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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7319 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies , co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4384 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del e vertente
TRA
), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
PA OR ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in atti
- APPELLANTE -
Contro
con gli avv.ti Federico Russo Controparte_1 C.F._2
) e AL TA che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1619/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 27.01.2021
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 4.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 183/2019, pubblicata in data 07.01.2019, il Tribunale di
Roma, a definizione del giudizio pendente tra il Controparte_2 di (nel seguito, per brevità, il ) ed , dichiarò Pt_1 Parte_1 Controparte_1 la proprietà del cortile oggetto di causa in capo al e, per l'effetto, Parte_1 ordinò a l'immediato rilascio della porzione di cortile Controparte_1 illegittimamente occupato, previo sgombero e riduzione in pristino immediato
“di tutti i manufatti realizzati o collocati sulla proprietà condominiale ed in particolare: 1) pavimentazione rialzata di circa 5 cm con massetto in cemento gettato e rivestito con piastrelle in gres porcellanato delimitato da soglie in travertino (lettera E del rilievo planimetrico depositato poi assieme a documentazione fotografica con la memoria istruttoria); 2) scaffale in metallo
(lettera G del rilievo planimetrico); 3) armadio in plastica da esterno di dimensioni circa cm 70 per cm 50 di profondità (lettera F del rilievo planimetrico)
4) armadio in alluminio con sportelli tipo persiana per alloggio caldaia di dimensioni cm 119 di lunghezza e cm 42 di profondità (lettera H del rilievo planimetrico ), 5) tettoia in legno e tegole di dimensioni circa cm 120 di aggetto
e cm 220 di lunghezza (lettera I del rilievo planimetrico), 5) fontanella prefabbricata in cemento;
sgomberando l'area da qualsivoglia oggetto o manufatto collocato sull'area condominiale, esterna all'edificio di proprietà esclusiva di , ivi compresa traccia per impianto di irrigazione” Controparte_1
e condannò a rifondere al le spese di lite. Controparte_1 Parte_1
2. In forza di detto titolo esecutivo, in data 19.06.2019, il notificò Parte_1 atto di precetto per l'immediato rilascio della porzione di cortile illegittimamente 2 occupato, previo sgombero e riduzione in pristino, oltre al pagamento del saldo delle spese di lite.
3. Con atto di citazione notificato in data 11.07.2019, Controparte_1 propose opposizione deducendo: l'avvenuto adempimento dell'obbligo di fare e l'inesistenza del titolo esecutivo relativo alla porzione antistante l'ingresso principale, con la conseguente illegittimità dell'intimazione relativa alla riduzione in pristino “di quanto realizzato e/o edificato dalla IG.ra al Controparte_1 piano terra nella immediata adiacenza della porta d'ingresso all'immobile di proprietà della IG.ra ovvero “un piccolo portico (tettoia) Controparte_1 antistante l'ingresso dell'abitazione con struttura in legno e tegola di dimensioni
3,46 di lunghezza e ml 1,65 di larghezza (lettera D)”, in quanto non prevista nella sentenza del Tribunale di Roma posta a fondamento dell'esecuzione.
4. Si costituì in giudizio il , deducendo il mancato pagamento da Parte_1 parte di di parte delle spese legali dovute in virtù della Controparte_1 sentenza azionata e contestando tutte le deduzioni, eccezioni e richieste dell'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto.
5. Con sentenza n. 1619/2021, pubblicata in data 27.01.2021, il Tribunale ritenne che la domanda di esatto adempimento fosse di competenza del Giudice dell'esecuzione, già investito della questione ai sensi dell'art. 612 c.p.c., ed accolse l'opposizione limitatamente all'intimazione di messa in pristino del
“piccolo portico (tettoia) antistante l'ingresso dell'abitazione” dichiarando nullo il precetto sul punto e confermandone la validità ed efficacia per il resto e compensando le spese di lite.
6. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 appello, affidato a due motivi, chiedendo di dichiarare infondata l'opposizione proposta da e dichiarare interamente valido ed efficace l'atto Controparte_1 di precetto notificato in data 21.06.2019.
7. si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
3 8. Concesso termine per il deposito di note conclusionali, eseguito da ambedue le parti, queste ultime hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 – sexies, co.3, c.p.c. all'udienza del
4.12.2025.
9. Il primo motivo di appello è rubricato “errore in judicando-inesistenza e/o difetto e/o carenza e/o inesistenza di motivazione della sentenza impugnata.
Erronea e/o inesatta interpretazione e/o applicazione della sentenza n. 183/2019 pubblicata il 07.01.2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma Sez V Dott.
Pigozzo nel procedimento nrg. 18360/2015 tra le parti Controparte_2
in contro munita di formula esecutiva e del
[...] Pt_1 Controparte_1 comando in data 25.03.2019. Erronea individuazione dei beni e/o manufatti realizzati e/o collocati sulla proprietà condominiale da parte di . Controparte_1
Validità del precetto opposto”.
Il censura la sentenza di primo grado in quanto avrebbe errato Parte_1 nell'accertare la portata del titolo esecutivo, che invece stabilirebbe la proprietà
sull'intero cortile, ove era stata edificata dalla la tettoia CP_3 CP_1 antistante l'ingresso dell'abitazione, con la conseguenza che anch'essa dovrebbe essere rimossa, in esecuzione del predetto titolo giudiziale.
Il motivo è infondato.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione proposta dalla sig.ra Controparte_1 avverso il precetto del 19.06.2019, notificato ad istanza del condominio in forza del titolo esecutivo di condanna costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma
n. 183/2019, pubblicata in data 07.01.2019.
A fondamento di quest'ultima decisione, il Tribunale ritenne che: “la descrizione del detto piccolo portico, a ben vedere, non emerge neppure in alcuna parte della motivazione della sentenza in esame e in alcuna parte della esposizione delle ragioni di fatto. In effetti, sia la descrizione dei manufatti da rimuove, formulata dal nel giudizio in esame e riportate in sentenza, sia Parte_1
l'elenco degli stessi, come si leggono nel dispositivo della sentenza suddetta, coincide, e tutti vengono esattamente individuati con l'indicazione di una lettera dell'alfabeto, che fa riferimento al rilievo planimetrico del tecnico Geom. CP_4
4 , prodotto sia in fase di merito, che in questo giudizio. Il piccolo portico CP_5 identificato con la lettera “D”, nel detto rilievo planimetrico, non viene mai citato nella sentenza, titolo esecutivo nella presente controversia, né in forma descrittiva, né indicando la detta lettera identificativa, a differenza di tutte le altre opere di cui si è chiesto e di cui si è disposta la rimozione, pertanto, si deve ritenere che lo stesso non sia tra i manufatti per i quali il giudice della cognizione ha disposto lo sgombero e la riduzione”.
Il primo giudice diede quindi una chiara e motivata interpretazione letterale (ma non apoditticamente testuale, quanto piuttosto razionale ed argomentata) del titolo giudiziale, non solo esaminando le diverse componenti (l'esposizione dei fatti di causa, la motivazione in senso proprio ed il dispositivo) di quest'ultimo, ma anche gli atti del relativo processo, ed osservando, peraltro, che la controversia intercorsa tra le parti ebbe ad oggetto solo la rivendica della proprietà del cortile e non anche il regolamento di confini, nel qual caso, invece, il giudice della cognizione avrebbe potuto indagare eventuali incertezze oggettive e soggettive degli stessi.
a invero premesso che la Suprema Corte è più volte intervenuta affermando che “nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (v. Cass. n. 1942/2023; conforme Cass. sent. n.
14234/2023).
E' stato altresì precisato che “l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga s(Cassase degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento
5 di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione” ( Cass. n. 5049/20).
Nello stesso senso, si è chiarito che “In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. “(Cass. n. 1619/2024,).
In materia di opposizione all'esecuzione, tali principi sono diretti a tutelare il giudicato, o comunque il titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente eseguibile, del cui significato è legittima l'interpretazione, mai l'alterazione che pretenda di operare una surrettizia riforma della decisione da eseguirsi.
Vale la pena, infine, ricordare in questa sede che l'esecuzione coattiva, innanzi al giudice ordinario, del titolo giudiziale civile ha una portata ben più ristretta dell'attuazione, attraverso l'ottemperanza, del giudicato amministrativo o di quello tributario.
Nel caso di specie, come ha ben motivato il giudice a quo, l'elemento di cui si chiede la rimozione non è in alcun modo indicato nella sentenza (nel complesso della stessa) che costituisce il titolo esecutivo, sebbene sia emerso e documentato nel corso del giudizio di cognizione. Infatti, il “piccolo portico
(tettoia)” era indicato nella documentazione tecnica prodotta in atti, ovvero, nel rilievo planimetrico, dove era specificatamente identificato con la lettera D, e nella relazione tecnica di parte, dove veniva così espressamente evidenziato: “al piano terra è stato realizzato un piccolo portico (tettoia) antistante l'ingresso dell'abitazione con struttura in legno e tegole di dimensioni ml 3.46 di lunghezza
e ml 1,65 di larghezza”. Nessun elemento, tuttavia, induce a ritenere che la sentenza impugnata abbia avuto per oggetto anche tale manufatto.
6 Piuttosto, deve rilevarsi che il Tribunale si limitò a disporre la rimozione di quanto espressamente richiesto dal nelle proprie conclusioni (come Parte_1 precisate nella prima memoria di cui all'art. 183, co.6, c.p.c., in questa sede prodotta dall'appellata) le quali, per come si evince anche dalla sentenza stessa, non facevano alcun riferimento specifico alla tettoia controversa.
Trattandosi di dati processuali noti, e di fatti non sopravvenuti al giudicato,
l'esclusione di tali elementi dalla portata della decisione da eseguirsi avrebbe dunque richiesto, da parte di chi se ne fosse ritenuto svantaggiato, l'attivazione di specifici rimedi, quali l'impugnazione in sede di appello, in caso di errore di valutazione da parte del giudice di primo grado;
ovvero il procedimento previsto dall'art. 288 c.p.c., qualora l'omissione fosse dipesa da un mero errore materiale
(in questo giudizio comunque non dedotto, né palese); oppure la revocazione per errore di fatto, ove se ne fossero verificati i presupposti sostanziali e processuali. Ma nessuno di tali rimedi risulta esperito, con esito positivo, dall'attuale appellante, sicché il titolo esecutivo che in questa sede si può valutare è quello integrato dalla predetta sentenza del Tribunale di Roma, nella sua consistenza originaria ed invariata, nonché invariabile in sede esecutiva.
Per le ragioni sinora illustrate, quindi, si deve concludere che, come ha ritenuto la sentenza qui impugnata, non è possibile accertare che il piccolo portico
(tettoia) edificato in adiacenza all'ingresso, di cui si chiede la rimozione, fosse effettivamente incluso nella decisione del Tribunale di Roma da eseguirsi. Tanto meno, quindi, nel giudizio di opposizione poteva, né potrà in questa sede, essere svolto alcun accertamento di merito volto a stabilire la legittimità o meno della realizzazione dello stesso manufatto.
In definitiva, il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo Giudice appare condivisibile ed in linea sia con le risultanze fattuali che con i ricordati principi giurisprudenziali, circa il potere spettante al giudice dell'esecuzione, quindi a quello dell'opposizione, nell'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale.
10. Con il secondo motivo di appello rubricato “Errore in judicando- inesistenza e/o difetto e/o carenza e/o inesistenza di motivazione della sentenza impugnata. Omessa valutazione di documenti decisivi depositati dalla odierna
7 parte appellante. Erroneità in toto con riguardo alla non ammissione dei mezzi istruttori come articolati nella memoria ex articolo 183 VI comma n. 2 cpc depositata nel procedimento di primo grado da parte opposta. Violazione del disposto dell'articolo 183 VI comma n.2 e 184 cpc. Violazione degli obblighi di fare della ”. CP_1
Con tale mezzo il torna invero sostanzialmente a censurare, come Parte_1 già con il primo motivo, la sentenza impugnata per aver ritenuto che il titolo esecutivo giudiziale non includesse anche la rimozione del “piccolo portico” in questione. Sul punto, valga quindi il richiamo a quanto argomentato a proposito del rigetto del primo motivo, oltre a quanto segue.
Inoltre, nel motivo si censura il primo giudice anche per la mancata ammissione dei mezzi istruttori (consulenza tecnica d'ufficio e prove orali), riprodotti in calce all'impugnazione, che sarebbero finalizzati in parte ad accertare circostanze fattuali antecedenti al titolo esecutivo giudiziale, quindi inammissibili. In altra parte, gli stessi mezzi sono, comunque, diretti ad indurre, in questa sede,
l'ampliamento del contenuto del relativo comando giudiziale portato da tale titolo, come è inammissibile, per quanto già detto. In ulteriore parte, infine, le richieste istruttorie sono, genericamente, volte a provocare una valutazione sul completamento o meno dell'attività esecutiva, con una formulazione (“Vero che la IG.ra , in attuazione alle prescrizioni della sentenza n. Controparte_1
183/2019 pubblicata il 07.01.2019 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento nrg. 18360/2015, ha provveduto alla rimozione con riduzione in pristino dello stato dei luoghi con riguardo a tutti i manufatti edificati dalla stessa sul cortile di proprietà ed in via esemplificativa e non esaustiva …”) CP_3 che è ulteriormente inammissibile sia perché afferma proprio il fatto (l'avvenuta rimozione) che l'appellante vorrebbe invece negare;
sia perché tenta, comunque, indirettamente di estendere, attraverso la c.t.u. sollecitata e le prove testimoniali richieste, l'estensione del comando giudiziale da eseguire.
Peraltro, la determinazione delle modalità di esecuzione del titolo che comporti obblighi di fare, con le conseguenti prescrizioni necessarie ad indirizzare l'esecuzione verso l'esatto adempimento dello stesso, sono di competenza del
8 giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art 612 c.p.c., come ha rilevato il giudice a quo, dando pure atto che, infatti, tra le parti era stato già instaurato (anche) quest'ultimo procedimento.
Il secondo motivo di gravame è quindi parimenti infondato.
Il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato il principio espresso dalla
Corte di cassazione (Cass. n. 8480/2015) in materia di interpretazione del titolo esecutivo, che stabilisce una netta ed insuperabile separazione tra la fase di cognizione e quella di esecuzione. La disamina di ogni fatto costitutivo del diritto
è riservata esclusivamente al giudice della cognizione che ha formato il titolo.
Richiamati altresì i principi giurisprudenziali già citati trattando del primo motivo, deve quindi concludersi che nessun mezzo istruttorio, volto ad includere il piccolo portico di cui si controverte - sebbene estraneo all'originaria portata del titolo esecutivo- nell'azione esecutiva, possa essere ammesso nella presente sede.
In base ai ridetti principi consolidati, infatti, non è consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di sottoporre la medesima fattispecie concreta ad un nuovo accertamento e di modificare il contenuto decisorio del titolo.
Pertanto, è condivisibile la decisione del giudice di primo grado, anche laddove non ha ammesso mezzi istruttori volti ad accertare l'esatto adempimento da parte della attuale appellata alle prescrizioni del titolo.
11. In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano - secondo i valori di cui al d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, per le cause di valore indeterminabile medio (non essendo possibile, in base agli atti di causa, determinare il valore monetario effettivo, corrispondente all' utilità, per la quale si procedeva in sede esecutiva)- nella misura media per tutte le fasi, fatta salva quella istruttoria/di trattazione, liquidate al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in € 10.313,00 per compensi (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.
9 Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1619/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27.01.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna il condominio di in alla rifusione delle Controparte_2 Pt_1 spese di lite in favore di , che liquida in € € 10.313,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies , co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4384 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del e vertente
TRA
), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
PA OR ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in atti
- APPELLANTE -
Contro
con gli avv.ti Federico Russo Controparte_1 C.F._2
) e AL TA che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1619/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 27.01.2021
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 4.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 183/2019, pubblicata in data 07.01.2019, il Tribunale di
Roma, a definizione del giudizio pendente tra il Controparte_2 di (nel seguito, per brevità, il ) ed , dichiarò Pt_1 Parte_1 Controparte_1 la proprietà del cortile oggetto di causa in capo al e, per l'effetto, Parte_1 ordinò a l'immediato rilascio della porzione di cortile Controparte_1 illegittimamente occupato, previo sgombero e riduzione in pristino immediato
“di tutti i manufatti realizzati o collocati sulla proprietà condominiale ed in particolare: 1) pavimentazione rialzata di circa 5 cm con massetto in cemento gettato e rivestito con piastrelle in gres porcellanato delimitato da soglie in travertino (lettera E del rilievo planimetrico depositato poi assieme a documentazione fotografica con la memoria istruttoria); 2) scaffale in metallo
(lettera G del rilievo planimetrico); 3) armadio in plastica da esterno di dimensioni circa cm 70 per cm 50 di profondità (lettera F del rilievo planimetrico)
4) armadio in alluminio con sportelli tipo persiana per alloggio caldaia di dimensioni cm 119 di lunghezza e cm 42 di profondità (lettera H del rilievo planimetrico ), 5) tettoia in legno e tegole di dimensioni circa cm 120 di aggetto
e cm 220 di lunghezza (lettera I del rilievo planimetrico), 5) fontanella prefabbricata in cemento;
sgomberando l'area da qualsivoglia oggetto o manufatto collocato sull'area condominiale, esterna all'edificio di proprietà esclusiva di , ivi compresa traccia per impianto di irrigazione” Controparte_1
e condannò a rifondere al le spese di lite. Controparte_1 Parte_1
2. In forza di detto titolo esecutivo, in data 19.06.2019, il notificò Parte_1 atto di precetto per l'immediato rilascio della porzione di cortile illegittimamente 2 occupato, previo sgombero e riduzione in pristino, oltre al pagamento del saldo delle spese di lite.
3. Con atto di citazione notificato in data 11.07.2019, Controparte_1 propose opposizione deducendo: l'avvenuto adempimento dell'obbligo di fare e l'inesistenza del titolo esecutivo relativo alla porzione antistante l'ingresso principale, con la conseguente illegittimità dell'intimazione relativa alla riduzione in pristino “di quanto realizzato e/o edificato dalla IG.ra al Controparte_1 piano terra nella immediata adiacenza della porta d'ingresso all'immobile di proprietà della IG.ra ovvero “un piccolo portico (tettoia) Controparte_1 antistante l'ingresso dell'abitazione con struttura in legno e tegola di dimensioni
3,46 di lunghezza e ml 1,65 di larghezza (lettera D)”, in quanto non prevista nella sentenza del Tribunale di Roma posta a fondamento dell'esecuzione.
4. Si costituì in giudizio il , deducendo il mancato pagamento da Parte_1 parte di di parte delle spese legali dovute in virtù della Controparte_1 sentenza azionata e contestando tutte le deduzioni, eccezioni e richieste dell'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto.
5. Con sentenza n. 1619/2021, pubblicata in data 27.01.2021, il Tribunale ritenne che la domanda di esatto adempimento fosse di competenza del Giudice dell'esecuzione, già investito della questione ai sensi dell'art. 612 c.p.c., ed accolse l'opposizione limitatamente all'intimazione di messa in pristino del
“piccolo portico (tettoia) antistante l'ingresso dell'abitazione” dichiarando nullo il precetto sul punto e confermandone la validità ed efficacia per il resto e compensando le spese di lite.
6. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 appello, affidato a due motivi, chiedendo di dichiarare infondata l'opposizione proposta da e dichiarare interamente valido ed efficace l'atto Controparte_1 di precetto notificato in data 21.06.2019.
7. si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
3 8. Concesso termine per il deposito di note conclusionali, eseguito da ambedue le parti, queste ultime hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 – sexies, co.3, c.p.c. all'udienza del
4.12.2025.
9. Il primo motivo di appello è rubricato “errore in judicando-inesistenza e/o difetto e/o carenza e/o inesistenza di motivazione della sentenza impugnata.
Erronea e/o inesatta interpretazione e/o applicazione della sentenza n. 183/2019 pubblicata il 07.01.2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma Sez V Dott.
Pigozzo nel procedimento nrg. 18360/2015 tra le parti Controparte_2
in contro munita di formula esecutiva e del
[...] Pt_1 Controparte_1 comando in data 25.03.2019. Erronea individuazione dei beni e/o manufatti realizzati e/o collocati sulla proprietà condominiale da parte di . Controparte_1
Validità del precetto opposto”.
Il censura la sentenza di primo grado in quanto avrebbe errato Parte_1 nell'accertare la portata del titolo esecutivo, che invece stabilirebbe la proprietà
sull'intero cortile, ove era stata edificata dalla la tettoia CP_3 CP_1 antistante l'ingresso dell'abitazione, con la conseguenza che anch'essa dovrebbe essere rimossa, in esecuzione del predetto titolo giudiziale.
Il motivo è infondato.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione proposta dalla sig.ra Controparte_1 avverso il precetto del 19.06.2019, notificato ad istanza del condominio in forza del titolo esecutivo di condanna costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma
n. 183/2019, pubblicata in data 07.01.2019.
A fondamento di quest'ultima decisione, il Tribunale ritenne che: “la descrizione del detto piccolo portico, a ben vedere, non emerge neppure in alcuna parte della motivazione della sentenza in esame e in alcuna parte della esposizione delle ragioni di fatto. In effetti, sia la descrizione dei manufatti da rimuove, formulata dal nel giudizio in esame e riportate in sentenza, sia Parte_1
l'elenco degli stessi, come si leggono nel dispositivo della sentenza suddetta, coincide, e tutti vengono esattamente individuati con l'indicazione di una lettera dell'alfabeto, che fa riferimento al rilievo planimetrico del tecnico Geom. CP_4
4 , prodotto sia in fase di merito, che in questo giudizio. Il piccolo portico CP_5 identificato con la lettera “D”, nel detto rilievo planimetrico, non viene mai citato nella sentenza, titolo esecutivo nella presente controversia, né in forma descrittiva, né indicando la detta lettera identificativa, a differenza di tutte le altre opere di cui si è chiesto e di cui si è disposta la rimozione, pertanto, si deve ritenere che lo stesso non sia tra i manufatti per i quali il giudice della cognizione ha disposto lo sgombero e la riduzione”.
Il primo giudice diede quindi una chiara e motivata interpretazione letterale (ma non apoditticamente testuale, quanto piuttosto razionale ed argomentata) del titolo giudiziale, non solo esaminando le diverse componenti (l'esposizione dei fatti di causa, la motivazione in senso proprio ed il dispositivo) di quest'ultimo, ma anche gli atti del relativo processo, ed osservando, peraltro, che la controversia intercorsa tra le parti ebbe ad oggetto solo la rivendica della proprietà del cortile e non anche il regolamento di confini, nel qual caso, invece, il giudice della cognizione avrebbe potuto indagare eventuali incertezze oggettive e soggettive degli stessi.
a invero premesso che la Suprema Corte è più volte intervenuta affermando che “nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (v. Cass. n. 1942/2023; conforme Cass. sent. n.
14234/2023).
E' stato altresì precisato che “l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga s(Cassase degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento
5 di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione” ( Cass. n. 5049/20).
Nello stesso senso, si è chiarito che “In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. “(Cass. n. 1619/2024,).
In materia di opposizione all'esecuzione, tali principi sono diretti a tutelare il giudicato, o comunque il titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente eseguibile, del cui significato è legittima l'interpretazione, mai l'alterazione che pretenda di operare una surrettizia riforma della decisione da eseguirsi.
Vale la pena, infine, ricordare in questa sede che l'esecuzione coattiva, innanzi al giudice ordinario, del titolo giudiziale civile ha una portata ben più ristretta dell'attuazione, attraverso l'ottemperanza, del giudicato amministrativo o di quello tributario.
Nel caso di specie, come ha ben motivato il giudice a quo, l'elemento di cui si chiede la rimozione non è in alcun modo indicato nella sentenza (nel complesso della stessa) che costituisce il titolo esecutivo, sebbene sia emerso e documentato nel corso del giudizio di cognizione. Infatti, il “piccolo portico
(tettoia)” era indicato nella documentazione tecnica prodotta in atti, ovvero, nel rilievo planimetrico, dove era specificatamente identificato con la lettera D, e nella relazione tecnica di parte, dove veniva così espressamente evidenziato: “al piano terra è stato realizzato un piccolo portico (tettoia) antistante l'ingresso dell'abitazione con struttura in legno e tegole di dimensioni ml 3.46 di lunghezza
e ml 1,65 di larghezza”. Nessun elemento, tuttavia, induce a ritenere che la sentenza impugnata abbia avuto per oggetto anche tale manufatto.
6 Piuttosto, deve rilevarsi che il Tribunale si limitò a disporre la rimozione di quanto espressamente richiesto dal nelle proprie conclusioni (come Parte_1 precisate nella prima memoria di cui all'art. 183, co.6, c.p.c., in questa sede prodotta dall'appellata) le quali, per come si evince anche dalla sentenza stessa, non facevano alcun riferimento specifico alla tettoia controversa.
Trattandosi di dati processuali noti, e di fatti non sopravvenuti al giudicato,
l'esclusione di tali elementi dalla portata della decisione da eseguirsi avrebbe dunque richiesto, da parte di chi se ne fosse ritenuto svantaggiato, l'attivazione di specifici rimedi, quali l'impugnazione in sede di appello, in caso di errore di valutazione da parte del giudice di primo grado;
ovvero il procedimento previsto dall'art. 288 c.p.c., qualora l'omissione fosse dipesa da un mero errore materiale
(in questo giudizio comunque non dedotto, né palese); oppure la revocazione per errore di fatto, ove se ne fossero verificati i presupposti sostanziali e processuali. Ma nessuno di tali rimedi risulta esperito, con esito positivo, dall'attuale appellante, sicché il titolo esecutivo che in questa sede si può valutare è quello integrato dalla predetta sentenza del Tribunale di Roma, nella sua consistenza originaria ed invariata, nonché invariabile in sede esecutiva.
Per le ragioni sinora illustrate, quindi, si deve concludere che, come ha ritenuto la sentenza qui impugnata, non è possibile accertare che il piccolo portico
(tettoia) edificato in adiacenza all'ingresso, di cui si chiede la rimozione, fosse effettivamente incluso nella decisione del Tribunale di Roma da eseguirsi. Tanto meno, quindi, nel giudizio di opposizione poteva, né potrà in questa sede, essere svolto alcun accertamento di merito volto a stabilire la legittimità o meno della realizzazione dello stesso manufatto.
In definitiva, il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo Giudice appare condivisibile ed in linea sia con le risultanze fattuali che con i ricordati principi giurisprudenziali, circa il potere spettante al giudice dell'esecuzione, quindi a quello dell'opposizione, nell'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale.
10. Con il secondo motivo di appello rubricato “Errore in judicando- inesistenza e/o difetto e/o carenza e/o inesistenza di motivazione della sentenza impugnata. Omessa valutazione di documenti decisivi depositati dalla odierna
7 parte appellante. Erroneità in toto con riguardo alla non ammissione dei mezzi istruttori come articolati nella memoria ex articolo 183 VI comma n. 2 cpc depositata nel procedimento di primo grado da parte opposta. Violazione del disposto dell'articolo 183 VI comma n.2 e 184 cpc. Violazione degli obblighi di fare della ”. CP_1
Con tale mezzo il torna invero sostanzialmente a censurare, come Parte_1 già con il primo motivo, la sentenza impugnata per aver ritenuto che il titolo esecutivo giudiziale non includesse anche la rimozione del “piccolo portico” in questione. Sul punto, valga quindi il richiamo a quanto argomentato a proposito del rigetto del primo motivo, oltre a quanto segue.
Inoltre, nel motivo si censura il primo giudice anche per la mancata ammissione dei mezzi istruttori (consulenza tecnica d'ufficio e prove orali), riprodotti in calce all'impugnazione, che sarebbero finalizzati in parte ad accertare circostanze fattuali antecedenti al titolo esecutivo giudiziale, quindi inammissibili. In altra parte, gli stessi mezzi sono, comunque, diretti ad indurre, in questa sede,
l'ampliamento del contenuto del relativo comando giudiziale portato da tale titolo, come è inammissibile, per quanto già detto. In ulteriore parte, infine, le richieste istruttorie sono, genericamente, volte a provocare una valutazione sul completamento o meno dell'attività esecutiva, con una formulazione (“Vero che la IG.ra , in attuazione alle prescrizioni della sentenza n. Controparte_1
183/2019 pubblicata il 07.01.2019 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento nrg. 18360/2015, ha provveduto alla rimozione con riduzione in pristino dello stato dei luoghi con riguardo a tutti i manufatti edificati dalla stessa sul cortile di proprietà ed in via esemplificativa e non esaustiva …”) CP_3 che è ulteriormente inammissibile sia perché afferma proprio il fatto (l'avvenuta rimozione) che l'appellante vorrebbe invece negare;
sia perché tenta, comunque, indirettamente di estendere, attraverso la c.t.u. sollecitata e le prove testimoniali richieste, l'estensione del comando giudiziale da eseguire.
Peraltro, la determinazione delle modalità di esecuzione del titolo che comporti obblighi di fare, con le conseguenti prescrizioni necessarie ad indirizzare l'esecuzione verso l'esatto adempimento dello stesso, sono di competenza del
8 giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art 612 c.p.c., come ha rilevato il giudice a quo, dando pure atto che, infatti, tra le parti era stato già instaurato (anche) quest'ultimo procedimento.
Il secondo motivo di gravame è quindi parimenti infondato.
Il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato il principio espresso dalla
Corte di cassazione (Cass. n. 8480/2015) in materia di interpretazione del titolo esecutivo, che stabilisce una netta ed insuperabile separazione tra la fase di cognizione e quella di esecuzione. La disamina di ogni fatto costitutivo del diritto
è riservata esclusivamente al giudice della cognizione che ha formato il titolo.
Richiamati altresì i principi giurisprudenziali già citati trattando del primo motivo, deve quindi concludersi che nessun mezzo istruttorio, volto ad includere il piccolo portico di cui si controverte - sebbene estraneo all'originaria portata del titolo esecutivo- nell'azione esecutiva, possa essere ammesso nella presente sede.
In base ai ridetti principi consolidati, infatti, non è consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di sottoporre la medesima fattispecie concreta ad un nuovo accertamento e di modificare il contenuto decisorio del titolo.
Pertanto, è condivisibile la decisione del giudice di primo grado, anche laddove non ha ammesso mezzi istruttori volti ad accertare l'esatto adempimento da parte della attuale appellata alle prescrizioni del titolo.
11. In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano - secondo i valori di cui al d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, per le cause di valore indeterminabile medio (non essendo possibile, in base agli atti di causa, determinare il valore monetario effettivo, corrispondente all' utilità, per la quale si procedeva in sede esecutiva)- nella misura media per tutte le fasi, fatta salva quella istruttoria/di trattazione, liquidate al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in € 10.313,00 per compensi (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.
9 Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1619/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27.01.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna il condominio di in alla rifusione delle Controparte_2 Pt_1 spese di lite in favore di , che liquida in € € 10.313,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
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