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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 579/2023 R.G.A.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
L'anno 2025 il giorno 26 marzo, davanti alla Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, con l'assistenza del cancelliere, d.ssa C. Camarda, composta dai signori:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra
, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Giosuè Parte_1
, in persona dell'Amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. , agente nella spiegata qualità ed in proprio, quale C.F._1 coob ché personalmente, sempre quale fideiussore, CP_1
nata a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._2 tati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alber atania, Cod. Fisc. , ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello C.F._3 stesso pro le Vittorio Veneto n° 42, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti fax. 095.7110223 – PEC:
Email_1
-Appellanti- contro
“ , in persona del legale Controparte_2
r eni n° 3, Cod.Fisc/P.I. CP_2
(PEC: t); P.IVA_2 Email_2
-Appellata
[...]
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_3 ge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Curtatone n° 3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A.
1 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al P.IVA_3
n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi del CP_4 regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di pro 018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. 57298/racc. Persona_1
29003 da oggi seguito di CP_5 Parte_3 atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. in Persona_2
Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653 con sede in San Donato ne Europea n. 6°-6B, capitale sociale euro 1.000.000,00= i.v. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , società con unico socio nonché soggetta a P.IVA_4 direzione e coordinamento in persona del suo procuratore Controparte_6 speciale, Avv. , cembre 1983, codice fiscale CP_7 [...] cura con firma autenticata dal Notaio Dott.ssa C.F._4 Per_3 di Milano in data 21.11.2019 Rep. 1083 Racc. 686), rappresentata e difesa
[...]
Maurizio Parisi, (cod.fis. – PEC C.F._5
, per mandato rila legge domicilio Email_3
o di posta elettronica certificata;
-Interveniente ex art. 111 c.p.c.-
§§§ rilevato che la presente causa è stata rinviata alla data del 25.03.2025, per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con le formalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine fino al 15 marzo 2025 per il deposito di note conclusive;
rilevato che in data 12.03.2025, l'interveniente ha depositato note illustrative CP_3
e che in data 24.03.2025 parte appellante note scritte di trattazione, sostitutive dell'udienza; la Corte di Appello, in esito alla camera di consiglio (svoltasi con il collegamento da remoto dei consiglieri dott. Sabatini e dott. Scolaro), pronuncia la seguente sentenza con contestuale motivazione, mediante deposito telematico;
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ragioni di fatto e di diritto.
In data 25 luglio 2023, si costituivano in questo giudizio gli appellanti, + Parte_1
2, depositando atto di appello proposto nei confronti di Controparte_2
avverso la sentenza n. 66/2023 resa inter partes dal Tribunale di Barcellona P.G., in
[...] ne di giudice unico, nel giudizio portante il R.G. n. 2031/2013, pubblicata in data 25.01.2023, in pari data comunicata dalla cancelleria e mai notificata, avente ad oggetto accertamento negativo, declaratoria di nullità dei contratti bancari e delle fideiussioni che 2 li assistono e ripetizione di indebito, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando e decidendo la predetta causa, ha così deciso: “……
PQM
….il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accerta che: 1)il saldo del c/c 12944 al 31.3.2013 è pari ad € -49.062,16; 2) il saldo del c/c 13745.66 al 31.3.2013 è pari ad € - 113.014,89; 3) il saldo del c/c anticipi 12945 all'8.5.2009 è pari ad € 12.189,82; dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito; rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa interamente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u..….”.
Al suddetto atto di appello venivano allegati e prodotti in giudizio i seguenti documenti:
“1) Copia conforme Sentenza n. 66/2023; 2) Copia Fideiussione;
3) Copia relazione tecnica (CTP); 4) Copia relazione tecnica integrativa a seguito di costituzione in giudizio della banca;
5) Copia osservazioni alla bozza di CTU;
6) Provvedimento n° CP_4
55/2005; 7) Fascicolo di parte del giudizio di primo grado”.
Al momento della costituzione, gli appellanti depositavano altresì gli atti informatici relativi alla notifica dell'atto di appello alla , effettuata Controparte_2 sia personalmente che presso il difenso ado, Avv. Maurizio Parisi.
Con atto depositato telematicamente in data 05.03.2024, si costituiva per la controparte,
, società unipersonale, dichiaratasi cessionaria di Controparte_3 [...]
, e per essa quale procuratrice la Controparte_2 Parte_3
quale premetteva che “la sente
[...] CP_5 stata resa in un processo (R.G. n° 1525/2013) che ha visto assolutamente estranea
, ogg in quanto resa in Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_8
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque disporre con qualunque altra statuizione il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza (svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) il Consigliere Istruttore, preso atto della richiesta di parte appellante di riunione ad altro separato giudizio (n. 585/23 R.G.) pendente tra le spese parti, proposto da
[...]
avverso la medesima sentenza, rinviava il processo alla data del 1 CP_3 mente slittata al 18 ottobre 2024, data in cui risultava fissata il procedimento menzionato, pendente dinanzi ad altro Consigliere Istruttore.
All'esito dell'udienza “a trattazione scritta” del 18 ottobre 2024, il Consigliere Istruttore, preso atto delle opposte posizioni processuali e dei rilievi mossi dalla società CP_3 costituita, secondo cui sarebbe stata impugnata una sentenza (aven
[...] resa nel giudizio n. 1525/13 R.G.) diversa rispetto a quella oggetto del proc. n. 585/23 R.G.A., ritenuti non sussistenti, allo stato, i presupposti per la chiesta riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. invocata da parte appellante, disponeva procedersi ai sensi degli artt. 350
3 bis e 350, terzo comma, c.p.c., alla discussione orale della causa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 bis, comma 2, c.p.c., con concessione alle parti di termine per la precisazione delle conclusioni e di successivo termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza dinanzi al Collegio, che veniva fissata per la data odierna, 17 febbraio 2025.
All'udienza del 17 febbraio 2025, sentiti i procuratori presenti, la Corte di Appello su istanza del difensore degli appellanti, rinviava la causa all'udienza del 25.03.2025, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione ex art. 281 sexies, c.p.c. concedendo alle parti termine fino al 15.03.2025 per il deposito di eventuali note illustrative.
In data odierna, scaduto il termine ex art. 127 ter c.p.c., la Corte, in esito alla Camera di Consiglio, provvede come segue, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter, ultimo comma, ultima parte, c.p.c. a mente del quale “il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.
§
Ritiene la Corte che l'appello debba essere dichiarato inammissibile, per i motivi di cui si dirà.
Intanto, occorre precisare, che alla luce della posizione assunta dagli appellanti sin dalla costituzione in giudizio, non vi è dubbio che l'attività difensiva esercitata sia volta ad impugnare la sentenza n. 66/2023 resa nel giudizio n. 2031/2013, pubblicata in data 25.1.2023, tra gli appellanti indicati in epigrafe e la Controparte_2
.
[...]
Ciò lo si ricava dall'avere la parte appellante depositato in atti l'atto di appello formulato avverso la suindicata sentenza n. 66/23 (quest'ultima pure depositata in copia conforme), così come dalla richiesta avanzata dalla medesima parte di riunione con altro fascicolo avente n. 585/23 R.G. avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la CP_3 medesima sentenza.
Si deve, altresì, rilevare che costituendosi in giudizio, parte appellante ha depositato prova della notifica telematica alla controparte, attraverso il Controparte_2 deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC (inoltrato al difensore costituito nel giudizio di primo grado), così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 (che a sua volta prevede che “La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”).
4 Sennonché, come può evincersi dalla visione del contenuto della “busta telematica” parte appellante, all'evidenza per mero errore, invece di notificare alla controparte copia dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 66/2023 del 15.01.2023 (resa nell'ambito del giudizio portante il n. 2031/2013) ha notificato copia di altro atto di appello e segnatamente quello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 26/2023 del 13.01.2023, resa nell'ambito del giudizio portante il n. 1525/2013 celebratosi tra la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, proprio e la . Parte_2 Controparte_8
Il contenuto della busta telematica, invero, non offre spazio a ricostruzioni fattuali diverse, apparendo evidente l'erroneo inserimento all'interno del documento informatico di altro atto di appello, afferente altro giudizio, pur avendo la parte allegato nella stessa busta una relata di notifica ed una procura alle liti facenti invece (esse, sì) riferimento alla sentenza n. 66/2023 del 15.01.2023 di cui all'atto di appello depositato al momento della costituzione in giudizio.
Ne deriva che non può ritenersi perfezionata la proposizione dell'atto di appello avverso la sentenza n. 66/2023, considerato che l'atto di citazione ex art. 342 c.p.c. notificato alla controparte è privo dei requisiti di ammissibilità previsti dalla citata norma, in CP_9 quanto afferente a un giudizio e quindi ad una sentenza diversa rispetto a quella che si intendeva appellare.
L'atto di appello notificato, invero, contiene l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla “ratio decidendi” di una sentenza diversa da quella che gli appellanti intendevano impugnare ed in quanto tale è affetto da nullità insanabile che determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima.
E' sufficiente una fugace lettura dell'atto di appello notificato per rendersi conto di come esso sia volto a censurare la diversa sentenza n. 26/23 resa nel giudizio n. 1525/13 il cui dispositivo è pure riportato nell'atto di gravame (“……
PQM
….ACCOGLIE, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice, accertando e dichiarando: che il saldo debitore relativo al c/c ordinario n° 6250/22752582 è pari, rettificato al netto della applicazione, nei periodi rilevati dalla CTU, di tassi sopra soglia ad €.8.005,67; che il saldo debitore del conto anticipi flusso POS n° 2000/00100012, - anch'esso rettificato al netto degli interessi sopra soglie usura - è pari ad €. 39.658,97; - SPESE di lite e di CTU compensate.….”) e sul quale sono imperniati i motivi di appello.
Peraltro, tale sentenza è stata resa tra soggetti diversi, risultando estranea in quel caso tra gli attori la , oggi co-appellante, mentre il convenuto, Controparte_1 [...] etto giuridico rispetto a quello qui di fatto e CP_8 anche il relativo atto di gravame (contenuto nella busta telematica notificata a è modellato su tali posizioni processuali. CP_9
Del resto, parte appellante, una volta formalizzato il contraddittorio sulla specifica questione, mediante concessione di un termine per proporre eventuali note illustrative,
5 nulla ha dedotto in proposito omettendo di sottoporre al giudizio della Corte una eventuale diversa lettura procedurale che potesse scongiurare la pronuncia in rito.
Ora, ritiene la Corte che essendo pacifico che la validità e regolarità della citazione vada verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario (Cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27761 del 28/10/2024) non vi è dubbio che nel caso in esame l'atto di appello notificato, riferito all'impugnazione di una sentenza diversa da quella che si sarebbe voluto in realtà impugnare, è un atto del tutto difforme dallo schema legale, inosservante totalmente dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., fattispecie determinante l'inammissibilità dell'impugnazione, senza neanche possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato (che peraltro nel caso di specie ha fermamente ed esplicitamente eccepito l'inammissibilità dell'appello) - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16 del 29/01/2000).
La difformità tra l'atto di appello depositato in giudizio e quello notificato alla controparte assume nel caso in esame carattere sostanziale, essendo tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, da rendere totalmente incerti i requisiti di cui all'art. 342, nn. 1) e 2) c.p.c., comportando una piena lesione del diritto di difesa.
La S.C. chiamata a pronunciarsi su un caso assimilabile al presente, ha per altro verso rilevato che “La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un'ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell'atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria "ex tunc" ai sensi dell'art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione” (Cfr. Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 1515 del 19.01.2022).
Con la citata pronuncia, in particolare, gli hanno affrontato la questione sul se, Parte_4 nel caso affrontato (in cui, come in quell , si era verificato per un improvvido scambio di file, la notifica di un ricorso per cassazione del tutto diverso da quello riferibile all'ordinanza che si voleva impugnare), fossero sussistenti o meno le condizioni per l'applicazione dei principi sanciti dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 18121/2016 e 14916/2016, che si sono occupate, rispettivamente, degli effetti della notificazione di un ricorso incompleto (ovvero mancante di alcune pagine) e della natura del vizio caratterizzante la notificazione, distinguendosi tra le ipotesi fisiologicamente ricadenti nell'ambito delle nullità processuali sanabili e quelle, eccezionali, riconducibili ad ipotesi di inesistenza, come tali insuscettibili di essere sanate.
Ebbene, secondo la S.C. i principi di cui alle richiamate due sentenze delle Sezioni unite non sono trasferibili e, comunque, adattabili a casi simili a quello qui in esame, “poiché ci si trova in presenza della notificazione non di un ricorso mancante di pagine o di alcuni riferimenti non implicanti una completa inconoscibilità dell'atto processuale, bensì della notificazione di un ricorso
6 completamente avulso dall'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Arezzo riguardante altre parti, altra materia ed altra Sezione della Corte”.
Trattasi, pertanto, secondo la Corte di Cassazione, di una ipotesi di inesistenza della notificazione in quanto non riferibile alla suddetta impugnazione, concernendo un altro ricorso che < propriamente contrattualistica traslata nel campo processualcivilistico - un "aliud pro alio">>.
Sotto ulteriore prospettiva, la S.C. dopo aver richiamato la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 14916/2016, con la quale è stato fissato il complessivo principio secondo il quale
“l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, alla stregua dei principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” ha tratto il convincimento che “In base a tale ricostruzione, ritiene questo collegio che deve considerarsi ricompresa nell'ambito della casistica riferita alla totale mancanza dell'atto in relazione allo sviluppo del correlato procedimento notificatorio anche l'ipotesi - come ricorrente nel caso di specie - della notificazione di un ricorso per cassazione completamente (ovvero di un altro ricorso) non riferibile all'impugnazione del provvedimento che si sarebbe voluto, in realtà, impugnare” (cfr. citata Cass. 1515/22).
§
Ne consegue che, in via preclusiva di ogni altra questione, l'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante e da e Parte_1 Parte_2 CP_1 erso la sentenza n. 66/2023, emessa nel di
[...]
13 R.G. va dichiarato inammissibile.
§
Il superiore epilogo processuale, di carattere assolutamente preliminare, cui deve pervenirsi d'ufficio, esonera la Corte dall'affrontare ogni altra questione afferente al merito della controversia, ivi compresa l'eccezione sollevata dagli appellanti di carenza di legittimità sostanziale della costituitasi in questo giudizio in Controparte_3 quanto resasi asseritamente cessionaria del credito facendo riferimento alla pubblicazione in G.U. della cessione di credito in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 della CP_9 senza tuttavia fornire alcuna prova documentale a supporto, nonché quella di
7 dell'atto di costituzione della stessa interveniente per difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., in quanto l'Avv. Maurizio Parisi si sarebbe costituito, nell'interesse di detta
[...]
, producendo a corredo una procura alle liti espressamente r Controparte_3 el giudizio di appello promosso dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., dal Sig. avverso la sentenz ssa dal Tribunale di Parte_2 barcellona P.G. relativamente al giudizio R.G. n. 1525/2013”, ossia per un giudizio differente da quello in esame.
Tale questione, tuttavia, non può che assumere rilievo nella regolamentazione delle spese del giudizio, che devono restare a carico della parte che le ha sostenute, senza alcuna pronuncia condannatoria ex art. 91 c.p.c., a ciò dovendosi pervenire ove si consideri non solo la natura facoltativa dell'intervento ex art. 111 c.p.c. ed il difetto della prova della propria legittimazione (l'interveniente, invero, si è sottratta alla Controparte_3 prova cardine per far valere la propria non avendo prodotto la G.U. attraverso la quale sarebbe avvenuta la notifica della cessione in blocco;
onere che non può ritenersi supplito con la dichiarazione di cessione prodotta in atti, datata 17.04.2024, proveniente da in cui l'adempiuta Controparte_2 pubblicazione sulla G.U. rest non dimostrato), ma anche dalla circostanza che la stessa società pur costituendosi Controparte_3 dichiaratamente nel giudizio di appello che si verso la sentenza n. 26/23, cui la era totalmente estranea, ha tratto la propria legittimazione CP_9 dall'asserita cessio redito operato da quest'ultima e quindi reputandosi di fatto essa stessa estranea all'odierno giudizio.
Nulla sulle spese neanche nei confronti della non costituitasi in questo giudizio. CP_9
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, come sopra composta, visti gli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 - Dichiara inammissibile l'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante e da e ” avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 66/2023, emessa cel o, in persona del Giudice unico, nell'ambito del procedimento n. 2031/2013 R.G.
- Dispone che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha sostenute;
- Nulla sulle spese nei confronti di non costituita. CP_9
- dà atto che gli appellanti, in quanto soccombenti ut supra, sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 26 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
9
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
L'anno 2025 il giorno 26 marzo, davanti alla Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, con l'assistenza del cancelliere, d.ssa C. Camarda, composta dai signori:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra
, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Giosuè Parte_1
, in persona dell'Amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. , agente nella spiegata qualità ed in proprio, quale C.F._1 coob ché personalmente, sempre quale fideiussore, CP_1
nata a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._2 tati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alber atania, Cod. Fisc. , ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello C.F._3 stesso pro le Vittorio Veneto n° 42, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti fax. 095.7110223 – PEC:
Email_1
-Appellanti- contro
“ , in persona del legale Controparte_2
r eni n° 3, Cod.Fisc/P.I. CP_2
(PEC: t); P.IVA_2 Email_2
-Appellata
[...]
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_3 ge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Curtatone n° 3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A.
1 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al P.IVA_3
n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi del CP_4 regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di pro 018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. 57298/racc. Persona_1
29003 da oggi seguito di CP_5 Parte_3 atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. in Persona_2
Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653 con sede in San Donato ne Europea n. 6°-6B, capitale sociale euro 1.000.000,00= i.v. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , società con unico socio nonché soggetta a P.IVA_4 direzione e coordinamento in persona del suo procuratore Controparte_6 speciale, Avv. , cembre 1983, codice fiscale CP_7 [...] cura con firma autenticata dal Notaio Dott.ssa C.F._4 Per_3 di Milano in data 21.11.2019 Rep. 1083 Racc. 686), rappresentata e difesa
[...]
Maurizio Parisi, (cod.fis. – PEC C.F._5
, per mandato rila legge domicilio Email_3
o di posta elettronica certificata;
-Interveniente ex art. 111 c.p.c.-
§§§ rilevato che la presente causa è stata rinviata alla data del 25.03.2025, per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con le formalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine fino al 15 marzo 2025 per il deposito di note conclusive;
rilevato che in data 12.03.2025, l'interveniente ha depositato note illustrative CP_3
e che in data 24.03.2025 parte appellante note scritte di trattazione, sostitutive dell'udienza; la Corte di Appello, in esito alla camera di consiglio (svoltasi con il collegamento da remoto dei consiglieri dott. Sabatini e dott. Scolaro), pronuncia la seguente sentenza con contestuale motivazione, mediante deposito telematico;
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ragioni di fatto e di diritto.
In data 25 luglio 2023, si costituivano in questo giudizio gli appellanti, + Parte_1
2, depositando atto di appello proposto nei confronti di Controparte_2
avverso la sentenza n. 66/2023 resa inter partes dal Tribunale di Barcellona P.G., in
[...] ne di giudice unico, nel giudizio portante il R.G. n. 2031/2013, pubblicata in data 25.01.2023, in pari data comunicata dalla cancelleria e mai notificata, avente ad oggetto accertamento negativo, declaratoria di nullità dei contratti bancari e delle fideiussioni che 2 li assistono e ripetizione di indebito, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando e decidendo la predetta causa, ha così deciso: “……
PQM
….il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accerta che: 1)il saldo del c/c 12944 al 31.3.2013 è pari ad € -49.062,16; 2) il saldo del c/c 13745.66 al 31.3.2013 è pari ad € - 113.014,89; 3) il saldo del c/c anticipi 12945 all'8.5.2009 è pari ad € 12.189,82; dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito; rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa interamente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u..….”.
Al suddetto atto di appello venivano allegati e prodotti in giudizio i seguenti documenti:
“1) Copia conforme Sentenza n. 66/2023; 2) Copia Fideiussione;
3) Copia relazione tecnica (CTP); 4) Copia relazione tecnica integrativa a seguito di costituzione in giudizio della banca;
5) Copia osservazioni alla bozza di CTU;
6) Provvedimento n° CP_4
55/2005; 7) Fascicolo di parte del giudizio di primo grado”.
Al momento della costituzione, gli appellanti depositavano altresì gli atti informatici relativi alla notifica dell'atto di appello alla , effettuata Controparte_2 sia personalmente che presso il difenso ado, Avv. Maurizio Parisi.
Con atto depositato telematicamente in data 05.03.2024, si costituiva per la controparte,
, società unipersonale, dichiaratasi cessionaria di Controparte_3 [...]
, e per essa quale procuratrice la Controparte_2 Parte_3
quale premetteva che “la sente
[...] CP_5 stata resa in un processo (R.G. n° 1525/2013) che ha visto assolutamente estranea
, ogg in quanto resa in Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_8
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque disporre con qualunque altra statuizione il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza (svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) il Consigliere Istruttore, preso atto della richiesta di parte appellante di riunione ad altro separato giudizio (n. 585/23 R.G.) pendente tra le spese parti, proposto da
[...]
avverso la medesima sentenza, rinviava il processo alla data del 1 CP_3 mente slittata al 18 ottobre 2024, data in cui risultava fissata il procedimento menzionato, pendente dinanzi ad altro Consigliere Istruttore.
All'esito dell'udienza “a trattazione scritta” del 18 ottobre 2024, il Consigliere Istruttore, preso atto delle opposte posizioni processuali e dei rilievi mossi dalla società CP_3 costituita, secondo cui sarebbe stata impugnata una sentenza (aven
[...] resa nel giudizio n. 1525/13 R.G.) diversa rispetto a quella oggetto del proc. n. 585/23 R.G.A., ritenuti non sussistenti, allo stato, i presupposti per la chiesta riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. invocata da parte appellante, disponeva procedersi ai sensi degli artt. 350
3 bis e 350, terzo comma, c.p.c., alla discussione orale della causa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 bis, comma 2, c.p.c., con concessione alle parti di termine per la precisazione delle conclusioni e di successivo termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza dinanzi al Collegio, che veniva fissata per la data odierna, 17 febbraio 2025.
All'udienza del 17 febbraio 2025, sentiti i procuratori presenti, la Corte di Appello su istanza del difensore degli appellanti, rinviava la causa all'udienza del 25.03.2025, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione ex art. 281 sexies, c.p.c. concedendo alle parti termine fino al 15.03.2025 per il deposito di eventuali note illustrative.
In data odierna, scaduto il termine ex art. 127 ter c.p.c., la Corte, in esito alla Camera di Consiglio, provvede come segue, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter, ultimo comma, ultima parte, c.p.c. a mente del quale “il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.
§
Ritiene la Corte che l'appello debba essere dichiarato inammissibile, per i motivi di cui si dirà.
Intanto, occorre precisare, che alla luce della posizione assunta dagli appellanti sin dalla costituzione in giudizio, non vi è dubbio che l'attività difensiva esercitata sia volta ad impugnare la sentenza n. 66/2023 resa nel giudizio n. 2031/2013, pubblicata in data 25.1.2023, tra gli appellanti indicati in epigrafe e la Controparte_2
.
[...]
Ciò lo si ricava dall'avere la parte appellante depositato in atti l'atto di appello formulato avverso la suindicata sentenza n. 66/23 (quest'ultima pure depositata in copia conforme), così come dalla richiesta avanzata dalla medesima parte di riunione con altro fascicolo avente n. 585/23 R.G. avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la CP_3 medesima sentenza.
Si deve, altresì, rilevare che costituendosi in giudizio, parte appellante ha depositato prova della notifica telematica alla controparte, attraverso il Controparte_2 deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC (inoltrato al difensore costituito nel giudizio di primo grado), così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 (che a sua volta prevede che “La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”).
4 Sennonché, come può evincersi dalla visione del contenuto della “busta telematica” parte appellante, all'evidenza per mero errore, invece di notificare alla controparte copia dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 66/2023 del 15.01.2023 (resa nell'ambito del giudizio portante il n. 2031/2013) ha notificato copia di altro atto di appello e segnatamente quello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 26/2023 del 13.01.2023, resa nell'ambito del giudizio portante il n. 1525/2013 celebratosi tra la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, proprio e la . Parte_2 Controparte_8
Il contenuto della busta telematica, invero, non offre spazio a ricostruzioni fattuali diverse, apparendo evidente l'erroneo inserimento all'interno del documento informatico di altro atto di appello, afferente altro giudizio, pur avendo la parte allegato nella stessa busta una relata di notifica ed una procura alle liti facenti invece (esse, sì) riferimento alla sentenza n. 66/2023 del 15.01.2023 di cui all'atto di appello depositato al momento della costituzione in giudizio.
Ne deriva che non può ritenersi perfezionata la proposizione dell'atto di appello avverso la sentenza n. 66/2023, considerato che l'atto di citazione ex art. 342 c.p.c. notificato alla controparte è privo dei requisiti di ammissibilità previsti dalla citata norma, in CP_9 quanto afferente a un giudizio e quindi ad una sentenza diversa rispetto a quella che si intendeva appellare.
L'atto di appello notificato, invero, contiene l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla “ratio decidendi” di una sentenza diversa da quella che gli appellanti intendevano impugnare ed in quanto tale è affetto da nullità insanabile che determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima.
E' sufficiente una fugace lettura dell'atto di appello notificato per rendersi conto di come esso sia volto a censurare la diversa sentenza n. 26/23 resa nel giudizio n. 1525/13 il cui dispositivo è pure riportato nell'atto di gravame (“……
PQM
….ACCOGLIE, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice, accertando e dichiarando: che il saldo debitore relativo al c/c ordinario n° 6250/22752582 è pari, rettificato al netto della applicazione, nei periodi rilevati dalla CTU, di tassi sopra soglia ad €.8.005,67; che il saldo debitore del conto anticipi flusso POS n° 2000/00100012, - anch'esso rettificato al netto degli interessi sopra soglie usura - è pari ad €. 39.658,97; - SPESE di lite e di CTU compensate.….”) e sul quale sono imperniati i motivi di appello.
Peraltro, tale sentenza è stata resa tra soggetti diversi, risultando estranea in quel caso tra gli attori la , oggi co-appellante, mentre il convenuto, Controparte_1 [...] etto giuridico rispetto a quello qui di fatto e CP_8 anche il relativo atto di gravame (contenuto nella busta telematica notificata a è modellato su tali posizioni processuali. CP_9
Del resto, parte appellante, una volta formalizzato il contraddittorio sulla specifica questione, mediante concessione di un termine per proporre eventuali note illustrative,
5 nulla ha dedotto in proposito omettendo di sottoporre al giudizio della Corte una eventuale diversa lettura procedurale che potesse scongiurare la pronuncia in rito.
Ora, ritiene la Corte che essendo pacifico che la validità e regolarità della citazione vada verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario (Cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27761 del 28/10/2024) non vi è dubbio che nel caso in esame l'atto di appello notificato, riferito all'impugnazione di una sentenza diversa da quella che si sarebbe voluto in realtà impugnare, è un atto del tutto difforme dallo schema legale, inosservante totalmente dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., fattispecie determinante l'inammissibilità dell'impugnazione, senza neanche possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato (che peraltro nel caso di specie ha fermamente ed esplicitamente eccepito l'inammissibilità dell'appello) - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16 del 29/01/2000).
La difformità tra l'atto di appello depositato in giudizio e quello notificato alla controparte assume nel caso in esame carattere sostanziale, essendo tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, da rendere totalmente incerti i requisiti di cui all'art. 342, nn. 1) e 2) c.p.c., comportando una piena lesione del diritto di difesa.
La S.C. chiamata a pronunciarsi su un caso assimilabile al presente, ha per altro verso rilevato che “La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un'ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell'atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria "ex tunc" ai sensi dell'art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione” (Cfr. Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 1515 del 19.01.2022).
Con la citata pronuncia, in particolare, gli hanno affrontato la questione sul se, Parte_4 nel caso affrontato (in cui, come in quell , si era verificato per un improvvido scambio di file, la notifica di un ricorso per cassazione del tutto diverso da quello riferibile all'ordinanza che si voleva impugnare), fossero sussistenti o meno le condizioni per l'applicazione dei principi sanciti dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 18121/2016 e 14916/2016, che si sono occupate, rispettivamente, degli effetti della notificazione di un ricorso incompleto (ovvero mancante di alcune pagine) e della natura del vizio caratterizzante la notificazione, distinguendosi tra le ipotesi fisiologicamente ricadenti nell'ambito delle nullità processuali sanabili e quelle, eccezionali, riconducibili ad ipotesi di inesistenza, come tali insuscettibili di essere sanate.
Ebbene, secondo la S.C. i principi di cui alle richiamate due sentenze delle Sezioni unite non sono trasferibili e, comunque, adattabili a casi simili a quello qui in esame, “poiché ci si trova in presenza della notificazione non di un ricorso mancante di pagine o di alcuni riferimenti non implicanti una completa inconoscibilità dell'atto processuale, bensì della notificazione di un ricorso
6 completamente avulso dall'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Arezzo riguardante altre parti, altra materia ed altra Sezione della Corte”.
Trattasi, pertanto, secondo la Corte di Cassazione, di una ipotesi di inesistenza della notificazione in quanto non riferibile alla suddetta impugnazione, concernendo un altro ricorso che < propriamente contrattualistica traslata nel campo processualcivilistico - un "aliud pro alio">>.
Sotto ulteriore prospettiva, la S.C. dopo aver richiamato la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 14916/2016, con la quale è stato fissato il complessivo principio secondo il quale
“l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, alla stregua dei principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” ha tratto il convincimento che “In base a tale ricostruzione, ritiene questo collegio che deve considerarsi ricompresa nell'ambito della casistica riferita alla totale mancanza dell'atto in relazione allo sviluppo del correlato procedimento notificatorio anche l'ipotesi - come ricorrente nel caso di specie - della notificazione di un ricorso per cassazione completamente (ovvero di un altro ricorso) non riferibile all'impugnazione del provvedimento che si sarebbe voluto, in realtà, impugnare” (cfr. citata Cass. 1515/22).
§
Ne consegue che, in via preclusiva di ogni altra questione, l'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante e da e Parte_1 Parte_2 CP_1 erso la sentenza n. 66/2023, emessa nel di
[...]
13 R.G. va dichiarato inammissibile.
§
Il superiore epilogo processuale, di carattere assolutamente preliminare, cui deve pervenirsi d'ufficio, esonera la Corte dall'affrontare ogni altra questione afferente al merito della controversia, ivi compresa l'eccezione sollevata dagli appellanti di carenza di legittimità sostanziale della costituitasi in questo giudizio in Controparte_3 quanto resasi asseritamente cessionaria del credito facendo riferimento alla pubblicazione in G.U. della cessione di credito in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 della CP_9 senza tuttavia fornire alcuna prova documentale a supporto, nonché quella di
7 dell'atto di costituzione della stessa interveniente per difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., in quanto l'Avv. Maurizio Parisi si sarebbe costituito, nell'interesse di detta
[...]
, producendo a corredo una procura alle liti espressamente r Controparte_3 el giudizio di appello promosso dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., dal Sig. avverso la sentenz ssa dal Tribunale di Parte_2 barcellona P.G. relativamente al giudizio R.G. n. 1525/2013”, ossia per un giudizio differente da quello in esame.
Tale questione, tuttavia, non può che assumere rilievo nella regolamentazione delle spese del giudizio, che devono restare a carico della parte che le ha sostenute, senza alcuna pronuncia condannatoria ex art. 91 c.p.c., a ciò dovendosi pervenire ove si consideri non solo la natura facoltativa dell'intervento ex art. 111 c.p.c. ed il difetto della prova della propria legittimazione (l'interveniente, invero, si è sottratta alla Controparte_3 prova cardine per far valere la propria non avendo prodotto la G.U. attraverso la quale sarebbe avvenuta la notifica della cessione in blocco;
onere che non può ritenersi supplito con la dichiarazione di cessione prodotta in atti, datata 17.04.2024, proveniente da in cui l'adempiuta Controparte_2 pubblicazione sulla G.U. rest non dimostrato), ma anche dalla circostanza che la stessa società pur costituendosi Controparte_3 dichiaratamente nel giudizio di appello che si verso la sentenza n. 26/23, cui la era totalmente estranea, ha tratto la propria legittimazione CP_9 dall'asserita cessio redito operato da quest'ultima e quindi reputandosi di fatto essa stessa estranea all'odierno giudizio.
Nulla sulle spese neanche nei confronti della non costituitasi in questo giudizio. CP_9
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, come sopra composta, visti gli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 - Dichiara inammissibile l'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante e da e ” avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 66/2023, emessa cel o, in persona del Giudice unico, nell'ambito del procedimento n. 2031/2013 R.G.
- Dispone che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha sostenute;
- Nulla sulle spese nei confronti di non costituita. CP_9
- dà atto che gli appellanti, in quanto soccombenti ut supra, sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 26 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
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