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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1302/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(già (p.iva ), rapp.ta e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Maranca Stefano, presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore, via S. Angelo in
Grotta n. 9
- Parte Attrice -
E
in persona del legale rapp.te p.t. - non costituita - Controparte_1
(già in bonis) - non costituita - Controparte_2 CP_2
- Parte Convenuta -
Nonchè
(c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_2
Giancarlo Gargano e presso cui elegge domicilio in Salerno, via Benedetto Croce n. 34
- Terza chiamata in causa -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 25/02/2014, la con sede in Nocera Superiore, Parte_2 premetteva di essere concessionaria della progettazione, costruzione e gestione dell'Im-pianto per la distribuzione del gas metano nel Comune di Nocera Superiore;
che nei giorni 16 e 17 Luglio 2013, alla via Santacroce del Comune di Nocera Superiore, furono eseguiti lavori di scavo e posa in opera di cavi di fibra ottica, dalla ditta per conto della CP_2 CP_1
che a seguito di tali lavori furono causati danni alla tubazione del gas-metano, di
[...] proprietà della parte attrice per un importo di € 6.551,40; che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia e pertanto citava la soc. e la ditta per Controparte_1 CP_2 sentire dichiarare la loro responsabilità nella causazione dei danni per cui è causa e sentirle condannare al risarcimento dei danni, nella misura indicata e con vittoria di spese e compe- tenze del giudizio, con attribuzione;
nessuno si costituiva per la Controparte_1
si costituiva in giudizio la che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione per violazione dell'art. 163, comma 3° nn. 2/5 c.p.c. e per essere stato notificato l'atto alla sede operativa e non alla sede legale e nel merito l'infondatezza della domanda e chiedeva lo spostamento della prima udienza con coeva autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione per essere garantita in ipotesi di condanna;
CP_3
autorizzata la chiamata in causa della , quest'ultima si costituiva ed eccepiva Controparte_4 preliminarmente che il sinistro per cui è causa non era risarcibile perché il danno non era coperto dalle condizioni di polizza e nel merito l'infondatezza della domanda di parte attrice e concludeva per la estromissione del giudizio per inoperatività della polizza, nonché per il rigetto della domanda nei propri confronti ed in via gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice e della operatività della polizza, contenere il danno nei limiti accertati dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice, con vittoria di spese del giudizio.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale ed interrotto il giudizio per il fallimento della soc. riassunto il giudizio nei confronti della del CP_2 Controparte_1 [...]
e della nessuno si costituiva per la e per il CP_2 Controparte_4 Controparte_1
e nel prosieguo veniva ammessa ed espletata CTU e sulle preci- Controparte_5 sate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rigettata la eccezione preliminare avanzata dalla di nullità CP_2 dell'atto di citazione, sia ai sensi dell'art. 163, comma 3 nn.2/5 c.p.c., in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si rinvengono tutti gli elementi che consentono alle parti del giudizio di potersi difendere nel merito, e sia per essere stata notificata alla sede operativa e non alla sede legale, ben potendo essere notificata presso la sede operativa, qualora la stessa potesse essere considerata come sede effettiva.
pagina 2 di 4 L'espletata prova testimoniale ha confermato sostanzialmente quanto lamentato nell'atto di citazione e cioè che a seguito di lavori di scavo effettuati nel luglio 2013 dalla per CP_2 conto della soc. per posa in opera di cavi di fibra ottica, veniva tranciato una CP_1 tubazione di gas metano di proprietà della Pt_2
Dall'espletata C.T.U. è emerso che la causa della rottura di due tubazioni di gas (derivate da quella principale) portanti agli utenti finali era stato causato dagli operai della CP_2 che operava per conto della e che tali tubazioni erano poste ad una Parte_3 profondità tale da rispettare i parametri previsti dalla normativa in materia e che il danno, am- montava complessivamente ad € 5.282,46, considerando tutte le voci specificate nei computi metrici inseriti nella Consulenza;
non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio e come nella medesima determinati i danni.
Con riferimento ai rapporti tra l'allora in bonis e l' si Controparte_2 Controparte_4 evidenzia l'inoperatività della polizza nella fattispecie in esame, come evidenziato dalla difesa dellAss.ne e per cui deve rigettarsi la domanda di garanzia avanzata dalla chiamante e tra l'altro essendo, quest'ultima, stata dichiarata fallita e senza costituzione nel presente giudizio della Curatela del relativo fallimento, qualsiasi domanda avanzata nei confronti dell'Ass.ne decade.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in Parte_4 persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della , in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. e del in persona del curatore p.t., nonché della Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
1) Accoglie la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni nei confronti della CP_1
e del in persona dei rispettivi legali rsapp.ti p.t. e per l'effetto
[...] Controparte_2 condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.282,46 oltre Iva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento e fino allo effettivo soddisfo, in favore della parte attrice.
2) Rigetta la domanda di garanzia e manleva avanzata dalla in bonis nei CP_2 confronti della per le motivazioni sopraindicate. Controparte_4
3) Condanna la ed il in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rapp.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento di € 237,00 per spese vive ed € 2.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15%, nonché iva e c.p.a. se dovute, in favore di parete attrice, con attribuzione all'Avv. Stefano Maranca antistatario pagina 3 di 4 le spese di C.T.U. restano a definitivo carico della e del Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t e che in solido tra loro, sono condannate a
[...] rimborsare a parte attrice se dimostrato il pagamento.
4) Compensa integralmente le spese e competenze del giudizio tra le altre parti in causa.
Nocera Inferiore, 31/03/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1302/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(già (p.iva ), rapp.ta e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Maranca Stefano, presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore, via S. Angelo in
Grotta n. 9
- Parte Attrice -
E
in persona del legale rapp.te p.t. - non costituita - Controparte_1
(già in bonis) - non costituita - Controparte_2 CP_2
- Parte Convenuta -
Nonchè
(c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. CP_3 P.IVA_2
Giancarlo Gargano e presso cui elegge domicilio in Salerno, via Benedetto Croce n. 34
- Terza chiamata in causa -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 25/02/2014, la con sede in Nocera Superiore, Parte_2 premetteva di essere concessionaria della progettazione, costruzione e gestione dell'Im-pianto per la distribuzione del gas metano nel Comune di Nocera Superiore;
che nei giorni 16 e 17 Luglio 2013, alla via Santacroce del Comune di Nocera Superiore, furono eseguiti lavori di scavo e posa in opera di cavi di fibra ottica, dalla ditta per conto della CP_2 CP_1
che a seguito di tali lavori furono causati danni alla tubazione del gas-metano, di
[...] proprietà della parte attrice per un importo di € 6.551,40; che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia e pertanto citava la soc. e la ditta per Controparte_1 CP_2 sentire dichiarare la loro responsabilità nella causazione dei danni per cui è causa e sentirle condannare al risarcimento dei danni, nella misura indicata e con vittoria di spese e compe- tenze del giudizio, con attribuzione;
nessuno si costituiva per la Controparte_1
si costituiva in giudizio la che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione per violazione dell'art. 163, comma 3° nn. 2/5 c.p.c. e per essere stato notificato l'atto alla sede operativa e non alla sede legale e nel merito l'infondatezza della domanda e chiedeva lo spostamento della prima udienza con coeva autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione per essere garantita in ipotesi di condanna;
CP_3
autorizzata la chiamata in causa della , quest'ultima si costituiva ed eccepiva Controparte_4 preliminarmente che il sinistro per cui è causa non era risarcibile perché il danno non era coperto dalle condizioni di polizza e nel merito l'infondatezza della domanda di parte attrice e concludeva per la estromissione del giudizio per inoperatività della polizza, nonché per il rigetto della domanda nei propri confronti ed in via gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice e della operatività della polizza, contenere il danno nei limiti accertati dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice, con vittoria di spese del giudizio.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale ed interrotto il giudizio per il fallimento della soc. riassunto il giudizio nei confronti della del CP_2 Controparte_1 [...]
e della nessuno si costituiva per la e per il CP_2 Controparte_4 Controparte_1
e nel prosieguo veniva ammessa ed espletata CTU e sulle preci- Controparte_5 sate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rigettata la eccezione preliminare avanzata dalla di nullità CP_2 dell'atto di citazione, sia ai sensi dell'art. 163, comma 3 nn.2/5 c.p.c., in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si rinvengono tutti gli elementi che consentono alle parti del giudizio di potersi difendere nel merito, e sia per essere stata notificata alla sede operativa e non alla sede legale, ben potendo essere notificata presso la sede operativa, qualora la stessa potesse essere considerata come sede effettiva.
pagina 2 di 4 L'espletata prova testimoniale ha confermato sostanzialmente quanto lamentato nell'atto di citazione e cioè che a seguito di lavori di scavo effettuati nel luglio 2013 dalla per CP_2 conto della soc. per posa in opera di cavi di fibra ottica, veniva tranciato una CP_1 tubazione di gas metano di proprietà della Pt_2
Dall'espletata C.T.U. è emerso che la causa della rottura di due tubazioni di gas (derivate da quella principale) portanti agli utenti finali era stato causato dagli operai della CP_2 che operava per conto della e che tali tubazioni erano poste ad una Parte_3 profondità tale da rispettare i parametri previsti dalla normativa in materia e che il danno, am- montava complessivamente ad € 5.282,46, considerando tutte le voci specificate nei computi metrici inseriti nella Consulenza;
non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio e come nella medesima determinati i danni.
Con riferimento ai rapporti tra l'allora in bonis e l' si Controparte_2 Controparte_4 evidenzia l'inoperatività della polizza nella fattispecie in esame, come evidenziato dalla difesa dellAss.ne e per cui deve rigettarsi la domanda di garanzia avanzata dalla chiamante e tra l'altro essendo, quest'ultima, stata dichiarata fallita e senza costituzione nel presente giudizio della Curatela del relativo fallimento, qualsiasi domanda avanzata nei confronti dell'Ass.ne decade.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in Parte_4 persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della , in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. e del in persona del curatore p.t., nonché della Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
1) Accoglie la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni nei confronti della CP_1
e del in persona dei rispettivi legali rsapp.ti p.t. e per l'effetto
[...] Controparte_2 condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.282,46 oltre Iva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento e fino allo effettivo soddisfo, in favore della parte attrice.
2) Rigetta la domanda di garanzia e manleva avanzata dalla in bonis nei CP_2 confronti della per le motivazioni sopraindicate. Controparte_4
3) Condanna la ed il in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rapp.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento di € 237,00 per spese vive ed € 2.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15%, nonché iva e c.p.a. se dovute, in favore di parete attrice, con attribuzione all'Avv. Stefano Maranca antistatario pagina 3 di 4 le spese di C.T.U. restano a definitivo carico della e del Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t e che in solido tra loro, sono condannate a
[...] rimborsare a parte attrice se dimostrato il pagamento.
4) Compensa integralmente le spese e competenze del giudizio tra le altre parti in causa.
Nocera Inferiore, 31/03/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
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