, di sottoposizione a processo penale in cui versava il sig. -OMISSIS-) che gli ufficiali non valutati sono ammessi alla valutazione, secondo le modalità speciali previste dal successivo art. 1090 COM, quando “ assolti con sentenza definitiva” circostanza alla quale non è paragonabile una sentenza di rito che, come nel caso di specie, senza accertare i fatti e sollevando l’accusato aspirante alla promozione da ogni ombra, si limiti solo a dare atto della sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità del processo penale rappresentata dalla persistenza della querela.
5) La fattispecie legale era connotata infatti secondo una meccanica per cui il rinvio a giudizio precludeva la possibilità di essere considerati ai fini dell’avanzamento salvo l’intervento di una sentenza pienamente assolutoria nel merito, alla quale non è paragonabile una pronuncia di rito estintiva del processo, neanche attraverso un’estensione interpretativa evolutiva tenuto conto delle ultime riforme intervenute sull’art. 1051, comma 2, COM. La struttura normativa applicabile all’epoca ricollega l’effetto ripristinatorio della valutabilità dell’Ufficiale accusato in sede penale ad una piena chiarificazione giudiziaria della sua posizione, ritenendo incompatibile con l’avanzamento di grado la presenza di un’imputazione penale non definitivamente superata dall’accertamento dell’innocenza dalle accuse.
6) Il ricorso va pertanto respinto.
7) Le spese debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge con conferma dei provvedimenti impugnati;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Amministrazione nella misura di Euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso spese generali al 15%, nonché CNPA e IVA se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.