Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3011
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Sentenza 7 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, ha pronunciato sentenza nel giudizio di appello proposto da un lavoratore avverso la decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part-time a 20 ore settimanali a full-time a 40 ore settimanali, a seguito di un cambio appalto per il servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini. L'appellante sosteneva che il rapporto con la società cedente fosse a tempo pieno e che la società subentrante si fosse impegnata, tramite accordo con le organizzazioni sindacali, a mantenere il parametro orario preesistente, invocando altresì l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d'azienda. La società appellata si era costituita per resistere al ricorso, eccependo la criticità relativa all'orario di lavoro effettivo del dipendente e contestando la valenza probatoria dell'accordo sindacale. Il Tribunale di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che l'assunzione da parte della subentrante fosse avvenuta in conformità alla procedura di cambio appalto e alle esigenze del servizio, escludendo l'obbligo di un orario superiore a quello effettivamente svolto nell'appalto oggetto di subentro.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. In relazione al primo motivo, relativo all'errata valutazione del contratto individuale e delle buste paga, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità e infondatezza, ribadendo che il Tribunale aveva correttamente valorizzato il dato pacifico delle 20 ore settimanali effettivamente lavorate dal ricorrente presso l'appalto subentrato, basandosi sulle buste paga prodotte. Quanto al secondo motivo, concernente l'interpretazione delle buste paga e la presunta cassa integrazione per le ore residue, la Corte ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando che la collocazione in cassa integrazione o l'eventuale prestazione lavorativa presso altri impianti non erano circostanze idonee a modificare l'obbligo della subentrante di assumere il lavoratore per l'orario effettivo svolto nell'appalto oggetto di subentro, pari a 20 ore settimanali, come documentato anche da un telegramma della società uscente. Infine, riguardo al terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 2112 c.c. per trasferimento d'azienda, la Corte ha escluso la configurabilità della fattispecie, sia perché il rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro era cessato prima del subentro della società appellata, sia perché mancava la continuità organizzativa e operativa necessaria a integrare un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, dato che i mezzi erano di proprietà del committente e la società subentrante aveva operato nuove assunzioni di personale di coordinamento. Di conseguenza, l'appello è stato respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3011
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 3011
    Data del deposito : 7 ottobre 2025

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