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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 55 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
, con gli Avv.ti Carlo Guglielmi, Emiliano Fasan e Gabriele Cingolo Parte_1
Appellante
E con l'Avv. Sandra Dorelli Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10968/2024 del 2.11.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “1. accertare e dichiarare, in forza della stipula della procedura di cambio appalto del servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini site nel territorio di Roma
Capitale, e/o per l'orario di lavoro effettivamente e continuativamente osservato, il diritto del ricorrente, sin dall'assunzione o dalla data successiva ritenuta di giustizia, alla regolarizzazione e trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part-time a 20 ore settimanali a full-time a 40 ore settimanali;
2. Per l'effetto, condannare la anche ai CP_1 sensi dell'art. 2112 c.c., in persona dell'attuale legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.385,43 per i titoli dedotti in ricorso e esplicati analiticamente
1 nel conteggio. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa.”; per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto per la riforma della sentenza di primo grado resa dalla dott.ssa Lionetti ed avente n° 10968/24, che andrà confermata. In ogni caso con vittoria di spese generali diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva ed accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva chiesto al Tribunale di Roma di accertare che, in forza della stipula del Parte_1 cambio appalto del servizio di ristorazione scolastica dei nidi capitolini, egli vantava il diritto alla trasformazione del proprio attuale rapporto di lavoro con la subentrante da part CP_1 time a full time, dal momento che era full time il rapporto intrattenuto con la cedente e la subentrante si era impegnata con le OO SS a conservare il parametro orario Pt_2 settimanale osservato, all'atto del subentro, da ciascun lavoratore. Part Con diversa prospettazione il ha argomentato in merito all'applicabilità dell'art. 2112
c.c. in tema di trasferimento di azienda con conseguente diritto al mantenimento delle medesime condizioni di lavoro, incluso il full time.
La si era costituita per resistere al ricorso, ridimensionando il valore probatorio CP_1 dell'asserito accordo con le OOSS in atti e ricordando di avere segnalato alla società uscente Part proprio la “criticità” consistente nella circostanza che il per l'appalto in questione, lavorava per sole venti ore settimanali.
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso sulla base delle considerazioni che seguono:
• "non si configura la dedotta illegittimità dell'assunzione del ricorrente nell'ambito del medesimo appalto per n. 20 ore settimanali in quanto avvenuta in conformità alla procedura di cambio appalto richiamata in ricorso per effetto delle quali “le aziende subentranti assumeranno ex novo [...] secondo le caratteristiche di parametro orario settimanale indicato”;
• “l'indicazione della società appaltatrice uscente dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente nel servizio di appalto e trasmessa alla convenuta subentrante non corrisponde al parametro orario settimanale, di fatto pari a n. 20 ore, bensì all'orario di lavoro a tempo pieno
2 riconosciuto al ricorrente e, tuttavia, disatteso, dalla datrice di lavoro che aveva Pt_2
Part impiegato stabilmente il sull'appalto refezione scolastica limitatamente a n. 20 ore settimanali”;
• “deve perciò escludersi a carico della convenuta l'obbligo di assunzione del ricorrente per un orario settimanale superiore all'orario settimanale per il quale quest'ultimo è stato impiegato nell'ambito dell'appalto aggiudicato alla convenuta medesima in conformità alle esigenze del servizio appaltato.”.
Conclusivamente, il Tribunale aveva statuito: “rigetta le domande e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 1200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.”.
ha appellato la sentenza. Parte_1
Resiste la CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti (che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe); e quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Part Con un primo motivo di appello il censura l'errata valutazione del proprio contratto individuale (ove era indicato l'orario full time) e di tutte le buste paga dell'appellante, avendo il Tribunale tenuto in considerazione solo le ultime sei.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 434 c.p.c., non essendo specificamente indicate le parti gravate del provvedimento, nonché la sua erroneità e infondatezza, anche perché le uniche buste paga della in atti sono le sei prodotte Pt_2 dall'odierna appellata.
Il motivo è inammissibile, perché si risolve in una tautologica riaffermazione di circostanze e ragionamenti già motivatamente sconfessati dal giudice di prime cure in passaggi motivazionali neppure richiamati nel gravame. Come riportato, infatti, la sentenza, alla luce della complessiva documentazione, ha ritenuto di valorizzare il dato, invero Part pacifico, che sull'appalto oggetto di subentro (la scuola Parboni/Cesana) il lavorasse, come da buste paga, solo per venti ore alla settimana e così circoscrivendo gli obblighi che la subentrante si era assunta con le OO SS.
3 Il motivo, nei limiti inammissibilmente generici in cui è prospettato, è anche infondato, perché appunto (come meglio si dirà a proposito del secondo motivo) la sussistenza di un contratto a tempo pieno deve ritenersi probatoriamente recessiva rispetto all'affermazione Part pacifica (o comunque non specificamente contestata dal nemmeno in questo grado) che il lavoratore fosse impiegato dalla solo al 50% presso l'impianto Parboni/Cesana. Pt_2
Le buste paga in atti, poi, diversamente da quanto si legge nell'appello, sono solo sei, tutte prodotte da quest'ultima, per cui non si vede come il Tribunale avrebbe trascurato elementi di convincimento non ricavabili dagli atti del fascicolo.
2.
Con un secondo motivo di appello si deduce l'errata interpretazione delle ultime sei buste Part paga per l'omessa considerazione della circostanza che il per le restanti venti ore settimanali, era in cassa integrazione, così dimostrandosi, in tesi, che avrebbe dovuto essere considerato un lavoratore a tempo pieno;
anche perché precedentemente agli ultimi sei mesi di rapporto documentati dalla avrebbe lavorato a tempo pieno;
cosicché la cassa CP_1 integrazione doveva ritenersi configurare una temporanea riduzione di orario di lavoro, non imputabile al lavoratore. Le “criticità” espresse al riguardo dalla in corso di CP_1 procedura di subentro e di cui alla PEC 9.12.2021 (all. 3 della resistente), dunque, secondo l'appellante sono pretestuose e peraltro della ricezione di tale PEC manca la prova.
Replica l'appellata:
- che la PEC in questione si inserisce nella procedura prevista dall'accordo invocato dallo stesso ricorrente (ove letto nella sua interezza), che prevedeva la verifica degli elenchi del personale e dei LUL condivisi fra aziende uscenti e subentranti e la possibilità per le subentranti, entro il 27.12.2021, di rilevare alle OO SS e ai gestori uscenti eventuali criticità;
- che l'obbligo di riassorbire il personale da parte dell'impresa subentrante racchiuso nella clausola sociale deve essere compatibile con le sue esigenze organizzative;
Part
- che nell'appalto in questione il lavorava per sole venti ore settimanali, restando irrilevante se e dove prestasse opera per il tempo residuo;
criticità rilevata già nel dicembre
2021 (prima dell'assunzione) alla società uscente;
Part
- che infatti la società uscente aveva comunicato il 22.2.2021 al come dallo stesso documentato (all. 2 al ricorso) il trasferimento presso la “Parboni/Cesana” e l'orario dalle
10.30 alle 15 (con mezzora di pausa) dal lunedì al venerdì, appunto per venti ore settimanali;
- che la cassa integrazione era verosimilmente dovuta al calo dell'attività di altro impianto, non coinvolto nell'appalto dei nidi capitolini, per i quali non è applicabile la CIG
4 in deroga: e si tratta dunque di circostanza estranea all'appalto di cui l'appellata non deve farsi carico.
Il motivo è infondato, per le ragioni evidenziate dalla società appellata e peraltro già convincentemente esposte e positivamente valutate nella decisione gravata. Part La circostanza che, quando dipendeva dalla Compass, il era stato collocato in cassa integrazione per venti ore settimanali almeno negli ultimi sei mesi, oltre che documentale, era stata allegata anche dalla società resistente. Né la collocazione in cassa integrazione al
50%, né le adombrate ore settimanali lavorate altrove per la sono però circostanze Pt_2 idonee a spostare i termini della questione, né sono idonee a evidenziare vizi della decisione gravata. Part È pacifico che il contratto di assunzione del prevedesse un orario a tempo pieno;
ciò, però, non è sufficiente ad affermare che la clausola sociale relativa al cambio appalto dei nidi capitolini imponesse alla di assumerlo a tempo pieno, una volta dimostrata CP_1 documentalmente la circostanza, invero mai contestata dal lavoratore, che nel nido oggetto di Part subentro, la scuola “Parboni/Cesana”, il prestava servizio per sole venti ore settimanali.
La dimostrazione è contenuta nello stesso all. 2 al ricorso, vale a dire il telegramma che Part aveva comunicato il 22.2.2021 al il suo trasferimento presso la “Parboni/Cesana” e l'orario dalle 10.30 alle 15 (con mezzora di pausa) dal lunedì al venerdì, appunto per un totale di venti ore settimanali, a causa di un “calo pasti” nell'impianto cui era addetto, il quale non faceva parte dei nidi oggetto di appalto;
se a ciò si aggiunge che nei nidi capitolini non si può operare la CIG in deroga (circostanza non contestata), se ne deve concludere che Part all'atto del passaggio dell'appalto il era sì impiegato a tempo pieno dalla ma Pt_2 solo per venti ore nell'impianto oggetto dell'appalto medesimo.
Ed allora non si vede come la società subentrante, che nelle settimane precedenti aveva definito, in contraddittorio con le OO SS, con l'uscente e con il committente, il monte ore da conteggiare ai fini della clausola sociale (monte ore che le era consentito individuare anche in Part base alle proprie esigenze organizzative, a mente del medesimo accordo invocato dal , Part avrebbe potuto considerare il come un lavoratore da assumere per un orario raddoppiato rispetto a quello necessario nella scuola alla quale era adibito.
L'appellante non lo spiega nemmeno in appello, limitandosi a ricordare che, a mente della procedura di cambio appalto nei nidi capitolini per il periodo 2021-2026, “le aziende subentranti assumeranno ex novo a tempo indeterminato […] senza periodo di prova, i lavoratori aventi diritto di cui al C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici
5 esercizi ristorazione […] ad oggi occupati nell'appalto in oggetto, secondo le caratteristiche di inquadramento contrattuale (qualifica, livello, mansione, scatti di anzianità maturati e maturandi), di parametro orario settimanale indicato”: l'unica interpretazione della locuzione
“parametro orario settimanale indicato” compatibile con la ratio della clausola sociale ivi disposta è quella che si riferisce al parametro orario indicato con riferimento all'appalto oggetto di procedura, e non in assoluto, il che sarebbe del tutto irragionevole rispetto allo stesso istituto della clausola sociale. Né emerge alcuna specifica negoziazione con riferimento alla specifica tematica dell'orario di lavoro dei dipendenti coinvolti nel Pt_2 cambio appalto ma operanti anche presso impianti non coinvolti in esso (ovvero, come nel Part caso del posti in cassa integrazione quale conseguenza di tale promiscua adibizione).
La circostanza sarebbe, al più, idonea a colorare di ipotetica illegittimità il licenziamento della che avrebbe dovuto continuare ad impiegarlo per le restanti venti ore Pt_2
(essendo noto che si possono intrattenere più rapporti di lavoro dipendente part time), ma ciò non è oggetto dell'odierno decidere.
Ai fini del presente appello, rileva che il passaggio dell'appalto è avvenuto con Part riferimento alla scuola “Parboni/Cesana”, ove il lavorava dal lunedì al venerdì dalle
10,30 alle 15, restando irrilevante come la lo impiegasse nel restante orario e se, per Pt_2 esso, fruisse di ammortizzatori sociali, certamente non imputabili al lavoratore ma nemmeno all'odierna appellata.
Il motivo è pertanto infondato.
3.
Con un terzo motivo di appello, si censura il seguente passaggio della sentenza appellata:
«va esclusa la pure dedotta configurabilità della fattispecie del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. tra società cessata e società subentrante nell'appalto nel rilievo che il ricorrente non ha allegato e provato le circostanze integranti il trasferimento da alla convenuta Pt_2 nel complesso dei beni utilizzati nello svolgimento del servizio oggetto di appalto nonché della relativa struttura organizzativa».
L'appellante ricorda di avere vanamente richiesto di escutere testimoni e di raccogliere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società proprio sulle circostanze rilevanti ai fini di una ipotetica applicazione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c.: la continuità, fra un appaltatore e l'altro presso la scuola in oggetto, dell'intero personale, dell'organizzazione, dell'uso delle medesime attrezzature, del valore immateriale dei servizi
6 offerti, con utilizzo di tutta la strumentazione già presente nella scuola comunale e con continuità, persino, degli ordini dei fornitori.
In primo grado egli aveva infatti argomentato in ordine alla configurabilità di un vero e proprio trasferimento di azienda, o ramo di azienda, con conseguente diritto del lavoratore a proseguire il rapporto con la nuova appaltante alle medesime condizioni contrattuali precedenti.
L'appellata ricorda di avere confutato documentalmente le allegazioni che il ricorrente intendeva formassero oggetto di prova testimoniale dimostrando che: la cedeva Pt_2 diversi lotti a diverse società, i mezzi utilizzati non sono stati trasferiti perché sempre rimasti di proprietà del il personale è stato coordinato da risorse assunte specificamente CP_2 dalla i fornitori vengono “attivati” dalla società e non dai cuochi, ha un CP_1 CP_1 suo centro di distribuzione degli acquisti “non food”, si avvale di un diverso CP_1 consulente del lavoro e di diversi e propri uffici di gestione delle risorse umane;
e, in diritto, che l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 indica che l'acquisizione di personale già impiegato nell'appalto da parte di un nuovo appaltatore con una propria struttura organizzativa ed operativa non costituisce trasferimento di azienda.
Anche questo motivo è infondato.
Va premesso che la domanda basata sulle tutele di cui all'art. 2112 c.c. si basa sulla continuità del rapporto fra vecchio e nuovo appaltatore che è sconfessata sin dalle allegazioni Part dello stesso ricorso, laddove il scrive: “In data 31.12.2021, la Compass Group s.p.a. perdeva l'appalto presso la suddetta mensa e il ricorrente veniva licenziato, essendo il recesso la condicio sine qua non per permettere alla società convenuta aggiudicataria del CP_1 servizio di ristorazione scolastica, di assumere il personale già presente presso l'istituto scolastico de quo.”.
Come statuito da questo stesso Collegio nella sentenza n. 525/2024 (conforme la n.
153/2019), “costituisce presupposto logico e giuridico per l'applicazione del principio di continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda… la vigenza dei rapporti di lavoro al momento del perfezionamento della vicenda traslativa. Tale vigenza può essere effettiva o anche virtuale, quale conseguenza della declaratoria di illegittimità di un licenziamento, che può essere pronunciata solo a condizione che quest'ultimo sia stato tempestivamente impugnato nei termini prescritti a pena di decadenza (nel caso di specie, la
S.C. ha affermato che i rapporti di lavoro cessati dal cedente per effetto di un licenziamento intimato prima del trasferimento d'azienda non potevano transitare in capo al cessionario,
7 giacché i lavoratori estromessi avevano mancato di impugnare tempestivamente l'atto di recesso) (Cass. 8039/2022).
Nel caso di specie non consta che il licenziamento della sia stato impugnato ed è Pt_2 pertanto incontestato che il subentro nella gestione dell'attività è avvenuta, ad opera della il 1.1.2022 mentre il licenziamento risale al giorno precedente: deve concludersene CP_1 che il denunciato trasferimento d'azienda risulta avvenuto allorquando il rapporto con il precedente datore di lavoro era già cessato.
Già questo basta ad escludere l'invocata responsabilità solidale dell'odierna appellata, posto che il precedente rapporto di lavoro si è interrotto, come risulta documentato. Tutto ciò esclude che, in favore della parte lavoratrice, vi sia stata quella continuità del rapporto di lavoro, quale necessario presupposto ex art. 2112 c.c. per far valere la responsabilità solidale della cessionaria.
Premessa tale assorbente considerazione, non incisa nemmeno dalle istanze istruttorie dell'appellante, deve ricordarsi che, affinché la successione nella gestione dell'appalto e il transito dei lavoratori dell'impresa cessata nell'organico dell'impresa subentrata possano integrare un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., è necessario che vi sia un mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata che conservi la propria identità funzionale.
La mera assunzione, da parte del subentrante nell'appalto, non integra di per sé trasferimento d'azienda ove non si accompagni alla cessione dell'azienda o di un suo ramo autonomo intesi nei sensi di cui sopra (cfr., in motivazione, Cass. n. 11247/2016).
Di tal che, le tutele ex art. 2112 c.c. non si applicano allorché si riscontri una diversità organizzativa tra le due imprese, tale da escludere che vi sia identità aziendale (cfr. la sentenza di questa Corte n. 180/2023; Corte di Appello di Napoli n. 55/2024): “Affinché possa trovare applicazione la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all' art. 2112 c.c. è necessario che venga mantenuta la specificità dell'azienda: la citata norma, infatti, si applica anche ai casi di cambio appalto in cui - in concomitanza con il passaggio di beni o mezzi di una certa entità o per altri fattori di continuità - venga mantenuta l'identità aziendale: in sostanza la successione nell'appalto integra il trasferimento d'azienda qualora emerga una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa ed operativa del subentrante e quella dell'appaltatore uscente ossia quando è riscontrabile un'identità d'impresa tra l'attività del primo e quella del secondo, con mera mutazione della titolarità della stessa”).
8 In altri termini, in caso di cambio d'appalto, il generale principio sancito dallo stesso art. 2112 c.c. al co. 5, nel definire il trasferimento d'azienda, prevede che esso si verifica solo allorquando l'attività economica organizzata (azienda o ramo), oggetto della cessione, conservi nel trasferimento la propria identità, con conseguente diritto dei lavoratori transitati nell'organico del nuovo appaltatore di mantenere il trattamento economico in godimento.
Il Decreto legislativo 10/09/2003, n. 276, all'art. 29 (Appalto), al comma 3, prevede che:
“3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.”.
In base alle disposizioni contenute nell'art. 29, comma 3, la successione di un'impresa ad un'altra nella gestione di un appalto di servizi si distingue dal trasferimento d'azienda o del ramo d'azienda, giacché non si verifica un passaggio diretto ed automatico di un complesso dei beni aziendali organizzati e dei dipendenti in forza dall'appaltatore uscente all'appaltatore subentrante, ma una nuova assunzione del dipendente sulla base di un nuovo contratto, che deve tenere conto delle condizioni contrattuali alle quali è stata affidata la nuova commessa alla società subentrante;
si è già riscontrato che vi è stata una nuova assunzione.
Nel caso in esame la continuità degli elementi dell'impresa tra i due soggetti succedutisi e che il nuovo appaltatore abbia acquisito l'intero complesso aziendale dell'appaltatore uscente, utilizzando i medesimi fattori produttivi, tra cui impianti e macchinari, nonché la medesima organizzazione del lavoro devono escludersi già sulla base delle allegazioni dell'odierna appellata, non contestate.
È infatti pacifico che i mezzi utilizzati non appartengano alle due società appaltatrici che si sono avvicendate, bensì a Roma Capitale.
Non è dimostrato né è richiesto di dimostrare (ed anzi si deduce l'opposto dalla tipologia di attività espletata) che la forza lavoro fosse composta da particolari professionalità (ad esempio, infermieri o operai metalmeccanici altamente specializzati), e che tali profili professionali sarebbero infungibili nell'impresa, tanto da costituirne il carattere identitario, mentre gli altri mezzi produttivi avrebbero valenza neutra e non connotativa dell'identità
d'azienda.
9 La società, dal canto proprio, ha inoltre allegato di avere operato nuove assunzioni di personale di coordinamento (c.d. ispettori) senza trarre le relative risorse dall'organico di
Compass.
Dunque deve essere esclusa la configurabilità, nel caso in esame, di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c..
4.
L'appello è conclusivamente infondato.
Le spese di lite del grado devono seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Occorre infine dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio
2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 10.1.2025 da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10968/2024 del 2.11.2024 nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello; 10 - Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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