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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/12/2024, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.924/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALMAGGIA MARINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CHRISTINA PRATI LUCCA e GRASSI RAFFAELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale ”.
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito così statuire: - dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi signori e autorizzandoli a vivere separati nel Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto;
- affidare congiuntamente i figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre con assegnazione del domicilio coniugale;
- il padre, terrà con sé i minori:
pagina 1 di 9 Nella settimana in cui lavora al mattino (ore 6/13) nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro quando l'asilo è chiuso) alle ore 20.30 dopo averli fatti cenare;
il padre potrà tenere i bambini anche sabato dall'uscita dal lavoro sino alla domenica alle 20,30 dopo la cena.
Nella settimana in cui lavora al pomeriggio (ore 13/19) potrà tenere i figli i giorni martedì e giovedì prelevandoli all'asilo (da quando esce dal lavoro quando l'asilo è chiuso) riportandoli all'asilo la mattina successiva alle ore 7,30/8,00.
Il sig. dovrà comunicare i propri turni di lavoro con almeno due settimane di anticipo CP_1 indicando espressamente alla sig.ra i giorni in cui terrà presso i sé i bambini. Pt_1
Il genitore che ha il diritto di visita se impossibilitato per motivi di turni di lavoro dovrà organizzare la gestione dei bambini a mezzo dei nonni o familiari disponibili o, in mancanza, di baby sitter.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, anche durante le festività ed in particolare: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle 9.30 alle 20.00, il giorno di natale (gli anni dispari) e il giorno di Santo TE (gli anni pari) oltre che il giorno 31 dicembre
(per il genitore che è stato con i bambini a natale) o il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore); nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di pasqua (gli anni dispari) o lunedì dell'Angelo (gli anni pari); ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza; nel periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il giorno 30 aprile di ogni anno.
I bambini potranno trascorre due settimane all'anno con i nonni materni che potranno portarli così al mare.
- disporre un versamento a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento Controparte_1 dei figli e entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico Persona_1 Persona_2
€.250,00 per ciascun figlio pari ad €.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat oltre al 50% alle spese straordinarie (scolastiche compreso asilo nido e scuola materna, ludico-sportive e mediche) secondo le linee guida del tribunale di varese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
-disporre che la madre sig.ra percepisca al 100% l'Assegno Unico Inps”. Parte_1
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
A) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi: i coniugi vivranno separati di letto, mensa e tetto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale specificando che tutte le decisioni relative alla loro
pagina 2 di 9 istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai coniugi di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei propri figli;
C) disporre quanto al regime di frequentazione e visita dei figli - che i coniugi gestiranno in autonomia senza intervento dei rispettivi genitori, salvo i casi di necessità – come segue:
1)Regime ordinario: = una settimana (coincidente con il turno lavorativo orario 6-13) il padre terrà con sé i figli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro nel periodo di chiusura dell'asilo) alle ore 20.30 dopo la cena;
il padre potrà tenere con sé
i figli anche il sabato dall'uscita del lavoro sino alla domenica ore 20.30, dopo la cena;
= la settimana successiva (turno lavorativo orario 13-19) il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì prendendoli dall'asilo e riportandoli all'asilo la mattina successiva ad ore 7,30/8,00. Nei giorni in cui i figli staranno con il padre, sarà il padre stesso, e non più il nonno paterno, a riaccompagnare i bambini presso l'abitazione coniugale. I genitori potranno anche accordarsi che sia la madre a riprendersi i figli dalla casa paterna. Qualora, a causa delle diversa età dei figli, non fosse possibile effettuare il pernotto di entrambi ovvero, per motivi di salute dei figli, non fosse possibile la visita e frequentazione di uno di essi, la visita e frequentazione non sarà esclusa per entrambi i figli ma potrà essere attuata limitatamente ad uno dei due figli.
2) Vacanze estive: nel periodo 1/6 -10/9 di ogni anno, il sig. potrà trascorre con i figli un CP_1 periodo anche non consecutivo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il 30/04 di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire il contatto telefonico tra i figli e il genitore non presente quantomeno una volta al giorno.
3) Vacanze Natalizie: il sig. ha diritto di tenere con sé i figli, alternativamente con la CP_1 sig.ra , dalle 9.30 alle 20.00 un anno (anni dispari) il giorno di Natale e un altro anno (anni Pt_1 pari) il giorno di Santo TE;
un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con i figli il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore). Quando i minori staranno con il padre il giorno di Natale è previsto anche il pernotto con rientro dei figli presso la casa coniugale il 26 dicembre alla mattina.
4) Vacanze Pasquali: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua (anni dispari) e con
l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (anni pari) e così alternativamente di anno in anno. Quando
i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, sarà previsto pernotto con rientro dei figli presso la casa coniugale la mattina del giorno di Pasquetta.
5) Per le restanti festività (civili e religiose) ponti e giorni di chiusura della scuola, verrà osservato l'ordinario regime di frequentazione e visita con la sola precisazione che nei giorni di compleanno dei bambini (10/3 per e 27/3 per ) i minori trascorreranno con un Per_2 Per_1 genitore il pomeriggio e con l'altro genitore la cena.
6) I minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno.
7) Stante la tenera età dei figli, entrambi i coniugi si asterranno, per congruo periodo di tempo, dall'inserire in famiglia, alla presenza dei figli, nuovi compagni e ciò comunque avverrà eventualmente ad di fuori della casa coniugale/ abitazione del padre.
pagina 3 di 9 D) disporre, tenuto conto degli obblighi di rimborso delle rate del mutuo e del finanziamento auto, gravanti su entrambi i coniugi, delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, dei costi che ciascuno sostiene, dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, che il sig. corrisponda alla NO , a titolo di mantenimento ordinario dei figli, assegno di CP_1 Pt_1 euro 100,00/mese per ogni figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
E) disporre che il sig. contribuisca per la quota del 50% alle spese straordinarie dei figli CP_1 secondo le linee guida del Tribunale di Varese, spese precedentemente concordate nei casi previsti, ad eccezione delle spese tutte relative all'asilo nido di in quanto divenute Per_2 eccessivamente onerose;
con vittoria di compensi e spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/04/2024 con richiesta contestuale di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 cpc, conveniva in giudizio il Parte_1 coniuge esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio civile con il sig. in Varese in data Controparte_1
27/07/2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese (parte I- serie- n. 69/anno 2019);
• dall'unione erano nati due figli: in data 27/03/2021 e Persona_1 Per_2 in data 10/03/2023;
[...]
• la convivenza coniugale si era progressivamente compromessa sino a diventare intollerabile ed improseguibile a causa dei dissidi tra i coniugi, prevalentemente determinati dalla condotta prevaricatrice del sig. nei confronti della moglie e dei CP_1 figli;
• in seguito, la ricorrente si vedeva costretta a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi dai propri genitori insieme ai figli minori, lamentando che il resistente si rifiutava di lasciare il domicilio coniugale e le impediva anche l'accesso per il recupero dell'abbigliamento ivi giacente per sé e per i bambini.
Dava atto altresì del manifestarsi di comportamenti riprovevoli del sig. sia nei suoi CP_1 confronti sia dei genitori della stessa (questi ultimi ricorrevano anche alla forza pubblica per far contenere gli agiti del sig. al momento della riconsegna serale dei figli da parte del padre;
CP_1 pertanto si vedeva costretta, per consentire il diritto di visita paterno, a concordare che l'accompagnamento serale dei figli fosse effettuato tramite il solo nonno paterno.
Puntualizzava, inoltre, che il resistente non provvedeva a pagare le spese di sua spettanza per l'asilo dei figli, pretendendo invece dalla NO il pagamento della metà delle utenze del domicilio coniugale.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare in via provvisoria ed urgente, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. i provvedimenti indifferibili, disponendo l'assegnazione del domicilio coniugale a sé con ordine del sig. di rilasciarlo al CP_1
pagina 4 di 9 più presto, onde consentire alla medesima e alla prole di farvi ritorno. Nel merito, la ricorrente chiedeva la dichiarazione di separazione giudiziale dei coniugi, con affidamento congiunto dei figli e collocamento prevalente presso di sé con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione delle frequentazioni del padre come da calendario indicato nel ricorso.
In relazione alle condizioni patrimoniali inerenti i figli minori, chiedeva di disporre a carico del sig. il pagamento della somma di €. 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie secondo le linee Guida del Tribunale di Varese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, disponendo la percezione da parte della madre del 100% dell'assegno Unico Inps.
Con decreto in data 24/4/2024 il Giudice, ritenuta la mancata ricorrenza dei presupposti per l'emissione di una pronuncia inaudita altera parte, fissava udienza in data 8/05/2024 per la trattazione della domanda cautelare di adozione del provvedimento indifferibile richiesto dalla ricorrente, nonché l'udienza in data 10/07/2024 per discutere il merito del ricorso e per la comparizione personale delle parti, per gli incombenti di cui agli artt. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c.
Integrato il contraddittorio, si è costituito nel procedimento cautelare il sig.
[...]
chiedendo il rigetto dell'istanza ex art. 473-bis.15 cpc per mancanza dei presupposti del CP_1 fumus bonis iuris e del periculum in mora. Il resistente prospettava una diversa versione degli eventi occorsi, dando atto della decisione volontaria ed improvvisa della ricorrente di lasciare la casa coniugale con i figli e di trasferirsi dai propri genitori, deducendo di non aver mai impedito alla moglie di rientrare in casa e che la stessa, essendo in possesso delle chiavi di ingresso, provvedeva comunque ad effettuare diversi accessi nell'abitazione di origine, in assenza del resistente.
Dava atto altresì che, nonostante l'inaspettata decisione della moglie di separarsi e dei tempi brevi per reperire un alloggio idoneo alle proprie esigenze, a partire dal mese di giugno era riuscito a prendere in locazione un appartamento non lontano dall'abitazione dei nonni paterni e abbastanza ampio per ospitare i propri figli. Precisava di non aver mai assunto condotte pregiudizievoli nei confronti della ricorrente né della prole, adempiendo agli obblighi di mantenimento dei figli nonostante l'allontanamento degli stessi voluto dalla madre. Deduceva, altresì, che la propria decisione (e non della madre) di ricorrere al tramite del nonno paterno per l'accompagnamento serale dei figli presso l'abitazione dei nonni materni, era finalizzata ad evitare il verificarsi di episodi spiacevoli ed oggetto di strumentalizzazione (l'intervento dei Carabinieri chiamati dal suocero a seguito di una accesa discussione causata dallo stesso contro il sig. non aveva CP_1 comportato alcun seguito e il resistente aveva deciso di non sporgere denuncia nei confronti del nonno materno).
All'udienza in data 8/05/2024, venivano sentite liberamente le parti le quali si accordavano prevedendo l'impegno del sig. a rilasciare la casa coniugale a partire da giugno 2024 e CP_1 stabilendo la data del 9 maggio per consentire l'accesso della sig.ra per il ritiro dei propri Pt_1 effetti personali e quelli dei bambini. Alla luce di ciò, il Giudice dichiarava l'estinzione della procedura cautelare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/06/2024 si costituiva nel giudizio di merito il sig. , contestando tutto quanto dedotto nel ricorso di Controparte_1 controparte in quanto non corrispondente alla realtà ed infondato. Ribadiva le osservazioni già
pagina 5 di 9 argomentate in sede cautelare e domandava in via principale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione del padre secondo il calendario indicato nell'atto difensivo. Sotto il profilo economico, domandava di disporre il mantenimento diretto della prole, senza versamento di alcun assegno a mani della ricorrente.
Depositate ulteriori memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 10/07/2024 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente le quali, su invito del Giudice, raggiungevano un parziale accordo temporaneo limitato alle frequentazioni dei figli con il padre, rimettendo alla decisione del giudicante la regolamentazione del diritto di visita paterno durante le festività e le vacanze estive, nonchè le questioni economiche. Il Giudice si riservava l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., in data 22/07/2024, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentava le frequentazioni del padre con i figli comprese le festività e le vacanze estive. In relazione ai rapporti patrimoniali, dato atto della dichiarazione resa dalla NO di percepire integralmente l'AU per i figli pari a €. 461=, disponeva che il genitore non CP_1 collocatario versasse a titolo di concorso al mantenimento della prole assegno totale mensile di €.
200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di
Varese. La casa coniugale veniva assegnata alla madre collocatario dei minori. Fissava l'udienza del 6/11/2024 per la discussione orale della causa, con termine fino al 30/10/2024 per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle proprie conclusioni già depositate telematicamente e davano atto dell'accordo di entrambi solo sulla regolamentazione del diritto di visita del padre con i figli, con la precisazione di ritenere superata la previsione dell'accompagnamento dei bambini per il tramite del nonno paterno. Il
Giudice rimetteva la causa in decisione a norma dell'art. 473-bis.22 c.p.c e riservandosi di riferire al
Collegio.
***********
1) La separazione personale
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 in Varese, in data 27.07.2019, come da relativo Atto di Matrimonio n. 69, parte I, dell'anno 2019.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
pagina 6 di 9 2) La responsabilità genitoriale
Si prende atto dell'accordo delle parti circa il regime di affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1 Persona_2 madre alla quale viene assegnata l'abitazione coniugale. Tale richiesta risulta conforme al principio di legge della bigenitorialità e risulta essere confacente all'interesse dei minori.
Il Collegio prende atto altresì della sostanziale concorde volontà delle parti circa il regime di frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario, salvo alcune marginali differenze sulle quali decide il Collegio, stabilendo che il sig. potrà vedere liberamente i figli minori e CP_1 comunque secondo le seguenti modalità minime:
1) Regime ordinario: = nella settimana coincidente con il turno lavorativo orario 6-13, il padre terrà con sé i figli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro nel periodo di chiusura dell'asilo) alle ore 20.30 dopo la cena;
il padre potrà tenere con sé i figli anche il sabato dall'uscita del lavoro sino alla domenica ore 20.30, dopo la cena;
= la settimana successiva (turno lavorativo orario 13-19) il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì prendendoli dall'asilo e riportandoli all'asilo la mattina successiva ad ore 7,30/8,00.
2) Vacanze estive: nel periodo 1/6 -10/9 di ogni anno, il sig. potrà trascorre con i figli un CP_1 periodo anche non consecutivo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il 30/04 di ogni anno.
Con impegno a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e garantire il contatto telefonico con i figli almeno una volta al giorno.
3) Vacanze Natalizie: il sig. ha diritto di tenere con sé i figli, alternativamente con la sig.ra CP_1
, dalle 9.30 alle 20.00 un anno (anni dispari) il giorno di Natale e un altro anno (anni pari) il Pt_1 giorno di Santo TE;
un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con i figli il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore).
4) Vacanze Pasquali: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua (anni dispari) e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (anni pari) e così alternativamente di anno in anno.
5) ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza. I compleanni dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà potranno essere trascorsi dal festeggiato con i figli. I compleanni dei bambini verranno trascorsi con un genitore il pomeriggio e con l'altro genitore la cena con pernotto.
3) Contributo al mantenimento dei figli minori
Sotto il profilo economico, si osserva che attualmente la situazione economica reddituale delle parti è così compendiabile:
- la sig.ra lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Parte_1
Casa di Riposo Villa Fiammetta e percepisce uno stipendio netto di circa € 1.400,00 mensili, oltre il 100% dell'AU ammontante ad € 461,00=;
- il sig. lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Controparte_1
Supermercato e percepisce uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili;
CP_2
pagina 7 di 9 - entrambi i coniugi sono onerati al 50% della rata del mutuo di € 650,00= (pari ad €
325,00 ciascuno) e di un finanziamento per l'auto di € 210= (pari ad € 105,00 ciascuno).
Il sig. risulta inoltre obbligato al versamento di un canone di locazione di € CP_1
650,00= al mese, oltre alle spese condominiali;
- emergono altresì costi elevati per l'accudimento/istruzione dei bambini, rispettivamente per la scuola materna di le spese sono pari ad € 258,00 complessivi (di cui € Per_1
77,00 per i buoni pasto), mentre per l'asilo nido di i costi sono pari ad € 676,00 Per_2
(di cui € 121,00 per i buoni pasto).
Ciò premesso, considerata la situazione reddituale delle parti come sopra compendiata alla luce della documentazione in atti, dato atto che entrambi i coniugi sono onerati dal pagamento del mutuo e di un finanziamento per la quota del 50% e che il sig. deve sostenere un canone di CP_1 locazione pari ad € 650= mentre la sig.ra percepisce integralmente l'AU ammontante ad € Pt_1
461=, tenuto conto altresì della tenera età dei minori e delle esigenze fisiologicamente connesse alla loro età, il Collegio ritiene congruo confermare la previsione di cui ai provvedimenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. e pertanto di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di €. 200 (€. 100 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi secondo le Linee Guida in uso avanti a questo
Tribunale. Tutto ciò tenendo conto del fatto che l'assegno unico resterà al 100% alla madre, come avvenuto sino a questo momento.
In ragione della natura del giudizio, nel preminente interesse dei figli, del parziale accordo delle parti, si giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite a norma dell'art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale in relazione al matrimonio contratto dai coniugi (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
VARESE (VA) il 30/05/1983 e (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
VARESE (VA) il 29/03/1994, in data 27/07/2019, in Varese, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2019, atto n. 69, parte I, Serie);
2) DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) ASSEGNA l'abitazione coniugale alla sig.ra ; Parte_1
4) DISCIPLINA le facoltà di visita a favore del genitore non collocatario come segue:
1) Regime ordinario: = nella settimana coincidente con il turno lavorativo orario 6-13, il padre terrà con sé i figli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro nel periodo di chiusura dell'asilo) alle ore 20.30 dopo la cena;
il padre potrà tenere con sé i figli anche il sabato dall'uscita del lavoro sino alla domenica ore
20.30, dopo la cena;
= la settimana successiva (turno lavorativo orario 13-19) il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì prendendoli dall'asilo e riportandoli all'asilo la mattina successiva ad ore 7,30/8,00.
pagina 8 di 9 2) Vacanze estive: nel periodo 1/6 -10/9 di ogni anno, il sig. potrà trascorre con i CP_1 figli un periodo anche non consecutivo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il
30/04 di ogni anno. Con impegno a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e garantire il contatto telefonico con i figli almeno una volta al giorno.
3) Vacanze Natalizie: il sig. ha diritto di tenere con sé i figli, alternativamente con la CP_1 sig.ra , dalle 9.30 alle 20.00 un anno (anni dispari) il giorno di Natale e un altro anno Pt_1
(anni pari) il giorno di Santo TE;
un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con i figli il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore).
4) Vacanze Pasquali: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua (anni dispari) e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (anni pari) e così alternativamente di anno in anno.
5) ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza. I compleanni dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà potranno essere trascorsi dal festeggiato con i figli. I compleanni dei bambini verranno trascorsi con un genitore il pomeriggio e con l'altro genitore la cena con pernotto.
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto Controparte_1 dei figli minori e mediante la corresponsione alla madre Per_1 Persona_2 [...] dell'importo complessivo mensile di €. 200= (€. 100 per ciascun figlio) oltre al 50% Pt_1 delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale, entro il giorno di 5 ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale
Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Varese;
6) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
7) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.924/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALMAGGIA MARINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CHRISTINA PRATI LUCCA e GRASSI RAFFAELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale ”.
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito così statuire: - dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi signori e autorizzandoli a vivere separati nel Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto;
- affidare congiuntamente i figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre con assegnazione del domicilio coniugale;
- il padre, terrà con sé i minori:
pagina 1 di 9 Nella settimana in cui lavora al mattino (ore 6/13) nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro quando l'asilo è chiuso) alle ore 20.30 dopo averli fatti cenare;
il padre potrà tenere i bambini anche sabato dall'uscita dal lavoro sino alla domenica alle 20,30 dopo la cena.
Nella settimana in cui lavora al pomeriggio (ore 13/19) potrà tenere i figli i giorni martedì e giovedì prelevandoli all'asilo (da quando esce dal lavoro quando l'asilo è chiuso) riportandoli all'asilo la mattina successiva alle ore 7,30/8,00.
Il sig. dovrà comunicare i propri turni di lavoro con almeno due settimane di anticipo CP_1 indicando espressamente alla sig.ra i giorni in cui terrà presso i sé i bambini. Pt_1
Il genitore che ha il diritto di visita se impossibilitato per motivi di turni di lavoro dovrà organizzare la gestione dei bambini a mezzo dei nonni o familiari disponibili o, in mancanza, di baby sitter.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, anche durante le festività ed in particolare: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle 9.30 alle 20.00, il giorno di natale (gli anni dispari) e il giorno di Santo TE (gli anni pari) oltre che il giorno 31 dicembre
(per il genitore che è stato con i bambini a natale) o il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore); nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di pasqua (gli anni dispari) o lunedì dell'Angelo (gli anni pari); ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza; nel periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il giorno 30 aprile di ogni anno.
I bambini potranno trascorre due settimane all'anno con i nonni materni che potranno portarli così al mare.
- disporre un versamento a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento Controparte_1 dei figli e entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico Persona_1 Persona_2
€.250,00 per ciascun figlio pari ad €.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat oltre al 50% alle spese straordinarie (scolastiche compreso asilo nido e scuola materna, ludico-sportive e mediche) secondo le linee guida del tribunale di varese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
-disporre che la madre sig.ra percepisca al 100% l'Assegno Unico Inps”. Parte_1
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
A) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi: i coniugi vivranno separati di letto, mensa e tetto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale specificando che tutte le decisioni relative alla loro
pagina 2 di 9 istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai coniugi di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei propri figli;
C) disporre quanto al regime di frequentazione e visita dei figli - che i coniugi gestiranno in autonomia senza intervento dei rispettivi genitori, salvo i casi di necessità – come segue:
1)Regime ordinario: = una settimana (coincidente con il turno lavorativo orario 6-13) il padre terrà con sé i figli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro nel periodo di chiusura dell'asilo) alle ore 20.30 dopo la cena;
il padre potrà tenere con sé
i figli anche il sabato dall'uscita del lavoro sino alla domenica ore 20.30, dopo la cena;
= la settimana successiva (turno lavorativo orario 13-19) il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì prendendoli dall'asilo e riportandoli all'asilo la mattina successiva ad ore 7,30/8,00. Nei giorni in cui i figli staranno con il padre, sarà il padre stesso, e non più il nonno paterno, a riaccompagnare i bambini presso l'abitazione coniugale. I genitori potranno anche accordarsi che sia la madre a riprendersi i figli dalla casa paterna. Qualora, a causa delle diversa età dei figli, non fosse possibile effettuare il pernotto di entrambi ovvero, per motivi di salute dei figli, non fosse possibile la visita e frequentazione di uno di essi, la visita e frequentazione non sarà esclusa per entrambi i figli ma potrà essere attuata limitatamente ad uno dei due figli.
2) Vacanze estive: nel periodo 1/6 -10/9 di ogni anno, il sig. potrà trascorre con i figli un CP_1 periodo anche non consecutivo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il 30/04 di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire il contatto telefonico tra i figli e il genitore non presente quantomeno una volta al giorno.
3) Vacanze Natalizie: il sig. ha diritto di tenere con sé i figli, alternativamente con la CP_1 sig.ra , dalle 9.30 alle 20.00 un anno (anni dispari) il giorno di Natale e un altro anno (anni Pt_1 pari) il giorno di Santo TE;
un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con i figli il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore). Quando i minori staranno con il padre il giorno di Natale è previsto anche il pernotto con rientro dei figli presso la casa coniugale il 26 dicembre alla mattina.
4) Vacanze Pasquali: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua (anni dispari) e con
l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (anni pari) e così alternativamente di anno in anno. Quando
i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, sarà previsto pernotto con rientro dei figli presso la casa coniugale la mattina del giorno di Pasquetta.
5) Per le restanti festività (civili e religiose) ponti e giorni di chiusura della scuola, verrà osservato l'ordinario regime di frequentazione e visita con la sola precisazione che nei giorni di compleanno dei bambini (10/3 per e 27/3 per ) i minori trascorreranno con un Per_2 Per_1 genitore il pomeriggio e con l'altro genitore la cena.
6) I minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno.
7) Stante la tenera età dei figli, entrambi i coniugi si asterranno, per congruo periodo di tempo, dall'inserire in famiglia, alla presenza dei figli, nuovi compagni e ciò comunque avverrà eventualmente ad di fuori della casa coniugale/ abitazione del padre.
pagina 3 di 9 D) disporre, tenuto conto degli obblighi di rimborso delle rate del mutuo e del finanziamento auto, gravanti su entrambi i coniugi, delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, dei costi che ciascuno sostiene, dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, che il sig. corrisponda alla NO , a titolo di mantenimento ordinario dei figli, assegno di CP_1 Pt_1 euro 100,00/mese per ogni figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
E) disporre che il sig. contribuisca per la quota del 50% alle spese straordinarie dei figli CP_1 secondo le linee guida del Tribunale di Varese, spese precedentemente concordate nei casi previsti, ad eccezione delle spese tutte relative all'asilo nido di in quanto divenute Per_2 eccessivamente onerose;
con vittoria di compensi e spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/04/2024 con richiesta contestuale di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 cpc, conveniva in giudizio il Parte_1 coniuge esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio civile con il sig. in Varese in data Controparte_1
27/07/2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese (parte I- serie- n. 69/anno 2019);
• dall'unione erano nati due figli: in data 27/03/2021 e Persona_1 Per_2 in data 10/03/2023;
[...]
• la convivenza coniugale si era progressivamente compromessa sino a diventare intollerabile ed improseguibile a causa dei dissidi tra i coniugi, prevalentemente determinati dalla condotta prevaricatrice del sig. nei confronti della moglie e dei CP_1 figli;
• in seguito, la ricorrente si vedeva costretta a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi dai propri genitori insieme ai figli minori, lamentando che il resistente si rifiutava di lasciare il domicilio coniugale e le impediva anche l'accesso per il recupero dell'abbigliamento ivi giacente per sé e per i bambini.
Dava atto altresì del manifestarsi di comportamenti riprovevoli del sig. sia nei suoi CP_1 confronti sia dei genitori della stessa (questi ultimi ricorrevano anche alla forza pubblica per far contenere gli agiti del sig. al momento della riconsegna serale dei figli da parte del padre;
CP_1 pertanto si vedeva costretta, per consentire il diritto di visita paterno, a concordare che l'accompagnamento serale dei figli fosse effettuato tramite il solo nonno paterno.
Puntualizzava, inoltre, che il resistente non provvedeva a pagare le spese di sua spettanza per l'asilo dei figli, pretendendo invece dalla NO il pagamento della metà delle utenze del domicilio coniugale.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare in via provvisoria ed urgente, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. i provvedimenti indifferibili, disponendo l'assegnazione del domicilio coniugale a sé con ordine del sig. di rilasciarlo al CP_1
pagina 4 di 9 più presto, onde consentire alla medesima e alla prole di farvi ritorno. Nel merito, la ricorrente chiedeva la dichiarazione di separazione giudiziale dei coniugi, con affidamento congiunto dei figli e collocamento prevalente presso di sé con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione delle frequentazioni del padre come da calendario indicato nel ricorso.
In relazione alle condizioni patrimoniali inerenti i figli minori, chiedeva di disporre a carico del sig. il pagamento della somma di €. 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie secondo le linee Guida del Tribunale di Varese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, disponendo la percezione da parte della madre del 100% dell'assegno Unico Inps.
Con decreto in data 24/4/2024 il Giudice, ritenuta la mancata ricorrenza dei presupposti per l'emissione di una pronuncia inaudita altera parte, fissava udienza in data 8/05/2024 per la trattazione della domanda cautelare di adozione del provvedimento indifferibile richiesto dalla ricorrente, nonché l'udienza in data 10/07/2024 per discutere il merito del ricorso e per la comparizione personale delle parti, per gli incombenti di cui agli artt. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c.
Integrato il contraddittorio, si è costituito nel procedimento cautelare il sig.
[...]
chiedendo il rigetto dell'istanza ex art. 473-bis.15 cpc per mancanza dei presupposti del CP_1 fumus bonis iuris e del periculum in mora. Il resistente prospettava una diversa versione degli eventi occorsi, dando atto della decisione volontaria ed improvvisa della ricorrente di lasciare la casa coniugale con i figli e di trasferirsi dai propri genitori, deducendo di non aver mai impedito alla moglie di rientrare in casa e che la stessa, essendo in possesso delle chiavi di ingresso, provvedeva comunque ad effettuare diversi accessi nell'abitazione di origine, in assenza del resistente.
Dava atto altresì che, nonostante l'inaspettata decisione della moglie di separarsi e dei tempi brevi per reperire un alloggio idoneo alle proprie esigenze, a partire dal mese di giugno era riuscito a prendere in locazione un appartamento non lontano dall'abitazione dei nonni paterni e abbastanza ampio per ospitare i propri figli. Precisava di non aver mai assunto condotte pregiudizievoli nei confronti della ricorrente né della prole, adempiendo agli obblighi di mantenimento dei figli nonostante l'allontanamento degli stessi voluto dalla madre. Deduceva, altresì, che la propria decisione (e non della madre) di ricorrere al tramite del nonno paterno per l'accompagnamento serale dei figli presso l'abitazione dei nonni materni, era finalizzata ad evitare il verificarsi di episodi spiacevoli ed oggetto di strumentalizzazione (l'intervento dei Carabinieri chiamati dal suocero a seguito di una accesa discussione causata dallo stesso contro il sig. non aveva CP_1 comportato alcun seguito e il resistente aveva deciso di non sporgere denuncia nei confronti del nonno materno).
All'udienza in data 8/05/2024, venivano sentite liberamente le parti le quali si accordavano prevedendo l'impegno del sig. a rilasciare la casa coniugale a partire da giugno 2024 e CP_1 stabilendo la data del 9 maggio per consentire l'accesso della sig.ra per il ritiro dei propri Pt_1 effetti personali e quelli dei bambini. Alla luce di ciò, il Giudice dichiarava l'estinzione della procedura cautelare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/06/2024 si costituiva nel giudizio di merito il sig. , contestando tutto quanto dedotto nel ricorso di Controparte_1 controparte in quanto non corrispondente alla realtà ed infondato. Ribadiva le osservazioni già
pagina 5 di 9 argomentate in sede cautelare e domandava in via principale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione del padre secondo il calendario indicato nell'atto difensivo. Sotto il profilo economico, domandava di disporre il mantenimento diretto della prole, senza versamento di alcun assegno a mani della ricorrente.
Depositate ulteriori memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 10/07/2024 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente le quali, su invito del Giudice, raggiungevano un parziale accordo temporaneo limitato alle frequentazioni dei figli con il padre, rimettendo alla decisione del giudicante la regolamentazione del diritto di visita paterno durante le festività e le vacanze estive, nonchè le questioni economiche. Il Giudice si riservava l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., in data 22/07/2024, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentava le frequentazioni del padre con i figli comprese le festività e le vacanze estive. In relazione ai rapporti patrimoniali, dato atto della dichiarazione resa dalla NO di percepire integralmente l'AU per i figli pari a €. 461=, disponeva che il genitore non CP_1 collocatario versasse a titolo di concorso al mantenimento della prole assegno totale mensile di €.
200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di
Varese. La casa coniugale veniva assegnata alla madre collocatario dei minori. Fissava l'udienza del 6/11/2024 per la discussione orale della causa, con termine fino al 30/10/2024 per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle proprie conclusioni già depositate telematicamente e davano atto dell'accordo di entrambi solo sulla regolamentazione del diritto di visita del padre con i figli, con la precisazione di ritenere superata la previsione dell'accompagnamento dei bambini per il tramite del nonno paterno. Il
Giudice rimetteva la causa in decisione a norma dell'art. 473-bis.22 c.p.c e riservandosi di riferire al
Collegio.
***********
1) La separazione personale
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 in Varese, in data 27.07.2019, come da relativo Atto di Matrimonio n. 69, parte I, dell'anno 2019.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
pagina 6 di 9 2) La responsabilità genitoriale
Si prende atto dell'accordo delle parti circa il regime di affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1 Persona_2 madre alla quale viene assegnata l'abitazione coniugale. Tale richiesta risulta conforme al principio di legge della bigenitorialità e risulta essere confacente all'interesse dei minori.
Il Collegio prende atto altresì della sostanziale concorde volontà delle parti circa il regime di frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario, salvo alcune marginali differenze sulle quali decide il Collegio, stabilendo che il sig. potrà vedere liberamente i figli minori e CP_1 comunque secondo le seguenti modalità minime:
1) Regime ordinario: = nella settimana coincidente con il turno lavorativo orario 6-13, il padre terrà con sé i figli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro nel periodo di chiusura dell'asilo) alle ore 20.30 dopo la cena;
il padre potrà tenere con sé i figli anche il sabato dall'uscita del lavoro sino alla domenica ore 20.30, dopo la cena;
= la settimana successiva (turno lavorativo orario 13-19) il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì prendendoli dall'asilo e riportandoli all'asilo la mattina successiva ad ore 7,30/8,00.
2) Vacanze estive: nel periodo 1/6 -10/9 di ogni anno, il sig. potrà trascorre con i figli un CP_1 periodo anche non consecutivo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il 30/04 di ogni anno.
Con impegno a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e garantire il contatto telefonico con i figli almeno una volta al giorno.
3) Vacanze Natalizie: il sig. ha diritto di tenere con sé i figli, alternativamente con la sig.ra CP_1
, dalle 9.30 alle 20.00 un anno (anni dispari) il giorno di Natale e un altro anno (anni pari) il Pt_1 giorno di Santo TE;
un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con i figli il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore).
4) Vacanze Pasquali: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua (anni dispari) e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (anni pari) e così alternativamente di anno in anno.
5) ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza. I compleanni dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà potranno essere trascorsi dal festeggiato con i figli. I compleanni dei bambini verranno trascorsi con un genitore il pomeriggio e con l'altro genitore la cena con pernotto.
3) Contributo al mantenimento dei figli minori
Sotto il profilo economico, si osserva che attualmente la situazione economica reddituale delle parti è così compendiabile:
- la sig.ra lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Parte_1
Casa di Riposo Villa Fiammetta e percepisce uno stipendio netto di circa € 1.400,00 mensili, oltre il 100% dell'AU ammontante ad € 461,00=;
- il sig. lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Controparte_1
Supermercato e percepisce uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili;
CP_2
pagina 7 di 9 - entrambi i coniugi sono onerati al 50% della rata del mutuo di € 650,00= (pari ad €
325,00 ciascuno) e di un finanziamento per l'auto di € 210= (pari ad € 105,00 ciascuno).
Il sig. risulta inoltre obbligato al versamento di un canone di locazione di € CP_1
650,00= al mese, oltre alle spese condominiali;
- emergono altresì costi elevati per l'accudimento/istruzione dei bambini, rispettivamente per la scuola materna di le spese sono pari ad € 258,00 complessivi (di cui € Per_1
77,00 per i buoni pasto), mentre per l'asilo nido di i costi sono pari ad € 676,00 Per_2
(di cui € 121,00 per i buoni pasto).
Ciò premesso, considerata la situazione reddituale delle parti come sopra compendiata alla luce della documentazione in atti, dato atto che entrambi i coniugi sono onerati dal pagamento del mutuo e di un finanziamento per la quota del 50% e che il sig. deve sostenere un canone di CP_1 locazione pari ad € 650= mentre la sig.ra percepisce integralmente l'AU ammontante ad € Pt_1
461=, tenuto conto altresì della tenera età dei minori e delle esigenze fisiologicamente connesse alla loro età, il Collegio ritiene congruo confermare la previsione di cui ai provvedimenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. e pertanto di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di €. 200 (€. 100 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi secondo le Linee Guida in uso avanti a questo
Tribunale. Tutto ciò tenendo conto del fatto che l'assegno unico resterà al 100% alla madre, come avvenuto sino a questo momento.
In ragione della natura del giudizio, nel preminente interesse dei figli, del parziale accordo delle parti, si giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite a norma dell'art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale in relazione al matrimonio contratto dai coniugi (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
VARESE (VA) il 30/05/1983 e (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
VARESE (VA) il 29/03/1994, in data 27/07/2019, in Varese, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2019, atto n. 69, parte I, Serie);
2) DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) ASSEGNA l'abitazione coniugale alla sig.ra ; Parte_1
4) DISCIPLINA le facoltà di visita a favore del genitore non collocatario come segue:
1) Regime ordinario: = nella settimana coincidente con il turno lavorativo orario 6-13, il padre terrà con sé i figli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro nel periodo di chiusura dell'asilo) alle ore 20.30 dopo la cena;
il padre potrà tenere con sé i figli anche il sabato dall'uscita del lavoro sino alla domenica ore
20.30, dopo la cena;
= la settimana successiva (turno lavorativo orario 13-19) il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì prendendoli dall'asilo e riportandoli all'asilo la mattina successiva ad ore 7,30/8,00.
pagina 8 di 9 2) Vacanze estive: nel periodo 1/6 -10/9 di ogni anno, il sig. potrà trascorre con i CP_1 figli un periodo anche non consecutivo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il
30/04 di ogni anno. Con impegno a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e garantire il contatto telefonico con i figli almeno una volta al giorno.
3) Vacanze Natalizie: il sig. ha diritto di tenere con sé i figli, alternativamente con la CP_1 sig.ra , dalle 9.30 alle 20.00 un anno (anni dispari) il giorno di Natale e un altro anno Pt_1
(anni pari) il giorno di Santo TE;
un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con i figli il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore).
4) Vacanze Pasquali: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua (anni dispari) e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (anni pari) e così alternativamente di anno in anno.
5) ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza. I compleanni dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà potranno essere trascorsi dal festeggiato con i figli. I compleanni dei bambini verranno trascorsi con un genitore il pomeriggio e con l'altro genitore la cena con pernotto.
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto Controparte_1 dei figli minori e mediante la corresponsione alla madre Per_1 Persona_2 [...] dell'importo complessivo mensile di €. 200= (€. 100 per ciascun figlio) oltre al 50% Pt_1 delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale, entro il giorno di 5 ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale
Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Varese;
6) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
7) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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