Art. 4. (Assegni di cumulo)
All' articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria.
Ove con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F".
All' articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria.
Ove con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F".