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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4755/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 al Vico Castellina n.3, presso lo studio dell'avv. Ugo Gigi che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 2183/2024, pubblicata in data 23.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
375/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2183/2024 del 23.05.2024 emessa
[...] dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 375/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, aveva appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820130014554118, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta CP_3 prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava alla refusione delle spese. Parte_1
L'appellante ha evidenziato che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n.
26283 del 2022.
ed il sebbene ritualmente citati, sono rimasti CP_3 Controparte_2 contumaci.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.
602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 3
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, tenuto conto anche della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata era intervenuta prima della pronuncia di primo grado, ma non valutata dal g.d.p. (né tenuta in considerazione dall'appellato in questa sede), e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui alla cartella e in riferimento ai giudizi dinanzi al g.d.p. e a quelli dinanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
4755/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2183/2024, emessa dal
Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 375/2021
e pubblicata in data 23.05.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
nella misura di € 405,64 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge per il giudizio di primo grado, ed €
674,11 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, per il presente giudizio.
Aversa, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4755/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 al Vico Castellina n.3, presso lo studio dell'avv. Ugo Gigi che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 2183/2024, pubblicata in data 23.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
375/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2183/2024 del 23.05.2024 emessa
[...] dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 375/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, aveva appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820130014554118, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta CP_3 prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava alla refusione delle spese. Parte_1
L'appellante ha evidenziato che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n.
26283 del 2022.
ed il sebbene ritualmente citati, sono rimasti CP_3 Controparte_2 contumaci.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.
602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 3
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, tenuto conto anche della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata era intervenuta prima della pronuncia di primo grado, ma non valutata dal g.d.p. (né tenuta in considerazione dall'appellato in questa sede), e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui alla cartella e in riferimento ai giudizi dinanzi al g.d.p. e a quelli dinanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
4755/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2183/2024, emessa dal
Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 375/2021
e pubblicata in data 23.05.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
nella misura di € 405,64 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge per il giudizio di primo grado, ed €
674,11 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, per il presente giudizio.
Aversa, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione