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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3044 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Tiziano Balboni, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via
Pio XI Trav. Priv. II n.29 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Orefice, giusta procura in atti, presso il cui studio in Frattamaggiore (NA), alla via Padre Mario Vergara n.58 ha eletto domicilio.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 febbraio 2025 il procuratore di parte opposta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Nessuno era presente per l'opponente pagina 1 di 4 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. depositato il 24.11.2023 introduceva il Parte_1
giudizio di opposizione di merito ex artt.615 e 617 c.p.c. promosso contro il pignoramento presso terzi notificatole il 14.06.2023 dall' Controparte_1
per il mancato pagamento della complessiva somma di € 412.507,49 portata
[...]
da quattro cartelle di pagamento, nell'ambito del quale il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza resa all'udienza del 26.09.2023 aveva dichiarato l'estinzione della procedura, attesa la dichiarazione negativa del terzo pignorato Controparte_2
A sostegno della proposta opposizione deduceva l'inammissibilità del pignoramento perché eseguito su crediti pensionistici, nonché la mancata notifica delle cartelle presupposte.
Si costituiva l la quale eccepiva la sopravvenuta Controparte_1
carenza di interesse da parte dell'opponente, poiché la procedura esecutiva era stata già dichiarata estinta;
assumeva, in ogni caso, di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento sottese.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
Deve osservarsi, in premessa, che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere le ragioni di merito attinenti alla pretesa creditoria nonché all'impignorabilità dei crediti colpiti dall'azione esecutiva;
e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
Tanto premesso, va chiarito che nelle ipotesi di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir pagina 2 di 4 meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Ca. n.32842/2022).
Ciò significa che nella vicenda processuale qui scrutinata va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle doglianze sollevate dalla attinenti Pt_1
alla lamentata mancata notifica delle cartelle presupposte, che integrano un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
I motivi di opposizione che configurano un'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. in quanto attinenti all'impignorabilità dei crediti pensionistici si appalesano invece infondati e non possono trovare qui accoglimento, per l'assorbente considerazione che nelle ipotesi di pignoramento disposto dall'Agente Riscossione trova applicazione CP_3
l'art.72 ter del DPR 602/1973 in base al quale il pignoramento è nella misura di 1/10 per importi fino a 2.500 euro, di 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a
5.000 euro e di 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con ricorso ex
[...]
art.281 undecies c.p.c. depositato il 24.11.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione ex art.617
c.p.c.;
pagina 3 di 4 -rigetta l'opposizione ex art.615 c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che Parte_1
liquida in favore di in complessivi € 1.000,00 oltre Controparte_1
accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 07.04.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3044 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Tiziano Balboni, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via
Pio XI Trav. Priv. II n.29 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Orefice, giusta procura in atti, presso il cui studio in Frattamaggiore (NA), alla via Padre Mario Vergara n.58 ha eletto domicilio.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 febbraio 2025 il procuratore di parte opposta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Nessuno era presente per l'opponente pagina 1 di 4 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. depositato il 24.11.2023 introduceva il Parte_1
giudizio di opposizione di merito ex artt.615 e 617 c.p.c. promosso contro il pignoramento presso terzi notificatole il 14.06.2023 dall' Controparte_1
per il mancato pagamento della complessiva somma di € 412.507,49 portata
[...]
da quattro cartelle di pagamento, nell'ambito del quale il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza resa all'udienza del 26.09.2023 aveva dichiarato l'estinzione della procedura, attesa la dichiarazione negativa del terzo pignorato Controparte_2
A sostegno della proposta opposizione deduceva l'inammissibilità del pignoramento perché eseguito su crediti pensionistici, nonché la mancata notifica delle cartelle presupposte.
Si costituiva l la quale eccepiva la sopravvenuta Controparte_1
carenza di interesse da parte dell'opponente, poiché la procedura esecutiva era stata già dichiarata estinta;
assumeva, in ogni caso, di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento sottese.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
Deve osservarsi, in premessa, che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere le ragioni di merito attinenti alla pretesa creditoria nonché all'impignorabilità dei crediti colpiti dall'azione esecutiva;
e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
Tanto premesso, va chiarito che nelle ipotesi di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir pagina 2 di 4 meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Ca. n.32842/2022).
Ciò significa che nella vicenda processuale qui scrutinata va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle doglianze sollevate dalla attinenti Pt_1
alla lamentata mancata notifica delle cartelle presupposte, che integrano un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
I motivi di opposizione che configurano un'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. in quanto attinenti all'impignorabilità dei crediti pensionistici si appalesano invece infondati e non possono trovare qui accoglimento, per l'assorbente considerazione che nelle ipotesi di pignoramento disposto dall'Agente Riscossione trova applicazione CP_3
l'art.72 ter del DPR 602/1973 in base al quale il pignoramento è nella misura di 1/10 per importi fino a 2.500 euro, di 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a
5.000 euro e di 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con ricorso ex
[...]
art.281 undecies c.p.c. depositato il 24.11.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione ex art.617
c.p.c.;
pagina 3 di 4 -rigetta l'opposizione ex art.615 c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che Parte_1
liquida in favore di in complessivi € 1.000,00 oltre Controparte_1
accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 07.04.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4