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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente Dott. Giovanna Giani consigliere
Dott. Elena Gelato consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3589 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), in proprio appellante
E
P_ (P.I.V.A. n. P.IVA_1 rappresentata e difesa Controparte_1 oggi dall'avv. Roberto Malizia per delega in atti appellata
E
, già CP_5 (C.F. P.IVA 3 ), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Controparte_4
Mario Bussoletti in forza di procura in atti intervenuta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado qui impugnata, ed acclarata l'erroneità e/o illegittimità della sentenza Tribunale Roma n. 21500/19, pubblicata in data 7/11/19 non notificata, previa acquisizione del fascicolo telematico del primo grado di giudizio, in accoglimento del presente gravame accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa sospensione della procedura esecutiva in oggetto,
1) Ex art. 615 c.p.c. dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità della procedura esecutiva n. R.E. 640/15 per i motivi di cui in premessa
2) Condannare per l'effetto l CP al risarcimento del danno nella misura pari al valore commerciale dell'immobile e cioè almeno €. 400.000,00 o nella diversa, maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio tramite espletanda
CTU.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione all'esito degli atti della procedura. Vinte le spese" Con condanna dell'appellato CP ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre rivalsa IVA e CPA.": Per CP_1 "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa difesa e domanda, previa declaratoria di inammissibilità del contrario appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c. per quanto dedotto in parte narrativa,
a) preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell CP
[...] in proprio rispetto all'avverso gravame ed alle avverse pretese economiche restitutorie e/o risarcitorie;
b) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. Parte_1 in proprio, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata n. 21500/2019 del Tribunale di Roma, sezione IV
civile, in persona del G.U. Dott.ssa Bianca Ferramosca;
c) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge"; Per CP_3 "Voglia L'Ecc.ma Corte, respinta ogni avversa deduzione, richiesta e conclusione, previa declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari come per legge»
FATTO E DIRITTO
Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 21500/2019, emessa dal Tribunale di Roma in L'avvocato data 7 novembre 2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa in suo danno da CP , quale procuratrice di Controparte_6
[...]
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161
c.p.c. in ragione dell"" omessa pronuncia su un presupposto decisivo per il giudizio e conseguente improcedibilità e/o nullità dell'esecuzione".
In proposito ha lamentato il difetto pronuncia sull'eccezione formulata già in sede di ricorso ex art. 615
c.p.c., con la quale era stato evidenziato il difetto di prova della proprietà dell'immobile pignorato in capo alla stessa Pt 1 ha sul punto evidenziato come l'immobile fosse stato acquisito a titolo ereditario, quale legato, in forza di una successione per la quale non era ancora decorso il termine decennale per l'accettazione.
Sotto altro profilo ha eccepito il difetto di produzione "dell'atto di acquisto ultraventennale", circostanza che avrebbe dovuto indurre il G.E., sin dal 2015, a dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione. Con il secondo motivo d'appello l'avv. Pt_1 ha lamentato la nullità della pronuncia di primo grado,
sempre ai sensi dell'art. 161 c.p.c., in ragione dell'omessa pronuncia sulla domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni.
Controparte_1 (oggi CP_2 si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello,
ai sensi dell'art. 348 bis o dell'art. 342 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata
Controparte_6 e comunque la palese evocata in giudizio in proprio e non quale procuratrice di infondatezza del gravame.
E' altresì intervenuta in giudizio quale cessionaria dei crediti già vantati da [...] Controparte_3
CP_6 la quale pure ha concluso per la declaratoria di nei confronti di Parte_1
inammissibilità del gravame o in subordine per la sua reiezione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente devono essere valutate l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
CP e quella di difetto di prova della cessione del credito, formulata dalla Pt_1 on riguardo alla posizione dell'interveniente CP_3
Quanto al primo aspetto, ritiene la Corte che, pur a fronte dell'imprecisione nel tenore letterale della vocatio in ius di CP nella quale non è espressamente indicato che la chiamata era riferita alla posizione di quest'ultima quale procuratrice di Controparte_6 fosse chiaro che la Pt_1 avesse inteso و
evocare in giudizio la stessa parte che aveva partecipato al giudizio di primo grado, appunto nella veste di mandataria della titolare del credito e non già in proprio, come correttamente individuata nella pronuncia appellata e come desumibile dalla narrativa dell'atto di citazione in appello e dalla citazione della parte presso il procuratore domiciliatario che aveva assistito in primo grado
,appunto CP
nella sua veste di procuratrice di Controparte_6.
L'eccezione formulata dalla Pt_1 con riguardo all'intervento spiegato da CP_3 ai sensi dell'art.
111 c.p.c. (così dovendo essere qualificata la costituzione in giudizio di tale soggetto, che non era parte del giudizio di primo grado) deve essere disattesa. Nell'ambito dell'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i crediti oggetti di cessione erano infatti univocamente individuati, secondo criteri generali, nella totalità dei crediti già
facenti capo (per quanto qui interessi) ad Controparte 6 passati a sofferenza, insorti a titolo di finanziamento di qualsivoglia natura erogati in favore di persone fisiche nel periodo compreso tra l'anno
1955 a l'anno 2017 (si rimanda all'avviso di cessione prodotto dall'intervenuta).
Nell'ambito dei suddetti crediti è dunque certamente compreso quello per cui si procedeva, costituito da un finanziamento erogato da Controparte_6 in favore dell'avv. Pt_1 in data 26.10.2004 (si rimanda al contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, prodotto nel fascicolo di parte appellante).
Venendo dunque al merito, l'appello non è, come detto, suscettibile di accoglimento.
Il primo motivo d'appello contiene due censure entrambe inammissibili, in quanto nuove.
Quanto alla prima questione, con la quale l'appellante si duole della ritenuta inammissibilità dell'eccezione formulata in primo grado in relazione al difetto di prova della titolarità dell'immobile pignorato, non si può che confermare la valutazione sul punto svolta dal primo Giudice, che correttamente ha evidenziato come il rilievo, formulato nell'ambito del giudizio di merito di opposizione all'esecuzione solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., fosse all'evidenza nuovo.
Come desumibile dalla documentazione prodotta dall'appellante, l'eccezione posta a fondamento del primo motivo di gravame non era stata formulata né nell'atto introduttivo della fase di merito del giudizio di opposizione, né con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (si rimanda ancora al fascicolo di parte Pt_1.
In contrario non soccorrono le considerazioni svolte dall'appellante in ordine al richiamo, nell'atto introduttivo della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, al contenuto di cui al precedente ricorso ex art. 615 c.p.c., posto che in quella sede non era stata contestato il difetto di titolarità
dell'immobile per cui è causa.
veva posto in dubbio laNel ricorso volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione, infatti, l'avv. Pt_1
titolarità di altri due immobili in precedenza pignorati in suo danno, ovvero gli immobili siti in Terni ed in Roma, via Battistini, oggetto dell'eredità paterna, ma non anche di quello oggetto dell'espropriazione cui accede(va) l'odierno giudizio, proveniente dall'eredità di _1 (immobile sito in Roma, via
Tempesta).
Solo con riguardo ai due immobili provenienti dall'eredità paterna, l'odierna appellante aveva ventilato l'incertezza sul titolo di proprietà, motivo per cui sarebbe stata impossibilitata a venderli per poter far fronte ai propri debiti;
in relazione all'immobile da ultimo pignorato sito in via Tempesta, invece,
l'esecutata si era limitata ad eccepire l'impignorabilità, ricondotta al suo utilizzo quale casa di abitazione e studio professionale, ma non ne aveva posto in dubbio la titolarità (si rimanda ancora al ricorso introduttivo della fase cautelare del giudizio, allegato sempre al fascicolo di parte appellante).
Le conclusioni svolte dal primo Giudice sull'inammissibilità dell'eccezione sono dunque condivisibili.
Per quanto necessario, in ogni caso, giova evidenziare la palese infondatezza dell'eccezione, considerato che il legato non necessita di accettazione, giusto il disposto di cui all'art. 649 del codice civile.
L'ulteriore eccezione svolta in questa sede, ovvero quella con cui l'appellante ha sostenuto l'improcedibilità dell'esecuzione a fronte dell'asserito mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. (questione sulla quale il Tribunale di Roma si è peraltro già pronunciato in altra sede, in senso contrario agli assunti della debitrice esecutata), l'eccezione è inammissibile, in quanto in precedenza mai formulata e dunque qui sollevata in violazione del divieto dei nova in appello, di cui all'art. 345 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo di gravame deve essere rigettato, il che necessariamente conduce alla reiezione anche del secondo motivo d'appello.
A fronte del rigetto dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non sussisteva alcuna ragione in forza della quale potesse essere prospettata una responsabilità risarcitoria in capo alla creditrice procedente, motivo per cui la domanda è stata (implicitamente) disattesa dal Tribunale ed in ogni caso va in questa sede rigettata, in assenza dei suoi presupposti giustificativi.
Le ulteriori considerazioni svolte dall'appellante, con le quali si è ventilata l'incompetenza del Got che si
è pronunciato sul ricorso cautelare ex art. 615 c.p.c. costituiscono oggetto di generiche osservazioni preliminari contenute nell'atto d'appello, non trasfuse in un formale motivo di gravame, dotato dei necessari requisiti di specificità.
In ogni caso, quand'anche si volesse diversamente opinare, ogni considerazione sul punto sarebbe superata dal rilievo che la pronuncia emessa in sede cautelare è stata assorbita dal provvedimento decisorio emesso a definizione della fase di merito del giudizio di opposizione dell'esecuzione,
provvedimento che non è stato emesso da un giudice onorario, bensì dal Presidente della sezione delle
Esecuzioni del Tribunale di Roma.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va integralmente rigettato.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate in solido ex latere creditorum in favore dell'appellata e dell'interveniente CP_3 attesa l'identità delle posizioni sostanziali, sulla base dei valori medi per lo
scaglione indeterminato medio (esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta), segue la soccombenza dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 3589/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e dell'interveniente, in via solidale ex latere creditorum, spese che liquida in complessivi euro 8.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott. Elena Gelato