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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1257/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
03.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Nocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: : contumace;
CP_1 C.F._2
resistente
OGGETTO: Riconoscimento differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “affinché il Tribunale di Pisa, voglia, per Parte_2
le ragioni indicate in ricorso: accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
al pagamento delle differenze retributive, connesse allo svolgimento da parte
[...]
dello stesso di attività di lavoro straordinario, spettanti e non corrisposte, e, per
l'effetto, condannare il Sig. , in proprio ed in qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, al pagamento della somma di € 58.860,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, e con vittoria di spese, con distrazione a favore del difensore antistatario”.
Per la parte resistente : contumace. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 06.10.2023, il ricorrente chiedeva di condannare l'ex datore di lavoro, convenuto in giudizio, al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze di . CP_1
2. Nello specifico, il ricorrente riferiva di essere stato dipendente dalla ditta convenuta dal 15.06.2015 al 28.02.2022 con la qualifica di autista ed inquadramento nel III livello super del Ccnl trasporti. Specificava di essere stato assunto prima a tempo determinato e parziale a 30 ore settimanali, poi, a partire dal 25.12.2015, convertito a tempo indeterminato.
3. Il ricorrente, poi, spiegava che la ditta resistente era un'impresa di trasporti che movimentava i container all'interno dell'area del porto di Livorno. Le mansioni svolte dal consistevano nel guidare dei mezzi pesanti all'interno dell'area Pt_1
portuale trasportando i container dalle navi verso le aree di stoccaggio presenti nell'area del porto.
4. La richiesta del ricorrente originava dal fatto che l'orario di lavoro effettivamente svolto era ben superiore (il doppio) a quello effettivamente pagato dal datore di lavoro, prestando attività di lavoro subordinato per circa 72 ore settimanali.
5. La quantificazione dell'orario effettivamente svolto dal ricorrente si poteva evincere dall'esame dei tabulati di accesso e di uscita dal perimetro dell'area portuale, tabulati generati dall'utilizzo di un badge. Le differenze retributive conseguenti venivano conteggiate e qualificate in 58.860,00 euro dal sindacato
U.I.L.
6. La parte resistente, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e, pertanto, all'udienza del 24.10.2024 veniva dichiarata contumace.
Pag. 2 di 5 7. Ai fini dell'accertamento di quanto dovuto alla parte ricorrente veniva disposta
CTU contabile. Il dott. depositava la sua relazione tecnica in data Per_1
08.04.2025.
8. All'udienza del 03.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. In assenza della parte resistente, nessuna contestazione è stata mossa in merito alle ore di lavoro effettivamente svolte dal ricorrente e alle mansioni espletate dal
. Pt_1
11. Sulla base della documentazione prodotta e, in particolare, tenuto conto dei tabulati che con badge hanno registrato gli ingressi e le uscite del ricorrente all'area portuale, è stato possibile per il CTU quantificare le ore di lavoro effettivamente svolte, distinguendo le ore di straordinario svolte di giorno e di notte. Queste le conclusioni del CTU: “In risposta al quesito posto dal Giudice letti gli atti ed espletata ogni opportuna indagine, quantifichi il CTU le somme eventualmente dovute al ricorrente per le ore di straordinario svolte, così come indicate e dalla documentazione prodotta in atti (in particolare, il tabulato prodotto dal ricorrente come doc. 5). Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto alla data delle operazioni peritali. Dica quant'altro utile a fini di giustizia lo scrivente ha proceduto preliminarmente con l'analisi dei tabulati allegati ai fascicoli di causa – doc. 5 – verificando l'orario effettivamente svolto dal ricorrente nel periodo dal 2015 al 2022. Successivamente, in base alle ore previste dal contratto sottoscritto dalle parti il CTU ha suddiviso le ore svolte dal
Sig. in lavoro ordinario diurno, lavoro straordinario diurno e lavoro Pt_1
straordinario notturno. Lo scrivente, poi, ha verificato nelle buste paga allegate
l'assenza del pagamento di straordinari diurni e notturni e la corresponsione della paga ordinaria. Pertanto, il CTU ha quantificato l'importo dovuto al ricorrente per il lavoro straordinario considerando la paga base oraria prevista dal CCNL Trasporti per il livello di inquadramento III Super – euro 11,65 –
Pag. 3 di 5 maggiorata del 30% in caso di straordinario diurno e del 50% in caso di straordinario notturno. In formula: ore straordinarie diurne/notturne * paga maggiorata diurna/notturna. Il totale dovuto risulta dettagliato nelle carte di lavoro allegate (all. 1) e descritto brevemente nella tabella che segue:
Ore Importo Ore Importo Ore Differenza
Straord. Retributiva CP_2 CP_2 CP_2 CP_2
Diurne Diurno Notturne Notturno Totali
1.227 18.582,92 1.668 29.148,30 2.895 47.731,22
Sugli importi così determinati il CTU ha calcolato, come richiesto dal quesito, la rivalutazione e gli interessi fino alla data delle operazioni peritali;
il totale da corrispondere è sinteticamente riportato nella tabella sottostante e dettagliato nelle carte di lavoro allegate (all. 1).
Differenza Rivalutazione Interessi Totale
Retributiva
47.731,22 4.846,07 4.933,25 57.510,53
Da ultimo il CTU ha quantificato, come chiesto nel ricorso, il maggior valore del
TFR scaturente dalle differenze retributive.
Al riguardo lo scrivente ha considerato la maggior retribuzione spettante e l'ha rapportata alla base di calcolo del trattamento, ossia 13,5 e provvedendo poi alla rivalutazione secondo il dettato civilistico. In ragione di ciò il maggior TFR maturato ammonta a euro 3.535,65”.
12. Il consulente tecnico contabile, quindi, sulla base del dato oggettivo dei tabulati prodotti in giudizio, ha quantificato le ore di lavoro straordinario complessivamente svolte dal ricorrente e, applicando il relativo contratto collettivo, ha quantificato le differenze retributive, oltre a interessi e rivalutazione, per la somma complessiva di 57.510,53 euro, oltre alla somma di 3.535,65 per
TFR.
13. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
Pag. 4 di 5 14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle Parte_1
differenze retributive connesse allo svolgimento da parte dello stesso di attività di lavoro straordinario alle dipendenze di nel periodo dal 15.06.2015 al CP_1
28.02.2022;
2) condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva CP_1
di 61.046,18 euro, di cui 57.510,53 euro per le ore di straordinario svolte (compresi interessi e rivalutazione monetaria) e 3.535,65 per TFR.
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in euro 6.699,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Luca Nocco, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1257/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
03.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Nocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: : contumace;
CP_1 C.F._2
resistente
OGGETTO: Riconoscimento differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “affinché il Tribunale di Pisa, voglia, per Parte_2
le ragioni indicate in ricorso: accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
al pagamento delle differenze retributive, connesse allo svolgimento da parte
[...]
dello stesso di attività di lavoro straordinario, spettanti e non corrisposte, e, per
l'effetto, condannare il Sig. , in proprio ed in qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, al pagamento della somma di € 58.860,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, e con vittoria di spese, con distrazione a favore del difensore antistatario”.
Per la parte resistente : contumace. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 06.10.2023, il ricorrente chiedeva di condannare l'ex datore di lavoro, convenuto in giudizio, al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze di . CP_1
2. Nello specifico, il ricorrente riferiva di essere stato dipendente dalla ditta convenuta dal 15.06.2015 al 28.02.2022 con la qualifica di autista ed inquadramento nel III livello super del Ccnl trasporti. Specificava di essere stato assunto prima a tempo determinato e parziale a 30 ore settimanali, poi, a partire dal 25.12.2015, convertito a tempo indeterminato.
3. Il ricorrente, poi, spiegava che la ditta resistente era un'impresa di trasporti che movimentava i container all'interno dell'area del porto di Livorno. Le mansioni svolte dal consistevano nel guidare dei mezzi pesanti all'interno dell'area Pt_1
portuale trasportando i container dalle navi verso le aree di stoccaggio presenti nell'area del porto.
4. La richiesta del ricorrente originava dal fatto che l'orario di lavoro effettivamente svolto era ben superiore (il doppio) a quello effettivamente pagato dal datore di lavoro, prestando attività di lavoro subordinato per circa 72 ore settimanali.
5. La quantificazione dell'orario effettivamente svolto dal ricorrente si poteva evincere dall'esame dei tabulati di accesso e di uscita dal perimetro dell'area portuale, tabulati generati dall'utilizzo di un badge. Le differenze retributive conseguenti venivano conteggiate e qualificate in 58.860,00 euro dal sindacato
U.I.L.
6. La parte resistente, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e, pertanto, all'udienza del 24.10.2024 veniva dichiarata contumace.
Pag. 2 di 5 7. Ai fini dell'accertamento di quanto dovuto alla parte ricorrente veniva disposta
CTU contabile. Il dott. depositava la sua relazione tecnica in data Per_1
08.04.2025.
8. All'udienza del 03.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. In assenza della parte resistente, nessuna contestazione è stata mossa in merito alle ore di lavoro effettivamente svolte dal ricorrente e alle mansioni espletate dal
. Pt_1
11. Sulla base della documentazione prodotta e, in particolare, tenuto conto dei tabulati che con badge hanno registrato gli ingressi e le uscite del ricorrente all'area portuale, è stato possibile per il CTU quantificare le ore di lavoro effettivamente svolte, distinguendo le ore di straordinario svolte di giorno e di notte. Queste le conclusioni del CTU: “In risposta al quesito posto dal Giudice letti gli atti ed espletata ogni opportuna indagine, quantifichi il CTU le somme eventualmente dovute al ricorrente per le ore di straordinario svolte, così come indicate e dalla documentazione prodotta in atti (in particolare, il tabulato prodotto dal ricorrente come doc. 5). Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto alla data delle operazioni peritali. Dica quant'altro utile a fini di giustizia lo scrivente ha proceduto preliminarmente con l'analisi dei tabulati allegati ai fascicoli di causa – doc. 5 – verificando l'orario effettivamente svolto dal ricorrente nel periodo dal 2015 al 2022. Successivamente, in base alle ore previste dal contratto sottoscritto dalle parti il CTU ha suddiviso le ore svolte dal
Sig. in lavoro ordinario diurno, lavoro straordinario diurno e lavoro Pt_1
straordinario notturno. Lo scrivente, poi, ha verificato nelle buste paga allegate
l'assenza del pagamento di straordinari diurni e notturni e la corresponsione della paga ordinaria. Pertanto, il CTU ha quantificato l'importo dovuto al ricorrente per il lavoro straordinario considerando la paga base oraria prevista dal CCNL Trasporti per il livello di inquadramento III Super – euro 11,65 –
Pag. 3 di 5 maggiorata del 30% in caso di straordinario diurno e del 50% in caso di straordinario notturno. In formula: ore straordinarie diurne/notturne * paga maggiorata diurna/notturna. Il totale dovuto risulta dettagliato nelle carte di lavoro allegate (all. 1) e descritto brevemente nella tabella che segue:
Ore Importo Ore Importo Ore Differenza
Straord. Retributiva CP_2 CP_2 CP_2 CP_2
Diurne Diurno Notturne Notturno Totali
1.227 18.582,92 1.668 29.148,30 2.895 47.731,22
Sugli importi così determinati il CTU ha calcolato, come richiesto dal quesito, la rivalutazione e gli interessi fino alla data delle operazioni peritali;
il totale da corrispondere è sinteticamente riportato nella tabella sottostante e dettagliato nelle carte di lavoro allegate (all. 1).
Differenza Rivalutazione Interessi Totale
Retributiva
47.731,22 4.846,07 4.933,25 57.510,53
Da ultimo il CTU ha quantificato, come chiesto nel ricorso, il maggior valore del
TFR scaturente dalle differenze retributive.
Al riguardo lo scrivente ha considerato la maggior retribuzione spettante e l'ha rapportata alla base di calcolo del trattamento, ossia 13,5 e provvedendo poi alla rivalutazione secondo il dettato civilistico. In ragione di ciò il maggior TFR maturato ammonta a euro 3.535,65”.
12. Il consulente tecnico contabile, quindi, sulla base del dato oggettivo dei tabulati prodotti in giudizio, ha quantificato le ore di lavoro straordinario complessivamente svolte dal ricorrente e, applicando il relativo contratto collettivo, ha quantificato le differenze retributive, oltre a interessi e rivalutazione, per la somma complessiva di 57.510,53 euro, oltre alla somma di 3.535,65 per
TFR.
13. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
Pag. 4 di 5 14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle Parte_1
differenze retributive connesse allo svolgimento da parte dello stesso di attività di lavoro straordinario alle dipendenze di nel periodo dal 15.06.2015 al CP_1
28.02.2022;
2) condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva CP_1
di 61.046,18 euro, di cui 57.510,53 euro per le ore di straordinario svolte (compresi interessi e rivalutazione monetaria) e 3.535,65 per TFR.
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in euro 6.699,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Luca Nocco, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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