Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/05/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1343 R.G. Cont. dell'anno
2022
TRA
(già Parte_1 Controparte_1
quale incorporante di , P. IVA
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Debora MACELLO, in forza della Procura generale del Notaio
[...]
di Torino del 28.01.2014, repertorio n. 22.698/9.594, allegata Per_1 telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pinerolo, alla via Cesare Battisti 3.
PARTE APPELLANTE
E
DEI GIUDICI LUCA - C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in Viale Italia n. 20 - Latina presso lo studio dell'avv. Ermanno LE
FOCHE e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco ORTU, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
PARTE APPELLATA
1
Latina, depositata in data 31/01/2022 nel giudizio R.G. n. 3860/2016.
CONCLUSIONI: per parte appellante, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Riportandosi ai propri scritti difensivi, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, rassegna le conclusioni così come indicate nell'atto di citazione in appello e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”; per parte appellata, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.): “Precisa le conclusioni riportandosi integralmente ed illimitatamente a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione in appello data 13 Giugno 2022, da intendersi in questa sede integralmente riportata e trascritta, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Considerando che il presente procedimento è stato introdotto in data 11.02.2023 e che, pertanto, non trova applicazione il D. Lgs. 149/2022 (cd.
Riforma Cartabia), si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche. Con ogni riserva e salvezza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 71/2022, depositata il 31/01/2022 e
[...]
notificata il 01/02/2022, pronunciata dal Giudice di pace di Latina all'esito del giudizio R.G n. 3860/2016, con cui, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, l'Istituto di credito è stato condannato a restituire in favore dello stesso Parte_2 la somma di € 3.586,20 per oneri versati e non dovuti conseguenti alla estinzione anticipata del finanziamento nr. 72454, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Il giudice di prime cure, espone l'appellante, ha accolto la domanda attorea valorizzando, in primis, il mancato assolvimento, da parte della società convenuta,
2 della prova in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, ritenuta supportata solo da riferimenti autoreferenziali.
Inoltre, richiamando la legislazione eurounitaria in uno con la disciplina dettata in materia dal T.U.B., in particolare dall'art. 125-sexies, ratione temporis applicabile, il Giudice di pace di Latina ha, altresì, avallato la pretesa creditoria sottesa alla domanda di ripetizione, evidenziando come l'entità del rimborso debba ricomprendere anche i costi finalizzati alla concessione del prestito (cd. costi
“upfront”) e promuovendo l'operatività del criterio di rimborso cd. “lineare”, in relazione alla vita residua del contratto di finanziamento.
A fondamento dell'appello proposto, ha Parte_1
anzitutto dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando la disciplina codicistica del mandato con rappresentanza;
ha, quindi, individuando nella
[...]
il soggetto erogante il finanziamento, sul presupposto che, Controparte_3 all'epoca della sottoscrizione del contratto, abbia agito esclusivamente CP_2
quale procuratrice della CP_3
In particolare, ha evidenziato che poi CP_2 Controparte_2
a far data dal 21/06/2013 è divenuta parte del
[...] [...]
e, con effetto dal 30 novembre 2015, è stata incorporata Controparte_4
dalla stessa appellante.
Inoltre, evidenziando a margine la superfluità e l'inesattezza delle emergenze peritali, per l'omessa considerazione delle spese sostenute dalla società indipendentemente dalla durata del contratto, parte appellante ha lamentato anche l'infondatezza e l'illogicità della motivazione in ordine alla prospettazione dell'equo indennizzo cui il finanziatore sarebbe tenuto per eventuali costi collegati al rimborso anticipato.
Sotto tale profilo, il giudice di prime cure avrebbe fatto discendere tale necessità da una non corretta applicazione della disciplina vigente in materia al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Sulla base di tali motivi ha, pertanto, chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata.
3 1.1 Nel costituirsi in giudizio, ha, di contro, argomentato Parte_2 circa l'infondatezza del gravame interposto, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appellato ha reclamato la lesione del proprio diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito, non essendo intervenuto il rimborso della quota parte relativa agli oneri non maturati;
ha, infatti, sostenuto l'applicabilità del principio pro rata temporis al fine di quantificare il rimborso preteso sulla scorta di un criterio proporzionale, che tenesse conto della residua durata del finanziamento anticipatamente estinto.
Parte appellata ha, altresì, segnalato un deficit di trasparenza in capo all'istituto di credito in ordine agli oneri commissionali ed alle attività compiute a fronte degli stessi, nonché invocato la giurisprudenza in tema di legittimazione passiva dell'intermediario e del finanziatore, rimarcando il contegno stragiudiziale della società appellante in difetto di espresse eccezioni sul punto.
L'appellato ha, infine, rilevato, sebbene per la prima volta in questa sede,
l'illegittimità, delle clausole che escludono aprioristicamente il diritto del consumatore al rimborso della quota parte delle commissioni non godute, perché ritenute vessatorie.
1.2 Verificata la regolare instaurazione del contradditorio per l'udienza del
05/07/2022, il contenzioso è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
pertanto, attesa la sua natura documentale della controversia, la causa è pervenuta per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 24/09/2024.
Con successiva ordinanza resa in data 20/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Non può essere condiviso il percorso argomentativo seguìto dal primo giudice, cosicché l'appello merita di essere accolto in ragione della fondatezza della preliminare doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva del soggetto finanziatore, come di di seguito analizzata.
4 Va subito chiarito che la vicenda fattuale portata all'attenzione del tribunale va indagata nei limiti delle allegazioni delle parti.
Ed infatti, risulta per tabulas che in data 24/03/2005 il sig. e Parte_2
– per il tramite di – hanno Controparte_3 CP_2
sottoscritto un contratto di finanziamento mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, poi estinto anticipatamente su volontà dell'odierno appellato, in corrispondenza della ventiquattresima rata di ammortamento, con rimborso a carico dell'istituto erogante della sorte capitale e degli accessori.
Con il primo motivo di appello, rubricato: “Violazione di legge: erronea applicazione degli artt. 1703, 1704, 1388 e 1372 nonché 1709 e 1720 cod. civ.”,
l'appellante sollecita lo scrutinio della questione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, peraltro già sollevata con le difese esplicate nel giudizio di primo grado.
In effetti, contesta quanto sostenuto in prime cure in ordine alla qualificazione di (e, quindi, della incorporante ) quale CP_2 Parte_1
soggetto tenuto a restituire al sig. Dei Giudici le somme inerenti gli accessori del finanziamento;
argomentazione che il Giudice di pace di Latina ha fondato sul duplice presupposto del difetto di prova della dedotta carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso azionata e dell'effettivo incasso delle commissioni da parte della società chiamata in causa.
Ritiene il tribunale che l'interpretazione fornita dal giudice onorario di pace sia infondata in punto di diritto per due ordini di ragioni.
La prima attiene il profilo del riparto dell'onere probatorio.
Secondo il giudice di primo grado, infatti, che erroneamente qualifica i termini della vicenda discostandosi da ormai noti principi ermeneutici della Cassazione, le contestazioni del convenuto circa la titolarità del rapporto controverso si qualificherebbero come eccezione in senso stretto in luogo di mera difesa, generando l'effetto di introdurre nel giudizio fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto dall'attore, come tali suscettibili di specifica allegazione e dimostrazione.
Al contrario, rileva il tribunale come, nella dialettica processuale, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda attinente al merito della decisione, con conseguente onere
5 per l'attore di allegarla e provarla, salvo che il convenuto non ne operi espresso riconoscimento.
In linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la difesa del convenuto, estrinsecantesi nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva 'ad causam', ma di difetto della condizione dell'azione che, consistendo nell'identificabilità del convenuto medesimo quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ. Ne consegue che spetta all'attore dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione, atteso che una siffatta deduzione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto, né in una posizione processuale, che si traduca nell'assunzione spontanea dell' 'onus probandi' ” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 08/10/2013, n. 22902).
La tematica affonda le sue radici in un annoso contrasto giurisprudenziale definito con un pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, sebbene valorizzando l'orientamento minoritario, hanno per l'appunto statuito che “la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul soggetto che propone la stessa” (cfr. Cass. civ, sez. un., n. 2951/2016).
Pertanto, alcuna carenza probatoria può imputarsi alla odierna deducente a fronte dell'inesatto riconoscimento del contraddittore da parte della difesa del sig. Dei
Giudici.
Del resto, la sottoscrizione e la produzione in giudizio del contratto di finanziamento non lasciano spazio a dubbi interpretativi in ordine alla individuazione della controparte negoziale.
2.1 Quanto al secondo profilo, la tesi del giudice di prime cure non può incontrare il favore dell'organo chiamato a decidere del gravame nella misura in cui, con una motivazione non pertinente al caso, assume che, al fine di arginare i confini
6 dello schema tipico del pagamento dell'indebito, il mandatario all'incasso debba fornire la prova del materiale trasferimento al mandante della somma incassata.
Nella fattispecie, tale dimostrazione resta del tutto indifferente ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'azione di indebito pagamento di cui all'art. 2033 c.c..
In tale contesto, la premessa di carattere generale ripercorre la dicotomia tra la legittimazione a contraddire alla domanda e la titolarità passiva del rapporto sostanziale.
Com'è noto, il significato giuridico della legittimazione a contraddire alla domanda, intesa quale condizione dell'azione, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione attorea, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. II, 6/3/2008, n. 6132).
Attiene, invece, al merito della lite - e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta - la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, questione che implica l'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Nella fattispecie che ci riguarda, l'approfondimento di fatto demandato al tribunale deve riguardare la verifica circa la coincidenza della società convenuta nel primo grado di giudizio (odierna appellante), quale soggetto che ha incassato le commissioni di cui si richiede il rimborso, con l'effettivo soggetto titolare del rapporto contrattuale di finanziamento oggetto della controversia.
Dalla disamina della documentazione versata in atti emerge chiaramente che
(incorporata in abbia agito nella CP_2 Parte_1
veste di procuratrice di né può revocarsi in dubbio Controparte_3 la legittimazione dell'istituto erogante, quale circostanza desumibile dall'esplicito riconoscimento che ne opera proprio il cliente, attraverso la produzione del contratto di finanziamento, elemento di prova oggettivamente non superabile.
Il quadro normativo di riferimento utile a chiarire i termini della questione controversa è quello previsto in materia di mandato con rappresentanza a mente dell'art. 1704 c.c. (da cui il rinvio espresso all'applicazione delle norme del capo VI del titolo II del c.c.).
7 Nell'ambito della disciplina relativa alla conclusione del contratto, si inserisce a pieno titolo quella della rappresentanza, ossia l'istituto giuridico mediante il quale il soggetto può manifestare la propria volontà negoziale attraverso un altro soggetto che agisce in suo nome e per suo conto.
In ipotesi di contestazioni, il contraente che assume di aver agito in nome e per conto altrui, deve fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire sulla scorta di un potere rappresentativo a lui conferito in virtù della contemplatio domini.
In altri termini, il conferimento del mandato con rappresentanza si manifesta come una sorta di fusione tra un contratto di mandato ed una procura ad agire per conto del mandante.
La conseguenza che ne deriva è che gli atti giuridici conclusi dal mandatario si riversano automaticamente nella sfera giuridica del mandante.
Sul punto, è patrimonio giuridico del nostro ordinamento l'assunto espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui: “Risponde, difatti, a un principio generale in tema di rappresentanza volontaria che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante con spendita del nome del rappresentato si producono direttamente nel patrimonio di quest'ultimo. […] Il rappresentante dotato del diritto di spendere il nome non è accipiens dell'indebito oggettivo, di tal che la relativa azione di ripetizione non può essere rivolta nei suoi confronti essendo che gli effetti giuridici del pagamento si sono verificati già in origine nella sfera giuridica del soggetto rappresentato. Il rappresentante, dunque, non ha legittimazione passiva” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/02/2021, n. 4862).
Nella fattispecie, le evidenze istruttorie dimostrano che, all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'odierna appellante nulla aveva a che fare con l'ente erogatore, cioè , né con la Controparte_3 CP_2
che a sua volta agiva quale mandataria della citata l'odierna deducente
[...] CP_3
ha, anche, dimostrato che solo con effetto dal 30/11/2015 (data postuma alla sottoscrizione del contratto del 24/03/205), la è stata incorporata in CP_2
. Parte_1
Dunque, anche in considerazione dell'assetto unitario degli interessi sottesi al contratto di finanziamento de quo, quale istituto Controparte_3
8 erogante, è l'unico soggetto del rapporto obbligatorio in essere cui attribuire l'acquisizione dei diritti e l'assunzione degli obblighi derivanti dal contratto medesimo.
Inconferente, quindi, alla corretta risoluzione della controversia anche la deduzione svolta dal giudice di pace impugnato in ordine alla materiale apprensione delle commissioni da parte di attività che rientra nei margini di CP_2
operatività conferiti con la procura speciale.
La Suprema Corte è stata, a più riprese, investita della particolare questione statuendo, con decisioni condivise dal tribunale, che “La ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 9775 del 12/05/2016 (Rv. 639612 - 01); Cass., Sez. 3, sentenza n. 7871 del 6/4/2011; Cass. Sez. 1, sentenza n. 7510 del 31/03/2011 (Rv. 617392 - 01)).
D'altro canto, si consideri ulteriormente a tal proposito che, a differenza della cessione di credito, il mandato all'incasso non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo.
Le suddette riflessioni valgono, peraltro, anche in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo, atteso che tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa sussiste un collegamento negoziale tale per cui le vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo.
Sul punto, non appaiono dirimenti in senso opposto le argomentazioni dell'odierno appellato svolte sub 3) della comparsa di costituzione in ordine alla condotta tenuta dalla controparte in sede stragiudiziale, per non aver contestato il proprio difetto di legittimazione passiva (e, finanche, per non aver preso parte alla mediazione).
9 Costituisce ormai un punto fermo della giurisprudenza di legittimità il principio per cui la “non contestazione” rileva solo quale contegno processuale, non potendo gli atteggiamenti assunti dalla parte fuori dal processo concorrere ad integrare una scelta difensiva di tal tipo.
L'onere di contestare i fatti dedotti dall'avversario trova la sua fisiologia espressione nel processo civile proprio quale strumento di garanzia del “giusto processo” ed è confezionato nell'art. 115 c.p.c. (rubricato “Disponibilità delle prove”) che al suo primo comma testualmente recita: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In definitiva, alla luce di quanto illustrato sopra, deve ritenersi che il contratto di cui si discute non abbia prodotto alcun effetto nei confronti della CP_2
ergo che va dichiarata estranea al rapporto di Parte_1
finanziamento.
Pertanto, la legittimazione passiva spetta unicamente alla parte che ha finanziato l'operazione creditizia, con l'effetto di non poter ritenere sussistente alcun obbligo restitutorio a carico dell'odierna società appellante.
Accertata la carenza di legittimazione passiva in capo a Parte_1
devono ritenersi assorbiti gli altri motivi di gravame proposti, della cui
[...]
delibazione il Tribunale è esonerato.
3. L'appellante dà atto di avere adempiuto spontaneamente alla sentenza di primo grado e, all'uopo, ha corrisposto a mezzo bonifico bancario l'importo di €
3.586,20 a titolo di sorte capitale nonché l'importo di € 1.474,94 a titolo di spese di lite liquidate all'esito del giudizio.
Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione, deve ritenersi legittima la domanda dell'istituto di credito alla condanna alla restituzione delle suddette somme.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 e sulla scorta dello scaglione tabellare per le controversie di valore ricompreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00, alle quali è riconducibile la presente, seguono la soccombenza.
10 Trova applicazione il principio per cui qualora il giudice di appello riforma, in tutto o in parte, la pronuncia di primo grado, è lui stesso tenuto a provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, che vanno ripartite tenendo conto dell'esito complessivo della lite, posto che ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
La liquidazione tiene dunque conto della natura e dell'entità della pretesa restitutoria azionata oltre che dell'attività difensiva svolta e viene disposta in applicazione dei valori minimi relativi a tutte le fasi in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria per il secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto gravame, così decide:
- in accoglimento del primo motivo d'appello, assorbiti gli altri, accerta e dichiara, sulla domanda proposta in primo grado dall'attore , il Parte_2
difetto di legittimazione passiva di già Parte_1
quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- condanna DEI GIUDICI LUCA alla restituzione di quanto corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado nr. Parte_1
71/2022 del 31/01/2022, come specificato in motivazione al punto 3.;
- condanna , in favore dell'appellante, alla rifusione Parte_2 delle spese di lite liquidate, quanto al primo grado, in € 632,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
quanto al presente grado in complessivi € 997,50, di cui €
147,00 per esborsi ed € 850,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Latina, lì 15/5/2025
Il giudice
Luca Venditto
11