Art. 17.
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.