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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 768/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURNWALDER MEINHARD;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUDOR ALESSANDRO;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
avente ad oggetto: vendita di cose mobili, garanzia per vizi della cosa venduta.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note per l'udienza del 15/02/2025
“L'Ill.mo Tribunale di Trieste, voglia, contrariis reiectis,
1. in via principale: accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita
e per l'effetto, condannare l' alla restituzione ovvero al pagamento del Controparte_1
prezzo d'acquisto pari ad € 32.940,00, oltre le spese per il collaudo di € 610,00, cioè pagina 1 di 8 l'importo complessivo di € 33.550,00 all'attore, ovvero ogni altra somma maggiore o minore accertata, oltre rivalutazione ed interessi;
nonché condannare l' Controparte_1 al rimborso delle spese e pagamenti legittimamente fatti per la vendita in favore dell'attore nella misura di € 2.617,78, o comunque alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, e al risarcimento danni, compreso il lucro cessante, da determinare anche secondo equità, nella misura di
€ 24.100,00, o comunque alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
2. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari. Il procuratore dell'attore insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ma non ammessi come formulati nelle memorie ex Art. 183, comma 6 c.p.c. e come richiesto nell'udienza del 25.10.2024”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 14/02/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rifuse le spese, spese generali e onorari, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria,
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del signor da ogni diritto Parte_1
risarcitorio per tardiva denuncia degli asseriti vizi lamentati.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande tutte proposte da parte attrice in quanto inammissibili, infondate e non provate.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto qualche importo al signor Pt_1 limitare il quantum risarcitorio alla somma di € 15.000,00 già offerta in corso di causa”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. ha chiamato in giudizio la società chiedendo di accertare Parte_1 Controparte_1 la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di un autocarro fra loro intercorso e il risarcimento dei danni.
pagina 2 di 8 2. A fondamento della propria domanda l'attore pone i seguenti fatti. Contro Ha acquistato nell'anno 2021 da l'autocarro TGA26400 corrispondendo, CP_1 con due bonifici (doc. 2 attore), il prezzo di € 32.940,00, oltre a € 610,00 per spese di collaudo, sulla base del preventivo di vendita del 06/07/2021 (doc. 1 attore). La consegna del veicolo è avvenuta il giorno 27/11/2021 nella sede di a Muggia (TS) e il giorno stesso ha CP_1
intrapreso il viaggio di ritorno con il mezzo alla propria residenza, a Monguelfo (BZ). Durante il tragitto si sono accese diverse spie di malfunzionamento sul cruscotto e ha quindi condotto il mezzo presso un'autofficina di Chienes (BZ), che ha rilevato la presenza di significativi vizi, la cui riparazione, secondo il preventivo predisposto dalla stessa (doc. 3 attore), avrebbe comportato una spesa di € 32.000,00. I vizi sono stati immediatamente denunciati in data
30/11/2021 e il giorno 07/12/2021 il veicolo è stato ritirato dal venditore dall'officina di
Chienes (BZ); in seguito, nonostante i solleciti, non ha più ottenuto risposta né la restituzione del camion riparato.
Tale mezzo - sempre secondo le allegazioni di parte attrice - era strumento necessario per la sua attività imprenditoriale, consistente nella movimentazione di terra e lavori stradali;
pertanto, chiede il risarcimento dei danni subiti per la perdita di occasioni di lavoro.
2. si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti avversaria. Controparte_1
In particolare, eccepisce la decadenza del signor dal diritto alla garanzia dai vizi, non Pt_1 avendo provato di averli tempestivamente denunziati. Precisa che il ritiro del mezzo da parte sua non ha implicato il riconoscimento dei vizi, essendo stato fatto per mera cortesia e al fine di compiere delle verifiche. Nega, inoltre, che l'autocarro presentasse i vizi lamentati, affermando che in realtà l'accensione delle spie di allerta sul cruscotto era dovuto ad errori della centralina.
Contesta anche il fatto di non aver mai risposto alle missive dell'attore, sostenendo invece di avervi dato riscontro in data 30/12/2021 (doc. 3 convenuto).
Quanto, infine, ai danni asseritamente subiti dal signor ne rileva fondamentalmente la Pt_1 mancanza di prova.
3. La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale – in parte delegata al
Tribunale di Bolzano – e con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare l'effettiva presenza dei vizi, affidata al perito industriale . Tes_1
Fallito un estremo tentativo di conciliazione alla luce delle risultanze della consulenza, la causa pagina 3 di 8 è stata rimessa in decisione con l'ordinanza del 17/03/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Decisione della causa.
Sull'eccezione di decadenza dalla garanzia.
L'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla convenuta risulta infondata, oltre che formulata in termini del tutto generici.
Va premesso che la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 c.c. può essere validamente effettuata solo una volta che l'acquirente ne abbia avuto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva e completa (tra le tante vedi Cass. Sez. 2, 16/03/2011, n. 6169, Rv.
616884 – 01). Nel caso di specie, l'attore ha potuto avere compiuta conoscenza dei difetti del veicolo soltanto a seguito della verifica effettuata presso l'officina ove il mezzo era stato ricoverato per le necessarie riparazioni.
Come evidenziato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione, in conformità alle risultanze istruttorie, la diagnosi dei vizi è stata eseguita in data 29 novembre
2021, mentre il relativo preventivo è stato redatto il 3 gennaio 2022. La convenuta ha provveduto spontaneamente al ritiro del veicolo il 7 dicembre 2021. Occorre tener conto poi che i vizi si sono manifestati nel corso del viaggio di rientro successivo alla consegna del mezzo, avvenuta il 27 novembre 2021, di sabato. È quindi del tutto plausibile che l'individuazione della natura dei guasti sia avvenuta non prima del primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 29 novembre 2021. A decorrere da tale data, l'adempimento dell'onere di denuncia entro il termine di otto giorni risulta tempestivo, essendo pacifico che il mezzo è stato ritirato dalla convenuta proprio il 7 dicembre 2021. Insomma, alla data del 7 dicembre la denuncia dei vizi doveva già essere avvenuta.
Sulla risoluzione del contratto.
I vizi denunciati dall'attore hanno riguardato
• avaria al freno permanente (RETARDER a acqua);
• avaria all'impianto HYDRODRIVE;
• avaria allo sterzo (FUSELLI, PERNI DI FUSO A SNODO);
• avaria all'alternatore;
pagina 4 di 8 • scarsa efficienza del compressore aria;
• usura boccole sospensioni cabina;
• usura ai cuscinetti del ponte posteriore;
• usura e gioco eccessivo delle boccole delle balestre anteriori.
• consumo acqua motore;
• regolazione dello specchio esterno sinistro;
• motore senza potenza
Il c.t.u. ha verificato che ha eseguito dopo la denuncia delle riparazioni che hanno CP_1
eliminato gran parte dei vizi. In particolare, afferma che i ripristini hanno riguardato:
· L'impianto HYDRODRIVE;
· L'impianto di raffreddamento;
· L'impianto elettrico (alternatore);
· Gli organi sterzanti del terzo asse;
· Gli organi sterzanti dell'asse anteriore;
· Il retrovisore esterno sinistro (regolazione).
Rileva poi che tali interventi hanno reso il veicolo efficiente e funzionante. In particolare afferma che “…. l'avaria al freno permanente RETARDER e quella al motore non risultano sussistenti in quanto da porre in correlazione tecnica e/o come conseguenza diretta, all'avaria all'impianto di raffreddamento;
· La scarsa efficienza del compressore aria, non risulta essere sussistente, come verificato da prove specifiche dell'impianto eseguite, che ha permesso di appurare il corretto funzionamento e l'efficienza dell'impianto dell'aria”.
Alla data dell'ispezione del c.t.u. persistevano l'usura e il “troppo gioco” (espressione usata dall'attore) delle boccole di sospensione della cabina, delle boccole delle balestre dell'asse anteriore e delle boccole dell'asse posteriore, problematiche per le quali il per. ind. ha Tes_1
ritenuto che non possono essere considerate propriamente un vizio o un'avaria, in quanto apprezzabili solo “”soggettivamente” e connesse alla normale usura del veicolo usato (il mezzo
è immatricolato in Francia nel 2007).
Va rilevato che non è provato che le parti avessero contrattato la clausola “visto e piaciuto”, come riportato nella fattura emessa da che è un documento di parte e in quanto CP_1
tale non può valere a dare prova del contenuto della fonte negoziale.
pagina 5 di 8 La domanda di risoluzione del contratto di vendita per asserito inadempimento, quindi, va rigettata, avendo la convenuta provveduto a riparare il mezzo.
Ciò nonostante, vanno risarciti alcuni danni lamentati dall'attore e in particolare quelli connessi al trasporto del veicolo presso l'officina e alle spese di ispezione dello stesso: euro 250,00 per il trasporto, euro 964,40 per l'ispezione della Gasser s.r.l. ed euro 400,93 della Carmar s.r.l., che trovano riscontro nelle prove testimoniali e nei documenti dimessi dall'attore (doc. 8).
Non sono invece risarcibili i danni che l'attore ricollega al lucro cessante, cioè alla perdita delle occasioni di lavoro, in quanto non risulta che egli non avesse la possibilità di utilizzare altro veicolo, anche solo a noleggio, e comunque non sarebbe possibile liquidare questa tipologia di danni non essendo provato quale sarebbe stato il corrispettivo dei contratti non conclusi o consensualmente risolti (non sono stati per esempio allegati contratti analoghi o fornite prove testimoniali sull'entità del corrispettivo).
- Interessi e rivalutazione -
Parte attrice domanda il pagamento degli interessi sulle somme liquidate per il risarcimento dei danni e anche la loro rivalutazione.
Al riguardo deve osservarsi che gli interessi che vengono in considerazione in materia di risarcimento dei danni sono quelli cc.dd. “compensativi”, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (lucro cessante). La Corte di Cassazione - sin dalla sentenza resa a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 1712/1995) - è univoca nell'affermare che la domanda di pagamento degli interessi compensativi richiede che sia allegato e provato il danno da ritardo. Si richiamano le seguenti massime: “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media
pagina 6 di 8 del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018, Rv. 649736 - 01); “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
22607 del 08/11/2016, Rv. 642965 - 01). Come desumibile dalle massime appena citate, la prova deve concernere anche la misura degli interessi, non esistendo una misura “legale” degli interessi compensativi.
Nel caso di specie, parte attrice è stata carente sia nell'allegazione che nella prova, avendo semplicemente richiesto la corresponsione degli interessi dalla data del dovuto al saldo, senza fare un minimo riferimento al concreto danno che sarebbe derivato dal ritardato pagamento del risarcimento, nemmeno menzionato.
Poiché con la liquidazione giudiziale del danno il debito di risarcimento dei danni da valore si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi (art. 1282
c.c.) dalla data di pubblicazione della sentenza fino al momento del saldo (in termini ex plurimis Cass. 8507/2011; Cass. 24896/05).
Spetta invece a parte attrice la rivalutazione monetaria. Infatti, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d'ufficio a rivalutare il debito, in quanto l'obbligo di risarcimento del danno è – si ribadisce - un debito di valore, e, dunque, la pagina 7 di 8 quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari esistenti al momento della liquidazione (in termini, tra le tante, vedi la recente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del
10/03/2021, Rv. 660829 – 01).
- Le spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quelle per c.t.u., secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 52.001 a € 260.000); per la fase di studio e decisionale vengono applicati i valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Inoltre, l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento dei danni induce a compensare le spese per la misura di 1/6.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da per accertare la risoluzione per Parte_1
Contro inadempimento del contratto di acquisto dell'autocarro usato TGA26400 stipulato con Controparte_1
2. condanna al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_1
limitatamente alla somma di euro 1615,00, oltre a rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo e gli interessi corrispettivi dalla data della sentenza al saldo sulla somma rivalutata;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate, previa Parte_1
compensazione di un sesto, in € 8.917,50 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 08/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 768/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURNWALDER MEINHARD;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUDOR ALESSANDRO;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
avente ad oggetto: vendita di cose mobili, garanzia per vizi della cosa venduta.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note per l'udienza del 15/02/2025
“L'Ill.mo Tribunale di Trieste, voglia, contrariis reiectis,
1. in via principale: accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita
e per l'effetto, condannare l' alla restituzione ovvero al pagamento del Controparte_1
prezzo d'acquisto pari ad € 32.940,00, oltre le spese per il collaudo di € 610,00, cioè pagina 1 di 8 l'importo complessivo di € 33.550,00 all'attore, ovvero ogni altra somma maggiore o minore accertata, oltre rivalutazione ed interessi;
nonché condannare l' Controparte_1 al rimborso delle spese e pagamenti legittimamente fatti per la vendita in favore dell'attore nella misura di € 2.617,78, o comunque alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, e al risarcimento danni, compreso il lucro cessante, da determinare anche secondo equità, nella misura di
€ 24.100,00, o comunque alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
2. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari. Il procuratore dell'attore insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ma non ammessi come formulati nelle memorie ex Art. 183, comma 6 c.p.c. e come richiesto nell'udienza del 25.10.2024”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 14/02/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rifuse le spese, spese generali e onorari, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria,
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del signor da ogni diritto Parte_1
risarcitorio per tardiva denuncia degli asseriti vizi lamentati.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande tutte proposte da parte attrice in quanto inammissibili, infondate e non provate.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto qualche importo al signor Pt_1 limitare il quantum risarcitorio alla somma di € 15.000,00 già offerta in corso di causa”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. ha chiamato in giudizio la società chiedendo di accertare Parte_1 Controparte_1 la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di un autocarro fra loro intercorso e il risarcimento dei danni.
pagina 2 di 8 2. A fondamento della propria domanda l'attore pone i seguenti fatti. Contro Ha acquistato nell'anno 2021 da l'autocarro TGA26400 corrispondendo, CP_1 con due bonifici (doc. 2 attore), il prezzo di € 32.940,00, oltre a € 610,00 per spese di collaudo, sulla base del preventivo di vendita del 06/07/2021 (doc. 1 attore). La consegna del veicolo è avvenuta il giorno 27/11/2021 nella sede di a Muggia (TS) e il giorno stesso ha CP_1
intrapreso il viaggio di ritorno con il mezzo alla propria residenza, a Monguelfo (BZ). Durante il tragitto si sono accese diverse spie di malfunzionamento sul cruscotto e ha quindi condotto il mezzo presso un'autofficina di Chienes (BZ), che ha rilevato la presenza di significativi vizi, la cui riparazione, secondo il preventivo predisposto dalla stessa (doc. 3 attore), avrebbe comportato una spesa di € 32.000,00. I vizi sono stati immediatamente denunciati in data
30/11/2021 e il giorno 07/12/2021 il veicolo è stato ritirato dal venditore dall'officina di
Chienes (BZ); in seguito, nonostante i solleciti, non ha più ottenuto risposta né la restituzione del camion riparato.
Tale mezzo - sempre secondo le allegazioni di parte attrice - era strumento necessario per la sua attività imprenditoriale, consistente nella movimentazione di terra e lavori stradali;
pertanto, chiede il risarcimento dei danni subiti per la perdita di occasioni di lavoro.
2. si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti avversaria. Controparte_1
In particolare, eccepisce la decadenza del signor dal diritto alla garanzia dai vizi, non Pt_1 avendo provato di averli tempestivamente denunziati. Precisa che il ritiro del mezzo da parte sua non ha implicato il riconoscimento dei vizi, essendo stato fatto per mera cortesia e al fine di compiere delle verifiche. Nega, inoltre, che l'autocarro presentasse i vizi lamentati, affermando che in realtà l'accensione delle spie di allerta sul cruscotto era dovuto ad errori della centralina.
Contesta anche il fatto di non aver mai risposto alle missive dell'attore, sostenendo invece di avervi dato riscontro in data 30/12/2021 (doc. 3 convenuto).
Quanto, infine, ai danni asseritamente subiti dal signor ne rileva fondamentalmente la Pt_1 mancanza di prova.
3. La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale – in parte delegata al
Tribunale di Bolzano – e con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare l'effettiva presenza dei vizi, affidata al perito industriale . Tes_1
Fallito un estremo tentativo di conciliazione alla luce delle risultanze della consulenza, la causa pagina 3 di 8 è stata rimessa in decisione con l'ordinanza del 17/03/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Decisione della causa.
Sull'eccezione di decadenza dalla garanzia.
L'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla convenuta risulta infondata, oltre che formulata in termini del tutto generici.
Va premesso che la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 c.c. può essere validamente effettuata solo una volta che l'acquirente ne abbia avuto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva e completa (tra le tante vedi Cass. Sez. 2, 16/03/2011, n. 6169, Rv.
616884 – 01). Nel caso di specie, l'attore ha potuto avere compiuta conoscenza dei difetti del veicolo soltanto a seguito della verifica effettuata presso l'officina ove il mezzo era stato ricoverato per le necessarie riparazioni.
Come evidenziato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione, in conformità alle risultanze istruttorie, la diagnosi dei vizi è stata eseguita in data 29 novembre
2021, mentre il relativo preventivo è stato redatto il 3 gennaio 2022. La convenuta ha provveduto spontaneamente al ritiro del veicolo il 7 dicembre 2021. Occorre tener conto poi che i vizi si sono manifestati nel corso del viaggio di rientro successivo alla consegna del mezzo, avvenuta il 27 novembre 2021, di sabato. È quindi del tutto plausibile che l'individuazione della natura dei guasti sia avvenuta non prima del primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 29 novembre 2021. A decorrere da tale data, l'adempimento dell'onere di denuncia entro il termine di otto giorni risulta tempestivo, essendo pacifico che il mezzo è stato ritirato dalla convenuta proprio il 7 dicembre 2021. Insomma, alla data del 7 dicembre la denuncia dei vizi doveva già essere avvenuta.
Sulla risoluzione del contratto.
I vizi denunciati dall'attore hanno riguardato
• avaria al freno permanente (RETARDER a acqua);
• avaria all'impianto HYDRODRIVE;
• avaria allo sterzo (FUSELLI, PERNI DI FUSO A SNODO);
• avaria all'alternatore;
pagina 4 di 8 • scarsa efficienza del compressore aria;
• usura boccole sospensioni cabina;
• usura ai cuscinetti del ponte posteriore;
• usura e gioco eccessivo delle boccole delle balestre anteriori.
• consumo acqua motore;
• regolazione dello specchio esterno sinistro;
• motore senza potenza
Il c.t.u. ha verificato che ha eseguito dopo la denuncia delle riparazioni che hanno CP_1
eliminato gran parte dei vizi. In particolare, afferma che i ripristini hanno riguardato:
· L'impianto HYDRODRIVE;
· L'impianto di raffreddamento;
· L'impianto elettrico (alternatore);
· Gli organi sterzanti del terzo asse;
· Gli organi sterzanti dell'asse anteriore;
· Il retrovisore esterno sinistro (regolazione).
Rileva poi che tali interventi hanno reso il veicolo efficiente e funzionante. In particolare afferma che “…. l'avaria al freno permanente RETARDER e quella al motore non risultano sussistenti in quanto da porre in correlazione tecnica e/o come conseguenza diretta, all'avaria all'impianto di raffreddamento;
· La scarsa efficienza del compressore aria, non risulta essere sussistente, come verificato da prove specifiche dell'impianto eseguite, che ha permesso di appurare il corretto funzionamento e l'efficienza dell'impianto dell'aria”.
Alla data dell'ispezione del c.t.u. persistevano l'usura e il “troppo gioco” (espressione usata dall'attore) delle boccole di sospensione della cabina, delle boccole delle balestre dell'asse anteriore e delle boccole dell'asse posteriore, problematiche per le quali il per. ind. ha Tes_1
ritenuto che non possono essere considerate propriamente un vizio o un'avaria, in quanto apprezzabili solo “”soggettivamente” e connesse alla normale usura del veicolo usato (il mezzo
è immatricolato in Francia nel 2007).
Va rilevato che non è provato che le parti avessero contrattato la clausola “visto e piaciuto”, come riportato nella fattura emessa da che è un documento di parte e in quanto CP_1
tale non può valere a dare prova del contenuto della fonte negoziale.
pagina 5 di 8 La domanda di risoluzione del contratto di vendita per asserito inadempimento, quindi, va rigettata, avendo la convenuta provveduto a riparare il mezzo.
Ciò nonostante, vanno risarciti alcuni danni lamentati dall'attore e in particolare quelli connessi al trasporto del veicolo presso l'officina e alle spese di ispezione dello stesso: euro 250,00 per il trasporto, euro 964,40 per l'ispezione della Gasser s.r.l. ed euro 400,93 della Carmar s.r.l., che trovano riscontro nelle prove testimoniali e nei documenti dimessi dall'attore (doc. 8).
Non sono invece risarcibili i danni che l'attore ricollega al lucro cessante, cioè alla perdita delle occasioni di lavoro, in quanto non risulta che egli non avesse la possibilità di utilizzare altro veicolo, anche solo a noleggio, e comunque non sarebbe possibile liquidare questa tipologia di danni non essendo provato quale sarebbe stato il corrispettivo dei contratti non conclusi o consensualmente risolti (non sono stati per esempio allegati contratti analoghi o fornite prove testimoniali sull'entità del corrispettivo).
- Interessi e rivalutazione -
Parte attrice domanda il pagamento degli interessi sulle somme liquidate per il risarcimento dei danni e anche la loro rivalutazione.
Al riguardo deve osservarsi che gli interessi che vengono in considerazione in materia di risarcimento dei danni sono quelli cc.dd. “compensativi”, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (lucro cessante). La Corte di Cassazione - sin dalla sentenza resa a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 1712/1995) - è univoca nell'affermare che la domanda di pagamento degli interessi compensativi richiede che sia allegato e provato il danno da ritardo. Si richiamano le seguenti massime: “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media
pagina 6 di 8 del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018, Rv. 649736 - 01); “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
22607 del 08/11/2016, Rv. 642965 - 01). Come desumibile dalle massime appena citate, la prova deve concernere anche la misura degli interessi, non esistendo una misura “legale” degli interessi compensativi.
Nel caso di specie, parte attrice è stata carente sia nell'allegazione che nella prova, avendo semplicemente richiesto la corresponsione degli interessi dalla data del dovuto al saldo, senza fare un minimo riferimento al concreto danno che sarebbe derivato dal ritardato pagamento del risarcimento, nemmeno menzionato.
Poiché con la liquidazione giudiziale del danno il debito di risarcimento dei danni da valore si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi (art. 1282
c.c.) dalla data di pubblicazione della sentenza fino al momento del saldo (in termini ex plurimis Cass. 8507/2011; Cass. 24896/05).
Spetta invece a parte attrice la rivalutazione monetaria. Infatti, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d'ufficio a rivalutare il debito, in quanto l'obbligo di risarcimento del danno è – si ribadisce - un debito di valore, e, dunque, la pagina 7 di 8 quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari esistenti al momento della liquidazione (in termini, tra le tante, vedi la recente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del
10/03/2021, Rv. 660829 – 01).
- Le spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quelle per c.t.u., secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 52.001 a € 260.000); per la fase di studio e decisionale vengono applicati i valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Inoltre, l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento dei danni induce a compensare le spese per la misura di 1/6.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da per accertare la risoluzione per Parte_1
Contro inadempimento del contratto di acquisto dell'autocarro usato TGA26400 stipulato con Controparte_1
2. condanna al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_1
limitatamente alla somma di euro 1615,00, oltre a rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo e gli interessi corrispettivi dalla data della sentenza al saldo sulla somma rivalutata;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate, previa Parte_1
compensazione di un sesto, in € 8.917,50 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 08/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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