Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00339/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 196 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- MO DU, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Antonio Di Lena, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata, Azienda sanitaria locale di Matera, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – Centro di riferimento oncologico della Basilicata – IRCCS CROB, non costituiti in giudizio;
- Azienda ospedaliera regionale San Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Enzo Faggella, con domicilio digitale in atti di causa;
nei confronti
- Annamalia Izzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo
- del provvedimento di non ammissione alla prova orale relativa al concorso unico regionale bandito con deliberazione del Direttore Generale dell’AOR “San Carlo” di Potenza Potenza n. 2022/00837 del 21.07.2022 per la copertura di n. 23 per il profilo di Operatore Socio Sanitario (cat B-Bs);
- della relativa graduatoria pubblicata in data 9.2.2024, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non vi risulta utilmente inclusa;
- della prova pratica sottoposta alla ricorrente e dell'esito della correzione della prova pratica medesima sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 9.2.2024 tramite accesso alla propria area riservata, presente sul sito web dell’AOR San Carlo, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e, comunque, del punteggio
numerico inferiore a 21/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti e/o dalla presenza di più sequenze corrette;
- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta come sarà meglio evidenziato;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova pratica;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
con riguardo al primo atto di motivi aggiunti
- della determinazione dirigenziale n. 2024/D.00526 del 16/04/2024 di “Presa d’atto degli esiti della prova pratica. Ammissione definitiva di n. 843 candidati che hanno superato la prova pratica, già ammessi con riserva ex DD n. 2023/D.00632 del 23.05.2023” e della relativa graduatoria degli ammessi e dell’elenco degli esclusi dalla prova orale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.
con riguardo al secondo atto di motivi aggiunti
- della deliberazione del Direttore generale n. 635/2024 dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” avente a oggetto “DDG n. 2022/00837 del 21 luglio 2022. Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 23 posti di Operatore Sociosanitario – Area degli Operatori – Ruolo Socio-Sanitario, indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata. Approvazione processi verbali” e delle relative graduatorie definitive di n. 696 candidati vincitori e/o idonei;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo;
Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 7 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. DU MO, con ricorso notificato il 6 aprile 2024 e depositato il successivo 26 di aprile, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti la sua mancata ammissione alla prova orale relativa al concorso unico regionale bandito con deliberazione del Direttore generale dell’AOR “San Carlo” di Potenza n. 2022/00837 del 21 luglio 2022 per la copertura di n. 23 posti per il profilo di “operatore socio sanitario (cat B-BS)”, nonché la relativa graduatoria, deducendone in diritto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge e per eccesso di potere.
2. In data 6 luglio 2024 la ricorrente ha investito, con atto di motivi aggiunti, la sopravvenuta determinazione dirigenziale n. 2024/D.00526 del 16 aprile 2024, di presa d’atto degli esiti della prova pratica, con ammissione definitiva degli n. 843 candidati che hanno superato la prova stessa.
3. L’Azienda ospedaliera intimata, ritualmente comparsa in lite, ha eccepito l’infondatezza del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti.
4. In data 7 ottobre 2024 la ricorrente ha impugnato, con un secondo atto di motivi aggiunti, la sopravvenuta deliberazione del Direttore generale n. 635/2024 dell’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” avente a oggetto “DDG n. 2022/00837 del 21 luglio 2022. Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 23 posti di operatore sociosanitario – Area degli operatori – ruolo socio-sanitario, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata. Approvazione processi verbali” e delle relative graduatorie definitive di n. 696 candidati vincitori e/o idonei.
5. All’udienza dell’8 gennaio 2025, con ordinanza n. 24 del 2025, il Collegio ha ritenuto necessario assicurare l’integrazione del contraddittorio nei confronti nei confronti di tutti i candidati collocati nell’avversata graduatoria concorsuale, all’uopo disponendo, tra l’altro: - «l’obbligo in capo alla dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di rendere noti a parte ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, i dati identificativi e il domicilio eletto ai fini concorsuali dei predetti candidati; - il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente provvedimento per dare corso alla cennata integrazione del contraddittorio; - il termine di dieci giorni per il deposito nella segreteria del Tribunale della prova del relativo adempimento».
6. All’esito della successiva udienza del 19 marzo 2025, con ordinanza n. 241 del 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile improcedibilità del ricorso e degli atti di motivi aggiunti, in quanto: a ) non risulta allo stato depositata da parte ricorrente, né a fortiori risulta che ciò sia avvenuto tempestivamente, la prova dell’assolvimento delle modalità di notificazione prescritte nella richiamata ordinanza n. 24 del 2025; b ) nel fascicolo processuale, invero, è presente soltanto il (non equivalente) deposito compiuto presso la cancelleria di questo Tribunale dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 150, comma quarto, cod. proc. civ., al ben differente fine del perfezionamento dell’attività di notificazione; c ) peraltro, tale ultimo deposito carente della relazione e degli ulteriori documenti giustificativi dell’attività svolta. Si è contestualmente assegnato alle parti il termine di dieci giorni per la presentazione di pertinenti memorie.
6.1. Parte ricorrente ha quindi prodotto uno scritto difensivo, insistendo per la procedibilità del ricorso.
6.2. L’affare è stato definitivamente delibato alla camera di consiglio riconvocata del 7 maggio 2025.
7. Il ricorso e gli atti di motivi aggiunti sono improcedibili, alla stregua della motivazione che segue.
La ricorrente non ha depositato in giudizio alcun atto temporalmente successivo alla ripetuta ordinanza n. 24 del 2025, che, come si è riferito, ha disposto l’integrazione del contraddittorio. Di ciò vi è piana evidenza nelle risultanze del fascicolo processuale.
Consegue a ciò, plasticamente, l’omesso adempimento del provvedimento di questo Tribunale amministrativo, laddove si è appunto fissato «il termine di dieci giorni per il deposito nella segreteria del Tribunale della prova del relativo adempimento», ossia dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nell’avversata graduatoria concorsuale.
Alla luce delle risultanze che precedono il Collegio osserva che l’art. 35 cod. proc. amm., al comma 1, lett. c), dispone che il ricorso sia dichiarato improcedibile, tra l’altro, quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato. Il citato comma 1, lett. c), fa conseguire, pertanto, all'omessa completa ed esatta integrazione del contraddittorio nel termine assegnato l'improcedibilità del ricorso ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 15 maggio 2025, n. 9200; Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3592; T.A.R. Lazio, sez. III, 24 luglio 2020, n. 8709).
7.1. Il deducente, in senso contrario, ha sostenuto che: a ) l’Azienda ospedaliera intimata non avrebbe a sua volta ottemperato all’ordinanza n. 24 del 25, non avendo reso disponibili i dati identificativi e il domicilio fisico, indicato nella domanda di partecipazione al concorso, dei cennati candidati; b ) l’esito dell’attività di notificazione sarebbe stato depositato tempestivamente dall’ufficiale giudiziario; c ) il procuratore del ricorrente avrebbe «la disponibilità gli originali da cui pure risultano le attività espletate», originali che «sono stati portati in udienza», ove non è stato «sollevato alcun rilievo, né di parte, né d’ufficio», e che, ove necessario, possono essere esibiti e depositati; d ) l’ordinanza non ha previsto un termine perentorio per il deposito dei documenti; e ) il provvedimento di improcedibilità costituirebbe denegata giustizia per “eccesso di formalismo”, e sarebbe in contrasto con l’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo e con gli articoli 24 e 111 della Costituzione.
7.1.2. Ritiene il Collegio che alcuna di tali argomentazioni sia condivisibile e risolutiva.
7.1.2.1. Circa l’asserito omesso adempimento dell’obbligo di rendere noti nominativi e recapiti dei candidati da evocare in giudizio posto a carico dell’AOR, va osservato che il ricorrente non ha adito questo Tribunale per l’adozione di misure di coazione, avendo liberamente privilegiato la differente soluzione dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, sicché, anche in applicazione del principio di autoresponabilità, è chiamato a sopportare le conseguenze di tale scelta.
7.1.2.2. L’atto depositato dall’ufficiale giudiziario in data 3-4 febbraio 2025 (peraltro carente della relazione e degli ulteriori documenti giustificativi dell’attività svolta) non costituisce affatto adempimento, a fortiori satisfattivo, di quanto prescritto nell’ordinanza di questo Tribunale n. 24 del 2025, essendo stato posto in essere dal pubblico ufficiale (e non da parte ricorrente) in applicazione dell’art. 150, comma quarto, cod. proc. civ., ovverosia al ben differente fine del perfezionamento dell’attività di notificazione.
7.1.2.3. Inconferente è il possesso della documentazione in originale che dimostrerebbe l’avvenuta integrazione del contraddittorio, in quanto ciò che viene qui in rilievo è l’omesso adempimento di quanto prescritto nella ripetuta ordinanza n. 24 del 2025.
7.1.2.4. Il termine di dieci giorni per il deposito del risultato dell’attività svolta è testualmente e inequivocabilmente fissato nel provvedimento qui in rilievo. Tale termine ha carattere perentorio (in base all’art. 52, comma 1, cod. proc. amm.) e il suo mancato rispetto determina improcedibilità del ricorso (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III -bis , 10 marzo 2025, n. 580).
7.1.2.5. Non sussistono gli estremi per il riconoscimento dell’errore scusabile, ossia, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., la sussistenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. Alcuno di tali presupposti ricorre nella fattispecie e la norma è di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria potrebbe risolversi in un’elusione del principio di parità fra le parti (Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2019, n. 5683, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., 2 dicembre 2010, n. 3). D’altro canto, il termine di cui è questione è posto anche nell’interesse delle altre parti del giudizio.
7.1.2.6. Non si ravvisa il denunciato contrasto di quanto disposto dagli articoli 35, comma 1, lett. c ), e 49, comma 3, cod. proc. amm., coll’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, inconferente essendo il precedente ivi citato (Corte europea dei diritti dell’uomo sentenza 23 maggio 2024, IC and others v. Italy ) riferito alla dichiarazione d’inammissibilità di ricorsi per cassazione fondata sulla mancanza dell’attestazione di conformità della copia della sentenza gravata con essi impugnata, e avendo la Corte di giustizia U.E., in relazione alla similare previsione dell’art. 47 della Carta di Nizza, ritenuto che il diritto di agire in giudizio non sia un diritto assoluto, di modo che possono esserne previste restrizioni purché proporzionate e volte al perseguimento di uno scopo legittimo (Corte di giustizia UE, sez. III, 15 settembre 2016, C-439/14 e C-488/14, SC STAR), quali sono, per l’appunto quelle del codice del processo amministrativo volte ad assicurare il pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale.
7.1.2.7. Neppure sussiste, ad avviso del Collegio, il contrasto con quanto previsto dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, avendo il Giudice delle leggi in più occasioni osservato come l’art. 24 Cost., nel tutelare il diritto di azione «non comporti l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare interessi generali, con le dilazioni conseguenti…» (Corte cost. n. 276 del 2000; n. 46 del 1974; n. 47 del 1964; n. 40 del 1962). Gli articoli 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, cod. proc. amm., infatti, non recano adempimenti sproporzionati, risultando di agevole attuazione, e perseguendo la finalità di assicurare la partecipazione al giudizio di tutti i controinteressati, e al Giudice di verificare tempestivamente l’esattezza e la completezza dell’incombente disposto, costituendo declinazione del principio di ragionevole durata del processo e del dovere di cooperazione di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso codice.
8. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso e degli atti di motivi aggiunti.
9. Il rilievo officioso della questione e la definizione in rito del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibili il ricorso e gli atti di motivi aggiunti;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 19 marzo 2025 e 7 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO