Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 934-2021
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A NON D E F I N I T I V A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 4015/2020 del Tribunale
di Bari del 18/12/2020, pubblicata il 18/12/2020, nella causa civile di primo grado n.
15659/2015 RG,, avente per oggetto: contratti bancari tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Cristallo in forza di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
e
Cont (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberta Piacente e
Maranò Roberta come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto alla comparsa di costituzione;
- appellata e appellante in via incidentale -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 07.04.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui
1
Per gli appellanti: dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la
corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale ed usuraria, in riferimento al
rapporto di conto corrente de quo, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c., in quanto
mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole
all'attore, senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte, in relazione al contratto
di conto corrente de quo, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle
commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle
condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'attore; in
alternativa, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale
degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
dichiarare non dovute, per
indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed, in ogni caso, perché prestazione
senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in
costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente de quo, in aggiunta agli interessi passivi;
dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte
dall'attore alla banca convenuta;
rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in
oggetto e, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi
al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di
interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme
addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta
effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi
sulle singole operazioni;
in conseguenza di quanto sopra, condannare la
[...]
Con per (già Controparte_1 Controparte_3
[...
alla restituzione del complessivo importo di Euro 343.722,83 così come determinato
dalla CTP del dott. in all. 4 all'atto di citazione o di Euro 310.370,27, cosi come Per_1
2 concluso dal CTU nell'integrazione alla CTU del 19/07/2018 e del 16.09.19-23.10.19, da
rideterminarsi in aumento a mezzo di disponenda CTU, così come richiesta al punto D ed
H del presente atto, o a quella maggiore o minore somma che la Corte riterrà determinata,
anche a mezzo di disponenda CTU, oltre interessi dalla data della messa in mora al
soddisfo.
9) Condannare l'appellata al pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria.
10) Condannare la banca convenuta-appellata al pagamento delle spese e compensi di
causa, del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore
anticipatario e distrattario e al pagamento delle spese di C.T.U. (ivi comprese quelle per
le integrazione della CTU), in via definitiva a carico della convenuta, come da decreti di
liquidazione in atti, oltre che al risarcimento dei danni, ex art. 96 cpc.., per tutti i motivi
formulati; in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della decisione
impugnata, condannare la convenuta al pagamento parziale delle spese del giudizio di
primo grado e compensare quelle del secondo grado per le ragioni enunciate al punto I
dell'appello e al pagamento delle spese di C.T.U. e di tutte le integrazione della CTU, in
via definitiva a carico della convenuta-appellata; si insiste nella richiesta di rinnovazione
e/o integrazione della CTU e/o chiarimenti, così come formulata al D ed H del presente
atto, che si abbia qui per integralmente trascritto e riportato.
per l'appellata banca: In via principale: rigettare, per tutti i motivi esposti, l'appello
proposto dal Sig. con atto di citazione notificato a mezzo PEC Parte_1
in data 9.6.2021, confermando per l'effetto la sentenza n. 4015/2020 emessa in data
18.12.2020 dal Tribunale di Bari;
in via di appello incidentale: riformare la sentenza di
primo grado nella parte in cui ha ritenuto non opponibile l'eccezione di prescrizione alla
domanda di accertamento negativo del credito e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta
prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. della domanda avversaria di ripetizione e/o di
accertamento negativo del credito relativamente a tutte le rimesse effettuate sul c/c n.
220222.0 nel periodo precedente il 19.10.2005 (ovvero nel periodo precedente il
3 10.4.2005), secondo i principi sanciti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite del 2.12.2010 n.24418; nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal
Sig. in quanto inammissibili, generiche e del tutto infondate in Parte_1
fatto e diritto per le ragioni esposte in atti, nonché sfornite di prova idonea;
in ogni caso
con condanna dell'odierno appellante al pagamento di spese e competenze del presente
grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20/10/2015, conveniva in Parte_1
giudizio la per az. in virtù del contratto di Controparte_1
apertura di credito in conto corrente (n. 11.02.11.220222.0, acceso nell'anno 1985 sino al
31/12/2014) per accertare la nullità delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevolmente all'attore, senza pattuizione sottoscritta da quest'ultimo e senza alcuna preventiva comunicazione. Inoltre chiedeva fossero accertate come non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'attore chiedendo un ricalcolo con la condanna della banca alla restituzione del complessivo importo di Euro
343.722,83 (trecentoquarantatremilasettecentoventidue/83) o di quella maggiore o minore oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo..
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva Controparte_1
l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. della domanda avversaria di ripetizione di tutte le rimesse effettuate sul c/c oggetto di causa nel periodo precedente il
10.4.2005 di natura solutoria.
Nel merito, chiedeva rigettarsi tutte le domande proposte da in Parte_1
quanto inammissibili, generiche e del tutto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte
4 in premessa, nonché del tutto sfornite di prova;
All'esito delle risultanze di diverse CTU contabili, il giudice del Tribunale di Bari
dichiarava che alla data del 31.12.14 il saldo del conto corrente di cui era di € 88.508,71 in favore di , compensando tra le parti le spese del giudizio. Parte_1
Poneva a carico delle parti in quote eguali le spese della CTU.
Con atto di appello del 09.06.2021, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza di primo grado circa il mancato accoglimento della domanda restitutoria, l'errata applicazione degli interessi ultra-legali, la mancata valorizzazione del superamento del tasso-soglia rilevato dal ctu nel trimestre 30.09.2004, l'errata individuazione delle rimesse solutorie e degli indebiti irripetibili, con la individuazione delle rimesse solutorie sul saldo rettificato.
Mentre, in via incidentale, la banca ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di legge.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione del giudice di primo grado per non aver il giudice di primo grado sottoposto alle parti in causa la discussione rilevata di ufficio circa l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito a conto aperto, in considerazione del fatto che la banca non avrebbe contestato l'esistenza del presupposto (l'avvenuta chiusura del conto corrente) in ordine alla alla domanda di ripetizione avanzata dall'attore.
In ogni caso, a dire dell'appellante, l'azione di ripetizione sarebbe possibile anche a conto aperto.
L'appellante sostiene che la difesa della convenuta in primo grado non avrebbe dedotto circa la chiusura o apertura del conto corrente e facendo decorrere la prescrizione dal
10.4.2015 risulterebbe infondato il capo della sentenza relativo alla inammissibilità della domanda di ripetizione sollevata di ufficio dal giudice di primo grado in quanto sarebbe
5 confermata l'avvenuta chiusura del conto corrente prima della notifica della citazione
(effettuata il 20/10/2015).
Il motivo è infondato.
E' pacifico che in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle.
L'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto.
La natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto
col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche
rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto".
Quindi, poiché si può dire che l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento,
nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può
avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.
In mancanza di tale prova di conto chiuso da parte del correntista, che costituisce un presupposto indispensabile dell'azione di ripetizione il termine per agire in ripetizione decorrerà dal momento effettivo di chiusura del conto, perché è solo da quella data che risultano ben individuabili i pagamenti di cui si chiede la ripetizione.
Mentre, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto
(Cassazione civile, Sezioni Unite, 2/12/2010 n. 24418; Cassazione civile, sez. III,
15/01/2013, n. 798).
6 Infatti, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Secondo la varietà dei casi, lo storno dell'indebito potrà implicare una semplice riduzione dell'esposizione debitoria, eventualmente anche una maggior disponibilità di fido (se il c/c
è affidato), perfino il passaggio del c/c "in nero", senza che all'effetto sia necessario al cliente individuare e provare pagamenti di sorta per legittimarsi ad agire.
Quindi, non rileva il silenzio della banca sul punto come dedotto dall'appellante, tenuto conto che dall'esame degli estratti conto depositati dal si ricava che alla data del Pt_1
31.12.2014 il c/c n. 220222.0 presentava un saldo debitore finale di € - 36.776,45 e, quindi non azzerato o portato in sofferenza, né formalmente chiuso prima della notifica della citazione e, quindi, se ne deduce chiaramente che fosse operativo non potendosi escludere,
per la sola mancanza di movimentazione, che non si potesse ugualmente operare anche dopo la notifica della domanda di ripetizione.
Inoltre, l'aver eccepito la banca la prescrizione, peraltro, riproposta in sede di appello, non costituisce una specifica eccezione della sola domanda di ripetizione, potendo essere proposta, come vedremo, da una recente giurisprudenza anche nelle azioni di accertamento negativo.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la decisione del giudice di primo grado, per aver ritento legittimo il tasso ultra-legale successivamente al 01/10/1992 e gli interessi oltre il tasso soglia usura alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Il perito contabile ha applicato sino a tutto il 1/10/1992 il tasso di interesse in forma legale,
procedendo poi all'applicazione del tasso ultra-legale legittimamente pattuito mediante sottoscrizione del correntista-attore.
L'appellante ritiene che ci sia una errata decisione nel ritenere la pattuizione scritta del suddetto tasso di interesse ultra-legale dopo il 01.10.1992.
7 Sostiene l'appellante che il contratto di conto corrente del 4/10/1985 e del 15/10/1992
nonché l'atto di concessione dell'affidamento del 1/8/1997 non conterrebbero alcuna valida pattuizione, in quanto riguardante il periodo anteriore al 30.6.2000, allorquando era indiscusso che la banca non poteva legittimamente addebitare interessi su interessi.
La banca ha dimostrato producendo il contratto c/c n.2202220 del 15.10.1992 (tassi debitori e creditori, c.m.s., spese e valute che ci fosse un contratto scritto - doc. 3) che la correntista ha accettato le condizioni pattuite non necessitando di alcuna specifica approvazione delle singole clausole in quanto non si tratta di clausole vessatorie ma condizioni contrattuale pattuite e accettate reciprocamente nell'ambito del rapporto contrattuale bancario.
Quindi, correttamente il Giudice di primo grado ha condiviso l'ipotesi di ricalcolo della
CTU che ha previsto la applicazione del tasso legale sino alla data della prima pattuizione scritta (15.10.1992) ,e da tale data ha proceduto all'applicazione dei tassi pattuiti per iscritto nell'ambito del contratto conto corrente n.2202220 del 15.10.1992 e di affidamento sottoscritti tra le parti.
Mentre, per quanto riguarda l'usura, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe valutato il superamento del tasso soglia usurario se pur limitatamente al trimestre conclusosi in data 30.09.2004.
Il motivo è infondato.
Ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta.
L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la recente sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n.
24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e
8 dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n.
108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e la correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie peraltro neppure prospettate.
La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente.
Quindi, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente alla ravvisabilità di profili usurari.
L'usura si presenta, dunque, suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento delle stesse o, durante lo svolgimento del rapporto, all'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Con un terzo e quarto motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del giudice delle rimesse solutorie in quanto il CTU avrebbe considerato l'inesistenza di affidamenti contrattualizzati dal 7 febbraio 1986 al 30 luglio 1997, mentre ci sarebbe, a dire del CTU a far data dal 1 agosto 1997 un affidamento di 200 milioni di lire che sarebbe andato via via nel tempo riducendosi.
Mentre, a dire dell'appellante, ci sarebbe sia un affidamento di fatto, c.d. fido di fatto, sul conto in questione oltre ad un affidamento contrattuale.
Per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre,
all'esito della declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare
9 il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento, se esistente, al fine di non confondere rimesse
“apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”, essendo necessario adottare il criterio del saldo via via rettificato.
Appare invero condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'esistenza di un affidamento del conto può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo,
ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc.. (v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996 - v. anche Corte di Appello
di Torino n. 902 del 3.5.2013).
La predeterminazione del limite massimo, peraltro, “non costituisce elemento essenziale
della causa di contratto di apertura credito in conto corrente” (Cass. n. 3842/1996),”
dovendosi ritenere che, in presenza di fido di fatto, ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto “di fatto” o “picco massimo” consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro”
(Trib.Prato del 18/2/16, v.anche App. Torino n. 902 del 3.5.2013) - gravando al contrario sulla banca l'onere di provare l'esistenza, nelle forme di legge, di un fido di diverso ammontare predeterminato (v. Trib. Torino 11.3.2015).
Pertanto, sul punto risulta necessario alcuni chiarimenti del CTU che saranno richiesti con separata ordinanza.
Quindi, si rende necessario procedere ad una parziale rinnovazione della CTU per la individuazione delle effettive rimesse solutorie sul conto ricalcolato ed espunto dalle poste illegittime considerando il motivo di appello incidentale della banca, che ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione sulla domanda di accertamento negativo relativamente a tutte le rimesse effettuate sul c/c n. 220222.0 nel periodo precedente il 19.10.2005 (ovvero nel periodo precedente il 10.4.2005).
10 Come ha avuto di precisare la Suprema Corte, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per il solo accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è
maturata la prescrizione (v. Cass. Sez. 1 n. 9756-24).
Il punto fondamentale risulta che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. E ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo.
Il Collegio ritiene che l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo.
In sostanza, la Suprema Corte afferma la sussistenza di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente. Cfr. anche . Cass. Sez.
1 n. 9756-24, richiamata dall'ord. n.16113/24: “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto
il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la
medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui
spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della
domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente
apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, 11 per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di
considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non
ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione,
sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.”
Dunque, l'istituto di credito aveva interesse a sollevare l'eccezione di prescrizione al fine di tutelare lo svolgimento futuro del rapporto.
Questo perché il saldo finale del conto, dopo la chiusura del rapporto, recherebbe con sé le conseguenze della mancata espunzione delle rimesse solutorie in relazione alle quali si sia rigettata l'eccezione di prescrizione, così falsando irrimediabilmente il rapporto di dare-
avere fra le parti contrattuali, che dalla pronuncia dichiarativa e di rettifica del saldo dovrebbe adottare quest'ultimo quale base per il successivo svolgimento del rapporto bancario.
Inoltre, rigettare l'eccezione di prescrizione, nell'aggirare l'art. 1422 nella parte in cui fa salva la prescrizione dell'azione di ripetizione, finirebbe per causare un evidente vulnus per la Banca, pur futuro ed eventuale rispetto all'accertamento dell'illegittimità delle clausole contrattuali.
In altri termini, nel riconoscere alla banca la facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione anche nell'ambito dell'azione di nullità si ottiene di impedire l'ottenimento di un saldo effettivamente viziato nella prospettiva futura/eventuale, della ripetizione dell'indebito.
Alla luce di ciò, acquista maggiore chiarezza quanto evidenziato dall'ordinanza 1163-2024
in ordine alla necessità di stabilire in questa sede “se esistano prelievi irripetibili per effetto
della maturata prescrizione. E ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo.”
Come si è visto, la decisione circa tali domande richiede una parziale rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado (ricalcolo sul saldo rettificato ed eccezione di prescrizione), al che si provvede con separata ordinanza.
Poiché nella fase di decisione, il giudice può pronunciare solo su alcune delle domande basato sull'esistenza di una oggettiva autonomia, se ritiene che per esse soltanto non sia
12 necessaria ulteriore istruzione e sulle stesse pronunciare sentenza non definitiva, se le altre risultano non immediatamente definibile, disponendo, con riferimento a queste ultime, la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione (per la quale provvede con separata ordinanza) come consentito dagli artt. 277 e 279 cod. proc. civ.,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, pronunciando in modo non definitivo sull'appello principale proposto da da , nonché Parte_1
sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_4
avverso la sentenza la sentenza n. 4015/2020 del Tribunale di Bari del
[...]
18/12/2020, pubblicata il 18/12/2020, così provvede:
1) Rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposto dall'appellante;
2) Rigetta la domanda di applicazione del tasso ultra-legale calcolato successivamente al
01/10/1992;
3) Rigetta la domanda di ricalcolo per l'usura sopravvenuta;
4) Provvede sulle ulteriori questioni, c.d. fido di fatto e eccezione di prescrizione, come da separata ordinanza disponendo la rimessione della causa sul ruolo;
5) Riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 14.05.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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