Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14278/2024 R.G. Lav.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Giordano e Salvatore Orefice, con elezione di domicilio in Napoli alla Via Privata detta Maffettone n. 8, presso lo studio degli stessi, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con elezione di domicilio in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55.
RESISTENTE
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il , Controparte_1 premettendo di aver prestato servizio come docente di sostegno della scuola primaria presso le seguenti istituzioni scolastiche: Istituto Comprensivo F. Mastriani dal 26/09/2018 al
30/06/2019; dal 07/10/2019 al 30/06/2020; Controparte_2
dal 03/11/2020 al 31/08/2021; Controparte_2 CP_2
Comprensivo F. Mastriani dal 07/09/2021 al 30/06/2022; Comprensivo F. Mastriani CP_2 dal 12/09/2022 al 30/06/2023; Comprensivo F. Mastriani dal 12/09/2023 al 30/06/2024. CP_2
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di
€ 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la
1
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse “previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c.- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la Pagina 6 di 6 formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, condannarsi il al pagamento della somma di € 3.000,00 o di Controparte_1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”; con condanna della convenuta al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Con memoria depositata il 19.05.2025 si costituiva il Controparte_1 eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, essendo competente il G.A., la prescrizione del beneficio invocato relativamente all'annualità
2018/2019; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per
2 l'equiparazione. Concludeva quindi per sentire: “in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria
Amministrativa; dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla percezione del 'bonus docente' per l'a.s. 2018/19; nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto”. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. C.p.c.
Con nota di deposito del 9.06.2025 l'istante ha versato in atti contratto di docenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza dal 13.09.2024 e cessazione al CP_ 30.06.2025, presso “ di Napoli. Controparte_4
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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Va, preliminarmente, verificata la giurisdizione del Giudice ordinario, la cui valutazione è stata sollecitata dalla parte convenuta.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne Controparte_1 consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014
e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Va quindi disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Ciò posto e venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto salvi i limiti della parziale prescrizione del diritto azionato secondo quanto di seguito illustrato.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
3 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
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, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali
a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei
4 docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica
“annuale”, di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle “ore” svolte.
5 Ciò posto, nella fattispecie in esame deve evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. contratto di docenza in atti).
La ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati) rispetto agli anni dedotti in ricorso, di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuali (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica”, sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento a tutte le annualità scolastiche per le quale si chiede il riconoscimento.
Parte resistente ha eccepito, in memoria, l'estinzione del diritto della ricorrente per decorso del termine quinquennale di prescrizione con riferimento ai crediti relativi all'anno scolastico
2018/2019, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
Nella fattispecie, risulta, dalla documentazione prodotta, che la ricorrente ha inoltrato alle
Amministrazioni convenute pec in data 21.05.2024, contenete diffida ad adempiere a quanto poi oggetto di giudizio (cfr. in atti).
Orbene, la Corte di Cassazione, nella decisione già richiamata, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto
a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”.
Ha pertanto posto il seguente principio di diritto: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
6 Sulla scorta dei principi autorevolmente affermati, la domanda della ricorrente non può essere accolta con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per intervenuta prescrizione del diritto, in mancanza di atti interruttivi anteriori alla pec del maggio 2024, epoca in cui, avuto riguardo alla data di conferimento dell'incarico di supplenza per l'indicata annualità
(26.09.2018), il quinquennio era già decorso.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va precisato, tuttavia, che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione de qua, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma
121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon
7 andamento dell'amministrazione scolastica.
In tali termini, va accolta la domanda.
Quanto alle spese, è appena il caso di osservare che” La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa” (Cass. Ordinanza 19 ottobre 2022 n.
30729).
Nella fattispecie, le spese vengono compensate nella misura di un terzo, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, della natura seriale della controversia e dell'attività processuale svolta;
nella restante parte, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto di d usufruire, nel Parte_1 rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2) per l'effetto ordina all'Amministrazione convenuta di provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui sub 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese nella misura di un terzo e condanna il Controparte_1
, in persona del alla rifusione dei residui due terzi delle spese, due terzi
[...] CP_6 che liquida in € 900,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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