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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in grado di appello, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2107 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonino Matina e dall'Avv. Ida Francesca
Ginori;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Controparte_2
Bosurgi e dall'Avv. Simona De Septis;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace Crotone, n. 409/2022, depositata in data 08.04.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di aver sottoscritto con un Parte_1 Controparte_1
contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, per la somma complessiva di € 30.360,00, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 253,00 ciascuna, con decorrenza dal 01.01.2014; che al momento della sottoscrizione corrispondeva la somma complessiva di € 5.610,61, a titolo di commissioni per il perfezionamento del finanziamento, provvigioni e premi relativi a polizze assicurative;
che estingueva anticipatamente il finanziamento in data 01.12.2017 (allorquando
1 residuavano 72 rate), maturando il diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di commissioni, provvigioni e premi polizza, in proporzione alla durata residua del finanziamento al momento dell'estinzione, per un importo complessivo di € 3.366,37; che invece la restituiva la sola somma di € 364,32; che, a seguito Controparte_1 di reclamo, la per conto di rimborsava l'ulteriore somma di € Controparte_3 CP_4
1.036,25, residuando l'importo di € 1.965,80, ancora da rimborsare, in applicazione dell'art. 125 sexies T.U.B, vigente alla data di stipulazione del contratto (01.01.2014) – ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Crotone la Controparte_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza del proprio diritto alla restituzione dei costi non maturati del finanziamento, sia con riguardo alle commissioni sia con riferimento alle provvigioni non maturate e alle polizze assicurative, per un totale di € 1.965,80. A sostegno della domanda, ha assunto che in assenza di una chiara distinzione in contratto tra costi recurring e costi up front, tutti gli oneri applicati al finanziamento sono retrocedibili e che le polizze assicurative hanno perso la propria funzione al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, con la conseguenza che i relativi costi devono essere rimborsati da parte del finanziatore. ha resistito alle avverse deduzioni, esponendo che il Controparte_1
contratto per cui è causa distingueva chiaramente i costi up front da quelli recurring, prevedendo l'integrale rimborso di questi ultimi in caso di estinzione anticipata, in applicazione della normativa vigente, e che l'attore aveva già ottenuto, oltre che l'abbuono degli interessi per le rate a scadere, anche i rimborsi pro rata temporis sulle commissioni recurring.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Crotone – rilevata la conformità delle disposizioni contenute nel contratto alla normativa di settore e premessa la rimborsabilità dei soli costi legati alla durata del finanziamento – ha accertato l'avvenuto integrale rimborso di tali oneri (c.d. recurring) in favore dell'attore, rigettando dunque la domanda e compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello lamentando violazione Parte_1 dell'art. 125 sexies T.U.B., dell'art. 2033 c.c., degli artt. 33, 35 e 36 del Codice del consumo, nonché dell'art. 1370 c.c., in ragione dell'opacità delle clausole contrattuali che non distinguono chiaramente tra costi recurring e up front; erronea negazione della legittimazione passiva dell'appellata rispetto alla domanda di rimborso dei premi relativi alle polizze
2 assicurative stipulate;
erronea qualificazione, quali costi up front, delle commissioni corrisposte all'intermediario, potendo quest'ultimo svolgere attività ulteriori e diverse rispetto al perfezionamento del contratto;
omessa applicazione dei principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nel caso OR (Prima Sezione, Sent. dell'11.09.2019), secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dal rapporto di tali costi rispetto alla durata del finanziamento.
Ha concluso chiedendo: “1) Accogliere l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Crotone n. 409/2022 pubblicata il 08.04.2022, mai notificata, resa nel giudizio n. 1656/2018
R.G. e per l'effetto riformarla per i motivi di cui alla narrativa che precede;
2) Accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione del primo grado di giudizio ed in particolar modo,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Crotone accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del Sig. alla restituzione da parte di dei costi non Parte_1 Controparte_1
maturati del finanziamento dallo stesso sottoscritto ed estinto anticipatamente, tanto con riguardo alle commissioni, che alle provvigioni dell'intermediario non maturate e alle polizze assicurative vita e perdita dell'occupazione non godute e per l'effetto, Condannare la società convenuta alla restituzione di € 1.965,80 così calcolati: - € 364,32 ( Controparte_5 perfezionamento finanziamento) (€ 607,20/120*72) - € 1.102,07 (Provvigioni
[...] dell'intermediario) (€ 1.836,78/120*72) - € 364,32 ( Controparte_6
) (€ 607,20/120*72); - € 178,39 (Polizza Vita) (€ 297,31/120*72) - € 1.357,27
[...]
(Polizza Vita) (€ 2.262,12/120*72) e pertanto € 1.965,80 (€ 3.366,37 – € 364,32 - € 1.036,25 già restituiti) o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che le hanno interamente anticipate”.
L'appellata ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo: “a) rigettare l'avverso appello ed ogni avversa domanda;
b) condannare l'attore appellante sig. a rifondere Parte_1
a le spese e i compensi per la difesa in giudizio, oltre Iva Controparte_1
(non deducibile per la banca) e Cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”.
Con il primo, il terzo e il quarto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante ha in parte ribadito le doglianze spiegate in primo grado,
3 evidenziando come il contratto di finanziamento non contenga una chiara e intelligibile distinzione tra costi recurring e costi up front, ma solo una clausola volta a limitare il diritto del cliente/consumatore al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del finanziamento, la qual clausola, come chiarito dall'ABF, è inefficacie. Lamenta inoltre come non CP_1
indichi chiaramente nel contratto de quo quali siano le attività effettivamente riconducibili agli oneri ritenuti non rimborsabili, salvo elencare genericamente tali oneri al punto 2 delle
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, rendendo così ancor meno intelligibile il testo contrattuale per il consumatore. Invoca, infine, l'applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso OR (Prima Sezione, Sent. dell'11.09.2019), secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi connessi al finanziamento, a prescindere dalla loro riconducibilità alla durata del rapporto di credito.
Preliminarmente si evidenzia che, sebbene l'odierno appellante (il quale riveste la qualifica di consumatore) non abbia invocato in primo grado l'applicazione dei principi sanciti dalla sentenza (che come detto non distingue tra costi up front e costi recurring ai fini della CP_7
rimborsabilità), ciò non consente di considerare coperta da giudicato (come sostenuto dall'appellata) la questione relativa alla ripetibilità dei soli costi recurring, atteso che l'appellante in questa sede ha chiesto (conformemente al primo grado di giudizio) la ripetibilità di tutti i costi connessi al finanziamento e che è dovere del giudice applicare la normativa che di volta in volta viene in rilievo, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto.
Tanto chiarito, l'appello è fondato.
In punto di diritto si evidenzia che la Direttiva Europea n. 48 del 23.08.008 ha previsto il diritto del consumatore di conseguire la riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies T.U.B., il quale, nella formulazione vigente al momento della sottoscrizione del contratto per cui è causa, prevedeva: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al
4 rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.
In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto”.
Secondo le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza elaborate dalla Banca d'Italia, la norma consentiva la rimborsabilità dei soli oneri connessi alla durata del contratto (c.d. recurring), limitatamente alla vita residua del rapporto di finanziamento, quale conseguenza dell'estinzione anticipata;
era da considerarsi esclusa, invece, la ripetibilità dei c.d. costi up front, i quali remunerano un'attività espletata nella fase iniziale del rapporto, dunque già conclusa al momento della estinzione anticipata. Peraltro, si prevedeva il dovere del finanziatore di predisporre il testo contrattuale in modo tale da consentire una chiara individuazione dei costi up front e di quelli recurring; con la previsione che, in mancanza di una chiara distinzione, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.lgs n. 206/2005
(“in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”), il consumatore avrebbe avuto il diritto alla restituzione dell'intero importo delle singole voci secondo il criterio proporzionale.
Con la sentenza dell'11 settembre 2019 emessa nel noto caso OR, la Corte di Giustizia ha individuato la ratio della direttiva UE 2008/48 nella tutela del consumatore che si trova in condizione di inferiorità in relazione al professionista, nella fase dell'informativa precontrattuale e nella fase della negoziazione. Con tale arresto, la Corte di Giustizia ha affermato che la definizione di costo totale del credito disposta dall'art. 3, lett. g della direttiva
2008/48 non contiene alcuna limitazione alla durata del contratto di credito, con la conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione in misura proporzionale alla durata residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza distinzione tra costi recurring e costi up front; al contrario, limitare il diritto al rimborso – distinguendo costi ripetibili o non ripetibili – non garantisce adeguata tutela al consumatore nei confronti del professionista, il quale sarebbe stimolato a sfruttare la predisposizione unilaterale delle condizioni contrattuali, prevedendo costi up front più elevati al momento della conclusione del contratto e riducendo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
5 Nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, OR, C-383/18,
EU:C:2019:702, punti 31 e 32).
Successivamente, il D.L. n. 73/2021 (11 octies, comma 2) ha modificato l'art. 125 sexies
T.U.B., per adeguarlo alle statuizioni della sentenza Lextor, disponendo tra l'altro che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha “diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”, ma stabilendo che la nuova versione della disposizione si applica ai contratti stipulati in epoca successiva alla sua entrata in vigore, mentre per quelli antecedenti si applica la precedente versione e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza OR, l'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021, come conv., limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Come accennato, con la modifica dell'art. 125-sexies T.U.B., in termini strettamente fedeli alla sentenza OR, il legislatore ha inteso prevedere, in caso di estinzione anticipata, il diritto del consumatore alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up front). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallavano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, finiva col circoscrivere – per i contratti conclusi prima della
6 novella – il diritto del consumatore alla riduzione dei soli costi recurring, ponendosi in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti.
In proposito, la Corte Costituzionale ha precisato che compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce, non potendo nemmeno intervenire a posteriori per limitarne l'efficacia temporale;
di conseguenza, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della sentenza OR da parte dei singoli Stati membri.
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 11 octies, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies T.U.B. e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della
OR ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della norma in esame (il
25 luglio 2021), mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi prima di detta data. Di conseguenza, rilevato che il “comma 2 dell'art. 11 octies, con il suo peculiare riferimento alle norme secondarie, circoscrive il contenuto del precedente art. 125 - sexies, comma 1, t.u. bancario a un significato incompatibile con la sentenza OR" ed in particolare viola l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, e che “prima dell'intervento Cont legislativo del 2021 l'interpretazione conforme alla sentenza OR, sostenuta dall e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia” la Corte Costituzionale ha concluso per la illegittimità della norma, per l'appunto limitatamente al rinvio alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.
Da quanto esposto deriva che l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
OR, con obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione
Europea.
Alla luce di quanto detto, vanno rimborsati sia i costi up front che quelli recurring senza distinzione alcuna relativamente al periodo di sottoscrizione del finanziamento (v. Trib.
Napoli, n. 10538/2024).
7 La detta ricostruzione non è inficiata dalla sentenza della Corte Giustizia Unione Europea del
9 febbraio 2023 (resa con riferimento alla direttiva 2014/17) nella quale si è affermato che, in caso di rimborso anticipato, non possono includersi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
Invero, diversamente da quanto in precedenza ritenuto da questo Tribunale, ed all'esito di un rinnovato esame della questione (anche alla luce dei successivi orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità), deve ritenersi che la citata pronuncia abbia una portata limitata ai contratti di credito relativi a immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato, non estensibile tout court ai contratti di credito al consumo, come quello oggetto del presente giudizio.
Con la sentenza del 9 febbraio 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che nell'ambito della direttiva 2008/48, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. Diversamente, l'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/17, dispone che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il prospetto allegato alla direttiva, il quale prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Ciò consente di ridurre il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna, permettendo sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è connesso alla durata del contratto (v. sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza n. C- 555/2021 del 9 febbraio 2023).
Ne deriva che nell'ambito dei contratti di credito di immobili residenziali, il rischio di un comportamento abusivo del creditore è ridotto, con la conseguenza che non è contraria alla normativa eurounitaria una norma nazionale che, in caso di rimborso anticipato, escluda i costi posti a carico del consumatore indipendentemente dalla durata del contratto.
Del resto, la stessa sentenza C-555 (par. 26), per quanto riguarda la portata della nozione di
«riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, ribadisce quanto già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11
8 settembre 2019 (OR, C-383/18, EU:C:2019:702), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, ossia che “né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”.
La Corte prosegue affermando l'importanza del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (par. 27).
I principi espressi dalla medesima CGUE nella cd. OR sono dunque fatti salvi, posto che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio.
Più precisamente, se da un lato, con riferimento alla direttiva 2008/48, la Corte ha ribadito che il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, OR, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33); dall'altro, “conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. 35. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. 36. Di conseguenza, il
9 rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti
32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo
25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17” (sentenza C-555).
Anche la Corte di Cassazione ha affermato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, come concretizzato dalla direttiva 2008/48, ribadendo che il “sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile
2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63)”. Richiamando i Per_1 Persona_2
principi espressi dalla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha evidenziato lo sforzo della normativa interna ed europea volto a garantire un'elevata protezione del consumatore, dal cui esame "si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB" (Corte Cass. n. 1951/2023).
Tali principi restano fermi anche alla luce dell'intervento normativo di cui al D.L. 13 giugno
2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 103 del 2023, il quale modificava l'articolo 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/21, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 prevedendo che "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato".
Tale disposizione – che escludeva il diritto del consumatore al rimborso dei costi up front connessi al finanziamento in caso di estinzione anticipata, relativamente ai contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021) e, con riferimento agli oneri recurring, indicava
10 quale criterio di calcolo dei costi rimborsabili il c.d. costo ammortizzato – è stata subito modificata dal successivo D.L. n. 104 del 2023 il quale ha annullato le restrizioni al rimborso totale introdotte con la L. n.103/23 stabilendo (all'art. 27): "All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte"".
È stata dunque ripristinata la regola per cui, in materia di contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi, comprensivi di interessi e spese, sostenuti in relazione al contratto.
Orbene, posto che, alla luce della sentenza OR, il consumatore ha diritto a vedersi rimborsato il costo totale del credito, in tale costo devono includersi anche le remunerazioni connesse all'erogazione del credito e richieste da un terzo, come la commissione di intermediazione. Invero, la circostanza che la società finanziaria si sia avvalsa di un terzo nella gestione della produzione dei contratti o di personale interno non deve assumere rilevanza per il consumatore, il quale può, pertanto, includere l'onere della provvigione al mediatore creditizio ai fini della riduzione del costo totale del credito. Al riguardo, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, essendo venuta meno, a seguito della sentenza la distinzione tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata del CP_7 contratto, deve ritenersi che l'autonomia organizzativa e negoziale del finanziatore non possa ricadere sul consumatore, il quale ha diritto di conteggiare l'onere della provvigione al mandatario del credito e all'intermediario del credito ai fini della riduzione del costo totale del credito. Ne deriva che se la pretesa della commissione d'intermediazione al tempo della conclusione del contratto non è illegittima, la stessa non può avere altro effetto se non di anticipare un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con il conseguente obbligo, nel caso di estinzione anticipata, di restituzione delle quote non maturate. Peraltro, è irrilevante che la commissione prelevata sia stata effettivamente versata
11 all'intermediario del credito, posto che la regola di giudizio espressa nella sentenza CP_7 opera indipendentemente dall'esistenza di un abuso o di una pratica scorretta od opaca del finanziatore (cfr. Trib. Torino, n. 556/2024; ord. Trib. Torino del 06.04.2023; Trib. Catanzaro
n. 1349/2023).
Ancora, anche con riferimento alle provvigioni corrisposte a terzi, deve affermarsi che tutti gli oneri anticipati, compresi quelli corrisposti a terzi, sono inclusi nel montante lordo del finanziamento e sono trattenuti dal finanziatore come costi per arrivare al “netto ricavo” erogato, dunque sono rimborsati dal consumatore al finanziatore con il versamento delle rate.
Invero, la riduzione degli oneri ex art. 125 sexies T.U.B. comporta il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente una minor somma di denaro;
ne deriva che se il finanziatore non conteggia la riduzione dei premi assicurativi, provvigioni e altri oneri, riceve di fatto – a titolo di rimborso anticipato del finanziamento – una somma in parte priva di causa debendi, dunque è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione passiva rispetto all'azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell'intermediario del credito è correttamente proposta nei confronti del finanziatore (in termini Trib. Torino, n. 556/2024).
Con riferimento al contratto in oggetto, si evidenzia che lo stesso, completo del modulo
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che ne costituisce parte integrante, elenca al punto 2 di detto modulo tutti i costi del credito e, con riguardo alle commissioni e provvigioni oggetto di causa, distingue: I) le “Commissioni a in qualità di mandataria CP_5 del Finanziatore” che sono distinte in due separate voci di costo (pari ad € 607,20 ciascuna), ossia da un lato quelle “per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria (punto 2, lett. a) e, dall'altro lato, quelle “per la gestione del finanziamento (punto
2, lett. b); II) le “Provvigioni all'Intermediario del credito” (punto 2, lett. c).
Il contratto, al punto 4 del modulo, conferma il diritto del cliente di ottenere il rimborso di taluni oneri (ivi incluse le commissioni per la gestione del finanziamento) e la non CP_5
rimborsabilità di altri, precisando che “Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri di cui alle lett. a) Commissioni a in CP_5
qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, c)
Provvigioni all'intermediario del credito, d) Imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento”.
12 In disparte la chiarezza di tali previsioni, e considerata la riportata riflessione giurisprudenziale, la clausola che esclude la ripetibilità delle commissioni e delle provvigioni
è in ogni caso nulla in quanto contraria a norma imperativa ai sensi dell'art. 127 T.U.B. e deve essere automaticamente sostituita ex art. 1419, comma 2, c.c. con l'art. 125 sexies T.U.B. che, al momento della conclusione del contratto ha imposto per effetto della sentenza OR la restituzione dei costi posti a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito indipendentemente dal distinguo tra costi ripetibili e non ripetibili (Trib. Bologna, n.
1847/2023; Catanzaro n. 1349/2023).
Con riferimento alla quantificazione degli importi rimborsabili, il criterio pro rata temporis risulta quello più favorevole al cliente rispetto al sistema della “curva degli interessi” (detto anche costo ammortizzato), in quanto più agevole e dunque maggiormente aderente allo spirito della sentenza garantendo la migliore tutela del contraente debole. Il criterio CP_7
del pro rata temporis risulta più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla
Corte di Giustizia nella citata sentenza OR (Trib. Torino, n. 570/2024).
Da ultimo, anche il motivo di appello relativo alla ripetibilità dei premi assicurativi versati merita accoglimento. Il contratto prevede che in caso di estinzione anticipata non siano ripetibili i premi assicurativi corrisposti per il rischio vita e il rischio impiego. Trattatasi, tuttavia, di oneri dipendenti dalla durata del rapporto e divisibili ratione temporis, di cui pertanto il consumatore ha diritto alla restituzione per la quota di competenza non maturata al tempo dell'estinzione anticipata. Sussiste infatti un evidente collegamento negoziale tra il finanziamento e le polizze in questione, obbligatorie per legge nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto (art. 54 D.P..R. 180/50), di modo che il rimborso anticipato del prestito comporta naturalmente, secondo la regola simul stabunt simul cadent, la cessazione del rischio assicurato e del rapporto assicurativo. Pertanto, anche la clausola che esclude la ripetibilità del premio nel caso di estinzione anticipata è in conflitto con il diritto sancito dall'art. 125 T.U.B., non derogabile se non in senso più favorevole al cliente (art. 127
T.U.B.), e deve pertanto ritenersi affetta da nullità.
Deve essere affermata la legittimazione passiva del finanziatore per la restituzione del premio non goduto deve. Al riguardo, secondo la giurisprudenza dell'ABF (cfr. Collegio
13 coordinamento 28.4.2017 n. 4483) “va senz'altro disattesa, come già ritenuto dal Collegio rimettente, la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ai sensi dell'art. 22 L. n. 221/2012, (di conversione del D.L. n. 179/2012). Ciò in quanto gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati), quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Deve quindi essere confermato e ribadito il consolidato orientamento dell'AR RI (fra le molte, nn. 5566/2015 e 6047/2014; CP_9
Collegio di coordinamento, n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo”.
La circostanza che, rispetto al premio assicurativo, il soggetto percipiente e tenuto alla restituzione è l'impresa assicuratrice (cfr. art. 22 comma 15-quater d.l. 179/2012), non consente di negare la legittimazione passiva del finanziatore. Invero, l'art. 125 sexies T.U.B. conferisce al consumatore un elevato livello di protezione improntato al principio di effettività, che non può essere pregiudicato dall'art. 22, comma 15-quater d.l. 179/2012, posto che da un lato il tenore letterale della norma non esclude, in caso di estinzione anticipata,
l'obbligo del finanziatore di conteggiare il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale;
dall'altro, l'art. 22 comma 15- quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per pervenire ad una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore. Ne deriva che se nel conteggio di estinzione non è accordata la riduzione dei premi assicurativi non goduti o tale riduzione è inferiore alla giusta misura, il finanziatore finisce con il ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma parzialmente priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell'impresa di assicurazione (Trib. Torino, n. 3311/2023).
Per tutto quanto esposto, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda di ripetizione formulata dall'appellante. Di conseguenza, considerando corretto il conteggio in merito alla differenza tra gli oneri dovuti e quelli già corrisposti, l'appellata deve essere condannata al pagamento della somma di € 1.965,80, oltre interessi ex art. 1284
14 comma 4 c.p.c. dalla proposizione della domanda nel primo grado di giudizio (non sussistendo mala fede dell'accipiens) sino al soddisfo.
Considerata la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da Pt_1
e condanna al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1 Pt_1
della somma di € 1.965,80, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla
[...]
proposizione della domanda nel primo grado di giudizio sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Crotone, li 04.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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