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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 169/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, all'esito della riserva di deposito di sentenza ex art. 281-sexies ultimo comma, richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c., del 12.03.2025; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 169/2024, avente ad oggetto: “PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE”,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in calce al ricorso, dall'Avv. Valentina Maria Matraxia (C.F: ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via Rampolla n.5;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
1) , nato a [...] il [...] (C.F.: ), in Controparte_1 C.F._3 proprio e n.q. di amministratore di sostegno di (nato a [...] il Persona_1
02.05.1953 (C.F.: )), ed ivi residente, in Via Mazzini n. 17; C.F._4
2) , nata a [...] il [...] (C.F.: , ed CP_2 C.F._5 ivi residente, in Via Mazzini n. 17;
PARTI CONVENUTE (CONTUMACI)
Ai sensi dell'art. 281-terdecies e dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.1. Con ricorso introduttivo di giudizio semplificato di cognizione, depositato in data 31.01.2024, e regolarmente notificato alle controparti insieme a pedissequo decreto di fissazione udienza in data 22.02.2024, l'AVV. agiva in giudizio avverso (in Parte_1 Controparte_1 proprio e n.q. di amministratore di sostegno di e , domandando Persona_1 CP_2 nei loro confronti il pagamento della somma complessiva pari ad € 5.838,90 (o somma maggiore o minore risultante in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi professionali.
1.2. Premetteva infatti parte ricorrente di avere svolto attività professionale in favore delle parti convenute, giuste procure del 04.07.2019 e 26.06.2020, in relazione ai tre seguenti affari:
1 1) contro , per studio pratica e gestione stragiudiziale;
Controparte_1 CP_3
2) –
contro
Monte Neprix Spa, esecuzione Controparte_1 CP_2 Controparte_4 immobiliare R.G.E.I. n. 62/2015;
3)
contro
; Persona_1 Controparte_5
e rispetto ai quali aveva emesso le seguenti corrispondenti fatture:
1) n. 09/2021 del 05.05.2021, per € 3.284,80;
2) n. 10/2021 del 05.05.2021, per € 2.246,82;
3) n. 14/2021 del 16.06.2021, per € 301,00;
1.3. Ciò detto, dopo infruttuosa sollecitazione, veniva sottoscritto con la parte convenuta CP_1
atto di transazione e riconoscimento di debito per tutte le pendenze in data 02.12.2022,
[...] prevedendosi che questi pagasse la somma complessiva sopra detta in 9 rate, di cui la prima da €
2.000,00 da corrispondersi entro il 16.12.2022, ma nulla sarebbe stato pagato.
1.4. Pertanto, dopo infruttuoso invito alla negoziazione assistita, si determinava ad agire per domandare giudizialmente quanto dovuto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Non si costituivano in giudizio, pur regolarmente evocate, le parti convenute, di cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 04.07.2024.
3. Provvedutosi soltanto all'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente, la causa veniva rinviata alla presente udienza per discussione e decisione ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. All'udienza del 12.03.2025, parte ricorrente discuteva la causa. Quindi il giudice riservava l'emissione della sentenza entro 30 giorni, ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
§§§
1.1. Il quadro normativo sottostante al compenso al difensore trova il suo fondamento anzitutto nell'art. 2233 c.c., che in relazione al compenso dei professionisti intellettuali stabilisce che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.” Tale articolo, dunque, pone anzitutto la libertà delle parti di convenire un compenso. E solo in subordine pone come fonti anzitutto le tariffe o gli usi, ed in via residuale l'equità. Stabilendo altresì che comunque la misura deve essere rapportata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.
1.2. Con specifico riferimento alle prestazioni dell'avvocato, la disciplina oggi vigente si basa sulla nuova legge professionale forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247), che ha stabilito una normativa ad hoc per i compensi all'avvocato all'art. 13, il quale, per quanto qui interessa, ai commi 2-6-7 oggi stabilisce che “
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
2 giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.”
1.3.1. Da quanto si è sopra riassunto, si ricava allora che la fonte base del compenso all'avvocato è data dal contratto di conferimento dell'incarico professionale. E solo in mancanza di una sua determinazione per iscritto in esso, troveranno applicazione i parametri di cui al relativo decreto ministeriale (dovendosi precisare che il riferimento all'applicazione dei parametri per il caso di liquidazione giudiziale va inteso con riferimento ai casi, ad esempio, di determinazione delle spese di lite, o di liquidazione delle spettanze in caso di parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, mentre ovviamente se le parti hanno stabilito convenzionalmente un consenso, anche il giudice di base dovrà attenervisi, ex art. 1372 c.c.).
1.3.2. In ordine a tali temi, cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez.
6-2 Ordinanza n. 33193 del 10/11/2022 (non massimata), la quale alle pagg.
3-4 afferma: “Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del
31/03/2021, Rv. 660993)- e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti. Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017,
Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale.”
1.4. Peraltro, ed infine, non è nemmeno necessario, in caso di compenso concordato, alcun parere di congruità da parte del COA, giusto quanto prescritto dal comma 9 del citato art. 13, e come anche si trae dalla lettura in prosecuzione della citata sentenza, nel senso che (pagg. 4-5) “Infine, anche la censura relativa all'omessa richiesta del parere -peraltro non vincolante- al competente Consiglio dell'Ordine è inammissibile. Tale parere, la cui finalità è quella di certificare la congruità del compenso richiesto dal professionista in relazione all'attività dallo stesso prestata, viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine competente su richiesta dell'iscritto (art. 13, comma 9, L. n. 247/2012) ed è facoltativo. Questa Corte ha affermato che "in tema di compenso spettante all'avvocato,
l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento
d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636 c.p.c., comma 1, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, nè dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività̀ non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05/01/2011, Rv. 615927). Il Tribunale, dunque, non è affatto incorso nella denunciata violazione di legge, atteso che il compenso liquidato al professionista nel
3 caso di specie era stato determinato secondo la tariffa forense applicabile (D.M. n. 55/2014). (anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12681 del 19/05/2017).”
2.1. Nel caso di specie, in ordine all'instaurazione dei rapporti per prestazione d'opera professionale per cui è causa, parte ricorrente ne ha dato sufficiente prova in forza della produzione, per ciascuno dei tre affari considerati, dei relativi contratti di conferimento di incarico professionale (cfr. gli allegati 1-2-3 al ricorso introduttivo), redatti per iscritto e sottoscritti dalla parte ricorrente e dalle parti convenute ( per tutti, ed anche per quello di cui all'all. 2, ossia Controparte_1 CP_2 relativo all'esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 62/2015).
2.2. Inoltre, con riguardo alla posizione di , viene prodotta anche “scrittura di Controparte_1 transazione e riconoscimento di debito” del 02.12.2022, avente ad oggetto tutti i tre rapporti considerati (e ormai portati a termine, già con l'emissione delle fatture operata tra il maggio e l'aprile
2021, cfr. all. 4 al ricorso), e gli importi in essa determinati. Scrittura che, esaminatane nel contenuto ed al di là del nomen iuris dato ad esso dalle parti, poiché non contiene alcuna clausola in cui si determini di convenirla meramente pro bono pacis e con riserva di contestazione, non presenta appunto alcuna contestazione dei rapporti in essa dedotti. Anzi affermandosi espressamente ad opera del che egli “riconosce il debito e intende adempiere all'obbligazione assunta”, e che “si CP_1 impegna ad estinguere il debito sopra indicato prima della scadenza naturale del piano di rientro concordato.” Potendo dunque benissimo valere tale scrittura quale promessa di pagamento/ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., con i relativi effetti in termini di scarico dell'onere della prova del creditore in ordine al rapporto fondamentale. Da ritenersi, sia in termini di an sia in termini di quantum debeatur. Con la conseguenza che, per , già la stessa è sufficiente Controparte_1
a far ritenere provato an e quantum della pretesa fatta valere nei suoi confronti, per l'importo complessivo di “€ 5.832,62, oltre interessi di legge sino al soddisfo”, senza che sia necessario procedere a valutazione di altri elementi, per tutti i tre rapporti di cui egli è stato cliente. La decorrenza degli interessi di legge si intende dal dovuto, ossia dal momento di emissione di fattura.
2.3. Quanto alla posizione di (per la quale, dunque, non vale l'agevolazione probatoria CP_2 data dal riconoscimento di debito), relativa al solo affare indicato all'all. 2 al ricorso introduttivo (perché ella non risulta cliente negli altri due), anzitutto (oltre a quanto detto al precedente par.
2.1. in ordine alla produzione del contratto professionale) va detto che il contenuto dell'allegato reca sufficiente documentazione relativa all'espletamento dell'incarico in esso contemplato, recante attività di assistenza stragiudiziale (invero essendo presente anche qualche atto processuale) nell'ambito della menzionata esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 62/2015. Infatti, risulta prodotta adeguata corrispondenza con il difensore della controparte relativa alla posizione debitoria, ed in relazione ad una transazione in merito, con successiva istanza di sospensione della procedura esecutiva per intervenuta transazione (poi concessa dal G.E.). Per cui la prestazione professionale indicata è stata correttamente resa.
2.4. Ancora, in relazione al quantum, i contratti di conferimento di incarico professionale prevedevano un compenso concordato ai relativi articoli 3. Con la conseguenza che, giusto quanto si
è scritto al par. 1, non sarà necessario fare riferimento alle tariffe di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii per la loro determinazione. Pertanto, in relazione alla posizione di , si potrà fare CP_2 riferimento a quanto in esso previsto per l'affare di cui all'all.2, facendosi dunque riferimento all'importo di € 3.588,00 (comprensivo di accessori). Che però va limitato, conformemente al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, a quanto per quel rapporto richiesto in ricorso, ossia la minore somma di € 2.246,82. A cui vanno aggiunti gli interessi di legge dal dovuto (da intendersi quale momento di emissione di fattura) al soddisfo.
4 2.5. Va precisato che dunque sarà tenuta solo nei limiti di tale ultimo importo, in quanto CP_2 la medesima è stata cliente di parte ricorrente soltanto in relazione all'affare di cui all'all.2, e non agli altri. Con la conseguenza che i due convenuti risponderanno solidalmente solo in relazione a tale affare, mentre per il resto risponderà solo il convenuto (come sarà specificato in Controparte_1 dispositivo).
3. In ordine al dovuto, non va operata la rivalutazione monetaria, in quanto credito di valuta (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. 2 – Ordinanza n. 27067 del 14/09/2022, non massimata, in cui a pagg.
6-7 si legge “poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, c.c. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio, essendo applicabile l'art. 429 c.p.c., come modificato dalla legge n. 533/1973, che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di para-subordinazione" (Cass. 7055/2008; Cass. 20269/2010; Cass.
4959/2012).)
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operato con
D.M. n. 147/2022, con le precisazioni che si svolgeranno in dispositivo in ragione della diversa incidenza della condanna sulle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta nel procedimento R.G.C.C. n.
169/2024, indicato in epigrafe:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale della domanda, le parti convenute Controparte_1
(in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di e , al Persona_1 CP_2 pagamento, in favore della parte ricorrente AVV. , a titolo di compensi Parte_1 professionali per le causali di cui alla parte motiva, dell'importo complessivo di € 5.832,62, oltre interessi di legge dal dovuto (data di emissione delle relative fatture) sino al soddisfo, precisandosi:
a) che la condanna è in solido per entrambe le parti convenute fino a concorrenza dell'importo di € 2.246,82, oltre relativi interessi di legge dal dovuto sino a soddisfo;
b) che per il restante importo la condanna è resa alla sola parte convenuta;
Controparte_1
2) CONDANNA le parti convenute (in proprio e n.q. di amministratore di Controparte_1 sostegno di e , al pagamento, in favore della parte ricorrente Persona_1 CP_2
AVV. , delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed Parte_1
€ 1.700,00 per onorari (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi proceduto ad attività istruttoria, valori minimi in ragione dell'estrema linearità della controversia e della contumacia delle parti convenute), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge ove dovute, precisandosi:
a) che la condanna alle spese è in solido per entrambe le parti convenute fino a concorrenza degli importi di € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre relative spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge ove dovute;
5 b) che per il restante importo la condanna alle spese è resa alla sola parte convenuta CP_1
.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 13.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, all'esito della riserva di deposito di sentenza ex art. 281-sexies ultimo comma, richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c., del 12.03.2025; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 169/2024, avente ad oggetto: “PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE”,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in calce al ricorso, dall'Avv. Valentina Maria Matraxia (C.F: ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via Rampolla n.5;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
1) , nato a [...] il [...] (C.F.: ), in Controparte_1 C.F._3 proprio e n.q. di amministratore di sostegno di (nato a [...] il Persona_1
02.05.1953 (C.F.: )), ed ivi residente, in Via Mazzini n. 17; C.F._4
2) , nata a [...] il [...] (C.F.: , ed CP_2 C.F._5 ivi residente, in Via Mazzini n. 17;
PARTI CONVENUTE (CONTUMACI)
Ai sensi dell'art. 281-terdecies e dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.1. Con ricorso introduttivo di giudizio semplificato di cognizione, depositato in data 31.01.2024, e regolarmente notificato alle controparti insieme a pedissequo decreto di fissazione udienza in data 22.02.2024, l'AVV. agiva in giudizio avverso (in Parte_1 Controparte_1 proprio e n.q. di amministratore di sostegno di e , domandando Persona_1 CP_2 nei loro confronti il pagamento della somma complessiva pari ad € 5.838,90 (o somma maggiore o minore risultante in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi professionali.
1.2. Premetteva infatti parte ricorrente di avere svolto attività professionale in favore delle parti convenute, giuste procure del 04.07.2019 e 26.06.2020, in relazione ai tre seguenti affari:
1 1) contro , per studio pratica e gestione stragiudiziale;
Controparte_1 CP_3
2) –
contro
Monte Neprix Spa, esecuzione Controparte_1 CP_2 Controparte_4 immobiliare R.G.E.I. n. 62/2015;
3)
contro
; Persona_1 Controparte_5
e rispetto ai quali aveva emesso le seguenti corrispondenti fatture:
1) n. 09/2021 del 05.05.2021, per € 3.284,80;
2) n. 10/2021 del 05.05.2021, per € 2.246,82;
3) n. 14/2021 del 16.06.2021, per € 301,00;
1.3. Ciò detto, dopo infruttuosa sollecitazione, veniva sottoscritto con la parte convenuta CP_1
atto di transazione e riconoscimento di debito per tutte le pendenze in data 02.12.2022,
[...] prevedendosi che questi pagasse la somma complessiva sopra detta in 9 rate, di cui la prima da €
2.000,00 da corrispondersi entro il 16.12.2022, ma nulla sarebbe stato pagato.
1.4. Pertanto, dopo infruttuoso invito alla negoziazione assistita, si determinava ad agire per domandare giudizialmente quanto dovuto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Non si costituivano in giudizio, pur regolarmente evocate, le parti convenute, di cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 04.07.2024.
3. Provvedutosi soltanto all'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente, la causa veniva rinviata alla presente udienza per discussione e decisione ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. All'udienza del 12.03.2025, parte ricorrente discuteva la causa. Quindi il giudice riservava l'emissione della sentenza entro 30 giorni, ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
§§§
1.1. Il quadro normativo sottostante al compenso al difensore trova il suo fondamento anzitutto nell'art. 2233 c.c., che in relazione al compenso dei professionisti intellettuali stabilisce che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.” Tale articolo, dunque, pone anzitutto la libertà delle parti di convenire un compenso. E solo in subordine pone come fonti anzitutto le tariffe o gli usi, ed in via residuale l'equità. Stabilendo altresì che comunque la misura deve essere rapportata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.
1.2. Con specifico riferimento alle prestazioni dell'avvocato, la disciplina oggi vigente si basa sulla nuova legge professionale forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247), che ha stabilito una normativa ad hoc per i compensi all'avvocato all'art. 13, il quale, per quanto qui interessa, ai commi 2-6-7 oggi stabilisce che “
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
2 giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.”
1.3.1. Da quanto si è sopra riassunto, si ricava allora che la fonte base del compenso all'avvocato è data dal contratto di conferimento dell'incarico professionale. E solo in mancanza di una sua determinazione per iscritto in esso, troveranno applicazione i parametri di cui al relativo decreto ministeriale (dovendosi precisare che il riferimento all'applicazione dei parametri per il caso di liquidazione giudiziale va inteso con riferimento ai casi, ad esempio, di determinazione delle spese di lite, o di liquidazione delle spettanze in caso di parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, mentre ovviamente se le parti hanno stabilito convenzionalmente un consenso, anche il giudice di base dovrà attenervisi, ex art. 1372 c.c.).
1.3.2. In ordine a tali temi, cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez.
6-2 Ordinanza n. 33193 del 10/11/2022 (non massimata), la quale alle pagg.
3-4 afferma: “Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del
31/03/2021, Rv. 660993)- e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti. Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017,
Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale.”
1.4. Peraltro, ed infine, non è nemmeno necessario, in caso di compenso concordato, alcun parere di congruità da parte del COA, giusto quanto prescritto dal comma 9 del citato art. 13, e come anche si trae dalla lettura in prosecuzione della citata sentenza, nel senso che (pagg. 4-5) “Infine, anche la censura relativa all'omessa richiesta del parere -peraltro non vincolante- al competente Consiglio dell'Ordine è inammissibile. Tale parere, la cui finalità è quella di certificare la congruità del compenso richiesto dal professionista in relazione all'attività dallo stesso prestata, viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine competente su richiesta dell'iscritto (art. 13, comma 9, L. n. 247/2012) ed è facoltativo. Questa Corte ha affermato che "in tema di compenso spettante all'avvocato,
l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento
d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636 c.p.c., comma 1, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, nè dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività̀ non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05/01/2011, Rv. 615927). Il Tribunale, dunque, non è affatto incorso nella denunciata violazione di legge, atteso che il compenso liquidato al professionista nel
3 caso di specie era stato determinato secondo la tariffa forense applicabile (D.M. n. 55/2014). (anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12681 del 19/05/2017).”
2.1. Nel caso di specie, in ordine all'instaurazione dei rapporti per prestazione d'opera professionale per cui è causa, parte ricorrente ne ha dato sufficiente prova in forza della produzione, per ciascuno dei tre affari considerati, dei relativi contratti di conferimento di incarico professionale (cfr. gli allegati 1-2-3 al ricorso introduttivo), redatti per iscritto e sottoscritti dalla parte ricorrente e dalle parti convenute ( per tutti, ed anche per quello di cui all'all. 2, ossia Controparte_1 CP_2 relativo all'esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 62/2015).
2.2. Inoltre, con riguardo alla posizione di , viene prodotta anche “scrittura di Controparte_1 transazione e riconoscimento di debito” del 02.12.2022, avente ad oggetto tutti i tre rapporti considerati (e ormai portati a termine, già con l'emissione delle fatture operata tra il maggio e l'aprile
2021, cfr. all. 4 al ricorso), e gli importi in essa determinati. Scrittura che, esaminatane nel contenuto ed al di là del nomen iuris dato ad esso dalle parti, poiché non contiene alcuna clausola in cui si determini di convenirla meramente pro bono pacis e con riserva di contestazione, non presenta appunto alcuna contestazione dei rapporti in essa dedotti. Anzi affermandosi espressamente ad opera del che egli “riconosce il debito e intende adempiere all'obbligazione assunta”, e che “si CP_1 impegna ad estinguere il debito sopra indicato prima della scadenza naturale del piano di rientro concordato.” Potendo dunque benissimo valere tale scrittura quale promessa di pagamento/ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., con i relativi effetti in termini di scarico dell'onere della prova del creditore in ordine al rapporto fondamentale. Da ritenersi, sia in termini di an sia in termini di quantum debeatur. Con la conseguenza che, per , già la stessa è sufficiente Controparte_1
a far ritenere provato an e quantum della pretesa fatta valere nei suoi confronti, per l'importo complessivo di “€ 5.832,62, oltre interessi di legge sino al soddisfo”, senza che sia necessario procedere a valutazione di altri elementi, per tutti i tre rapporti di cui egli è stato cliente. La decorrenza degli interessi di legge si intende dal dovuto, ossia dal momento di emissione di fattura.
2.3. Quanto alla posizione di (per la quale, dunque, non vale l'agevolazione probatoria CP_2 data dal riconoscimento di debito), relativa al solo affare indicato all'all. 2 al ricorso introduttivo (perché ella non risulta cliente negli altri due), anzitutto (oltre a quanto detto al precedente par.
2.1. in ordine alla produzione del contratto professionale) va detto che il contenuto dell'allegato reca sufficiente documentazione relativa all'espletamento dell'incarico in esso contemplato, recante attività di assistenza stragiudiziale (invero essendo presente anche qualche atto processuale) nell'ambito della menzionata esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 62/2015. Infatti, risulta prodotta adeguata corrispondenza con il difensore della controparte relativa alla posizione debitoria, ed in relazione ad una transazione in merito, con successiva istanza di sospensione della procedura esecutiva per intervenuta transazione (poi concessa dal G.E.). Per cui la prestazione professionale indicata è stata correttamente resa.
2.4. Ancora, in relazione al quantum, i contratti di conferimento di incarico professionale prevedevano un compenso concordato ai relativi articoli 3. Con la conseguenza che, giusto quanto si
è scritto al par. 1, non sarà necessario fare riferimento alle tariffe di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii per la loro determinazione. Pertanto, in relazione alla posizione di , si potrà fare CP_2 riferimento a quanto in esso previsto per l'affare di cui all'all.2, facendosi dunque riferimento all'importo di € 3.588,00 (comprensivo di accessori). Che però va limitato, conformemente al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, a quanto per quel rapporto richiesto in ricorso, ossia la minore somma di € 2.246,82. A cui vanno aggiunti gli interessi di legge dal dovuto (da intendersi quale momento di emissione di fattura) al soddisfo.
4 2.5. Va precisato che dunque sarà tenuta solo nei limiti di tale ultimo importo, in quanto CP_2 la medesima è stata cliente di parte ricorrente soltanto in relazione all'affare di cui all'all.2, e non agli altri. Con la conseguenza che i due convenuti risponderanno solidalmente solo in relazione a tale affare, mentre per il resto risponderà solo il convenuto (come sarà specificato in Controparte_1 dispositivo).
3. In ordine al dovuto, non va operata la rivalutazione monetaria, in quanto credito di valuta (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. 2 – Ordinanza n. 27067 del 14/09/2022, non massimata, in cui a pagg.
6-7 si legge “poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, c.c. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio, essendo applicabile l'art. 429 c.p.c., come modificato dalla legge n. 533/1973, che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di para-subordinazione" (Cass. 7055/2008; Cass. 20269/2010; Cass.
4959/2012).)
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operato con
D.M. n. 147/2022, con le precisazioni che si svolgeranno in dispositivo in ragione della diversa incidenza della condanna sulle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta nel procedimento R.G.C.C. n.
169/2024, indicato in epigrafe:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale della domanda, le parti convenute Controparte_1
(in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di e , al Persona_1 CP_2 pagamento, in favore della parte ricorrente AVV. , a titolo di compensi Parte_1 professionali per le causali di cui alla parte motiva, dell'importo complessivo di € 5.832,62, oltre interessi di legge dal dovuto (data di emissione delle relative fatture) sino al soddisfo, precisandosi:
a) che la condanna è in solido per entrambe le parti convenute fino a concorrenza dell'importo di € 2.246,82, oltre relativi interessi di legge dal dovuto sino a soddisfo;
b) che per il restante importo la condanna è resa alla sola parte convenuta;
Controparte_1
2) CONDANNA le parti convenute (in proprio e n.q. di amministratore di Controparte_1 sostegno di e , al pagamento, in favore della parte ricorrente Persona_1 CP_2
AVV. , delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed Parte_1
€ 1.700,00 per onorari (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi proceduto ad attività istruttoria, valori minimi in ragione dell'estrema linearità della controversia e della contumacia delle parti convenute), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge ove dovute, precisandosi:
a) che la condanna alle spese è in solido per entrambe le parti convenute fino a concorrenza degli importi di € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre relative spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge ove dovute;
5 b) che per il restante importo la condanna alle spese è resa alla sola parte convenuta CP_1
.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 13.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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