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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZ IONE CIV ILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo iscritto al n. 3377/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
TRA
c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Rossana Perillo (c.f. ); C.F._2
AT T R I C E
E
(p. IVA , codice fiscale non Controparte_1 P.IVA_1
indicato), costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, dr. Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., nonché di delibera di G.C. n. 78 dell'8/11/2024, dall'Avv.
Antonio Mongelli (c.f. ); C.F._3
CO NV EN U TO
NONCHÉ
n. 3377/2024 R.G.AA.CC. c. di +1 Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_1 CP_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
, costituitasi in persona del presidente pro tempore della Controparte_3
giunta regionale, rappresentata e difesa in virtù di procura per notaio di Persona_1
Baran d'Ischia del 14/3/2018, rep. n. 33.646, racc. n. 15.752) dagli Avv.ti Anna Carbone
(c.f. ) e Maria Vittoria De Gennaro (c.f. C.F._4
) C.F._5
CO NV EN U TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 16/7/2024, ha Parte_1
esposto che:
- era comproprietaria, unitamente a e , del fondo sito CP_4 Controparte_5
nel Comune di riportato in catasto al foglio 3, particelle n. 360 (di are 8) e n. CP_1
484 (di are 4);
- tale fondo era stato oggetto di espropriazione nell'anno 2015 per lavori di consolidamento idrogeologico del centro abitato (costruzione di un muro di contenimento e altro) finanziati dalla con i fondi del POR;
Controparte_3
- in tale occasione la sola comproprietaria era stata convocata in Controparte_5
Comune ed aveva sottoscritto un atto di cessione volontaria.
Ha chiesto pertanto che le venisse “riconosciuta la sua quota relativa all'indennità espropriativa ma che sia determinato e risarcito il deprezzamento del fondo residuo a causa della attuazione del piano di risanamento dell'opera Pubblica.
Nella specie tale opera trattasi di un muro di contenimento lungo tutto il confine che non solo interclude il passaggio alla pubblica via dell'intero fondo ma che ne riduce il valore, la capacità edificatoria, la panoramicità e l'insalubrità, così come il ctu potrà accertare.
Tale pregiudizio rientra nell'indennità di esproprio che ricomprende l'indennità e il residuo deprezzamento”; ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: “accertati i fatti di causa Voglia l'adita Corte D' Appello quantificare attraverso la nomina di un consulente tecnico d'ufficio l'esatta liquidazione dell'indennità di esproprio ed relativo deprezzamento del terreno a seguito dello stesso e di conseguenza le quote spettanti ai singoli eredi.
Voglia la Corte di Appello adita accertata la reale quantificazione dell'indennizzo revocare quanto determinato ai fini monetari dall'ente con il decreto del 15-06-2027 n°
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(già Prima sezione civile bis)
prot 1534 e disporre il pagamento dell'effettivo indennizzo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
Si è costituita la con comparsa depositata l'8/11/2024, Controparte_3
eccependo la litispendenza con un altro giudizio promosso dalla innanzi al Pt_1
Tribunale di Avellino (n. 204/2023 r.g.) per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima, la decadenza dalla possibilità di proporre opposizione ex art. 54
d.P.R. 327/2001 per decorso del relativo termine e, comunque, la prescrizione;
ha infine rappresentato la propria estraneità alla vicenda, avendo provveduto solo al trasferimento dei fondi in favore del onde consentire la realizzazione dell'opera. Ha rassegnato CP_1 le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della domanda per duplicazione della stessa e litispendenza innanzi ad altra Autorità Giudiziaria ex art.39 c.p.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
- in subordine, dichiarare la decadenza della domanda e la prescrizione del diritto;
in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
- nel Controparte_3
merito, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Il tutto con il favore delle spese di lite”.
Si è costituito il con comparsa depositata il 9/11/2024, deducendo che: CP_1
- il terreno era stato espropriato dopo che l'indennità di esproprio era stata concordata con la proprietaria;
Controparte_5
- la aveva promosso un altro giudizio, ancora pendente innanzi al Tribunale Pt_1 di Avellino, per ottenere il risarcimento dei danni prodotti dall'occupazione illegittima e dall'interclusione della parte residua del fondo;
- ricorreva pertanto la litispendenza con tale giudizio;
- la copia notificata del ricorso non recava la firma digitale;
- la controversia rientra nella giurisdizione del G.A.;
- l'opposizione ex art. 54 d.P.R. 327/2001 è comunque inammissibile, in quanto può essere proposta dal solo proprietario per contestare la congruità dell'indennità, mentre non può avere ad oggetto il risarcimento dei danni;
- , madre di , alla quale era stato comunicato Controparte_5 Parte_1
l'avvio del procedimento di espropriazione per pubblica utilità aveva dichiarato che non vi erano altri comproprietari;
- in ogni caso quand'anche la TE avesse partecipato al procedimento ablatrio n. 3377/2024 R.G.AA.CC. c. di +1 Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_1 CP_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
l'esito non avrebbe potuto essere differente;
- la era comunque decaduta dalla facoltà di proporre l'opposizione essendo Pt_1
decorso il relativo termine;
- i diritti vantati erano comunque estinti per prescrizione.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-in primis sul piano processuale, valutare le conseguenze dell'omessa sottoscrizione del ricorso notificato;
- dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- in ogni caso, dichiarare la litispendenza della causa ex art. 39 cpc stante la pendenza della stessa causa innanzi al Tribunale di Avellino;
- in ogni caso e nel merito, dichiarare inammissibile il ricorso di cui al presente giudizio per violazione dell'art. 54 dpr 327/2001;
- in subordine rigettare la domanda attorea per intervenuta decadenza/prescrizione del preteso diritto;
-in ogni caso e in via subordinata, rigettare la domanda di TE per infondatezza per tutti i motivi di cui innanzi;
-in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
All'esito della discussione, tenutasi all'udienza del 1° aprile 2025, il Consigliere istruttore si è riservato di riferire al collegio.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1.1 Preliminarmente va rilevato la mancanza della firma digitale sulla copia notificata del ricorso non produce conseguenze, in quanto la stessa è presente sul ricorso depositato nel fascicolo telematico e non potevano esservi dubbi circa la provenienza dal difensore della tenuto anche conto della notifica eseguita tramite posta elettronica Pt_1
certificata (Cass. 10450/2020; Cass. 20817/2006).
1.2 Sempre preliminarmente va esclusa la litispendenza, con il processo promosso dalla nei confronti delle medesime parti innanzi al Tribunale di Avellino, Sebbene Pt_1
la vicenda sostanziale oggetto di entrambi i giudizi sia la medesima, sia il petitum che la causa petendi sono differenti, giacché nel presente processo si chiede l'accertamento dell'indennità di esproprio che si assume spettante alla mentre quello pendente Pt_1
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(già Prima sezione civile bis)
innanzi al Tribunale di Avellino ha ad oggetto il risarcimento dei danni provocati dall'occupazione del suolo e dalla sua interclusione conseguente all'esproprio ritenuto illegittimo. È evidente, quindi, che non ricorre affatto la litispendenza che richiede identità di cause e dunque di soggetti, di petitum e di causa petendi (ex multis, Cass.
10195/2002).
1.3 Non si comprende infine l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal dal momento che la presente controversia ha ad oggetto la determinazione CP_1 dell'indennità che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza della Corte d'Appello (art. 29 d.lgs. 150/2011).
2. Passando al merito della controversia, va premesso che, nel caso di specie, non
è intervenuta la cessione volontaria del terreno da parte della . Ed infatti, la CP_5
stessa ha solo sottoscritto un atto unilaterale (per scrittura privata) denominato
“dichiarazione di cessione volontaria di immobili”, datato 19/2/2015, che non è idoneo al trasferimento del bene. Non a caso, in data 15/6/2017 è intervenuto il decreto di esproprio.
Per tale ragione deve ritenersi che si sia verificato il cd. concordamento dell'indennità
(ipotesi non espressamente disciplinata dal d.P.R. 327/2001) attraverso l'accettazione da parte della Discepolo dell'indennità offerta (e precedentemente concordata).
Orbene, quanto meno il concordamento dell'indennità (non anche il decreto di esproprio) sarebbe privo di efficacia qualora l'accordo non fosse intervenuto tra tutti i comproprietari;
in tal caso, ben potrebbe, in astratto, la comproprietaria che non ha partecipato all'accordo proporre opposizione alla stima. Sennonché, nel giudizio di opposizione alla stima solo per i soggetti indicati nel decreto di esproprio opera il riconoscimento in via presuntiva della proprietà del bene espropriato che li solleva dall'onere di fornire la relativa prova (Cass. 1488/2011); nel caso di specie, al contrario,
si afferma proprietaria del bene espropriato in contrasto con quanto Parte_1
risulta dagli atti della procedura espropriativa e dunque deve dimostrare il proprio diritto di proprietà (Cass. 13115/2004). La stessa, tuttavia, ha inteso fornire tale prova attraverso il deposito di due fotografie che ritraggono delle visure catastali senza alcuna attestazione di conformità. Orbene - pur prescindendo dalla singolare modalità di raffigurazione del documento - la visura catastale, da sola, non è idonea a fornire la prova della proprietà, essendo invece necessario il titolo di proprietà (Cass. 9096/1991).
A ciò deve aggiungersi che le immagini depositate ritraggono una visura relativa n. 3377/2024 R.G.AA.CC. c. Comune di +1 Pag. 5 di 7 Parte_1 CP_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
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a due immobili riportati in catasto al foglio 3 particella 369 sub 10 e sub 11 (dei quali risulta proprietaria per la quota di 1/6) che non corrispondono quindi ai Parte_1
al terreno oggetto di espropriazione;
ed una visura relativa a dei terreni riportati in catasto al foglio 3 particelle 360, 1398 (ex 484) e 1399 (ex 484). Questi ultimi terreni (in particolare la particella 1399) corrispondono effettivamente a quelli oggetto di esproprio, ma dalla stessa visura risultano intestati per una metà agli eredi di e per l'altra Persona_2
metà agli eredi di senza alcuna altra indicazione. Persona_3
Per tutto quanto esposto, deve ritenersi che con tale documentazione non sia stato dimostrato che - che non viene indicata negli atti della procedura Parte_1
espropriativa – sia comproprietaria del terreno espropriato. La stessa non ha quindi dimostrato di essere legittimata a proporre l'opposizione alla stima che va pertanto rigettata.
È appena il caso di aggiungere, ad abundantiam, che nei confronti della CP_3
l'opposizione non avrebbe dovuto in ogni caso essere proposta, non essendo
[...] quest'ultima coinvolta nella procedura espropriativa, in quanto mera finanziatrice dell'intervento di consolidamento idrogeologico.
3. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi - in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato – in complessivi € 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1.550 per la fase istruttoria, € 1.750 per la fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
1. rigetta l'opposizione alla stima;
2. condanna al pagamento, in favore del e Parte_1 Controparte_1
della delle spese del presente giudizio che liquida, per Controparte_3
ciascuno dei convenuti, in Euro 5.100 per compenso professionale ed Euro 765 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
n. 3377/2024 R.G.AA.CC. c. +1 Pag. 6 di 7 Parte_1 CP_1 CP_1 Dr. Giovanni Galasso
n. 3377/2024 R.G.AA.CC.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Dr.ssa Caterina Molfino
c. di +1 Pag. 7 di 7 Parte_1 CP_1 CP_1