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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 774/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 6.2.2025, alle ore 8,46, innanzi al got MA TO sono comparsi: per , l'avv. ACHILLE CASTELLI, Parte_1 per per , nessuno Controparte_1 Controparte_2
Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: nato a [...] il [...], ivi residente, padre di Testimone_1 Pt_1
[...]
1) Vero che in data 2.11.2021, il sig. si recava personalmente presso la sede Controparte_2 della “ ” e in tale circostanza sottoponeva alla Parte_1 attenzione del sig. la proposta di acquistare il veicolo di marca BMW, Parte_1 Modello X 5, immatricolato nel 2019, esponendo i dettagli della eventuale permuta;
Vero
ADR got: lo so perché ero lì, nell'ufficio di mio figlio, quando è venuto . CP_2
ADR got: conoscevo perché mio figlio ci aveva comprato un'altra macchina. CP_2
2) Vero che il contratto di permuta del veicolo usato di cui al precedente capitolo, contraddistinto al doc. 2 del fascicolo telematico, che si rammostra, veniva sottoposto in visione dal sig. al legale rappresentante della “ Controparte_2 Parte_1
e sottoscritto da entrambi in data 5.11.21 presso i locali della Cantina di famiglia;
[...] vero. c'ero anche io e riconosco il contratto
3) Vero che il sig. si era impegnato al rimborso della somma erogata a titolo Controparte_2 di caparra, ove non fosse stato possibile onorare la consegna del veicolo entro l'ultimo termine concesso del 31.3.22; vero.
ADR got: l'ho sentito io dir così e in famiglia non si parlava di altro.
L'ufficio da atto del fatto che il teste ha potuto leggere la verbalizzazione e non ha nulla da aggiungere e modificare
Viene introdotto il successivo teste che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: nata a [...] il [...], res. Montefiore dell'Aso, sorella di Testimone_2 coadiuvante familiare dell'azienda agricola, mi occupo della parte contabile Parte_1 ed amministrativa
1) Vero che in data 2.11.2021, il sig. si recava personalmente presso la sede Controparte_2 della “ ” e in tale circostanza sottoponeva alla Parte_1 attenzione del sig. la proposta di acquistare il veicolo di marca BMW, Parte_1 Modello X 5, immatricolato nel 2019, esponendo i dettagli della eventuale permuta;
Vero. Ero presente.
pagina 1 di 5 2) Vero che il contratto di permuta del veicolo usato di cui al precedente capitolo, contraddistinto al doc. 2 del fascicolo telematico, che si rammostra, veniva sottoposto in visione dal sig. al legale rappresentante della “ Controparte_2 Parte_1
e sottoscritto da entrambi in data 5.11.2021 presso i locali della Cantina di famiglia;
[...] vero. C'ero anche io.
3) Vero che il sig. si era impegnato al rimborso della somma erogata a titolo Controparte_2 di caparra, ove non fosse stato possibile onorare la consegna del veicolo entro l'ultimo termine concesso del 31.03.2022; vero.
ADR avv. Castelli: dopo ave sottoscritto il contratto, l'auto non arrivava e c'è stata tutta una trattativa, al termine della quale mio fratello ha fissato l'ultimo termine al 31.3.22
L'ufficio da atto del fatto che il teste ha potuto leggere la verbalizzazione e non ha nulla da aggiungere e modificare
A questo punto, l'avv. Castelli rinuncia al terzo teste non comparso, pur citato come da copie che esibisce.
Il got istruttore presone atto, esaurita l'istruttoria invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e discutere oralmente per procedere ex art. 281 sexies cpc.
Parte ricorrente precisa come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita del veicolo sottoscritto in data 05.04.2021 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il danno complessivamente subito dalla ricorrente è pari complessivamente alla somma di € 50.000,00= (cinquantamila/00=), così come meglio determinato in premessa, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- condannare entrambi i resistenti, in solido tra loro, ovvero in subordine, ciascuno nei limiti della eventualmente dimostrata, autonoma responsabilità, all'integrale risarcimento in favore della ricorrente
“ ”, in persona del titolare e legale rapp. p.t. sig. Parte_1
, del danno da questa subito e quantificato nella complessiva somma di € 50.000,00= Parte_1 (cinquantamila/00), ovvero in altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre compensi per la fase di negoziazione assistita ed oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,30, il got invita parte ricorrente ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 774/2024 promossa da:
, in pers. dell'omonimo titolare, Parte_1
C.F._1 con l'avv. ACHILLE CASTELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
RICORRENTE contro
, in pers. leg. rappr.te Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2 C.F._2 contumaci
RESISTENTI
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.6.24 titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1 ha richiesto accertarsi il grave inadempimento dei resistenti al contratto 5.11.21, la risoluzione del contratto ed il proprio diritto ad ottenere il doppio della caparra ed il risarcimento degli ulteriori danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, per esborsi sostenuti a seguito della consulenza resa necessaria per il prefato inadempimento e le conseguenze subite per la indisponibilità della somma consegnata alla sottoscrizione della proposta contrattuale e così complessivamente la somma di € 50.000,00= (cinquantamila/00).
Parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver aderito alla proposta di di Controparte_2 acquistare una vettura BMW, versando € 20.000,00 di caparra alla Euro Trader Srl, di cui era socio, come da distinta di bonifico 8.11.21 in favore di che pure CP_2 CP_1 deposita (doc. 3), e come da fattura Eur Trader che allega in copia cartacea, avendo appreso, attraverso accesso al proprio cassetto fiscale, che mai ha inviato tale fattura allo CP_1Part (e che quindi è inesistente) pattuendo la permuta del veicolo usato BMW 320 “Touring” targ. EP745VH (km percorsi circa 270.000) da cedere alla consegna del veicolo acquistato, con il contestuale versamento del saldo del prezzo di € 37.000,00=.
pagina 3 di 5 Precisa, inoltre, che i venditori si erano impegnati alla consegna del veicolo entro la fine del 2021, senza provvedere, e di aver inviato ad il proprio recesso ex art. 1385 cc;
poi CP_1 di aver prefissato l'ulteriore termine del 31.3.22 per la consegna di cui alla pec avv. Castelli 1.3.22, ivi dichiarato espressamente come essenziale.
Deposita anche visure CCIAA, copia della corrispondenza intercorsa via whatsapp con il sig.
, copia della corrispondenza intercorsa con Euro Trader Srl e copia dell'invito a CP_2 negoziazione assistita.
All'udienza di prima comparizione 9.1.25 nessuno è comparso per i resistenti ed il GI designato ne ha dichiarato la contumacia, ammettendo tutte le prove orali richieste dal ricorrente e delegando questo got, inserito nell'ufficio per il processo, a trattazione e decisione della causa.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'escussione dei testi.
*
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tanto premesso, il resistente ha provato documentalmente la fonte del suo diritto;
per testi il termine di scadenza originariamente e verbalmente fissato;
documentalmente il termine, concesso in proroga dopo aver esercitato il recesso, qualificandolo espressamente essenziale.
Non pare possa esser revocato in dubbio che il contratto sia stato dal ricorrente stipulato con
– e per essa sottoscritto dal sig. , che ne era ed è socio – visto che è stato CP_1 CP_2 redatto su carta intestata Euro Trader Srl e che il bonifico di € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria è stato versato dall'attore ad Euro Trader Srl.
I resistenti non hanno dedotto né provato di aver adempiuto ed anzi il legale rappr.te Euro
Trader Srl ha ammesso esplicitamente nella propria corrispondenza che alcuno ha mai provveduto alla consegna della vettura.
Con ciò il contratto 5.11.21 deve dichiararsi risolto di diritto ex art. 1457 cc, con diritto del ricorrente a riottenere quanto versato a titolo di acconto, con rivalutazione ed interessi sino alla data della domanda e con interessi ex art. 1284/4 cc dalla data della domanda al saldo effettivo, e il danno ulteriore, che tuttavia non risulta aver provato.
Cass. SS. UU., 14 gennaio 2009, n.553 ha affermato che, se si agisce in giudizio per ottenere la risoluzione ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova quella volta a far valere il recesso con contestuale ritenzione della caparra, attesa l'incompatibilità dei rimedi, che sono tali soprattutto sul piano funzionale (in particolare, la caparra ha funzione deflattiva di liquidazione stragiudiziale del pregiudizio, mentre con l'azione per il risarcimento la parte sopporta il rischio dell'incertezza dell'esito giudiziale ma può ottenere un maggiore ristoro).
Deve quindi escludersi che il sig. possa ottenere la pronuncia di risoluzione ed il Pt_1 risarcimento del danno, come da domanda, ivi legittimamente includendo il doppio della caparra ed € 10.000,00 a titolo di risarcimento degli ulteriori danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, per esborsi sostenuti a seguito della consulenza resa necessaria per il prefato inadempimento e le conseguenze subite per la indisponibilità della somma consegnata alla sottoscrizione della proposta contrattuale, danni ulteriori di cui, si ripete, non ha fornito alcuna prova.
Va quindi pronunciata la risoluzione del contratto 5.11.21 e i resistenti vanno condannati in solido al versamento in favore del ricorrente dell'importo di € 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 9.11.21 al 20.10.24 e poi interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione della domanda giudiziale (21.10.24) al saldo effettivo.
Le spese, anche per l'invito alla negoziazione assistita, seguono la soccombenza e sono pagina 4 di 5 liquidate in dispositivo con riferimento al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale della domanda avanzata da pronuncia la Parte_1 risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti ex art. 1457 cc e condanna i resistenti, in solido fra loro, a versare al ricorrente l'importo di € 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 9.11.21 al 20.10.24 ed oltre interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione della domanda giudiziale (21.10.24) al saldo effettivo;
2) condanna i resistenti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 313,02 per anticipazioni, € 5.740,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,45, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 6 febbraio 2025
Il got avv. MA TO
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 6.2.2025, alle ore 8,46, innanzi al got MA TO sono comparsi: per , l'avv. ACHILLE CASTELLI, Parte_1 per per , nessuno Controparte_1 Controparte_2
Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: nato a [...] il [...], ivi residente, padre di Testimone_1 Pt_1
[...]
1) Vero che in data 2.11.2021, il sig. si recava personalmente presso la sede Controparte_2 della “ ” e in tale circostanza sottoponeva alla Parte_1 attenzione del sig. la proposta di acquistare il veicolo di marca BMW, Parte_1 Modello X 5, immatricolato nel 2019, esponendo i dettagli della eventuale permuta;
Vero
ADR got: lo so perché ero lì, nell'ufficio di mio figlio, quando è venuto . CP_2
ADR got: conoscevo perché mio figlio ci aveva comprato un'altra macchina. CP_2
2) Vero che il contratto di permuta del veicolo usato di cui al precedente capitolo, contraddistinto al doc. 2 del fascicolo telematico, che si rammostra, veniva sottoposto in visione dal sig. al legale rappresentante della “ Controparte_2 Parte_1
e sottoscritto da entrambi in data 5.11.21 presso i locali della Cantina di famiglia;
[...] vero. c'ero anche io e riconosco il contratto
3) Vero che il sig. si era impegnato al rimborso della somma erogata a titolo Controparte_2 di caparra, ove non fosse stato possibile onorare la consegna del veicolo entro l'ultimo termine concesso del 31.3.22; vero.
ADR got: l'ho sentito io dir così e in famiglia non si parlava di altro.
L'ufficio da atto del fatto che il teste ha potuto leggere la verbalizzazione e non ha nulla da aggiungere e modificare
Viene introdotto il successivo teste che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: nata a [...] il [...], res. Montefiore dell'Aso, sorella di Testimone_2 coadiuvante familiare dell'azienda agricola, mi occupo della parte contabile Parte_1 ed amministrativa
1) Vero che in data 2.11.2021, il sig. si recava personalmente presso la sede Controparte_2 della “ ” e in tale circostanza sottoponeva alla Parte_1 attenzione del sig. la proposta di acquistare il veicolo di marca BMW, Parte_1 Modello X 5, immatricolato nel 2019, esponendo i dettagli della eventuale permuta;
Vero. Ero presente.
pagina 1 di 5 2) Vero che il contratto di permuta del veicolo usato di cui al precedente capitolo, contraddistinto al doc. 2 del fascicolo telematico, che si rammostra, veniva sottoposto in visione dal sig. al legale rappresentante della “ Controparte_2 Parte_1
e sottoscritto da entrambi in data 5.11.2021 presso i locali della Cantina di famiglia;
[...] vero. C'ero anche io.
3) Vero che il sig. si era impegnato al rimborso della somma erogata a titolo Controparte_2 di caparra, ove non fosse stato possibile onorare la consegna del veicolo entro l'ultimo termine concesso del 31.03.2022; vero.
ADR avv. Castelli: dopo ave sottoscritto il contratto, l'auto non arrivava e c'è stata tutta una trattativa, al termine della quale mio fratello ha fissato l'ultimo termine al 31.3.22
L'ufficio da atto del fatto che il teste ha potuto leggere la verbalizzazione e non ha nulla da aggiungere e modificare
A questo punto, l'avv. Castelli rinuncia al terzo teste non comparso, pur citato come da copie che esibisce.
Il got istruttore presone atto, esaurita l'istruttoria invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e discutere oralmente per procedere ex art. 281 sexies cpc.
Parte ricorrente precisa come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita del veicolo sottoscritto in data 05.04.2021 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il danno complessivamente subito dalla ricorrente è pari complessivamente alla somma di € 50.000,00= (cinquantamila/00=), così come meglio determinato in premessa, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- condannare entrambi i resistenti, in solido tra loro, ovvero in subordine, ciascuno nei limiti della eventualmente dimostrata, autonoma responsabilità, all'integrale risarcimento in favore della ricorrente
“ ”, in persona del titolare e legale rapp. p.t. sig. Parte_1
, del danno da questa subito e quantificato nella complessiva somma di € 50.000,00= Parte_1 (cinquantamila/00), ovvero in altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre compensi per la fase di negoziazione assistita ed oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,30, il got invita parte ricorrente ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 774/2024 promossa da:
, in pers. dell'omonimo titolare, Parte_1
C.F._1 con l'avv. ACHILLE CASTELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
RICORRENTE contro
, in pers. leg. rappr.te Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2 C.F._2 contumaci
RESISTENTI
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.6.24 titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1 ha richiesto accertarsi il grave inadempimento dei resistenti al contratto 5.11.21, la risoluzione del contratto ed il proprio diritto ad ottenere il doppio della caparra ed il risarcimento degli ulteriori danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, per esborsi sostenuti a seguito della consulenza resa necessaria per il prefato inadempimento e le conseguenze subite per la indisponibilità della somma consegnata alla sottoscrizione della proposta contrattuale e così complessivamente la somma di € 50.000,00= (cinquantamila/00).
Parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver aderito alla proposta di di Controparte_2 acquistare una vettura BMW, versando € 20.000,00 di caparra alla Euro Trader Srl, di cui era socio, come da distinta di bonifico 8.11.21 in favore di che pure CP_2 CP_1 deposita (doc. 3), e come da fattura Eur Trader che allega in copia cartacea, avendo appreso, attraverso accesso al proprio cassetto fiscale, che mai ha inviato tale fattura allo CP_1Part (e che quindi è inesistente) pattuendo la permuta del veicolo usato BMW 320 “Touring” targ. EP745VH (km percorsi circa 270.000) da cedere alla consegna del veicolo acquistato, con il contestuale versamento del saldo del prezzo di € 37.000,00=.
pagina 3 di 5 Precisa, inoltre, che i venditori si erano impegnati alla consegna del veicolo entro la fine del 2021, senza provvedere, e di aver inviato ad il proprio recesso ex art. 1385 cc;
poi CP_1 di aver prefissato l'ulteriore termine del 31.3.22 per la consegna di cui alla pec avv. Castelli 1.3.22, ivi dichiarato espressamente come essenziale.
Deposita anche visure CCIAA, copia della corrispondenza intercorsa via whatsapp con il sig.
, copia della corrispondenza intercorsa con Euro Trader Srl e copia dell'invito a CP_2 negoziazione assistita.
All'udienza di prima comparizione 9.1.25 nessuno è comparso per i resistenti ed il GI designato ne ha dichiarato la contumacia, ammettendo tutte le prove orali richieste dal ricorrente e delegando questo got, inserito nell'ufficio per il processo, a trattazione e decisione della causa.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'escussione dei testi.
*
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tanto premesso, il resistente ha provato documentalmente la fonte del suo diritto;
per testi il termine di scadenza originariamente e verbalmente fissato;
documentalmente il termine, concesso in proroga dopo aver esercitato il recesso, qualificandolo espressamente essenziale.
Non pare possa esser revocato in dubbio che il contratto sia stato dal ricorrente stipulato con
– e per essa sottoscritto dal sig. , che ne era ed è socio – visto che è stato CP_1 CP_2 redatto su carta intestata Euro Trader Srl e che il bonifico di € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria è stato versato dall'attore ad Euro Trader Srl.
I resistenti non hanno dedotto né provato di aver adempiuto ed anzi il legale rappr.te Euro
Trader Srl ha ammesso esplicitamente nella propria corrispondenza che alcuno ha mai provveduto alla consegna della vettura.
Con ciò il contratto 5.11.21 deve dichiararsi risolto di diritto ex art. 1457 cc, con diritto del ricorrente a riottenere quanto versato a titolo di acconto, con rivalutazione ed interessi sino alla data della domanda e con interessi ex art. 1284/4 cc dalla data della domanda al saldo effettivo, e il danno ulteriore, che tuttavia non risulta aver provato.
Cass. SS. UU., 14 gennaio 2009, n.553 ha affermato che, se si agisce in giudizio per ottenere la risoluzione ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova quella volta a far valere il recesso con contestuale ritenzione della caparra, attesa l'incompatibilità dei rimedi, che sono tali soprattutto sul piano funzionale (in particolare, la caparra ha funzione deflattiva di liquidazione stragiudiziale del pregiudizio, mentre con l'azione per il risarcimento la parte sopporta il rischio dell'incertezza dell'esito giudiziale ma può ottenere un maggiore ristoro).
Deve quindi escludersi che il sig. possa ottenere la pronuncia di risoluzione ed il Pt_1 risarcimento del danno, come da domanda, ivi legittimamente includendo il doppio della caparra ed € 10.000,00 a titolo di risarcimento degli ulteriori danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, per esborsi sostenuti a seguito della consulenza resa necessaria per il prefato inadempimento e le conseguenze subite per la indisponibilità della somma consegnata alla sottoscrizione della proposta contrattuale, danni ulteriori di cui, si ripete, non ha fornito alcuna prova.
Va quindi pronunciata la risoluzione del contratto 5.11.21 e i resistenti vanno condannati in solido al versamento in favore del ricorrente dell'importo di € 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 9.11.21 al 20.10.24 e poi interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione della domanda giudiziale (21.10.24) al saldo effettivo.
Le spese, anche per l'invito alla negoziazione assistita, seguono la soccombenza e sono pagina 4 di 5 liquidate in dispositivo con riferimento al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale della domanda avanzata da pronuncia la Parte_1 risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti ex art. 1457 cc e condanna i resistenti, in solido fra loro, a versare al ricorrente l'importo di € 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal 9.11.21 al 20.10.24 ed oltre interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione della domanda giudiziale (21.10.24) al saldo effettivo;
2) condanna i resistenti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 313,02 per anticipazioni, € 5.740,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,45, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 6 febbraio 2025
Il got avv. MA TO
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