Articolo 17 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 febbraio 1979
Art. 17.
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979
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