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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/11/2024, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott. Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto al n. 676/2024 tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], 11 80040 MASSA DI SOMMA (NA), C.F._1 con il patrocinio dell'avv. IEZZA CIRO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PANORAMICA, 56 80056 ERCOLANO (NA)
ricorrente
Nei confronti di nato in [...] il Controparte_1
09/03/1997 (C.F. ), residente in [...], 34 44042 C.F._2
CENTO (FE), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MAZZINI, 19 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui all'istanza depositata sul fascicolo telematico il 04/10/2024 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 25/03/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a Cesena il [...], ad [...]_1
i genitori con collocazione prevalente in Cesena (FC) presso la madre recentemente trasferitasi da via Anna Frank n. 60 int.2 a viale Abruzzi n. 430, ove sposterà pure la residenza anagrafica.
- disporre che il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le CP_1 modalità di seguito indicati:
• il padre potrà tenere con sè con a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1
pomeriggio fino alla domenica pomeriggio;
a tale fine i genitori si incontreranno presso la stazione ferroviaria di Bologna Centrale il venerdì intorno alle ore 15.00 per la consegna della minore al padre e si incontreranno nuovamente la domenica intorno alle ore 13:00 per la consegna della minore alla madre;
• riguardo alle vacanze, trascorrerà con il padre un periodo di 5 giorni, anche Per_1
non consecutivi, fino al compimento del terzo anno di età; al raggiungimento del terzo anno di età trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle altre festività, il Sig. trascorrerà 7 giorni durante CP_1
le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso l'uno o l'altro genitore;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo del versamento mensile della somma di euro CP_1
200,00 (duecento/00), quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e da corrispondersi alla Sig.ra Pt_1
Corritore entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
oltre al
[...]
rimborso nella misura percentuale pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della figlia, come da protocollo del Tribunale di Forlì;
- disporre che la Sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico Parte_1
e universale per la figlia minore;
- le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato, ad esclusione dell'assegno unico come sopra regolamentato, e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
- le spese legali del presente procedimento civile n. 676/2024 R.G. dell'intestato Tribunale
Ordinario di Forlì, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alessandra Medi sono compensate tra le parti, nel senso che ciascuna provvederà al pagamento dei compensi professionali spettanti al proprio legale, mentre per le spese legali del procedimento civile n. 4543/2023 R.G. del
Tribunale Ordinario di Nola, Sezione Seconda Civile, liquidate in favore del resistente Sig.
a carico della ricorrente Sig.ra con Controparte_1 Parte_1 ordinanza di incompetenza n. cronol. 240/2024 del 01/02/2024 RG n. 4543/2023 in: “euro
1.500,00 per compensi oltre rimborso IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie nella misura del
15%”, e delle quali la Sig.ra è tutt'oggi debitrice, resta fermo Parte_1 quanto disposto dall'ordinanza medesima.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso proposto da genitore non sposato e non convivente per determinazione del diritto di visita a carico del genitore non convivente” depositato il 25/03/2024,
[...]
chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale relativamente alla figlia nata il [...] a [...] relazione Per_1
affettiva intrattenuta con . CP_1 Controparte_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore nei giorni di sabato e domenica, anche di ogni settimana, o comunque nei momenti che ritenesse opportuni, ma sempre concordando le visite preventivamente con la madre;
chiedeva inoltre che il padre versasse un contributo al mantenimento ordinario della figlia di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 05/07/2024 CP_1
chiedendo: disporsi l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i
[...] genitori con collocazione prevalente presso la madre in Cesena, dove verrà spostata anche la residenza;
di poter tenere con sé con le seguenti modalità: “ il padre potrà tenere Per_1
con sè con a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica Per_1
pomeriggio; a tale fine i genitori si incontreranno presso la stazione ferroviaria di Bologna
Centrale in venerdì inforno alle ore 15.00 per la consegna della minore al padre e si incontreranno nuovamente la domenica intorno alle ore 13:00 per la consegna della minore alla madre;
riguardo alle vacanze, trascorrerà con il padre un periodo di 5 giorni, Per_1
anche non consecutivi, fino al compimento del terzo anno di età; al raggiungimento del terzo anno di età trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1
durante le vacanze estive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle altre festività, il Sig. trascorrerà 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando CP_1
di anno in anno Natale e Capodanno e 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso l'uno o l'altro genitore”; di versare, quale contributo al mantenimento della figlia, € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì, prevedendo che la ricorrente percepisca interamente l'assegno unico per la figlia minore;
che le detrazioni delle spese straordinarie per la figlia ai fini Irpef siano dedotte in misura del 50% da entrambi i genitori.
Successivamente le parti, in data 04/10/2024, depositavano istanza congiunta di trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, allegando l'accordo raggiunto come trascritto in epigrafe. All'udienza del 22/10/2024, svolta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c., il giudice, prendendo atto dell'accordo raggiunto, disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, considerato inoltre superfluo l'ascolto del minore alla luce dell'accordo sopravvenuto;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 07/11/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e Parte_2
737 c.p.c. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott. Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto al n. 676/2024 tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], 11 80040 MASSA DI SOMMA (NA), C.F._1 con il patrocinio dell'avv. IEZZA CIRO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PANORAMICA, 56 80056 ERCOLANO (NA)
ricorrente
Nei confronti di nato in [...] il Controparte_1
09/03/1997 (C.F. ), residente in [...], 34 44042 C.F._2
CENTO (FE), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MAZZINI, 19 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui all'istanza depositata sul fascicolo telematico il 04/10/2024 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 25/03/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a Cesena il [...], ad [...]_1
i genitori con collocazione prevalente in Cesena (FC) presso la madre recentemente trasferitasi da via Anna Frank n. 60 int.2 a viale Abruzzi n. 430, ove sposterà pure la residenza anagrafica.
- disporre che il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le CP_1 modalità di seguito indicati:
• il padre potrà tenere con sè con a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1
pomeriggio fino alla domenica pomeriggio;
a tale fine i genitori si incontreranno presso la stazione ferroviaria di Bologna Centrale il venerdì intorno alle ore 15.00 per la consegna della minore al padre e si incontreranno nuovamente la domenica intorno alle ore 13:00 per la consegna della minore alla madre;
• riguardo alle vacanze, trascorrerà con il padre un periodo di 5 giorni, anche Per_1
non consecutivi, fino al compimento del terzo anno di età; al raggiungimento del terzo anno di età trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle altre festività, il Sig. trascorrerà 7 giorni durante CP_1
le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso l'uno o l'altro genitore;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo del versamento mensile della somma di euro CP_1
200,00 (duecento/00), quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e da corrispondersi alla Sig.ra Pt_1
Corritore entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
oltre al
[...]
rimborso nella misura percentuale pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della figlia, come da protocollo del Tribunale di Forlì;
- disporre che la Sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico Parte_1
e universale per la figlia minore;
- le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato, ad esclusione dell'assegno unico come sopra regolamentato, e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
- le spese legali del presente procedimento civile n. 676/2024 R.G. dell'intestato Tribunale
Ordinario di Forlì, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alessandra Medi sono compensate tra le parti, nel senso che ciascuna provvederà al pagamento dei compensi professionali spettanti al proprio legale, mentre per le spese legali del procedimento civile n. 4543/2023 R.G. del
Tribunale Ordinario di Nola, Sezione Seconda Civile, liquidate in favore del resistente Sig.
a carico della ricorrente Sig.ra con Controparte_1 Parte_1 ordinanza di incompetenza n. cronol. 240/2024 del 01/02/2024 RG n. 4543/2023 in: “euro
1.500,00 per compensi oltre rimborso IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie nella misura del
15%”, e delle quali la Sig.ra è tutt'oggi debitrice, resta fermo Parte_1 quanto disposto dall'ordinanza medesima.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso proposto da genitore non sposato e non convivente per determinazione del diritto di visita a carico del genitore non convivente” depositato il 25/03/2024,
[...]
chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale relativamente alla figlia nata il [...] a [...] relazione Per_1
affettiva intrattenuta con . CP_1 Controparte_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di stabilire che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore nei giorni di sabato e domenica, anche di ogni settimana, o comunque nei momenti che ritenesse opportuni, ma sempre concordando le visite preventivamente con la madre;
chiedeva inoltre che il padre versasse un contributo al mantenimento ordinario della figlia di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 05/07/2024 CP_1
chiedendo: disporsi l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i
[...] genitori con collocazione prevalente presso la madre in Cesena, dove verrà spostata anche la residenza;
di poter tenere con sé con le seguenti modalità: “ il padre potrà tenere Per_1
con sè con a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica Per_1
pomeriggio; a tale fine i genitori si incontreranno presso la stazione ferroviaria di Bologna
Centrale in venerdì inforno alle ore 15.00 per la consegna della minore al padre e si incontreranno nuovamente la domenica intorno alle ore 13:00 per la consegna della minore alla madre;
riguardo alle vacanze, trascorrerà con il padre un periodo di 5 giorni, Per_1
anche non consecutivi, fino al compimento del terzo anno di età; al raggiungimento del terzo anno di età trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1
durante le vacanze estive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle altre festività, il Sig. trascorrerà 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando CP_1
di anno in anno Natale e Capodanno e 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso l'uno o l'altro genitore”; di versare, quale contributo al mantenimento della figlia, € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì, prevedendo che la ricorrente percepisca interamente l'assegno unico per la figlia minore;
che le detrazioni delle spese straordinarie per la figlia ai fini Irpef siano dedotte in misura del 50% da entrambi i genitori.
Successivamente le parti, in data 04/10/2024, depositavano istanza congiunta di trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, allegando l'accordo raggiunto come trascritto in epigrafe. All'udienza del 22/10/2024, svolta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c., il giudice, prendendo atto dell'accordo raggiunto, disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, considerato inoltre superfluo l'ascolto del minore alla luce dell'accordo sopravvenuto;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 07/11/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e Parte_2
737 c.p.c. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi