TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 31729/2023, avente ad oggetto: appalto di servizi
TRA
( , AR P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t. , rappr.ta e difesa dall'avv. Mauro AR
Lascari del Foro di Rimini ATTRICE OPPONENTE RICONVENZIONALISTA
E
( ), in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappr.ta e difesa dall'avv. Federico Vido del Foro di Controparte_2
Milano
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza di discussione del 28.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva, alla Controparte_1 [...]
, il pagamento della somma di € AR
10.312,05, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo relativo al mese di settembre 2022 di un appalto per l'esecuzione di servizi di pulizia, sala, cucina, accoglienza clienti, ecc. presso l'hotel gestito dall'ingiunta in Torre
Pedrera intercorso in data 6.5.2022.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la si opponeva al AR decreto ingiuntivo notificatole, deducendo, in sintesi: a) che già con riferimento all'anno 2021, con apposito contratto del 2.6.2021, aveva effettivamente affidato alla l'esecuzione, presso il proprio Controparte_1 hotel di Torre Pedrera, dei “-servizi pulizie, pulizie-riordino camere e spazi
1 comuni; - sala;
- cucina;
- plonge;
- accoglienza clienti e pubbliche relazioni interne ed esterne”; b) che, in relazione agli anni precedenti al 2021, analoghi affidamenti erano avvenuti nei confronti della e Controparte_3 della;
c) che, tuttavia, in relazione a tanto essa Controparte_4 opponente aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate quattro inviti a comparire (di analogo tenore e l'ultimo dei quali riferito proprio all'anno 2021) dai quali emergeva che la stessa Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la
[...]
e le due indicate cooperative avessero posto in essere un CP_1
“preordinato e sistematico sistema di scatole cinesi” funzionale a non versare l'IVA e che le prestazioni dalle stesse erogate costituissero, in realtà, un'illecita somministrazione di manodopera;
d) che conseguentemente l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che i costi sostenuti in relazione alle prestazioni erogate dalla (ed in precedenza dalla indicate Controparte_1 cooperative) non fossero deducibili ai fini IRAP né imponibili ai fini IVA, che, dunque, era indetraibile;
e) che essa opponente, in relazione alle contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate, aveva aderito al relativo accertamento e si era avvalsa del cd. ravvedimento operoso speciale con conseguente ammissione al pagamento rateale delle imposte e delle relative sanzioni;
f) che, in ragione di quanto rappresentato, l'IVA corrisposta alla sulle fatture emesse nell'anno 2021 per complessivi € Controparte_1
15.345,53, doveva ritenersi non dovuta e doveva essere restituita;
g) che parimenti essa opponente aveva diritto a vedersi rimborsate dalla
[...]
gli importi delle sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate in CP_1 relazione all'anno 2021; h) che, pertanto, operata la compensazione con il credito di € 10.312,05 di cui alla domanda monitoria, essa opponente rimaneva creditrice della somma di € 5.033,38 oltre agli importi delle predette sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate.
La instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, AR nonché, in via riconvenzionale, per la condanna della al Controparte_1 pagamento della somma di € 5.033,38 oltre agli importi delle sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate ed oltre interessi di mora.
La costituitasi, a sua volta, deduceva: a) che essa Controparte_1 opposta era del tutto estranea al contraddittorio che si era instaurato tra l'Agenzia delle Entrate e la e che aveva condotto all'accertamento AR per adesione ed al ravvedimento operoso;
b) che tale accertamento non era fondato su alcuna verifica in campo, da parte degli organi a ciò preposti (“Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro o INPS”), in ordine alle specifiche dinamiche del rapporto contrattuale inter partes; c) che gli elementi presuntivi in ordine alla natura non genuina dell'appalto erano stati erroneamente considerati nell'accertamento realizzato dall'Agenzia delle Entrate, atteso: c1) che l'uso da parte di essa appaltatrice di attrezzature appartenenti all' era del tutto compatibile con la natura cd. “leggera” AR dell'appalto inter partes, c2) che il fatto che il proprio referente Per_1 coordinasse l'attività eseguita da essa convenuta opposta presso
[...] diverse strutture alberghiere non era dirimente stante la presenza presso ogni albergo di proprio altro personale con funzioni di “capo servizio” e di “capi squadra”; d) che, pertanto, stante la genuinità dell'appalto alcun controcredito della era ipotizzabile ed era integralmente dovuto il corrispettivo AR domandato in monitorio.
2 La Integrate instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e delle CP_1 domande riconvenzionali proposte.
Tutto ciò premesso, per le ragioni che seguono, l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla non possono ritenersi fondate e AR vanno, pertanto, respinte.
Premesso, infatti, che quanto ritenuto accertato dall' in Controparte_5 ordine all'esistenza di una condotta della finalizzata, Controparte_1 attraverso l'uso di altre società ad essa collegate, a “rendere più difficoltoso il controllo” ed a “trasferire in capo” a tali altre “medesime” società “il debito di imposta IVA” è questione che (sebbene certamente non trascurabile e meritevole di approfondimento delle sedi a ciò deputate e di tanto già investite) è naturalmente del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio, ritiene il Tribunale che gli ulteriori e diversi approdi ai quali è giunta l'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'accertamento fiscale per adesione indicato dall'attrice opponente (ovvero l'accertamento per adesione relativo all'anno d'imposta 2021 derivante dall'invito a comparire n. THUI1BH00492/2023) circa la natura “non genuina” dell'appalto intercorso tra le parti con riferimento all'anno 2021 (contratto datato 2.6.2021 – doc. n. 2 in produzione di parte attrice opponente) non possano essere condivisi.
Al riguardo deve, in primo luogo, osservarsi che, come è noto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ciò che distingue un appalto genuino dalla mera somministrazione di lavoro (attività illecita ove non avvenga da parte di soggetti a ciò autorizzati e nel rispetto delle altre condizioni di legge) è l'
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché”… “la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
Ciò posto, deve, allora, rilevarsi come, nella specie, all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, non possano ritenersi sussistenti sufficienti indici rivelatori della natura “non genuina” né dell'appalto intercorso tra le parti con riferimento all'anno 2021 (ossia il medesimo oggetto del su richiamato accertamento per adesione) né dell'appalto intercorso tra le parti con riferimento all'anno 2022 e posto dalla a fondamento della Controparte_1 domanda monitoria (è da notare come i due contratti rechino un contenuto assolutamente sovrapponibile).
Quanto, infatti, alla circostanza – sostanzialmente pacifica tra le parti e risultante anche dalle previsioni di cui all'art.
3.4 di entrambi i contratti di cui si discute – per cui i materiali utilizzati dalla per rendere le Controparte_1 prestazioni, ed, in particolare, “gli impianti fissi ed attrezzature varie” tra le quali “pentole, asciugamani, stoviglie, ecc.”, fossero forniti dalla stessa Hotel Ida1, deve rilevarsi come la stessa sia di valore probatorio sostanzialmente nullo avuto riguardo alla natura degli appalti dei quali si tratta, atteso che, trattandosi di appalti di servizi (quali pulizia, cucina, sala, accoglienza clienti, ecc.) che per la loro stessa natura si risolvono prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, secondo il modello dell'appalto cd. “leggero”, non rileva una vera e propria “organizzazione dei mezzi necessari” da parte dell'appaltatore, essendo sufficiente (e sul punto si tornerà in appresso) che in capo al medesimo appaltatore sussista un'effettiva gestione dei propri dipendenti.
Quanto, poi, all'assenza di una previa determinazione del corrispettivo nei contratti di cui si discute, premesso che l'attrice opponente, entro i termini decadenziali di rito, ha, al riguardo, fatto riferimento - in maniera, invero, alquanto ondivaga - per un verso, alla circostanza che i corrispettivi sarebbero stati di fatto determinati “dai quantitativi e tipologie di servizi goduti mese per mese”, e, per altro verso, alla circostanza che i medesimi corrispettivi sarebbero di fatto consistiti nei “costi relativi al personale”… “maggiorati di un”… “compenso”, deve rilevarsi come, in ogni caso, non possa dirsi provato che le parti abbiano in concreto determinato i corrispettivi dovuti direttamente in base alle ore di lavoro ed ai conseguenti costi del personale impiegato piuttosto che in relazione alla consistenza dei servizi mese per mese eseguiti (è da notare come al riguardo alcun valore probatorio possa attribuirsi alle dichiarazioni rese da , legale rappresentante della , AR AR all'Agenzia delle Entrate, atteso che naturalmente, nell'ambito del processo, le dichiarazioni rese da una parte non possono costituire prova a favore della tesi difensiva di quella stessa parte).
Quanto, infine, all'aspetto invero più dirimente, e cioè quello della direzione del personale impiegato per rendere le prestazioni, deve, poi, osservarsi, che non solo non è stato acquisito al processo alcun positivo elemento di prova di una direzione di tale personale da parte della ma che lo stesso AR
, legale rappresentante della società opponente, ha dichiarato AR all'Agenzia delle Entrate che “tutto il personale” impiegato nei servizi era
“gesti[to]” dalla IG.ra … “sempre dipendente delle Parte_2 cooperative” (e, dunque, non dell' – circostanza questa AR riscontrabile, poi, anche nella deposizione del teste escusso ( Per_1
che ha, appunto, riferito dell'esistenza di una referente della
[...]
presso l'albergo nella persona della “S.ra ” e che Controparte_1 CP_2 fosse, appunto, tale referente ad impartire le direttive al personale.
E ciò con l'ulteriore precisazione che proprio l'accertata presenza “fissa” presso l'albergo di proprietà della società opponente di una referente della rende non significativa, dal punto di vista probatorio, la Controparte_1 circostanza che l'ulteriore e sovraordinato referente della società opposta (ovvero il medesimo escusso come teste nel presente Persona_1 giudizio) fosse presente presso la struttura alberghiera di cui si tratta solo alcuni giorni della settimana e solo per brevi “visite”.
(detersivi)” era fornito dalla (cfr. accertamento per adesione relativo all'anno d'imposta 2021 Controparte_1 derivante dall'invito a comparire n. pag. 7). CodiceFiscale_1 4 Per tutto quanto innanzi, dunque, non potendosi ritenere la natura illecita né dell'appalto intercorso tra le parti con riferimento all'anno 2021 né dell'analogo appalto relativo all'anno 2022, per un verso, non può ritenersi che l'attrice opponente abbia diritto a vedersi rimborsata l'IVA corrisposta nel 2021 o le sanzioni derivanti dal più volte richiamato accertamento per adesione e, per altro verso, deve ritenersi che la pretesa avanzata in monitorio dall'opposta – si badi di per sé non contestata né nell'an né nel quantum – sia fondata.
Quanto al governo delle spese di lite, ritiene questo Giudicante che la circostanza che l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate dall'opponente siano state proposte sulla scorta di una (sia pur, per quanto detto, non condivisibile) attività di accertamento deduttivo promanante dall'Agenzia delle Entrate circa la ritenuta natura “non genuina” dell'appalto relativo all'anno 2021, costituisca un grave ed eccezionale motivo idoneo sia a determinare il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta sia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
; AR
2. per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 10720/2023 che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla
[...]
Controparte_1
Così deciso in Milano addì 11.6.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E' da notare, in ogni caso, come lo stesso , legale rappresentante della nell'ambito del AR AR più volte richiamato accertamento per adesione abbia dichiarato che, invece, “il materiale relativo alla pulizia
3