TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3507 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Sandra Macis, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Birori nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Federica Diana, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 14.11.2024, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e coniugatisi in Tresnuraghes il 09.09.2000 con rito Parte_1 CP_1 concordatario, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno esposto, per quanto di stretto rilievo, di lavorare alle dipendenze, rispettivamente, del Controparte_2
(come ufficiale dell'Esercito) e della Confesercenti S.r.l. di Macomer (come contabile- amministrativa), di essere economicamente autonomi, che la casa coniugale era di esclusiva
1 proprietà dell' e che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze Pt_1 caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12.05.2025.
§§§
La domanda delle parti deve essere accolta, in quanto può dedursi dalla manifestazione della volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto) e ribadita nell'interesse dei coniugi nelle note di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, concernenti soli diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale,
1) pronuncia la separazione di (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
); C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tresnuraghes di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 3 – Parte II – Serie A – anno 2000, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
1. I coniugi , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
28/5/1970, vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. si obbliga a corrispondere a , entro il termine di 60 giorni dal Parte_1 CP_1 deposito dell'omologa, la somma di euro 450,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento per un periodo di 24 mesi, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
e congiuntamente stabiliscono, a definizione dei rapporti di natura economica e patrimoniale nascente dal matrimonio, come meglio descritti in premessa, l'assegnazione
a favore della sig.ra della somma di € 80.000,00 (ottantamila/00); CP_1
3. la somma di euro 80.000,00 (ottantamila euro) sarà corrisposta secondo la seguente ripartizione: parte della somma sarà prelevata dal conto deposito amministrativo cointestato n. 16000220, costituito da titoli a media e lunga scadenza che verranno suddivisi in misura del 50% tra le parti e la restante parte, sino alla concorrenza della somma pattuita, sarà prelevata dal conto corrente bancario cointestato con contestuale chiusura del suddetto, con l'impegno di entrambi i coniugi, entro 60 giorni dal deposito del presente ricorso e non oltre il termine di 60 giorni dall'omologa della separazione, di dare incarico autonomamente al , filiale di Macomer, di eseguire la Controparte_3 suddivisione e l'assegnazione della somma di 80.000,00 (ottantamila euro) come sopra indicata;
2
4. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, lett. b), L. n. 1185/1967, i coniugi si concedono sin d'ora espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
5. spese legali del presente procedimento interamente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3507 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Sandra Macis, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Birori nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Federica Diana, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 14.11.2024, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e coniugatisi in Tresnuraghes il 09.09.2000 con rito Parte_1 CP_1 concordatario, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno esposto, per quanto di stretto rilievo, di lavorare alle dipendenze, rispettivamente, del Controparte_2
(come ufficiale dell'Esercito) e della Confesercenti S.r.l. di Macomer (come contabile- amministrativa), di essere economicamente autonomi, che la casa coniugale era di esclusiva
1 proprietà dell' e che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze Pt_1 caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12.05.2025.
§§§
La domanda delle parti deve essere accolta, in quanto può dedursi dalla manifestazione della volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto) e ribadita nell'interesse dei coniugi nelle note di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, concernenti soli diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale,
1) pronuncia la separazione di (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
); C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tresnuraghes di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 3 – Parte II – Serie A – anno 2000, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
1. I coniugi , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
28/5/1970, vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. si obbliga a corrispondere a , entro il termine di 60 giorni dal Parte_1 CP_1 deposito dell'omologa, la somma di euro 450,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento per un periodo di 24 mesi, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
e congiuntamente stabiliscono, a definizione dei rapporti di natura economica e patrimoniale nascente dal matrimonio, come meglio descritti in premessa, l'assegnazione
a favore della sig.ra della somma di € 80.000,00 (ottantamila/00); CP_1
3. la somma di euro 80.000,00 (ottantamila euro) sarà corrisposta secondo la seguente ripartizione: parte della somma sarà prelevata dal conto deposito amministrativo cointestato n. 16000220, costituito da titoli a media e lunga scadenza che verranno suddivisi in misura del 50% tra le parti e la restante parte, sino alla concorrenza della somma pattuita, sarà prelevata dal conto corrente bancario cointestato con contestuale chiusura del suddetto, con l'impegno di entrambi i coniugi, entro 60 giorni dal deposito del presente ricorso e non oltre il termine di 60 giorni dall'omologa della separazione, di dare incarico autonomamente al , filiale di Macomer, di eseguire la Controparte_3 suddivisione e l'assegnazione della somma di 80.000,00 (ottantamila euro) come sopra indicata;
2
4. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, lett. b), L. n. 1185/1967, i coniugi si concedono sin d'ora espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
5. spese legali del presente procedimento interamente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
3