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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1742/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1742/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Leone;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Angeletti;
Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti (v. deposito del 27.1.2025):
“Voglia l'adito Tribunale di Pesaro, previa trasformazione del rito nel procedimento rubricato al n.1742/2024 R.G., così come già peraltro richiesto dai procuratori e difensori delle parti all'udienza dello scorso 14/01/2025
a) pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n.898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. Parte_1
e la sig.ra in Roma in data 30/06/1979 meglio descritto in atti Parte_2 pagina 1 di 3 ed evidenziato nel documento n.1 di parte attrice, con ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda
Sentenza;
b) riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire un Parte_2 assegno di divorzio dell'importo mensile ad oggi quantificato in € 819,79
(ottocentodiciannove/79), da versarsi entro il 10 di ogni mese, in via anticipata e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge;
c) spese del presente giudizio compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con a Roma Parte_2
il 30.6.1979. Il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni che le parti avevano concordato in occasione della separazione nel
2022.
Si è ritualmente costituita , la quale ha aderito alla domanda Parte_2 di divorzio e ha precisato l'esatto ammontare dell'importo dell'assegno di mantenimento rivalutato.
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno manifestato l'intenzione di definire consensualmente la causa di divorzio e in data 27.1.2025 hanno depositato le conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1958) e Parte_1 [...]
(nata nel 1961) hanno contratto matrimonio civile a Roma il Parte_2
30.6.1979 (doc. 1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, entrambi maggiorenni ed autonomi.
Con sentenza del 4.10.2022 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate (doc. 2 del ricorrente).
Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 3 e 4 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, pertanto vengono recepite dal Tribunale. pagina 2 di 3 Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1742/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 30.6.1979 a Roma, trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Roma al n.26, P.I, anno 1979;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti: viene riconosciuto in favore della sig.ra il diritto a percepire Parte_2 un assegno di divorzio dell'importo mensile ad oggi quantificato in €819,79
(ottocentodiciannove/79), da versarsi entro il 10 di ogni mese, in via anticipata e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge;
spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 29 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1742/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Leone;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Angeletti;
Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti (v. deposito del 27.1.2025):
“Voglia l'adito Tribunale di Pesaro, previa trasformazione del rito nel procedimento rubricato al n.1742/2024 R.G., così come già peraltro richiesto dai procuratori e difensori delle parti all'udienza dello scorso 14/01/2025
a) pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n.898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. Parte_1
e la sig.ra in Roma in data 30/06/1979 meglio descritto in atti Parte_2 pagina 1 di 3 ed evidenziato nel documento n.1 di parte attrice, con ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda
Sentenza;
b) riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire un Parte_2 assegno di divorzio dell'importo mensile ad oggi quantificato in € 819,79
(ottocentodiciannove/79), da versarsi entro il 10 di ogni mese, in via anticipata e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge;
c) spese del presente giudizio compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con a Roma Parte_2
il 30.6.1979. Il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni che le parti avevano concordato in occasione della separazione nel
2022.
Si è ritualmente costituita , la quale ha aderito alla domanda Parte_2 di divorzio e ha precisato l'esatto ammontare dell'importo dell'assegno di mantenimento rivalutato.
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno manifestato l'intenzione di definire consensualmente la causa di divorzio e in data 27.1.2025 hanno depositato le conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1958) e Parte_1 [...]
(nata nel 1961) hanno contratto matrimonio civile a Roma il Parte_2
30.6.1979 (doc. 1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, entrambi maggiorenni ed autonomi.
Con sentenza del 4.10.2022 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate (doc. 2 del ricorrente).
Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 3 e 4 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, pertanto vengono recepite dal Tribunale. pagina 2 di 3 Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1742/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 30.6.1979 a Roma, trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Roma al n.26, P.I, anno 1979;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti: viene riconosciuto in favore della sig.ra il diritto a percepire Parte_2 un assegno di divorzio dell'importo mensile ad oggi quantificato in €819,79
(ottocentodiciannove/79), da versarsi entro il 10 di ogni mese, in via anticipata e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge;
spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 29 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3