Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 22 dicembre 1989, n. 411
Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1989, n. 411
Versione
31 dicembre 1989
31 dicembre 1989
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2025, n. 1916
- Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 631
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 507
- TAR Genova, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 187
- Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2026, n. 203
- Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441